Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti

proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra,

iscritta al numero 562 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Massi Enzo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Italo Pederzoli per Massi Enzo e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, nel corso di una controversia in materia

pensionistica, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione

del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui limita

l'attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai

dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetti

alla commutazione telefonica, con esclusione quindi dei dipendenti di

altre amministrazioni ed in particolare, nel caso di specie, della

Corte dei conti - adibiti alle medesime mansioni;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe

innanzitutto disatteso i criteri direttivi indicati nella norma di

delega di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al

Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il

decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e

delle retribuzioni dei dipendenti statali), secondo la quale il

Governo avrebbe dovuto raccogliere in un testo unico le disposizioni

vigenti, anche in materia pensionistica, apportandovi però le

modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed

ammodernamento;

che la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con il

principio di eguaglianza, in quanto discriminerebbe

ingiustificatamente personale addetto alle stesse mansioni, sulla

base dell'elemento accidentale rappresentato dalla circostanza che,

al momento della redazione del testo unico n. 1092 del 1973, i

centralinisti delle amministrazioni pubbliche non erano individuati

con qualifiche proprie ma restavano assorbiti in quella del personale

d'archivio;

che risulterebbero altresì violati i principi di

proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle

esigenze vitali dei lavoratori, rispettivamente tutelati dagli

artt. 36, primo comma, e 38 Cost;

che la norma impugnata - stravolgendo il rapporto tra la

posizione pensionistica dei centralinisti della Corte dei conti e la

posizione pensionistica dei centralinisti dell'Azienda di Stato per i

servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni - risulterebbe, infine, lesiva dei principi di buon

andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97

Cost;

che si sono costituite in giudizio le parti private,

concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale;

che è altresì intervenuto in giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe

inammissibile in quanto la norma impugnata, a seguito della

soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarebbe

da tempo non più applicabile;

che la questione stessa sarebbe comunque, nel merito,

manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità della questione,

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, è priva di fondamento, in

quanto la circostanza che la norma non sia più applicabile ai suoi

originari destinatari, per il periodo successivo alla privatizzazione

delle amministrazioni di appartenenza, non esclude che essa continui

a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente

prestato e che tali effetti possano estendersi - nel caso di una

declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella

prospettata dal rimettente - al rapporto previdenziale dei dipendenti

di altre amministrazioni;

che la questione è tuttavia, nel merito, manifestamente

infondata;

che è infatti inconferente il riferimento al parametro di

cui all'art. 76 della Costituzione, in quanto ciò che è oggetto di

censura non è la violazione di uno specifico criterio direttivo

bensì il merito della scelta operata in sede di redazione del testo

unico, quanto alla mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di

tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica;

che, d'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga

come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è

espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il

profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3

Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole (sentenze

n. 431 del 1997 e n. 272 del 1994; ordinanze n. 60 del 2001, n. 316 e

n. 10 del 1999);

che, nella specie, la non irragionevolezza della norma

discende dall'eterogeneità delle situazioni poste a confronto e

dalla implicita valutazione, compiuta dal legislatore, della

particolare gravosità dell'impegno lavorativo degli addetti alla

commutazione telefonica dipendenti da amministrazioni o aziende

pubbliche che svolgono istituzionalmente attività di comunicazione;

che le censure riferite ai parametri di cui agli artt. 36 e

38 Cost., essendo a loro volta basate sulla asserita irragionevolezza

della denunciata disparità di trattamento tra lavoratori, risultano

per ciò stesso prive di qualsiasi fondamento;

che la materia disciplinata dalla norma impugnata risulta,

infine, del tutto estranea ai principi costituzionali di buon

andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97

Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36,

38, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte