Sentenza n. 166/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, 100 e
190 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15
maggio 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezione VI penale - sul
ricorso di Casali Emilio, iscritta al n. 377 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del
14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di ricorso avverso la sentenza del pretore di Lodi - che
aveva, rispettivamente, assolto Mario Brianzi e condannato Giovanni
Leva per il reato di falsa testimonianza in danno di Emilio Casali - e
contro l'ordinanza dibattimentale del medesimo giudice, che aveva
dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Casali (in
quanto vittorioso nel giudizio civile in cui erano state rese le
deposizioni dei due imputati), l'adita Corte di cassazione - sezione VI
penale, in accoglimento di preliminare eccezione del ricorrente Casali,
con ordinanza 15 maggio 1973, ritenutane la rilevanza e la non
manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 190, 99
e 100 cod. proc. pen., per la parte in cui sanciscono il divieto di
impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di costituzione
di parte civile.
Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è
in questo costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se siano costituzionalmente
legittimi gli artt. 190, 99 e 100 cod. proc. pen., nella parte in cui
non consentono, nel loro combinato contesto, l'impugnazione
dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte
civile.
Dubita, infatti, il giudice a quo che la normativa indicata
collida, per un verso, con il precetto costituzionale dell'art. 24 -
per l'ostacolo che ne discenderebbe all'esercizio del diritto di difesa
- e, per altro verso, con il principio dell'eguaglianza (art. 3),
sembrando la posizione del danneggiato resa, in tal modo, deteriore
rispetto a quella dell'imputato e del pubblico ministero, cui gli artt.
97 e 98 cod. proc. pen. consentono, invece, di opporsi alla
costituzione di parte civile, nell'istruttoria formale e nel
dibattimento.
2. - La questione è infondata, sotto entrambi i profili
prospettati.
3. - Non sussiste, innanzitutto, la pretesa disparità di
trattamento del danneggiato dal reato rispetto al pubblico ministero ed
all'imputato.
Di disparità - sotto il profilo, qui considerato,
dell'impugnabilità dell'ordinanza concernente la costituzione di parte
civile - potrebbe, infatti, parlarsi ove al pubblico ministero ed
all'imputato, che a tale costituzione si fossero opposti ex artt. 97 e
98 cod. proc. pen. citati, venisse attribuita la facoltà di impugnare
l'ordinanza ammissiva della costituzione stessa.
Senonché una tale impugnazione non è prevista nel sistema del
processo penale.
Pertanto, la parallela inammissibilità dell'impugnazione
dell'offeso avverso l'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte
civile, lungi dal creare la denunziata discriminazione tra l'offeso
stesso e le altre parti del processo penale, realizza, invece, tra tali
soggetti, una situazione di coerente equilibrio.
4. - Il fatto, poi, che il danneggiato non possa - per effetto
delle norme impugnate - partecipare al processo penale (e,
conseguentemente alla mancata assunzione della veste di parte civile,
non abbia la facoltà di impugnare la sentenza assolutoria, ex art. 195
cod. proc. pen., come modificato a seguito della sentenza 1970, n. 1,
di questa Corte), neppure incide, in modo apprezzabile, sul diritto
costituzionalmente garantito della difesa.
In quanto, invero, resta impregiudicato, per il danneggiato,
l'esercizio dell'azione in sede civile: ove, per altro, non più
operano, nei suoi confronti, i divieti e le limitazioni posti dall'art.
25 cod. proc. pen., una volta che, con sentenza n. 165 del 1975, la
detta norma è stata dichiarata illegittima, relativamente alla parte,
appunto, in cui il previsto effetto preclusivo si estendeva anche ai
soggetti rimasti estranei al giudizio penale.
Un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa - imperniato
sulla immediata impugnabilità, da parte del danneggiato,
dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile - non
sarebbe, del resto, realizzabile senza grave intralcio per la
prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di
speditezza di questo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 190, 99 e 100 del codice di procedura penale, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte