Sentenza n. 170/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 426/1926
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, ultimo periodo, del r.d. 7 febbraio 1926 n. 426 (Disposizioni
transitorie e di attuazione della l. 11 giugno 1925 n. 998 per la
riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni,
censi ed altre prestazioni perpetue), promosso con ordinanza emessa il
25 febbraio 1982 dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso
la Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra ENEL
(Ente nazionale per l'energia elettrica) e Gentilozzi Franco ed altri,
iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione dell'ENEL nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l'avv. Ernesto Conte per l'ENEL e l'Avvocato dello Stato
Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 18 luglio 1980 diretto al Tribunale regionale
delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Roma l'Ente
nazionale per l'energia elettrica esponeva che Gentilozzi Franco ed
altri erano succeduti in un contratto, stipulato nell'anno 1909, da cui
essi asserivano essere derivato a loro favore, in corrispettivo del
trasferimento della proprietà di un immobile, un diritto perpetuo alla
fornitura di un determinato quantitativo annuo di energia elettrica.
Debitrice originaria era l'impresa Celso Grifi e c., alla quale erano
succeduti prima l'Unione esercizi elettrici (Unes) e poi lo stesso
Enel. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva in via principale che il
detto contratto fosse dichiarato nullo, sia perché contrario ai
principi generali sulle concessioni di beni demaniali, sia perché con
oggetto giuridicamente impossibile; in subordine chiedeva che ne fosse
dichiarata l'inefficacia per impossibilità sopravvenuta e, in
ulteriore subordine, che fosse disposto il riscatto della predetta
prestazione ai sensi degli artt. 1865 e 1866 cod. civ.
I convenuti, costituitisi, eccepivano tra l'altro che la domanda di
riscatto doveva ritenersi improponibile per omesso deposito del prezzo
di affrancazione di cui all'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926 n. 426.
Con ordinanza del 25 febbraio 1982 (reg. ord. n. 770 del 1982) il
Tribunale, ritenuto di non poter accogliere le domande proposte in via
principale, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 cit., secondo comma, ultimo periodo, ossia della parte in
cui era disposto che, nelle cause di affrancazione dei canoni, censi ed
altre prestazioni perpetue, il mancato deposito del prezzo suddetto
rende improponibile la domanda.
Osservava in proposito il collegio che la norma impugnata sembrava
in contrasto coi principi di eguaglianza e di difesa in giudizio, in
quanto impositiva di un ostacolo processuale non giustificato da motivi
di interesse pubblico e di funzionalità del processo stesso.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
eccepiva che la norma impugnata doveva ritenersi legittima, in quanto
intesa a permettere l'esercizio del diritto di affrancazione solo a chi
fosse in grado di sostenere effettivamente il relativo peso economico;
la norma era quindi, in definitiva, giustificata da motivi di serietà
processuale.
3. - L'Enel si costituiva e chiedeva preliminarmente che la
questione fosse dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione
sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, giacché il riscatto della
rendita perpetua era stato chiesto soltanto in via "subordinatissima".
Nel merito, l'Ente riteneva che la questione fosse fondata. Infatti
nel sistema civilistico si trovavano ipotesi di subordinazione di
pronunce costitutive al pagamento di una controprestazione in denaro,
ma tale pagamento costituiva tutt'al più condizione di accoglimento
della domanda e non presupposto processuale: da ciò conseguiva la
disparità di trattamento tra questi casi e quello di specie, in cui il
diritto di difesa in giudizio appariva ingiustificatamente sacrificato.
Le dette considerazioni venivano ulteriormente svolte dall'Ente in
una memoria depositata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale regionale delle acque
pubbliche presso la Corte d'appello di Roma ha denunciato, per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., la disposizione dell'art. 10
r.d. 7 febbraio 1926 n. 426. nella parte in cui subordina la
proponibilità della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue
al preventivo deposito del prezzo. Rilevato che l'imposizione di
determinati oneri, i quali condizionano la tutela giurisdizionale, deve
considerarsi legittima soltanto se ricorrono valide ragioni
giustificative, il giudice a quo ritiene che nell'ipotesi suddetta
mancherebbe ogni fondamento razionale, con la conseguente violazione
dei parametri costituzionali indicati.
2. - La Corte osserva preliminarmente che deve escludersi la natura
regolamentare del cit. r.d. 7 febbraio 1926 n. 426, trattandosi per
contro di un decreto delegato, il quale come tale ha forza di legge e
rientra quindi nella previsione dell'art. 134, primo comma, Cost. Per
vero, esso venne emanato in base all'art. 20 l. 11 giugno 1925 n. 998
(contenente la conversione in legge del r.d. l. 15 luglio 1923 n.
1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni,
censi ed altre prestazioni perpetue) che autorizzò il Governo ad
emanare "le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione
occorrente per l'attuazione della (suddetta) legge nonché a coordinare
la medesima con le altre leggi vigenti." Il provvedimento risulta
quindi diretto a dettare il regime transitorio dalla precedente alla
successiva disciplina nonché ad operare il necessario coordinamento
delle norme che regolano la materia e tale funzione non può essere
svolta se non da disposizioni aventi, nella gerarchia delle fonti,
natura pari a quella delle norme medesime. Il che, peraltro, trova
conferma negli elementi esteriori e nell'assenza dei requisiti
procedimentali dei provvedimenti regolamentari, quale il parere del
Consiglio di Stato.
3. - L'Enel ha eccepito l'inammissibilità della proposta questione
per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la domanda di
affrancazione era stata proposta solo subordinatamente e pertanto il
giudice a quo avrebbe prima dovuto esaminare le domande formulate in
via principale (nullità originaria o sopravvenuta inefficacia della
convenzione dedotta in giudizio). Senonché il detto giudice ha preso
in considerazione le indicate istanze principali, rilevando
espressamente nell'ordinanza di rimessione che esse non potevano
trovare accoglimento e proprio perciò ha proceduto all'esame della
domanda di affrancazione, sollevando la questione di costituzionalità
di cui si tratta: pertanto è evidente l'insussistenza dell'eccepito
difetto di motivazione sulla rilevanza.
4. - Nel merito rileva la Corte che, in tema di oneri collegati
alla pretesa dedotta in giudizio, debbono, tra le varie fattispecie
normative, ritenersi conformi ai principi costituzionali quelle dirette
ad assicurare uno svolgimento del processo aderente alla sua effettiva
funzione, e quindi a prevenire inammissibili eccessi nell'esercizio del
diritto di azione nonché a stimolare il senso di responsabilità della
parte. Invero il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere
concepito in maniera così assoluta e illimitata da escludere la
legittimità costituzionale di rimedi intesi ad evitare uno sviamento
della funzione propria del processo attraverso la proposizione di
domande palesemente infondate o meramente pretestuose. Alle norme ora
indicate si contrappongono quelle a cui non può riconoscersi la
medesima finalità perché prevedono delle limitazioni alla tutela
giurisdizionale prive di concreta e obbiettiva giustificazione
nell'ambito del processo, con l'intuitiva conseguenza che queste ultime
non possono ritenersi costituzionalmente legittime.
In tali sensi si è già orientata la Corte, la quale ha osservato
che alla medesima conclusione deve altresì pervenirsi, trattandosi in
realtà di analoga censura, in riferimento ai parametri degli artt. 3 e
113 Cost., invocati anche in questo giudizio, (sentt. n. 80 del 1966;
n. 157 del 1969).
Nel caso in esame, il prescritto deposito è senza dubbio
preordinato ad assicurare preventivamente la serietà della domanda, in
modo da escludere l'eventualità che l'attore, una volta definito
favorevolmente il giudizio, possa non adempiere la propria
obbligazione, mettendo di fatto nel nulla sia l'attività processuale
espletata dalle parti sia i provvedimenti del giudice. Il deposito
concerne infatti la somma dovuta al creditore dall'onerato quale
corrispettivo della richiesta affrancazione, somma dall'onerato stesso
determinata secondo un criterio di adeguatezza, salvo l'eventuale
provvedimento giudiziale di integrazione, che peraltro nella specie non
vi è stato, essendo mancato del tutto il versamento preventivo.
Non è possibile quindi considerare il deposito in questione quale
ostacolo alla tutela giurisdizionale, costituendo esso, per contro, lo
strumento diretto a far sì che all'affrancazione corrisponda realmente
e indefettibilmente il pagamento del prezzo, onde non sia alterato il
sinallagma del rapporto giuridico esistente tra le parti. E può
aggiungersi che la ratio della norma in questione vale non solo tra le
parti, ma anche nei confronti dei terzi, rispetto ai quali l'effetto
sostanziale della sentenza si verifica dal momento dell'annotazione
della medesima, proprio sul presupposto della sua efficacia immediata,
collegata al previo deposito del prezzo (cfr. art. 15, terzo comma,
cit. l. 11 giugno 1925 n. 998). L'Enel ha dedotto che la violazione
dei sopra indicati precetti costituzionali sussisterebbe non tanto
perché il legislatore ha disposto il preventivo deposito, quanto per
il motivo che l'ha configurato, secondo il costante orientamento della
Corte di cassazione, come presupposto processuale e non quale
condizione dell'azione. A tale deduzione la parte è indotta poiché,
com'è noto, i presupposti processuali debbono sussistere nel momento
della proposizione della domanda, mentre le condizioni dell'azione
costituiscono requisiti per il suo accoglimento e quindi possono
sopravvenire fino alla pronuncia giudiziale di merito: sicché, se
l'onere de quo potesse rientrare in questa seconda categoria, il
lamentato ostacolo all'attività processuale sarebbe meno grave (e, nel
caso di specie, l'attore potrebbe ancora adempiervi, trovandosi il
giudizio principale nella fase istruttoria). Ma neppure sotto il
profilo ora indicato la questione può trovare accoglimento. Invero,
una volta stabilito che l'onere è stato correttamente imposto dalla
legge, la sua qualificazione e la conseguente incidenza nell'iter
procedimentale è rimessa alla valutazione discrezionale del
legislatore, salvo il controllo di legittimità sotto il profilo
dell'arbitrarietà o irrazionalità della norma. E certamente non può
considerarsi né arbitraria né irrazionale una disposizione che serve
a disciplinare, con giustificato rigore, il processo di affrancazione,
in modo che sin dal momento iniziale sia adeguatamente tutelata la
posizione del creditore e sia nel contempo esclusa l'eventualità del
compimento di un'inutile attività processuale. Non è infine
pertinente il richiamo dell'Enel a disposizioni di legge, che
variamente disciplinano alcuni oneri connessi alla proposizione delle
domande giudiziali, trattandosi di materia riservata, come si è ora
detto, alla discrezionalità del legislatore, il quale deve adeguare
nei singoli casi il proprio apprezzamento all'istituto considerato,
fermo restando il detto limite costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926 n. 426, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Tribunale regionale delle acque
pubbliche presso la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte