Sentenza n. 169/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
- art. 139legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 3legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo
comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno
bancario e sull'assegno circolare), inserito dall'art. 139 della legge
24 novembre 1981, n. 689, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile
1984 dal pretore di Città di Castello nei procedimenti penali riuniti
a carico di Branchesi Silvano, iscritta al n. 834 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 301 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1984, nel corso di un
procedimento penale per emissione di assegni a vuoto, il Pretore di
Città di Castello ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione; e ciò nella parte in cui si prevede, "nei
casi più gravi", che la condanna importi "il divieto di emettere
assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
Secondo il giudice a quo, i vizi denunciati sussisterebbero "in
ragione dell'eccessiva afflittività della norma incriminatrice e della
sua irrazionalità che supera ogni e qualsiasi limite della
discrezionalità legislativa". Più specificamente, sarebbe violato il
principio generale d'eguaglianza, dal momento che la misura
interdittiva in esame verrebbe "ad incidere notevolmente sulla libertà
del cittadino di fare ricorso ad uno dei più frequenti mezzi di
pagamento (emissione di assegni bancari)"; che per l'inosservanza della
misura medesima risulterebbe prevista "una pena di gran lunga superiore
a quella prefigurata per il reato principale"; e che non sarebbero
state comminate analoghe pene accessorie quanto a "fattispecie
criminose che esprimono un più accentuato disvalore giuridico" (quali
i delitti di truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta,
associazione di tipo mafioso ... ). Del pari, la norma incriminatrice
sarebbe viziata - malgrado le contrarie affermazioni di questa Corte -
"per l'indeterminatezza della fattispecie e, quindi, per la violazione
del principio della legalità della pena". Ed ancora ne risulterebbe
contraddetto il terzo comma dell'art. 27 Cost., per cui "alla pena è
stata assegnata una funzione essenziale e rieducativa che ovviamente
non può ritenersi sussistente quando, come nella fattispecie,
l'afflittività superi ogni limite di razionalità e di umanità".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della
questione.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma impugnata
rappresenterebbe una "risposta adeguata al tipo di illecito consumato",
presentandosi "dotata di una notevole carica dissuasiva e, per il suo
effetto di neutralizzazione, anche di notevole efficacia di prevenzione
speciale". D'altronde, le conclusioni raggiunte dalla Corte circa il
primo comma dell'art. 136 (sent. n. 131/1970; ord. n. 195/1983)
varrebbero anche ad escludere la pretesa "carenza di tassatività"
della norma impugnata; mentre il denunciato contrasto con il terzo
comma dell'art. 27 Cost. sarebbe smentito dal fatto che la norma
impugnata sia "adeguata alla manifestazione di pericolosità espressa
dall'imputato" ed "anche rispondente alle esigenze di prevenzione
sociale, ravvisate nella specie dal legislatore ordinario". Considerato in diritto :
1. - La questione è infondata, sotto ognuno degli aspetti
evidenziati nell'ordinanza di rimessione.
In primo luogo, non sussiste l'asserita violazione del principio
d'eguaglianza. La pena accessoria prevista dall'art. 116, secondo
comma, ultima parte, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito
dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689), lungi dal superare
"ogni limite di razionalità e di umanità", si adegua in modo evidente
alle caratteristiche dei delitti configurati dai numeri 1 e 2 del primo
comma dell'articolo impugnato. In particolar modo, anzi, "il divieto di
emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni"
appare giustificato in vista dell'emissione di assegni bancari là dove
non esistano - come nel caso che ha dato origine alla presente
questione - le somme sufficienti presso la banca trattaria; e "la
mancata estensione del divieto ad altre ipotesi", quali la truffa o
l'appropriazione indebita, "non elimina l'intrinseca giustificatezza
della previsione in esame", secondo la costante giurisprudenza della
Corte (cfr., fra le altre, la sent. n. 342 del 1983). Né giova
argomentare - come fa il giudice a quo - dalla sproporzione fra la pena
prevista per l'inosservanza delle misure interdittive e la pena
comminata per il reato principale: a parte l'inattualità della
censura, la stessa circostanza che essa finisca per investire in modo
diretto una norma di generalissima portata, dettata per l'inosservanza
di qualunque pena accessoria dall'art. 389 cod. pen., basta a far
escludere che ne derivi una violazione dell'eguaglianza davanti alla
legge penale.
Va dunque respinta la denuncia sollevata in riferimento al primo
comma dell'art. 3 Cost. Ma la stessa conclusione vale, date le
motivazioni svolte sul punto dall'ordinanza di rimessione, per ciò che
riguarda il terzo comma dell'art. 27 Cost.: anche perché "l'efficacia
rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto
soprattutto dal suo regime di esecuzione", come la Corte ha chiarito
sin dalle sentenze n. 22 del 1971 e n. 119 del 1975.
2. - In secondo luogo, la Corte si è già sostanzialmente
pronunciata sulla pretesa lesione del "principio di tassatività "
delle pene, in cui sarebbe incorso l'art. 116 del r.d. n. 1736 del
1933. Sia pure sindacando il primo anziché il secondo comma
dell'articolo stesso, la sentenza n. 131 del 1970 ha infatti notato che
la formula "nei casi più gravi" ricorre più volte nelle leggi penali
speciali; che la formula medesima "implica un più vincolato governo
del potere discrezionale del giudice", in quanto viene ad aggiungersi
alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi e
dei massimi delle pene in esame; e che il giudice deve comunque tener
conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen.,
circa la valutazione della "gravità del reato". Da questi assunti -
che la Corte ha ribadito con le ordinanze n. 254 del 1982 e n. 195 del
1983 - il Pretore di Città di Castello si limita a dissentire, ma
senza svolgere argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare
la detta giurisprudenza; ed in tal senso, pertanto, l'impugnativa si
dimostra manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
(inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689),
sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento all'art. 3,
primo comma, ed all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. n.
1736 cit., sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte