Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1,

del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, con ordinanze emesse il 20 e il 21 marzo 2001

dal Tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 736 e 737 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'imputato nel procedimento

relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 736 del

registro ordinanze 2001, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore

Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 20 marzo 2001 (r.o. n. 736 del

2001) il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento

agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della

Corte di cassazione, prevede, "nel caso di magistrato astenutosi o

ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato

per quel solo procedimento";

che il Tribunale rimettente - premesso che la Corte di

cassazione ha ripetutamente affermato il principio, ribadito con la

sentenza n. 3106 del 20 aprile 1999 emessa nel procedimento a quo,

che la rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli

artt. 43, comma 2, e 11 cod. proc. pen., è consentita solo quando è

impossibile procedere alla sostituzione del giudice astenutosi o

ricusato mediante gli istituti di ordinamento giudiziario della

supplenza e dell'applicazione - rileva come non possa "essere

considerata legittima una applicazione, o una supplenza esterna,

disposta discrezionalmente dal Presidente della Corte militare

d'appello, destinata specificamente per un unico e determinato

procedimento, in quanto si viene a costituire concretamente il

giudice per un determinato procedimento, e quindi, posteriormente

alla fissazione del processo, in contrasto con l'art. 25 Cost.";

che pertanto solo l'applicazione di un magistrato designato

in base a criteri predeterminati, disposta per sopperire a esigenze

di ufficio per una serie indefinita di processi, e comportante la

"stabilità del magistrato applicato nell'ufficio di destinazione",

potrebbe ritenersi compatibile con il parametro evocato;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 43 cod. proc. pen.,

nell'interpretazione datane dalla Cassazione, violerebbe anche gli

artt. 101 e 108 Cost.;

che infatti, nonostante l'art. 5-bis della legge 23 dicembre

1996, n. 652, imponga sempre la rimessione del procedimento al

tribunale viciniore quando non sia possibile provvedere alla

sostituzione del giudice mediante l'istituto della supplenza interna

o, al massimo, dell'applicazione all'ufficio giudiziario,

l'interpretazione reiteratamente seguita della disposizione

censurata, consentendo di procedere sempre alla sostituzione dei

magistrati togati costituenti il collegio mediante il meccanismo

della supplenza "esterna" e dell'applicazione per il processo, rende

"nella pratica pressoché inapplicabile il disposto degli artt. 43,

comma 2, cod. proc. pen. e 5-bis della legge n. 652 del 1996", e si

pone così in contrasto con l'art. 101 Cost.;

che, inoltre, seguendo l'interpretazione della Cassazione,

nelle ipotesi di rimessione il relativo provvedimento dovrebbe essere

preso "dal Presidente del Tribunale come organo monocratico, in

quanto sarebbe assurdo integrare l'organo collegiale con altro

magistrato esterno al solo fine di pronunciare una valida ordinanza

di rimessione";

che la norma censurata si porrebbe quindi in contrasto anche

con l'art. 108 Cost.: poiché l'ordinamento giudiziario militare, a

differenza di quello ordinario, non prevede l'istituto del giudice

monocratico, non essendo ad esso applicabile, in parte qua, il

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sarebbe la

"interpretazione creativa" della Corte di cassazione, e non l'opera

del legislatore, a determinare "la creazione di un giudice

monocratico nell'ordinamento giudiziario militare";

che, quanto alla rilevanza - premesso che nel caso in

questione il Collegio giudicante è stato integrato da un

"consigliere della Corte militare di Appello di Verona, inviato in

supplenza esterna "per alcuni procedimenti" fissati per l'udienza del

7 novembre 1997", ma al posto del magistrato designato avrebbe potuto

essere chiamato "qualunque altro magistrato militare con funzioni

giudicanti" - il rimettente osserva che l'eventuale accoglimento

della questione di legittimità costituzionale, determinando "la

nullità di tutti i provvedimenti di applicazione e di supplenza

effettuati", condurrebbe necessariamente alla rimessione del

procedimento al Tribunale militare di La Spezia, rendendo

"illegittima la competenza del Tribunale militare di Torino, che

quindi, anche se oggi in composizione regolare, rimarrebbe carente di

potere giurisdizionale, e pronuncerebbe, pertanto, una sentenza

nulla";

che con ordinanza del 21 marzo 2001 (r.o. n. 737 del 2001) il

Tribunale militare di Torino ha sollevato nell'ambito di altro

procedimento penale analoga questione di legittimità costituzionale;

che nel giudizio a quo diversamente dall'altro, la competenza

del Tribunale militare di Torino non risulta peraltro individuata a

seguito di pronuncia della Cassazione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo, con identici atti, che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che appare in linea

con i principi costituzionali il ricorso alla rimessione del

procedimento solo nei casi in cui non è in alcun modo possibile la

sostituzione del giudice astenutosi o ricusato, atteso che la

rimessione, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, è

un istituto di carattere eccezionale, in quanto implica la

sottrazione dell'imputato al giudice naturale;

che con successive identiche memorie l'Avvocatura generale

osserva che "l'apertura riconosciuta dalla Suprema Corte alla

disposizione processuale in esame si pone quale misura eccezionale

volta ad assicurare, con l'imparzialità del giudizio, il concreto

rapido esercizio della funzione giurisdizionale in determinati

particolari casi", sicché la norma impugnata non appare lesiva del

principio di cui all'art. 25 Cost.;

che nel giudizio promosso con la ordinanza iscritta al r.o.

n. 736 del 2001 si è costituito l'imputato nel procedimento a quo,

rappresentato e difeso dall'avvocato Gilberto Lozzi;

che la parte privata rileva che l'art. 43, comma 1, cod.

proc. pen. consente la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato

esclusivamente mediante l'istituto della supplenza con altro

magistrato dello stesso ufficio, non essendo invece prevista

l'applicazione dall'esterno ad processum, chiaramente lesiva del

principio del giudice precostituito per legge, come puntualizzato

nella Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura

penale;

che in mancanza di supplenti dovrebbe dunque essere applicato

il comma 2 dello stesso articolo, che contempla l'istituto della

rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario, in base ai

criteri, obiettivi e predeterminati, di cui all'art. 11 cod. proc.

pen;

che a tale lettura dell'art. 43, comma 1, cod. proc. pen. si

oppone la interpretazione che la Corte di cassazione, nel solco della

sua costante giurisprudenza, ha ribadito nel processo a quo, e che

pertanto tale norma, così interpretata, si pone in contrasto con

l'art. 25 Cost., dato che a formare l'organo giudicante interverrebbe

un magistrato scelto post factum per quel determinato processo;

che la parte privata, nel condividere, con riguardo sia alla

non manifesta infondatezza sia alla rilevanza della questione, le

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, della quale

vengono riportati ampi stralci, conclude per la declaratoria di

incostituzionalità, in parte qua, dell'art. 43, comma 1, cod. proc.

pen., in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 Cost.

Considerato che con due ordinanze sostanzialmente identiche,

emesse in distinti procedimenti, il Tribunale militare di Torino

censura l'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale, per

contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della

Costituzione, nella parte in cui, secondo l'orientamento

interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di

giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro

magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento;

che, stante l'identità delle questioni di legittimità

costituzionale, deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che quanto alla rilevanza, con riferimento all'ordinanza r.o.

n. 736 del 2001 il rimettente - premesso che il collegio giudicante

era stato integrato da un "consigliere della Corte militare di

appello di Verona, inviato in supplenza esterna "per alcuni

procedimenti" fissati per l'udienza del 7 novembre 1997" - osserva

che l'eventuale accoglimento della questione di legittimità

costituzionale "produrrebbe la nullità di tutti i provvedimenti di

applicazione e di supplenza effettuati secondo i parametri fin qui

considerati, [...] con conseguente, necessaria rimessione del

presente procedimento presso il Tribunale militare di La Spezia";

che ad avviso del rimettente la competenza del Tribunale

militare di Torino sarebbe dunque illegittima, in quanto, anche se

oggi "con composizione regolare", il Tribunale "rimarrebbe carente di

potere giurisdizionale, e pronuncerebbe [...] una sentenza nulla";

che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, il

collegio che ha sollevato la questione era composto da magistrati

appartenenti all'organico del Tribunale militare di Torino e non

risulta che in alcuna precedente udienza in cui il collegio era stato

integrato dal giudice supplente siano stati assunti atti o presi

provvedimenti processualmente rilevanti ai fini del giudizio a quo;

che pertanto la censurata "supplenza esterna" è rimasta del

tutto priva di effetti e non è più comunque attuale;

che analoghe considerazioni in ordine alla rilevanza vengono

svolte nell'ordinanza r.o. n. 737 del 2001, ove si dà parimenti atto

che la questione di legittimità costituzionale viene sollevata da

collegio in "composizione regolare";

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente

inammissibili per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo

comma, 101 e 108 della Costituzione, dal Tribunale militare di

Torino, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte