Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo

comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico

delle leggi sulla Corte dei conti), e degli artt. 7, primo comma, e

11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345

(Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi

sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni

relative alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22

luglio 1991 dal Magistrato istruttore, preposto all'Ufficio di

Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la

Liguria, nel procedimento di controllo preventivo di legittimità del

decreto del Provveditore agli Studi di La Spezia, iscritta al n. 653

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di

Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la

Liguria, con ordinanza emessa il 22 luglio 1991 (R.O. n. 653 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

e degli artt. 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della

legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nelle parti in cui disciplinano,

rispettivamente, le funzioni dei magistrati preposti sia agli uffici

di controllo centrali che alle Delegazioni regionali della Corte dei

conti e le funzioni degli altri magistrati, addetti ai predetti

uffici, e prevedono, quali componenti di tali uffici, magistrati in

posizione servente sia tra loro che rispetto al consigliere delegato;

l'attribuzione (implicita o esplicita) al magistrato dirigente dei

compiti di direzione dell'ufficio, ripartizione preventiva del lavoro

tra i vari magistrati, organizzazione amministrativa e vigilanza

sull'andamento generale dei servizi;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 108, primo comma, della Costituzione, in quanto,

operando nell'ambito di riserva di legge, le norme denunciate non

stabiliscono criteri idonei a delimitare la discrezionalità

amministrativa e attribuiscono a singoli organi, privi di potestà

regolamentare, il potere di disciplinare con ordini o direttive

rilevanti aspetti della materia riservata alla legge;

b) gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108,

secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme impugnate

instaurano un rapporto di assoluta subordinazione funzionale dei

magistrati addetti al controllo rispetto al magistrato preposto

all'ufficio di controllo e di quest'ultimo rispetto al consigliere

delegato, comprimendo l'autonomia e l'indipendenza (interna) dei

subordinati;

c) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto le

norme denunciate prevedono la partecipazione al procedimento di

controllo di legittimità sugli atti di un irragionevole numero di

magistrati, con aggravio di spesa e irrazionalmente limitano al mero

ausilio le funzioni di magistrati che possono conoscere della

legittimità degli stessi atti con i poteri decisori del giudice di

grado superiore, quali componenti delle Sezioni Riunite;

Considerato che, secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87, sul funzionamento della Corte costituzionale, le questioni di

legittimità costituzionale possono essere sollevate solo da

un'autorità giurisdizionale nel corso di un giudizio, qualora esso

non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della

detta questione;

che nella fattispecie manca un giudizio per il quale il giudice

remittente abbia poteri decisori;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle

leggi sulla Corte dei conti), 7, primo comma, e 11, primo e secondo

comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una

quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia

di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei

conti), in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo

comma, 107, terzo comma, e 108, primo e secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Magistrato istruttore preposto

all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione

Regionale per la Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte