Sentenza n. 171/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 657,
663 e 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1972 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Baroncini Gianna e Di Giacomo Luisa,
iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Gnutti Giuliana e Albini Carlo,
iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione,
promosso da Gianna Baroncini nei confronti di Luisa Di Giacomo, con
ordinanza emessa il 16 febbraio 1972, il pretore di Bologna sollevava
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 657 del
codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, e, subordinatamente, degli artt. 663, comma primo, e 665
dello stesso codice per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e
111 della Costituzione.
Premesso che la soluzione della controversia sottoposta al suo
esame presupponeva l'applicazione dell'art. 657 del codice di procedura
civile, osservava che la procedura di cui agli artt. 657-659 è
ispirata ad una concezione di privilegio assolutamente incompatibile
con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge: il locatore gode, infatti, di una prerogativa che senza alcuna
giustificazione sul piano giuridico e morale e in chiaro contrasto con
la pari condizione dei contraenti, favorisce il soggetto economicamente
più forte. E non si riesce a capire perché la legge sovrapponendosi
alla volontà negoziale ne debba modificare gli effetti favorevolmente
per una delle parti e a danno dell'altra.
Inoltre, il regime della convalida di sfratto contrasterebbe con
l'attuale politica legislativa in materia di locazioni, con i "doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" e con il
principio della parità "di condizioni personali e sociali" (artt. 2 e
3 della Costituzione).
Quanto alla questione sollevata in via subordinata, il pretore
osservava che l'art. 663 c.p.c. dispone che la mancata comparizione
dell'intimato determina come effetto necessario la convalida della
licenza. Sicché al mero fatto obiettivo della mancata comparizione, e
indipendentemente da un giustificabile impedimento dello stesso
intimato, l'art. 663 vincola il giudice, a prescindere da gravi motivi
in contrario, a convalidare la licenza o lo sfratto, senza peraltro
alcuna motivazione, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione.
Secondo il pretore la decisione avverrebbe indipendentemente dalla
prova, sostituendosi al principio dispositivo (articolo 115 c.p.c.) e
al consueto metodo logico (art. 116 c.p.c.) un criterio quasi
"deontologico", di portata sostanzialmente medioevale.
In ordine poi all'art. 665 c.p.c., si rilevava che il contrasto con
l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, risulterebbe in modo
evidente dalla ingiustificata disparità di trattamento prevista per il
soggetto convenuto in un comune giudizio, che ha diritto di far
valutare dal giudice qualunque prova addotta a difesa, e per quello
invece convenuto in un procedimento per convalida di sfratto, che non
può far valere prove diverse da quelle documentali. La norma poi
sarebbe in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione
anche sotto il profilo della non impugnabilità con ricorso per
cassazione dell'ordinanza di rilascio che in sostanza ha il contenuto
di una decisione di merito.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Con altra ordinanza emessa, nel procedimento civile vertente
tra Giuliana Gnutti e Carlo Albini, dal pretore di Brescia in data 26
aprile 1972, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 663 del codice di procedura civile nella parte in cui
prevede la convalida di sfratto per morosità anche in caso di
inadempimento (del conduttore) di scarsa importanza avuto riguardo
all'interesse del locatore, in relazione all'art. 1455 del codice
civile, per violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Premetteva il pretore che, in applicazione della indicata norma, la
mancata comparizione dell'intimato impone al giudice di convalidare lo
sfratto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla importanza
dell'inadempimento. Cotesta disciplina sarebbe contraria al principio
di eguaglianza ove la si valuti in relazione a quanto disposto
dall'art. 1455 del codice civile, secondo cui il contratto non si può
risolvere se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza
avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Osservava ancora il pretore di Brescia che nel procedimento per
convalida di sfratto la risoluzione si attua a seguito di un
accertamento sommario anche in caso di inadempimento di entità minima,
e si ha una discriminazione a danno del conduttore rispetto ad ogni
altra categoria di contraenti.
Ora tale differenza di trattamento, introdotta dal citato art. 663
tra conduttori ed ogni altra categoria di contraenti in relazione al
citato art. 1455 del codice civile, non è ragionevole, ove si tenga
presente che nel nostro ordinamento vige un principio generale di
tutela del contraente più debole e che proprio in vista di codesto
principio la materia della locazione è stata dal 1950 legislativamente
disciplinata. Sembra per ciò del tutto irragionevole imporre al
conduttore un trattamento più gravoso rispetto a quello riservato ad
ogni altra categoria di contraenti.
La discriminazione sopra esaminata trova un'ulteriore ragione di
illegittimità in relazione al secondo comma dell'articolo 3 della
Costituzione, in quanto si pone contro il fine costituzionale della
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana: va al riguardo tenuto presente che
la immediata risoluzione del contratto, anche in caso di inadempimento
di scarsa importanza, priva il conduttore della propria abitazione, e
la carenza di essa non solo impedisce il pieno sviluppo della persona
umana ma comporta addirittura pericolo per l'incolumità fisica della
persona stessa.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del 16 febbraio 1972 e
del 26 aprile 1972 rispettivamente del pretore di Bologna e del pretore
di Brescia, sono riuniti e definiti con unica sentenza, essendo le
relative questioni identiche o strettamente connesse.
2. - È in primo luogo sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Secondo il pretore di Bologna nella procedura di cui agli artt.
657-659 del detto codice il locatore, nei confronti del locatario, si
troverebbe in una posizione di privilegio, per il fatto che gli è data
la possibilità di ottenere anzi tempo, attraverso la convalida della
licenza, un titolo esecutivo, ed il locatario è esposto ad una serie
di conseguenze processuali negative che lo costringono comunque ad una
resistenza atipica, ed agli esiti pregiudizievoli collegati alla sua
mancata comparizione e alle modalità della sua opposizione. E ciò,
che favorisce il soggetto (del rapporto di locazione) economicamente
più forte, sarebbe senza alcuna giustificazione sul piano giuridico e
morale e non rispetterebbe la par condicio contrahentium e per di più
contrasterebbe con l'attuale politica legislativa in materia di
locazioni, con i "doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale", e con il principio della parità "di condizioni
personali e sociali" (artt. 2 e 3 della Costituzione).
In sostanza, il giudice a quo si riporta ad alcune delle
caratteristiche del procedimento speciale sommario per convalida di
sfratto ed in particolare alla convalida della licenza o dello sfratto
in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione dell'intimato
(art. 663) ovvero in quello di opposizione di eccezioni non fondate su
prova scritta (art. 665), e sulla disciplina legislativa di codeste
ipotesi basa le considerazioni e conclusioni su riferite.
Tali norme nell'indicata ordinanza non costituiscono oggetto
diretto di denuncia; lo sono, solo subordinatamente al mancato
accoglimento dell'eccezione rivolta nei confronti del citato art. 657.
Concerne una di esse, e precisamente l'art. 663, poi, la questione
sollevata dal pretore di Brescia.
È il caso, quindi, che di dette norme, in via preliminare, si
valutino le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale.
3. - Secondo gli indicati pretori, l'art. 663 del codice di
procedura civile sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, comma
secondo, e 111, comma primo, della Costituzione. Anzitutto, qualora
l'intimato non compaia, non sono prescritti i particolari adempimenti
normalmente richiesti ai fini della dichiarazione di contumacia. In
secondo luogo, in caso di sfratto per mancato pagamento del canone, la
convalida, e quindi la risoluzione del contratto, è possibile anche se
l'inadempimento sia di scarsa importanza; il detto articolo, ancora,
impone al giudice di stare al semplice fatto obiettivo della mancata
comparizione del conduttore e di convalidare la licenza o lo sfratto a
prescindere dalla prova (e senza osservare gli artt. 115 e 116 del
codice di procedura civile), e, infine, non prescrive che il
provvedimento sia motivato.
Senonché codeste ragioni non sono nuove: la Corte, con le sentenze
nn. 89 del 1972 e 94 del 1973 ha avuto occasione e modo di valutarle e
le ha disattese, dichiarando non fondate le relative questioni.
Analogamente stanno le cose a proposito dell'art. 665 del codice di
procedura civile che è denunciato in riferimento agli artt. 3, 24,
comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, perché
l'intimato, nella fase anteriore alla pronuncia dell'ordinanza, vede
menomato il diritto di difesa, in quanto può fondare le eccezioni solo
su prova scritta e perché l'ordinanza di rilascio non è impugnabile
con ricorso per cassazione. Ed infatti, con le sentenze già citate la
Corte non ha considerato valide codeste ragioni, concludendo per la non
fondatezza delle sollevate questioni.
In questa sede, per entrambe le norme, non vengono neppure addotti
nuovi e diversi argomenti; e perciò ricorrono le condizioni perché le
questioni vengano dichiarate manifestamente infondate.
4. - Da ciò consegue che, almeno sotto i profili attinenti agli
artt. 663 e 665 c.p.c., non possa dirsi in contrasto con gli artt. 2 e
3 della Costituzione, l'art. 657 del codice di procedura civile per il
fatto che il locatore nel e con il procedimento per convalida di
sfratto si trovi nell'asserita posizione di privilegio nei confronti
del locatario. In base alle precedenti ed indicate pronunce di questa
Corte la disciplina legislativa emergente dalle dette due norme non
integra infatti una arbitraria ed ingiustificata disparità di
trattamento nei confronti dei due soggetti del rapporto di locazione,
dovendosi ritenere legittimo che in materia, accanto alla normale
azione contrattuale, esista una speciale procedura dalla particolare
struttura e caratterizzata da una pronuncia con riserva, cioè
interinale, con anticipo della esecutività rispetto al giudicato, al
fine della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di
protezione giuridica.
Né in contrario vale dire - come fa il pretore di Bologna, in sede
di denuncia dell'art. 657 - che a cagione della struttura e delle
caratteristiche di codesto procedimento giochino in senso
discriminatorio le condizioni personali e sociali del locatore e siano
inosservati i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. Il legislatore, dettando siffatta disciplina, in ordine ai
vari e specifici problemi che gli sono stati sottoposti, ha ricercato e
trovato soluzioni che riflettessero modi di equo contemperamento delle
contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione; ed ai
problemi di più ampia o generale portata, ai quali si riferisce in
particolare il giudice a quo, egli si è rivolto in altre e distinte
sedi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile,
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di Bologna
e di Brescia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma
secondo, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 657 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con la
detta ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte