Sentenza n. 17/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751, n. 4,
e 2778, n. 17, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23
giugno 1998 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente
tra Novelli Marinella e il Fallimento FEPA di Tartoni Marco
C. s.a.s. e dei soci Tartoni Marco e Tartoni Mauro, iscritta al n.
861 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una procedura fallimentare dinanzi al Tribunale
di Ferrara veniva proposta da parte dell'ex coniuge del fallito
domanda di ammissione al passivo in via privilegiata del credito
maturato per il mancato pagamento di numerose mensilità dell'assegno
di mantenimento disposto in sede di separazione personale.
Il curatore, pur non opponendosi all'ammissione del credito, ne
contestava la natura privilegiata per difetto di una espressa
previsione legale della causa di prelazione.
Instaurato il giudizio, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23
giugno 1998, sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, n. 4,
e 2778, n. 17, del codice civile, "nella parte in cui non prevedono
tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il
credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento".
1.1. - Ad avviso del giudice a quo, il credito azionato non
potrebbe ricomprendersi, in via interpretativa, nella previsione
dell'art. 2751, n. 3 (recte: n. 4), cod. civ., riguardante "i
crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone
alle quali gli alimenti sono dovuti per legge", stante la sicura
distinzione tra alimenti e mantenimento e tenuto conto della
tassatività dei privilegi e del conseguente divieto di applicazione
analogica della citata norma ad ipotesi dalla stessa non
espressamente previste.
Ritiene, in particolare, il rimettente che l'obbligo alimentare, di
cui all'art. 433 e segg. cod. civ., risponda all'esigenza di
garantire quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto
riguardo alla sua posizione sociale, allorché egli versi in stato di
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Mentre l'obbligo di mantenimento che, nella disciplina della
separazione o del divorzio, la legge pone a carico di uno dei
coniugi, troverebbe il suo presupposto non nello stato di bisogno,
bensì nella mancanza, in capo all'altro coniuge, di adeguati redditi
propri. L'ammontare del relativo assegno, d'altro canto, dovrebbe
essere determinato non solo in relazione alle circostanze ed ai
redditi dell'obbligato (art. 156 cod. civ.), ma anche tenendo conto,
in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, della condizione dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata
del matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 1
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio) e successive modificazioni. La funzione dell'assegno di
mantenimento sarebbe in definitiva quella di garantire all'avente
diritto - come costantemente affermato dalla giurisprudenza di
legittimità - un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio.
1.2. - I due crediti, pur operando in ambiti distinti, sarebbero
tuttavia - ad avviso dello stesso rimettente - tra loro omogenei,
avendo entrambi natura, in senso lato, alimentare. La previsione del
privilegio a favore del credito di alimenti e non anche a favore di
quello di mantenimento comporterebbe, dunque, una ingiustificata
disparità di trattamento e sarebbe lesiva del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
1.3. - Il giudice rimettente dichiara di essere consapevole che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo strumento del giudizio
di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per
introdurre, sia pure in considerazione del rilievo di un determinato
credito, una causa di prelazione ulteriore rispetto a quelle già
codificate. Ritiene peraltro che nella specie si tratti piuttosto di
sindacare sotto il profilo della ragionevolezza - come già in altre
occasioni la Corte ha fatto - la mancata inclusione, all'interno di
una specifica norma attributiva di un privilegio (quella, appunto, di
cui all'art. 2751, n. 4, cod. civ.), di una fattispecie omogenea a
quella cui la causa di prelazione è riferita.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
E ciò in quanto il diritto al mantenimento avrebbe un contenuto
molto più ampio del diritto agli alimenti, che varrebbe a
giustificare la minore rilevanza del credito e, quindi, il mancato
riconoscimento del privilegio. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Ferrara dubita, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt.
2751, n. 4, e 2778, n. 17, del codice civile, nella parte in cui non
riconoscono - secondo l'interpretazione dello stesso rimettente - il
privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di
mantenimento del coniuge separato o divorziato.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati.
Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il
privilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai
crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano
interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato
o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento
che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della
norma.
In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del
credito che, com'è stato osservato in dottrina, rappresenta la ratio
giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del
privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo.
Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente
nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro
come il credito di alimenti, di cui all'art. 2751, n. 4, cod. civ.,
sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune
dell'espressione, le necessità di vita dell'alimentando anche se in
misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei
soggetti che vengono di volta in volta in considerazione.
Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella
sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato
o divorziato.
Una conferma, sia pure indiretta, dell'esattezza di tale opinione
si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione
che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un minus
necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove
evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e,
quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di
sostentamento che caratterizza i relativi crediti.
Lo stesso credito di alimenti di cui all'art. 433 del codice civile
può assumere, d'altro canto, una diversa misura quantitativa in
ragione della particolare natura del rapporto da cui l'obbligazione
alimentare può derivare: mentre, ad esempio, il donatario non è
tenuto a prestare gli alimenti oltre il valore della donazione
tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438, terzo comma, cod.
civ.), tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura
dello stretto necessario (art. 439, primo comma, cod. civ.). E se è
pacifico come, in tali casi, la misura più ridotta degli alimenti
non faccia venir meno l'identità funzionale del credito, la stessa
conclusione non può non valere per l'ipotesi in cui il credito,
essendo parametrato al pregresso tenore di vita dell'alimentando,
abbia un contenuto più esteso anziché più ridotto di quello
stricto sensu alimentare.
3. - In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comportando una
irragionevole disparità di trattamento, una interpretazione che
escludesse dall'ambito della norma denunciata il credito di
mantenimento del coniuge separato o divorziato.
Avuto riguardo al fondamentale canone ermeneutico che, nel concorso
tra più possibili interpretazioni, impone di preferire quella
conforme a Costituzione, deve, pertanto, affermarsi - come del resto
già osservato, sia pure incidentalmente, da questa Corte (sentenza
n. 84 del 1992) - l'estensione del privilegio di cui alla norma
denunciata anche al credito di mantenimento del coniuge separato o
divorziato e, conseguentemente, l'infondatezza della questione
sollevata dal giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778,
numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte