Sentenza n. 17/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio
1993 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente
tra Albertini Luigi e l'INAIL, iscritta al n. 630 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Albertini Luigi e dell'INAIL;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Albertini Luigi ed Enrico
Ruffini per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 19 febbraio 1993 il Tribunale di Ascoli
Piceno - nella controversia di lavoro in sede di appello fra
Albertini Luigi ed INAIL - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "nelle parti in
cui non prevedono un diverso computo o la revisione della rendita per
aggravamento da invalidità extralavorative sopravvenute".
Il Tribunale, premesso che nel caso portato al suo esame
l'Albertini, assicurato INAIL già in godimento di rendita
infortunistica pari al 35% di inabilità, per un infortunio subito
all'occhio destro, richiedeva la revisione della rendita per
aggravamento dell'inabilità dovuta ad affezioni di carattere
extralavorativo all'occhio sinistro, osserva che le norme impugnate
regolano le situazioni di concorso di inabilità da infortunio e da
preesistenza extralavorativa (art. 79), nonché di inabilità
derivanti da più infortuni (art. 83), mentre "rimane senza una
specifica disciplina l'assicurato che, portatore di un'invalidità
per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per
patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento
dello stesso organo o funzione".
Ne conseguirebbe una situazione deteriore, sul piano della tutela,
per il lavoratore già infortunato che si ammali rispetto al
lavoratore già ammalato che si infortuni, con violazione degli artt.
3 e 38 della Costituzione, atteso che "tra le situazioni collegabili
all'infortunio, non si indennizza il danno successivo che aggrava in
qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio" stesso.
2. - Costituendosi in giudizio, la parte privata ha chiesto che la
Corte interpreti l'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in senso ad
essa favorevole o ritenga fondata la questione di legittimità
costituzionale. Nella memoria depositata, ricordate le motivazioni
con le quali la Corte (ordinanza n. 906 del 1988) ha dichiarato la
manifesta infondatezza di analoga questione, si osserva che:
a) la particolare correlazione tra i due occhi, proprio per
l'unità della funzione visiva, induce, nella interpretazione della
norma sulla revisione della rendita, a valutare l'aggravamento come
riferito alla funzione nel suo complesso;
b) l'incidenza del danno provocato dall'infortunio ad un occhio
è diversa a seconda della situazione nella quale si trovi l'altro
occhio ("nel quadro dell'attuale cecità o quasi il ruolo del danno
dell'occhio destro è assai più rilevante che non nel quadro
iniziale");
c) il principio della non rilevanza delle cause sopravvenute,
di cui all'art. 41 c.p., si riferisce al "concorso di cause del
danno" e non può applicarsi alla specie, trattandosi qui del
"concorso di invalidità di danni diversi";
d) il concorso di invalidità tra danno lavorativo e non
lavorativo precedente è già previsto dall'art. 79, mentre non
sembra ragionevolmente decisivo l'elemento del momento, e cioè della
successione temporale degli eventi, ai fini dell'attribuzione di una
diversa rilevanza patologica al danno non lavorativo successivo,
quando egualmente esso risulti in rapporto di sinergia con il danno
lavorativo precedente.
3. - L'INAIL si è costituito in giudizio, sostenendo la manifesta
infondatezza e l'irrilevanza della questione proposta.
4. - In prossimità dell'udienza, la difesa della parte privata ha
presentato una ulteriore memoria, nella quale si insiste per una
pronuncia interpretativa di rigetto, che dichiari che la revisione
per aggravamento, di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
riguarda anche l'inabilità susseguente l'infortunio, se colpisce,
come concorrente e sinergica, lo stesso organo o apparato; e, in
subordine, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
La memoria, dopo aver rilevato che l'ordinanza n. 906 del 1988 non
può costituire un utile precedente ai fini della definizione del
giudizio, ribadisce le argomentazioni già svolte, osservando tra
l'altro che, dalle valutazioni delle inabilità in base alla tabella
allegata (n. 1) al d.P.R. n. 1124 del 1965 e secondo il criterio
stabilito all'art. 79 (formula Gabrielli), risulta che il danno
extralavorativo, sia preesistente sia susseguente, comporterebbe,
nella specie, una invalidità superiore rispetto a quella
riconosciuta, in quanto il danno a un occhio dipende anche dalla
situazione dell'altro occhio. Rilevato, altresì, che il principio
della non distinzione tra danni precedenti e susseguenti è
codificato dalla legislazione in materia di pensioni di guerra, si
osserva poi che la configurazione del concorso tra cause lavorative
ed extralavorative di danni come aggravamento consentirebbe di
considerare, secondo un'interpretazione sistematica, assorbita
nell'art. 83 anche l'ipotesi di cui si discute.
5. - In prossimità dell'udienza anche la difesa dell'INAIL ha
presentato una memoria, con la quale si insiste nella richiesta di
declaratoria di inammissibilità, irrilevanza o comunque infondatezza
della questione, sul presupposto dell'identità tra la medesima e
quella decisa con l'ordinanza n. 906 del 1988, ribadendo il principio
secondo cui le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a
produrre il danno, non possono essere valutate perché al di fuori
del rischio assicurato.
Poiché il fatto rilevante per l'assicurazione INAIL è
l'infortunio, ad avviso della difesa dell'ente assicuratore la
considerazione di altri fatti - come gli stati patologici a sé
stanti del tutto indipendenti dal fatto lavorativo, quali titolo per
la revisione per la rendita - risulta, pertanto, giuridicamente
inconcepibile, perché provocherebbe un indiscriminato ampliamento
della assicurazione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in epigrafe, ha per
oggetto gli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Il giudice a quo dubita che dette disposizioni - nel lasciare
privo di disciplina il caso dell'"assicurato che, portatore di
un'invalidità per causa derivante da infortunio, subisca
successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative,
un aggravamento dello stesso organo o funzione" - contrastino:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per "la situazione
deteriore in cui si trova il lavoratore già infortunato che si
ammali, rispetto al lavoratore già ammalato che si infortuni";
b) con l'art. 38 della Costituzione, per "carenza di tutela
legislativa nella materia infortunistica, quando, tra le situazioni
collegabili all'infortunio, non si indennizza il danno successivo che
aggrava in qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio".
2. - La questione non è fondata.
Per un più puntuale quadro dei problemi che la Corte è chiamata
ad affrontare, va rammentato, preliminarmente, che la prima delle
disposizioni denunciate, e cioè l'art. 79, stabilisce che il grado
di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da
infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti
derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non
contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o
liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato
non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto
delle preesistenti inabilità. Secondo la particolare formula per la
valutazione dell'inabilità (c.d. formula Gabrielli) prevista dalla
stessa disposizione, il "rapporto è espresso da una frazione in cui
il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente
e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine
residuato dopo l'infortunio".
A sua volta, la seconda delle norme impugnate, e cioè l'art. 83,
stabilisce, in tema di rendita di inabilità, che la misura di questa
può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione
dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione
nelle condizioni fisiche dell'interessato, purché, quando si tratti
di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita stessa.
3. - In base ai principi generali dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, l'evento assicurato, e cioè l'inabilità
temporanea o permanente del lavoratore, intanto può essere
ricondotto alla sfera del rischio assunto dall'ente assicuratore, in
quanto sussista un rapporto di derivazione eziologica fra esso ed un
fatto generatore che si qualifichi come infortunio sul lavoro ovvero
come malattia professionale, secondo le nozioni e le specificazioni
degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In questi limiti l'assicurazione infortuni è parte integrante del
sistema generale di sicurezza sociale previsto dall'art. 38 della
Costituzione, disposizione che, come questa Corte ha già avuto
occasione di rilevare, configura due modelli strutturalmente e
qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarietà
collettiva, garantisce ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si
accompagnino accertate situazioni di bisogno, "i mezzi necessari per
vivere"; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli
strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai "lavoratori",
prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e più elevata
garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"
(sentenza n. 31 del 1986).
Ma, sia nell'uno che nell'altro caso, è rimessa alla
discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei
modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un
razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti,
anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle
compatibilità finanziarie.
In particolare, per l'assicurazione infortuni, la Corte ha avuto
occasione di precisare recentemente che la materia non è ispirata al
criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.P.R.
n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operatività sia in
relazione all'aspetto oggettivo sia con limitazioni di ordine
soggettivo (sentenza n. 310 del 1994).
4. - I menzionati principi generali non sono contraddetti dalla
prima delle disposizioni denunciate, cioè l'art. 79 del d.P.R. n.
1124 del 1965, che esprime un criterio - accolto in giurisprudenza
già in epoca precedente alla sua prima enunciazione legislativa,
avvenuta con il D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14 - in base al quale,
nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio,
acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del
lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche
extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravità.
Quando uno degli organi ovvero dei sistemi organo-funzionali o dei
sistemi sinergici, vale a dire diversi fra loro, ma reciprocamente
influenzantisi, di cui dispone ciascun individuo, vengano ad essere
menomati nella loro attività globale a causa di alterazioni che
interessano alcune parti soltanto, le parti rimaste funzionanti
assumono un valore superiore al normale, per la funzione da esse
svolta, proprio allo scopo di supplire alla parte di funzione venuta
meno.
Attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d.
formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta
considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per
infortunio sul lavoro vale, quindi, ad adeguare più esattamente la
liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio
professionale alla capacità lavorativa, nella considerazione del
plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente
menomazione.
La peculiare ratio a fondamento della richiamata disposizione
esclude la violazione del principio di eguaglianza nei sensi
prospettati dall'ordinanza, e cioè con riferimento a quei fattori
lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. E
questo a tacer del fatto che, dalla trasposizione cronologica dei
fattori invalidanti, potrebbe, semmai, conseguire, in base allo
schema logico al quale la norma si ispira, un risultato esattamente
opposto a quello auspicato dal giudice a quo: vale a dire
un'attrazione degli effetti del precedente infortunio sul lavoro
nella sfera dell'incidenza del successivo evento lesivo.
5. - Quanto, poi, all'art. 83 dello stesso d.P.R. n. 1124 del
1965, parimenti denunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno, si tratta
di norma che si ispira ai principi già accennati in tema di
delimitazione del concetto di rischio professionale, come comprova la
circostanza che la norma richiede che il peggioramento sia "derivato"
dall'infortunio: l'evoluzione negativa del danno infortunistico deve
infatti pur sempre collegarsi al fatto lavorativo, nel senso che le
modificazioni devono essere l'effetto di fattori non estranei al
processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause
sopravvenute, autonomamente sufficienti a produrre il danno, non
possono essere valutate perché al di fuori del rischio assicurato
(in tal senso, ord. n. 906 del 1988).
6. - Quanto sopra induce a reputare insussistente la lamentata
violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, non risultando
condivisibile l'assunto dal quale muove l'ordinanza, e cioè che, in
entrambi i casi da essa posti a raffronto, si tratti di "situazioni
collegabili all'infortunio".
La non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, anzi la
loro antiteticità, deriva, infatti, dalla non riconducibilità di
entrambe, negli stessi termini e perciò con gli stessi effetti, al
criterio del rischio professionale, su cui il sistema
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è essenzialmente
basato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 79 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte