Sentenza n. 171/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 434Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 413
e 434, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di Pescara nel
procedimento civile vertente tra Di Rocco Tito e la società
Montedison, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1974 dal pretore di Arona nel
procedimento civile vertente tra Matli Ermenegildo e Lucchini Paride,
iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Di Rocco Tito, della società Montedison
e di Matli Ermenegildo;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Montedison, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile - promosso da Tito Di Rocco,
già dipendente della s.p.a. Montecatini Edison, al fine di ottenere il
pagamento della somma di lire 38.000.000 a titolo di indennizzo per la
riportata permanente menomazione delle vie respiratorie - il tribunale
di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, ha sollevato, di ufficio, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, cpv., cod.
proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione. Ha
ritenuto la questione rilevante ai fini della decisione perché, se
fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma citata,
sarebbero applicabili le norme comuni sulla competenza per territorio
e, quindi, il tribunale adito avrebbe potuto conoscere della
controversia.
Ha, poi, affermato che la questione non è manifestamente infondata
poiché il menzionato art. 434, cpv., cod. proc. civ. - prevedendo per
le controversie individuali di lavoro la competenza esclusiva,
ancorché derogabile, del giudice del luogo in cui si trova l'azienda o
una qualsiasi dipendenza di essa - determina un irragionevole
privilegio per il datore di lavoro, al quale è attribuita la speciale,
esclusiva possibilità di esercitare il diritto di difesa nel luogo ove
normalmente esercita la sua attività, in maniera, quindi, più agevole
e diversa da quella riconosciuta, nelle medesime controversie di
lavoro, alla controparte, che deve sostenere l'aggravio dell'eventuale
maggior costo del processo conseguente alla esclusione dei fori
ordinari, generali e facoltativi, previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod.
proc. civ.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del
26 giugno 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Tito Di
Rocco e la società Montecatini Edison.
2. - Nel corso del procedimento di opposizione al decreto 7
settembre 1972 - con il quale il pretore di Arona aveva ingiunto a
Paride Lucchini di pagare a Ermenegildo Matli la somma di lire 750.000,
importo di retribuzioni non corrisposte nel corso del rapporto di
lavoro - l'opposto sollevò la questione di legittimità
costituzionale, prima, dell'art. 434 cod. proc. civ. e, poi, dell'art.
413 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533, entrata in vigore durante il giudizio, in riferimento agli artt. 3
e 35 Cost., in quanto la detta disposizione - impedendo al lavoratore
di scegliere il giudice della sede meno difficoltosa e meno dispendiosa
- determinava una disparità di trattamento ingiustificata, in
contrasto anche con la tutela assicurata al lavoratore dall'art. 35
della Costituzione.
Il pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio 1974, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo
dell'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e
35 della Costituzione.
Ha osservato che l'obbligo di adire il foro esclusivo previsto
dall'art. 413 cod. proc. civ. costituisce una limitazione per il
lavoratore - al quale è riconosciuta una posizione di preminenza dal
citato art. 35 Cost. - e determina una ingiustificata disparità di
trattamento tra il medesimo lavoratore ed ogni altro cittadino, al
quale il sistema processuale riconosce la facoltà di adire uno dei
fori alternativamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
4 settembre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri e si è costituita la parte Ermenegildo
Matli. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi possono esser riuniti e decisi con unica
sentenza, in quanto, per essendo diverse le norme che sarebbero
illegittime, sono in parte comuni i motivi addotti nelle ordinanze per
giustificare i dubbi della illegittimità.
2. - La questione sollevata con l'ordinanza del tribunale di
Pescara, che ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione
di legittimità dell'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ., nel
testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 35 Cost. è stata ritenuta non fondata da questa
Corte, con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e
35 Cost. Né l'attuale prospettazione della questione con riguardo
anche anche all'art. 24 Cost. induce a diversa decisione. Tale
articolo, pur se interpretato in relazione con gli artt. 3 e 35 Cost.
nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano
processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a
quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei
rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei
lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva
corresponsione del bene tutelato ai lavoratori in conformità delle
previsioni, eliminando, per quanto possibile, ostacoli di fatto. E
l'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per
le controversie individuali del lavoro la competenza del giudice nella
cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla
quale è addetto il lavoratore, in deroga alle disposizioni del foro
generale delle persone fisiche e giuridiche, è inspirato al principio
di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della
controversia per renderne più agevole lo svolgimento, tenuto conto di
fattori rilevanti quali: la coincidenza della residenza del lavoratore
con il luogo dove esegue la prestazione; l'espletamento delle prove per
testimoni, per l'esigenza della celerità del processo, nel luogo dove
i lavoratori adempiono le prestazioni e di regola risiedono; la
conoscenza, da parte del giudice più vicino al luogo dove si è svolto
il rapporto, oggetto della controversia, di circostanze rilevanti,
anche sindacali. L'articolo 434, secondo comma, nella sua precedente
formula non contrasta con gli articoli della Costituzione indicati
nell'ordinanza, ma è improntato all'osservanza dei principi
costituzionali di tutela dei lavoratori. Considerazioni in contrario
concernono casi particolari, che, in quanto tali, non possono inficiare
le valutazioni che la disciplina legislativa postula, per sua essenza,
in conformità dei rapporti sostanziali e processuali.
3. - Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento
alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 413 cod. proc. civ. nel
testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434.
In proposito va, inoltre, considerato che la nuova norma stabilisce la
competenza speciale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il
rapporto in aggiunta a quelli previsti dall'art. 434 e tali generali
previsioni confermano che il legislatore si è ispirato alle esigenze
generali perseguite dall'art. 434. Le previsioni del terzo comma di
applicabilità dell'art. 18 cod. proc. civ. (foro di residenza delle
persone fisiche), qualora non trovino applicazione le disposizioni dei
commi precedenti, e del quarto comma di nullità delle clausole
derogative di competenza, rivelano l'intento di specificare, per i casi
concreti di impossibile applicazione dei fori di competenza
inderogabile, quello ritenuto più aderente alla specialità del
rapporto di lavoro. Né l'interprete può sostituire proprie
valutazioni a quelle di competenza del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434,
capoverso, del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di
Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24
e 35 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 del
codice di procedura civile, nel testo dell'art. 1 della legge 11 agosto
1973, n. 533, sollevata dal pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio
1974, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte