Sentenza n. 167/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 574Codice civile
- art. 187legge 151/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 574
del codice civile promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal
Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Errante Angelo e Broussard Vincenza Beatrice ed altre iscritta al n.
663 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Errante Concetta ed Angela nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In data 26 ottobre 1970 decedeva intestato Rocco Errante
lasciando eredi, secondo il regime successorio allora vigente, le due
figlie legittime Concetta e Angela e usufruttuario per un terzo
dell'eredità il coniuge. Contro le eredi Angelo Altomonte otteneva,
con sentenza in data 8 aprile 1977, la dichiarazione di filiazione
naturale nei confronti del defunto, ai sensi dell'art. 232 delle
disposizioni transitorie della legge 19 maggio 1975, n. 151, di
riforma del diritto di famiglia, e conseguentemente instaurava
davanti al Tribunale di Reggio Calabria un giudizio diretto a
conseguire la quota di eredità di sua spettanza secondo la
disciplina della successione legittima vigente al tempo dell'aperta
successione.
Nel corso di tale giudizio il Tribunale, con ordinanza del 13
luglio 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 1991,
ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'abrogato art. 574, primo comma, cod. civ., nella parte in cui,
nel concorso di figli naturali con figli legittimi, attribuiva ai
primi la metà della quota conseguita dai secondi, anziché un pari
diritto ereditario.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, applicabile
nella specie in virtù del principio tempus regit actum, violerebbe
gli artt. 3 e 30 Cost., "incidendo in maniera pesante e
discriminatoria sul diritto a succedere dei figli naturali rispetto
ai figli legittimi".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le
convenute. Esse contestano la valutazione della giurisprudenza di
questa Corte espressa nell'ordinanza di rimessione e fanno osservare
che il trattamento successorio dei figli naturali in concorso con
figli legittimi, previsto nell'ordinamento anteriore alla Novella del
1975, è sempre stato ritenuto costituzionalmente legittimo.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata. L'Avvocatura rileva che l'evoluzione della
giurisprudenza della Corte, rappresentata dalle sentenze richiamate
nell'ordinanza, nel senso della parificazione del trattamento
successorio dei figli naturali a quello dei figli legittimi, si è
sempre limitata ai casi di conflitto dell'interesse del figlio
naturale con successibili diversi dai membri della famiglia
legittima. Considerato in diritto
1. - Dal Tribunale di Reggio Calabria è sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 574 cod. civ. - abrogato
dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151, ma applicabile nel
giudizio a quo, in quanto vertente su una successione aperta prima
dell'entrata in vigore della legge - nella parte in cui, nel concorso
ab intestato di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a
questi metà della quota che conseguono i legittimi, anziché un pari
diritto ereditario.
Ad avviso del giudice remittente, la disparità di trattamento
contrasta con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Analoga questione, già proposta da altro giudice in relazione
alla norma parallela dell'abrogato art. 541 cod. civ., che regolava
la divisione tra figli legittimi e naturali della quota
complessivamente riservata ai discendenti, è stata dichiarata non
fondata con sentenza n. 168 del 1984. Non vi sono ragioni per
modificare tale giudizio con riguardo alla norma ora impugnata,
formalmente diversa, ma sostanzialmente identica.
Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i
diritti successori dei figli naturali in concorso con figli
legittimi, non possono essere valutate - come vorrebbe il giudice a
quo, il quale si richiama in premessa al nuovo art. 261 cod. civ. -
anticipando nel tempo i criteri direttivi della riforma del diritto
di famiglia, dopo la quale, e in conseguenza di essa, si è
accentuato il mutamento della coscienza e della sensibilità sociale
in ordine alla condizione di questa categoria di figli.
Occorre, invece, rifarsi all'interpretazione dell'art. 30 Cost.
vigente anteriormente alla Novella del 1975, quale risulta dalle
sentenze della Corte costituzionale menzionate nell'ordinanza di
rimessione, che sono lontane dall'offrire sostegno alla questione da
essa sollevata.
Tali sentenze (nn. 79 del 1969, 50 del 1973, 82 del 1974) hanno
interpretato l'art. 30, terzo comma, come comando di parificazione
dei diritti ereditari dei figli naturali a quelli attribuiti ai
legittimi soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia
legittima, intesa nel senso stretto in cui è considerata dalla norma
costituzionale. Perciò sono stati dichiarati
costituzionalmenteillegittimi gli artt. 467 e 468 cod. civ., nella
parte in cui negavano ai figli naturali il diritto di
rappresentazione del loro genitore anche in assenza di discendenti
legittimi; l'art. 539 cod. civ., limitatamente nella parte in cui,
pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge, riservava ai figli
naturali una quota inferiore a quella spettante ai legittimi; l'art.
575 cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e
del coniuge, ammetteva il concorso degli ascendenti legittimi con i
figli naturali.
3. - Nei confronti dei figli legittimi e del coniuge superstite il
principio costituzionale di parificazione giuridica dei figli
naturali è soggetto al limite della compatibilità con i diritti dei
membri della famiglia legittima. La determinazione di tale limite
appartiene alla discrezionalità del legislatore, di guisa che la
disciplina in esame del concorso dei figli naturali con figli
legittimi nella successione intestata e nella quota di riserva fu
giudicata dalla sentenza n. 79 del 1969 un modo di attuazione ante
litteram del precetto costituzionale di conciliazione della tutela
degli uni con i diritti degli altri.
Per quanto possa oggi apparire severa (o "penalizzante" come dice
il giudice a quo), l'attribuzione ai figli naturali di una quota
ridotta alla metà della quota conseguita dai legittimi non può
ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza, la quale deve
essere valutata nel contesto storico che aveva prodotto la norma. A
quell'epoca essa segnò un notevole progresso nell'evoluzione
legislativa verso un migliore trattamento dei figli naturali, avendo
il codice del 1942 sostituito al precedente criterio di calcolo della
quota secondo il sistema della "quota di diritto" il più favorevole
sistema della "quota di fatto".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio
1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte