Sentenza n. 165/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 341
e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Foresti Franco, iscritta al n. 142 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1970 dal pretore di Carrù nel
procedimento penale a carico di Bonino Battista, iscritta al n. 310 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Cesari Paolo, iscritta al n. 289 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
4) ordinanza emessa il 25 giugno 1971 dal pretore di Bassano del
Grappa nel procedimento penale a carico di Giacoboni Claudio, iscritta
al n. 388 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Franco
Foresti, imputato di oltraggio ad impiegato che presta un pubblico
servizio, per avere offeso l'onore ed il prestigio del conducente di un
mezzo di pubblico trasporto, il pretore di Bologna, con ordinanza del
13 marzo 1970, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale
dell'art. 344 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Ad avviso del pretore, il cittadino non sarebbe in grado di
discernere se sia o meno pubblico impiegato il conducente di un
trasporto pubblico. Ed a questo verrebbe attribuita, in caso di
offesa, una maggiore tutela, non giustificata dalla "identificazione
del soggetto con l'ufficio", oltre che una dignità sociale ed una
posizione davanti alla legge diversa da quella degli altri cittadini.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto con atto depositato
il 23 giugno 1970 ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Premesso che l'assunto del pretore circa l'impossibilità, da parte
del cittadino, di discernere se il conducente di un mezzo di trasporto
pubblico sia o meno un pubblico impiegato atterrebbe al problema
dell'errore, irrilevante in sede di legittimità costituzionale,
l'Avvocatura osserva che, per il resto, la questione sarebbe stata
sollevata senza prospettare profili diversi da quella che, quanto
all'art. 341 cod. pen., è stata decisa con sentenza di questa Corte n.
109 del 1968, ed in termini sostanzialmente identici. Anche per il
pubblico impiegato che presta un pubblico servizio, infatti, la più
intensa protezione penale troverebbe, in una serie di ipotesi
criminose, corrispondenza in una maggiore responsabilità, in relazione
allo speciale status, che giustificherebbe la diversità di
trattamento. Una soluzione contraria, del resto - conclude l'Avvocatura
- indurrebbe ad eliminare dalla categoria dei cosiddetti reati propri,
quelli in cui la particolare qualificazione giuridica del soggetto
passivo che sia impiegato che presta un pubblico servizio è elemento
costitutivo o circostanza aggravante.
2. - Con ordinanza dell'11 luglio 1970, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di Battista Bonino, il pretore di Carrù
ha posto, a sua volta, in dubbio la legittimità costituzionale
dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 54, 97 e 98,
nonché con gli artt. 1 e 3 della Costituzione, chiedendo, in
riferimento a questi due ultimi, che sia riesaminata la questione già
decisa con sentenza n. 109 del 1968.
Ad avviso del pretore, la disposizione denunziata confliggerebbe
con l'assetto paritario di tutti i cittadini dinanzi alla legge, con
l'attuale stato della coscienza sociale, con lo spirito informatore
della Costituzione, oltre che con le norme costituzionali positive
sulla pubblica Amministrazione, il cui prestigio non sarebbe oggetto di
differenziata tutela. Invero, la Costituzione prevederebbe non diritti
o attribuzioni particolari, bensì soltanto una serie di doveri dei
funzionari ed impiegati pubblici.
La diversità di trattamento penale dell'oltraggio, rispetto a
quello dell'ingiuria, darebbe, infine, luogo ad una sperequazione
talmente rilevante da esulare dal campo della politica legislativa per
entrare in quello della legittimità costituzionale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si è avuto solo l'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 24
novembre 1970, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata non
fondata.
Quanto alle censure che hanno lo stesso obiettivo di quelle già
disattese con la sentenza sopra richiamata, l'Avvocatura afferma che
nell'ordinanza di rimessione non si prospettano argomenti nuovi o
diversi. Circa le altre censure rileva che, alla stregua della
scriminante prevista nell'art. 4 del d.lg.lgt. 14 settembre 1944, n.
88, nella norma denunziata la tutela penale sarebbe accordata per le
funzioni che siano effettivamente esercitate, e soltanto se non vengano
varcati i limiti delle attribuzioni conferite. Sostiene, infine, che
non sarebbe vietato di accordare ai pubblici ufficiali una maggiore
protezione penale in caso di oltraggio, essendo statuito nella già
citata sentenza che il reato lede anzitutto il prestigio della pubblica
Amministrazione, mentre, d'altro canto, non è consentito, in sede
costituzionale, un sindacato circa il rapporto fra pena e reato.
3. - Con ordinanza del 17 giugno 1971, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di Paolo Cesari, il pretore di Bologna, su
istanza della difesa, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale
dell'art. 341 cod. pen., per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 113
della Costituzione.
Il pretore sostiene che le attività burocratiche sarebbero, dalla
Costituzione, qualificate "modi di esercizio del potere di
partecipazione individuale", sì da parificare la condizione degli
appartenenti alla pubblica Amministrazione a quella degli altri
cittadini.
Ciò risulterebbe, in particolare, dai precetti contenuti negli
artt. 2, 4, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione, i
quali attribuirebbero indistintamente a tutti i soggetti della
comunità nazionale un insieme di posizioni comprensive, oltre che di
diritti, anche di doveri e di compiti previsti nell'ordinamento. E
sarebbe confermato dalla collocazione del successivo art. 28 nel titolo
dei rapporti civili; dall'essere i pubblici funzionari al servizio
esclusivo della nazione (art. 98); dall'obbligo di fedeltà alla
Repubblica della generalità dei consociati, senza un particolare
status per quelli investiti di pubbliche funzioni (artt. 51 e 54); e,
infine, dall'illegittimità, dichiarata con sentenza di questa Corte n.
94 del 1963, dell'istituto della garanzia amministrativa.
Nel nuovo assetto in cui si inseriscono sia la burocrazia sia i
cittadini, tutti partecipano alla vita della società e dovrebbero
godere dello stesso prestigio, senza possibilità di distinzione tra
funzioni, mestieri e lavori. E, del resto, conclude il pretore, il
reato di oltraggio è stato ritenuto espressione della concezione
autoritaria del precedente regime dalla sentenza n. 109 del 1968 di
questa Corte, che ha anche invitato, finora senza risultato, il
legislatore a rivedere la normativa penalistica ad hoc.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo con atto depositato
il 12 ottobre 1971, ha chiesto che le questioni siano dichiarate
infondate.
Deduce l'Avvocatura che l'ordinanza non prospetterebbe motivi nuovi
o diversi da quelli di cui alla citata sentenza n. 109 del 1968,
essendo meramente formale il richiamo agli artt. 2 e 4 della
Costituzione, mentre quello al successivo art. 113 dovrebbe condurre
all'inammissibilità o, comunque, all'infondatezza della relativa
questione, nan essendo per nulla impedita dalla norma denunziata la
tutela giurisdizionale del cittadino contro gli atti della pubblica
Amministrazione.
L'Avvocatura osserva, infine, che il fatto stesso che con la
sentenza n. 109 del 1968 non fu dichiarata l'illegittimità della norma
denunziata, ma fu semplicemente rivolto un invito al legislatore a
modificarla, diminuendo la pena, starebbe a dimostrare la natura
legislativa del problema, sottratto, come tale, al controllo di
legittimità costituzionale.
4. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 341
cod. pen. è stata sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 28, 35,
54, 97 e 98 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, nel
corso di un procedimento penale a carico di Claudio Giacoboni.
Secondo il pretore, il prestigio e l'onore della pubblica
Amministrazione non potrebbero essere differenziati rispetto a quelli
del semplice cittadino. Siffatto principio si desumerebbe, da un lato,
dal combinato disposto dell'art. 3 e degli artt. 1 e 35 della
Costituzione, i quali ultimi qualificano e tutelano il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni, e, dall'altro, dai restanti articoli, di
cui si è denunziata la violazione, che vieterebbero di porre il lavoro
pubblico su di un piano più elevato rispetto al lavoro privato.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze hanno, sostanzialmente, lo stesso
oggetto, anche se quella del pretore di Bologna in data 13 marzo 1970
riguarda l'art. 344 del codice penale (oltraggio a pubblico
impiegato), mentre le altre (pretore di Carrù dell'11 luglio 1970;
pretore di Bologna del 17 giugno 1971 e pretore di Bassano del Grappa
del 25 giugno 1971) attengono all'art. 341 dello stesso codice
(oltraggio a pubblico ufficiale); e, pertanto, i relativi giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Per quanto concerne le censure che fanno riferimento agli
artt. 1 e 3 della Costituzione, la soluzione da adottare è indicata
dalla sentenza n. 109 del 1968, i cui principi debbono essere applicati
anche nell'attuale giudizio, non essendo state prospettate
argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso. E, mentre allora
l'ordinanza di rinvio - pur riconoscendo l'esigenza di difendere in
modo più vigoroso la funzionalità della pubblica Amministrazione - si
limitava a ritenere irragionevolmente sproporzionata la differente
disciplina praticata dal legislatore nei confronti di chi offende
l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale rispetto a chi rechi
ingiuria a colui che non riveste tale qualifica; le ordinanze che ora
ci occupano vorrebbero addirittura equiparare il pubblico ufficiale e
l'impiegato esercente un pubblico servizio a qualsiasi cittadino
privato. Di tal che i criteri accolti nella motivazione della citata
sentenza - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio
rispetto all'ingiuria non è irrazionale per eccessiva sproporzione
delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la
tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro
oggetto di tutela.
Il che, ovviamente, non esclude che competono al legislatore quei
compiti ai quali la Corte ha fatto richiamo nella precedente sentenza
n. 109 del 1968.
3. - Le affermazioni contenute nella sentenza testé ricordata
conducono a ritenere non fondate le rimanenti censure. Infatti, una
volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del
correlativo art. 35 Cost., perché se è vero che tutti i cittadini
hanno diritto al lavoro e che quest'ultimo è oggetto, nel suo
complesso, di apposita garanzia costituzionale, è vero altresì che
proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del
legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate
forme ed applicazioni del lavoro.
Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici, quali sono posti, genericamente o
specificamente, da varie norme della Costituzione, possano
corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori
autonomi e dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una
particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma
restando la pari dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle
esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, tra l'altro,
postulano efficienza e serenità di espletamento.
Quanto all'art. 113 Cost., che l'ordinanza del pretore di Bologna
del 17 giugno 1971 assume violato senza per altro darne alcuna
motivazione - come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato
- basti osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., norma di
diritto penale sostanziale, non limita in alcun modo la guarentigia
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in
epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte