Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo

comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa

il 9 maggio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Padova sui reclami riuniti proposti da Giacomini Diego ed altri,

iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Padova, chiamato a decidere su tre reclami in materia di lavoro

rispettivamente proposti dai detenuti Giacomini Diego, Reatin Sergio e

Lorenzi Carlo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e

secondo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 22, primo comma, e 23, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui

assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla

base di una mercede che può essere inferiore, fino a un terzo, a

quella delle tariffe sindacali;

considerato che analoga questione è stata già decisa dalla Corte,

che, con la sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, l'ha dichiarata

inammissibile perché proveniente da procedimenti instaurati a seguito

di reclami in materia di lavoro, procedimenti privi di carattere

giurisdizionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36 della

Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Padova con ordinanza 9 maggio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte