Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378,

secondo comma, 479, terzo comma, 604 e 606 del codice di procedura

penale e dell'art. 64, primo comma, delle disposizioni di attuazione

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1972

dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Caragliano

Giuseppe, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre

1972.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Caragliano Giuseppe,

il pretore di Padova, premesso che le risultanze dibattimentali nella

specie inducevano ad assolvere l'imputato per insufficienza di prove,

sollevava, con ordinanza 11 luglio 1972, questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 378, 479, 604, 606 del codice di procedura

penale e 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, disp. att.

cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della

Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, rendendo possibile

che l'imputato, assolto per insufficienza di prove, subisca conseguenze

a lui sfavorevoli, sancirebbero a carico di lui una grave ed

irreparabile menomazione non suffragata da alcuna ragionevole causa di

discriminazione, atteso che il procedimento penale si esaurisce, anche

in questa ipotesi, con il riconoscimento della non fondatezza

dell'azione penale.

L'art. 378 che prevede la formula di proscioglimento per

insufficienza di prove nella fase istruttoria, dovrebbe, infine, essere

travolto da incostituzionalità per analoghe ragioni.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Padova dubita, innanzitutto, che l'assoluzione

per insufficienza di prove (in giudizio: art. 479, terzo comma, cod.

proc. pen.), in quanto possa costituire limitazione della capacità

dell'imputato assolto, attese le conseguenze sfavorevoli che a lui ne

deriverebbero, contrasti: con la garanzia dei diritti inviolabili

dell'uomo e con il principio di eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.); con il

riconoscimento del diritto al lavoro e della tutela del lavoro in tutte

le sue forme ed applicazioni (artt. 4 e 35 Cost.); con il principio di

legalità (art. 25 Cost.), sul presupposto che le suddette conseguenze

sfavorevoli possano inquadrarsi tra i c.d. effetti penali della

condanna; con il riconoscimento, infine, della libertà d'iniziativa

economica privata (art. 41 Cost.).

La questione non è fondata sotto alcun profilo.

2. - Questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, cod. proc.

pen., in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., precisando, tra

l'altro, che "l'assoluzione per insufficienza di prove presuppone una

serie incompleta di elementi di responsabilità, ovvero di elementi

probatori di accusa che possano di per sé stessi giustificare una

affermazione di colpevolezza e, insieme, quella di altri elementi

favorevoli che, pur senza svalutare i primi, siano tali da legittimare

l'incertezza. La quale rispecchia nel giudice di merito

l'impossibilità a vincere gli ostacoli che la realtà processuale

frappone alla scoperta e alla ricostruzione della verità..."; che "non

va dimenticato che, nella realtà, l'insufficienza di prove può

riguardare una vasta gamma di situazioni..."; che "l'assoluzione per

insufficienza di prove... è il risultato concreto di un giudizio, che

non sempre può superare la perplessità, manifestazione di raziocinio

e momento ineliminabile del pensiero..."; che, infine, per

l'imprescindibilità della motivazione (art. 111 Cost.) "la valutazione

e la enunciazione della insufficienza di prove per la condanna

dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la

legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa..." (sent. n.

124 del 1972).

Quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è identica la

posizione dell'imputato, nei cui confronti vi è la prova che il fatto

non sussiste o che egli non lo ha commesso ovvero manca del tutto la

prova che il fatto sussiste o che egli lo ha commesso, e quella

dell'imputato in ordine al quale non risultano sufficienti prove per la

condanna. Il giudice dovrà pronunciare, nel primo caso, sentenza di

assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo

ha commesso e, nel secondo caso, sentenza di assoluzione per

insufficienza di prove. E, per la necessità della motivazione (art.

111 Cost.), la valutazione e la enunciazione della pienezza delle prove

dell'innocenza ovvero dell'insufficienza delle prove per la condanna

dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la

legge (art. 479, secondo e terzo comma, codice di procedura penale) non

prevedesse le citate formule di assoluzione.

Manca, dunque, quella diversità di trattamento caratterizzante

l'irrazionalità cui tende ovviare il precetto costituzionale di

raffronto.

3. - Circa le altre censure, relative alla violazione degli artt.

2, 4, 25, 35 e 41 Cost., è da osservare che esse, se pur formalmente

dirette nei confronti dell'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen.,

riguardano, in realtà, le altre norme impugnate. Non è dubbio,

peraltro, alla stregua delle suesposte considerazioni, che

l'assoluzione con formula dubitativa di per sé - non può considerarsi

lesiva dei suddetti principi costituzionali.

4. - Da un'attenta lettura dell'ordinanza in epigrafe s'evince che

sono oggetto principale dell'impugnativa alcune disposizioni di legge,

da cui discenderebbero conseguenze sfavorevoli all'imputato prosciolto

per non provata reità: art. 604 cod. proc. pen. (nella parte che

attiene all'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di

proscioglimento per insufficienza di prove); art. 606 dello stesso

codice (per quanto concerne la certificazione rilasciata ad "ogni

autorità avente giurisdizione penale" e "a tutte le amministrazioni

pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio... per

provvedere ad un atto delle loro funzioni"); art. 64, primo comma,

disp. att. cod. proc. pen., r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (che, in sede

di coordinamento, limita l'eventuale "incapacità giuridica da sentenza

di proscioglimento", derivante da leggi, decreti o convenzioni

internazionali, alla sola "sentenza di proscioglimento per

insufficienza di prove").

Ma, quanto all'asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e

41 Cost. delle suddette disposizioni di legge, le questioni sollevate

dal pretore di Padova devono dichiararsi inammissibili per assoluto

difetto di rilevanza nel giudizio di merito in corso.

Ed invero, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

citate disposizioni di legge non avrebbe alcuna influenza sulle

decisioni che il giudice a quo dovrà adottare in ordine alla

controversia sottoposta alla sua cognizione. La soluzione delle

questioni prospettate non riveste, cioè, il carattere di necessaria

pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito

(qual'è, invece, richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87); giudizio, cui rimangono estranee eventuali controversie sulle

iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale.

5. - Parimenti inammissibile è, infine, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 378, secondo comma, cod. proc.

pen., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a

conclusione dell'istruttoria che costituisce fase diversa da quella

dibattimentale, nel cui corso, con palese irrilevanza, è stata

sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606

del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del

r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35

e 41 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata

con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e

41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte