Sentenza n. 171/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 17 luglio 1980 dal
Pretore di Poggibonsi, il 10 febbraio 1982 dal Tribunale di Ravenna, il
10 maggio 1982 dal Pretore di Desio, il 29 maggio 1982 dal Pretore di
Rimini, il 22 marzo 1982 dal Pretore di Lucca, il 3 maggio 1983 dal
Tribunale di Sondrio (n. 2 ordinanze), il 24 novembre 1982 dal Pretore
di Lucca, il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Breno, il 26 settembre
1983 dal Tribunale di Bergamo, il 15 febbraio 1984 dal Pretore di
Genova ed il 1 dicembre 1984 dal Pretore di Torino, rispettivamente
iscritte al n. 826 del registro ordinanze 1980, nn. 168, 487 e 753 del
registro ordinanze 1982, nn. 747, 785, 786 e 964 del registro ordinanze
1983, nn. 439, 442 e 1006 del registro ordinanze 1984 e n. 219 del
registro ordinanze 1985 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41 dell'anno 1981, nn. 206 e 351 dell'anno 1982, n. 88
dell'anno 1983, nn. 46 e 32 dell'anno 1983, nn. 95 e 266 dell'anno 1984
e 34 bis e 173 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 826/ 80),
emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Martinelli
Claudio, imputato del reato di cui all'art. 5, commi quarto e sesto,
della legge 18 aprile 1975 n. 110, per avere detenuto nella propria
abitazione una pistola giocattolo scacciacani priva del prescritto
tappo rosso, il Pretore di Poggibonsi ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del
combinato disposto dei suddetti commi quarto e sesto dell'art. 5 della
legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi"), in quanto non viene fatta alcuna distinzione di
trattamento penale tra le figure del fabbricante, dell'importatore, del
detentore e del portatore di armi giocattolo.
Osserva il Pretore che è aberrante la disparità di trattamento
tra situazioni che hanno un disvalore sociale e giuridico che
meriterebbe una ben altra considerazione quoad poenam. Tale disparità
viene evidenziata anche dal raffronto con la fattispecie di cui al
precedente art. 4, il quale, per il porto fuori dall'abitazione di
un'arma vera e propria, e cioè per una condotta senz'altro più
pericolosa di quella in esame, prevede pene di entità minore e, per i
casi più lievi, la possibilità di applicare la sola ammenda.
Inoltre, il comma sesto dell'art. 5 non proporziona la misura della
pena al tipo di condotta specifica tenuta dal trasgressore,
contrariamente a quanto accade per colui che contravviene alla
normativa sulla detenzione e sul porto delle armi vere e proprie (art.
4 legge n. 110 del 1975 e artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497).
Vi è altresì, conclude il Pretore, una ingiustificata disparità di
trattamento fra chi detiene nella propria abitazione un'arma giocattolo
priva del tappo rosso, non realizzando certamente una condotta
particolarmente pericolosa e meritevole di una così dura repressione
penale, e chi la porta sulla pubblica via, creando in tal modo una
situazione di effettivo pericolo per la sicurezza dei beni e la
tranquillità dei consociati. La illogicità di una tale parificazione
di figure giuridiche che meriterebbero un trattamento penale
differenziato (detentore, portatore, fabbricante, ecc.) risulta anche
dallo stesso sistema legislativo sancito per le armi in genere, le armi
comuni da sparo e quelle da guerra.
2. - Identica questione è stata sollevata dal Tribunale di Ravenna
con ordinanza del 10 febbraio 1982 (reg. ord. n. 168/82).
Osserva il Tribunale che le disposizioni di cui ai commi quarto e
sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 prevedono la pena
edittale della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire
100.000 a lire 1.000.000 ed inoltre accomunano nell'identica previsione
punitiva sia l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli trasformabili in
armi da guerra o comuni da sparo e di giocattoli aventi la canna priva
di tappo rosso incorporato e sia l'ipotesi di detenzione dei medesimi
giocattoli. Per contro, la detenzione di armi comuni da sparo è punita
con la reclusione da otto mesi a cinque anni e quattro mesi e con la
multa da lire 133.334 a lire 1.000.000. Queste pene possono poi essere
ridotte in misura non eccedente i due terzi quando il fatto debba
ritenersi di lieve entità, mentre tale diminuente non è invece
applicabile all'ipotesi di detenzione di arma giocattolo priva di tappo
rosso. Ritiene pertanto il Tribunale che questo sistema sanzionatorio,
nella fissazione dei minimi edittali, rivela una assolutamente
ingiustificata disparità di trattamento a favore della ipotesi di
detenzione di arma comune da sparo ed a sfavore di quella di detenzione
di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso, che invece presenta
evidenti profili di minore pericolosità e gravità.
3. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, in
riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., è stata altresì sollevata
dal Pretore di Rimini con ordinanza del 29 maggio 1982 (reg. ord. n.
753/82), dal Pretore di Lucca con ordinanza del 22 marzo 1982 (reg.
ord. n. 747/82) e con altra ordinanza dell'8 novembre 1982 (reg. ord.
n. 964/82), dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 26 settembre
1983 (reg. ord. n. 442/84), e dal Pretore di Genova con ordinanza del
15 febbraio 1984 (reg. ord. n. 1006/84), dal Pretore di Torino con
ordinanza del 1 dicembre 1984 (reg. ord. n. 219/ 85), nonché dal
Tribunale di Sondrio con due ordinanze del 3 maggio 1983 (reg. ord. nn.
785 e 786/83).
Nel merito le prime sei di queste ordinanze svolgono le stesse
considerazioni contenute nell'ordinanza 10 febbraio 1982 del Tribunale
di Ravenna. Il Tribunale di Sondrio sottolinea inoltre che le norme
impugnate puniscono con identica pena sia chi detiene nella propria
abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso
incorporato sia chi, invece, la produce o la porta in luogo pubblico, e
che la detenzione ed il porto di un'arma giocattolo sono puniti con
pena edittale superiore nel minimo a quella prevista per la detenzione
ed il porto di arma comune da sparo, ai quali può anche applicarsi
l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2
ottobre 1967 n. 895, inapplicabile invece al caso in esame.
4. - L'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110,
nella parte in cui prevede la stessa pena edittale per chi fabbrica,
detiene e porta fuori dalla propria abitazione una arma giocattolo
priva del prescritto tappo rosso e nella parte in cui punisce con un
minimo edittale maggiore la sua detenzione rispetto a quella illegale
di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi
dell'attenuante del caso di lieve entità, è stato altresì impugnato,
in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Breno con ordinanza del
16 febbraio 1984 (reg. ord. n. 439/84).
Osserva il Pretore che il contrasto con l'art. 3 Cost. si ricava
dalla diversità ontologica delle tre ipotesi (fabbricazione,
detenzione e porto fuori dall'abitazione) identicamente punite, nonché
dal diverso allarme sociale eventualmente destato, in quanto appare
ictu oculi più grave l'ipotesi di chi produce armi giocattolo contra
legem e di chi le porta fuori dalla propria abitazione a contatto con i
cittadini, rispetto a chi le detiene ben riposte in casa (caso questo
in cui appare minimo l'allarme sociale destabile). Né tali conclusioni
contrastano con la ratio ispiratrice della norma, atteso che essa è
stata dettata per il pericolo che l'arma giocattolo, priva del tappo
rosso e così resa irriconoscibile ad un occhio inesperto, possa
eventualmente essere usata per commettere reati, e che dunque non è
ragionevole punire allo stesso modo chi la conserva in casa e chi la
porta fuori casa. D'altra parte la differenza tra le tre ipotesi è
nota al legislatore che punisce in modo differenziato la fabbricazione,
la detenzione e il porto abusivo di armi.
Osserva inoltre il Pretore che appare altresì irrazionale che la
detenzione illegale di armi, ove ricorra il caso di lieve entità, sia
punibile con pena minima di mesi sei di reclusione, mentre la
detenzione di arma giocattolo non conforme alla legge soggiace a pena
più elevata nel minimo, stante l'inapplicabilità dell'attenuante di
cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895.
5. - Tutte le suddette ordinanze sono state regolarmente
comunicate, notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza delle questioni.
Osserva l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, spetta al legislatore valutare discrezionalmente parità o
diversità di situazioni, pur nel rispetto dei criteri di
ragionevolezza e degli altri principii costituzionali, e solamente al
legislatore spetta determinare l'entità della pena con un
apprezzamento di politica legislativa che può formare oggetto di
censura solo quando la sperequazione tra reato e pena assuma dimensioni
tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione.
Nel caso in esame, invece, i giudici a quibus dubitano della
legittimità delle norme impugnate basandosi in realtà esclusivamente
su un giudizio di minore gravità di una certa ipotesi rispetto ad
altra ritenuta di maggiore gravità, giudizio questo che però
certamente non appartiene ad essi, rientrando appunto nella esclusiva
sfera di discrezionalità del legislatore. Deve invero escludersi che
sia consentito porre a base di una denuncia di illegittimità
costituzionale la mera convinzione, o rappresentazione interna, ovvero
una particolare ottica dei giudici a quibus nell'apprezzamento e nella
valutazione di un minore o maggiore disvalore di un certo comportamento
sotto il profilo penale, ai fini di una corrispondente valutazione
della proporzionalità della previsione punitiva, nel minimo o nel
massimo, della condotta antigiuridica, occorrendo invece la fondata
dimostrazione del preteso arbitrio nel quale sarebbe caduto il
legislatore disciplinando diverse fattispecie penali in una materia
così grave, delicata e fondamentale ai fini dell'ordine pubblico.
Ed i giudici a quibus, all'infuori delle loro personali opinioni,
non hanno indicato l'irragionevolezza della scelta legislativa,
ispirata invece ad una giusta valutazione della fattispecie criminosa
sia con riferimento alla "detenzione", sia con riferimento al "porto"
dell'arma giocattolo, coerentemente e razionalmente posti sullo stesso
piano in vista ed a ragione della loro stessa potenziale pericolosità,
fermo restando il potere - dovere dei giudicanti di graduare la pena
nei limiti dettati dalla norma. E, pur trattandosi di questioni di
merito sottratte al sindacato di costituzionalità, non è comunque
ammissibile istituire un raffronto della normativa impugnata con quella
prevista per le armi comuni da sparo e per le armi da guerra
trattandosi all'evidenza di entità "fisicamente" diverse nella
sostanza. Il denunciato contrasto col principio d'eguaglianza è quindi
del tutto inipotizzabile, una volta che le scelte operate dal
legislatore nell'ambito della sfera di sua esclusiva attribuzione
risultano largamente nei confini della ragionevolezza.
6. - Una diversa e particolare questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza
del 10 maggio 1982 (reg. ord. n. 487/82), emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di Frigerio Vittorio e Giovanna, accusati
di aver prodotto e posto in commercio pistole giocattolo con tappi
rossi non incorporati all'estremità della canna, ossia facilmente
estraibili. Con tale ordinanza viene denunciato, per contrasto con
l'art. 3 Cost., l'art. 5, comma quarto, della legge 18 aprile 1975 n.
110, nella parte in cui non specifica che la parola "incorporato"
(riferita al tappo rosso che deve chiudere l'estremità della canna
dell'arma giocattolo) debba intendersi nel senso di "comunque non
estraibile".
Il Pretore premette che gli imputati si difendono sostenendo che la
disposizione impugnata, con la parola "incorporato", non intende
riferirsi alla "non estraibilità" del tappo rosso, e premette altresì
una minuziosa descrizione dell'arma in questione, da cui emerge che il
tappo rosso posto all'estremità della canna è facilmente estraibile,
ma da cui risulta anche che l'arma ha caratteristiche tali da far
seriamente dubitare che non si tratti di un'arma giocattolo bensì di
un'arma vera e propria.
Ciò premesso, il Pretore osserva tuttavia che egli ritiene
"pacifico" che trattasi invece di un'arma giocattolo, e che è evidente
che l'espressione "incorporato" debba essere intesa nel senso di "non
estraibilità". La particolare insidiosità commerciale del
comportamento degli imputati consente perciò, continua il Pretore, di
ritenere che essi si trincerino coscientemente dietro una lacuna della
normativa, lacuna che sarebbe colmata se alla parola "incorporato" il
legislatore avesse aggiunto "comunque non facilmente estraibile".
Da ciò consegue, conclude il giudice a quo, che "poiché
nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza la questione
ha oscillazioni applicative tali da ritenere che l'interprete possa
aderire all'una o all'altra interpretazione con identiche probabilità
di successo", "la questione... (è)... contrastante con i principi di
certezza del diritto e di uguaglianza ricavabili dall'art. 3 Cost. nel
senso che il legislatore non ha fornito un testo della norma idoneo
alla ratio che ispira la disciplina delle armi giocattolo".
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che, ove ritenuta ammissibile, la questione sia dichiarata infondata.
Osserva invero l'Avvocatura che, a parte le più serie perplessità
sull'ammissibilità della questione, sollevata sulla base di una
motivazione manifestamente contraddittoria ed al limite apparente -
dando per "pacifico" che si tratti di arma giocattolo e fornendo nel
contempo seri elementi per non ritenerla tale (per essere venduta solo
alle e dalle armerie e non dai negozianti di giocattoli e riservando il
munizionamento solo alle prime), nonché seguendo una interpretazione
della norma denunciata dal medesimo giudice a quo ritenuta "di comodo"
e proveniente da imputati che uniformano il loro comportamento a
"particolare insidiosità commerciale", ma in presenza di singolarmente
non citate "oscillazioni applicative" "della dottrina e della
giurisprudenza" - , la medesima è infondata a prima vista.
Innanzitutto, non è comprensibile il richiamo al parametro di
costituzionalità fissato dal principio di eguaglianza, dal quale non
solo non è enucleabile il principio di "certezza del diritto", ma
neanche la "ratio che ispira la disciplina delle armi - giocattolo";
mentre se si pretende denunciare la idoneità del testo della norma,
l'invocato principio di eguaglianza nulla ha a che vedere con
l'inesistente problematica sollevata con l'ordinanza di rimessione.
In secondo luogo, è comunque evidente l'erroneità e la
manchevolezza dell'interpretazione seguita dal giudice a quo, il quale
avrebbe dovuto correttamente leggere l'ultima parte della disposizione
impugnata in collegamento sistematico con la prima parte, nella quale
il legislatore impone l'adozione di determinate cautele idonee ad
impedire la trasformazione delle armi - giocattolo in armi da guerra o
da sparo. In particolare, la disposizione secondo cui i "giocattoli
riproducenti armi" devono avere la "estremità della canna parzialmente
o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato" impone un
ulteriore accorgimento tecnico diretto a rendere concreta ed effettiva
(nonché visibile) la prescrizione contenuta nella prima parte della
disposizione in esame che, pertanto, sarebbe vanificata se fosse
concepibile l'estraibilità del tappo rosso medesimo. Ma l'errore di
interpretazione assume carattere macroscopico ove si ponga mente che
nella lingua italiana, secondo la normale accezione, il termine
"incorporare", esprime il concetto di mescolare, fondere, formare un
solo corpo, amalgamare, secondo quello che in definitiva è il comune
modo di intendere la parola, non residuando così alcun possibile,
ragionevole dubbio che il "tappo rosso", inserito nella struttura
dell'arma giocattolo, venga a far parte integrante di questa e la sua
non estraibilità ne risulta quindi indefettibile corollario. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione di cui in narrativa sollevano
identiche ed analoghe questioni: i relativi giudizi possono, pertanto,
essere riuniti e congiuntamente decisi.
2. - Alcune ordinanze di rimessione si soffermano
sull'interpretazione dei commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge
n. 110 del 1975. Esse ritengono di non poter prescindere dalla predetta
interpretazione al fine della dimostrazione della fondatezza delle
eccepite questioni di costituzionalità.
Questa Corte deve tener conto, quale premessa, delle conclusioni
interpretative assunte dalle ordinanze di rimessione ora citate e che,
d'altra parte, sono in piena sintonia con la più recente, ed ormai
consolidata, giurisprudenza.
Non v'è dubbio, invero, che, respinta la tesi (che in qualche
decisione giurisprudenziale è stata sostenuta) secondo la quale le
sanzioni di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975
si riferirebbero soltanto ai fabbricanti, di cui al quarto comma dello
stesso articolo, non resta che concludere, con la più recente
giurisprudenza regolatrice, che il precitato quarto comma dell'articolo
in esame contiene due precetti, l'uno rivolto ai fabbricanti di armi -
giocattolo ed il secondo diretto a "chiunque". Premesso che l'arma -
giocattolo è quella che ha soltanto l'apparenza dell'arma ma è
inidonea ad offendere; premesso che il legislatore del 1975, tenuto
conto dell'esperienza dalla quale partiva e che tendeva a disciplinare
(nella quale i giocattoli riproducenti armi erano stati usati, in
maniera distorta, al fine di commettere fatti penalmente illeciti)
mirava da un canto a prevenire la fabbricazione di giocattoli aventi
attitudine ad offendere la persona e (o) ad evitare la trasformazione
dei medesimi in armi vere e proprie e dall'altro tendeva a rendere
immediatamente riconoscibili i predetti giocattoli; lo stesso
legislatore, con il quarto comma dell'art. 5 della legge in
discussione, ha anzitutto imposto ai fabbricanti di giocattoli
riproducenti armi di non impiegare tecniche o materiali tali da
consentire la trasformazione dei medesimi in armi da guerra o comuni da
sparo o l'utilizzo del relativo munizionamento od il lancio di oggetti
idonei all'offesa della persona; ed ha poi, allo scopo di rendere
chiaramente riconoscibili le armi - giocattolo, imposto l'occlusione
dell'estremità della canna di queste ultime attraverso un visibile
tappo rosso incorporato.
Qui v'è soltanto da precisare che i due precetti, ai quali si è
ora accennato, non corrispondono perfettamente alle ipotesi previste
rispettivamente nel primo e nel secondo periodo del quarto comma
dell'articolo in discussione; ai fabbricanti è, infatti, non solo
imposto di non usare tecniche e materiali tali da consentire le
trasformazioni sopra ricordate ma anche d'incorporare, all'estremità
della canna delle armi - giocattolo, un visibile tappo rosso; ed a
chiunque, fabbricanti compresi, usi i precitati giocattoli, di non
trasformarli in armi idonee ad offendere la persona ed insieme di non
detenere, acquistare, vendere, portare fuori della propria abitazione
ecc. armi - giocattolo senza le caratteristiche indicate sia nel primo
sia nel secondo periodo del quarto comma dell'articolo in discussione.
Quest'ultimo, nella sintesi delle ipotesi criminose previste, non
impone ai fabbricanti soltanto di non usare tecniche e materiali che
consentano la trasformazione dei giocattoli in armi vere e proprie
(primo periodo del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del
1975) ma anche d'incorporare, già all'atto della fabbricazione, il
visibile tappo rosso occlusivo, parzialmente o totalmente,
dell'estremità della canna del giocattolo (secondo periodo dello
stesso comma) mentre fa obbligo a chiunque non solo di non acquistare,
vendere, detenere, portare fuori della propria abitazione ecc. armi -
giocattolo senza il prescritto tappo rosso e di non estrarre (ove fosse
possibile) quest'ultimo (secondo periodo del quarto comma dell'articolo
in esame) ma anche di non acquistare, vendere ecc. armi - giocattolo
fabbricate con materiali tali che ne consentano la trasformazione in
armi vere e proprie (primo periodo del più volte citato comma).
Soltanto questa interpretazione della norma in discussione consente di
rispettare entrambe le finalità dalle quali è partito il legislatore
del 1975: evitare l'uso delle armi - giocattolo per offendere la
persona e rendere le medesime immediatamente riconoscibili.
V'è solo da aggiungere che l'avere il legislatore individuato, nel
primo periodo del comma più volte citato, un solo comportamento tipico
(fabbricare, anche se distinto nel fabbricare con materiali vietati e
nel fabbricare senza tappo rosso) e che l'avere, nel secondo periodo,
attraverso l'uso dell'espressione "devono i giocattoli riproducenti
armi - inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente
occlusa da un visibile tappo rosso incorporato", fatto riferimento a
diversi comportamenti, non compiutamente descritti (comprare, vendere,
detenere ecc. armi - giocattolo senza le caratteristiche indicate) non
deve indurre a ritenere questi ultimi legislativamente confusi od
equiparati nel disvalore, dovendo sempre il giudice (come meglio si
dirà oltre) seguendo la volontà della norma, nell'applicare la pena
tra i limiti edittalmente stabiliti, far riferimento ai diversi
comportamenti realizzati e dovendo, pertanto, sempre distinguerli,
nella struttura e nel disvalore, al fine d'applicare, in concreto, una
pena adeguata, appunto, anche al particolare disvalore oggettivo del
singolo fatto criminoso.
3. - Appunto perché l'interpretazione dell'art. 5, quarto comma,
della legge n. 110 del 1975 conduce all'applicabilità delle sanzioni
di cui al comma sesto dello stesso articolo sia a chi fabbrica sia a
chi importa, a chi detiene, porta fuori della propria abitazione ecc.
armi - giocattolo senza il prescritto tappo rosso, alcune ordinanze di
rimessione sollevano questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., del combinato disposto dei
commi quarto e sesto dell'art. 5 della citata legge in quanto
irrazionalmente parificherebbe il rilievo penale di comportamenti
oggettivamente diversi (fabbricare, importare, detenere, portare, fuori
della propria abitazione, ecc.) senza alcuna valutazione della diversa
incidenza etico - sociale dei medesimi. In particolare, chi detiene un
giocattolo riproducente un'arma senza il prescritto tappo rosso, nella
propria abitazione, così non realizzando un comportamento altamente
pericoloso e non meritevole, pertanto, di sanzioni severe, verrebbe
assurdamente parificato a chi porta fuori della propria abitazione lo
stesso giocattolo, cosi attuando una situazione d'effettivo pericolo
per la sicurezza dei beni e la tranquillità dei consociati.
Aggraverebbe l'indebita parificazione di tutte le condotte di cui
all'articolo in discussione, l'avere il legislatore del 1967 (legge n.
895) nettamente distinto, rispettivamente agli artt. 2 e 4, il detenere
illegalmente armi, munizioni, esplosivi ecc., dal portare illegalmente
in luogo pubblico od aperto al pubblico le stesse armi, munizioni ecc.;
e l'avere il legislatore del 1974 (legge n. 497) rispettivamente agli
artt. 10 e 12 (sostitutivi degli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del
1967) confermato la netta separazione, quanto a rilievo penale, delle
ipotesi dell'illegalmente detenere armi da guerra, munizioni ecc. (od
armi comuni da sparo: v. art. 14 della stessa legge del 1974) dalle
ipotesi di portare illegalmente in luogo pubblico od aperto al pubblico
le predette armi.
La proposta questione di legittimità costituzionale è infondata.
Va anzitutto ricordato che spetta al legislatore apprezzare
discrezionalmente parità o disparità di situazioni, nel rispetto,
ovviamente, di criteri di ragionevolezza. Come va ricordato che più
volte questa Corte ha ribadito che solo l'assoluta, manifesta
irragionevolezza, nel trattare ugualmente situazioni diverse, è
soggetta a censura d'incostituzionalità: e, a dire il vero, le
ordinanze di rimessione non offrono elementi dai quali possa desumersi
la manifesta irragionevolezza delle c.d. parificazioni sopra precisate.
Ma è parere di questa Corte che non esista (arbitraria)
parificazione di situazioni ove al giudice (supposto che tali
situazioni siano diverse) sia dato d'applicare, alle medesime, sanzioni
penali diverse, sia pur nei limiti minimo e massimo di pena previsti
della legge. L'operazione attraverso la quale il legislatore descrive,
in un articolo di legge, un determinato modello tipico, distinguendolo
da altro comportamento tipizzato in diverso articolo (quando si
dispongano, ovviamente, diverse sanzioni penali per i due modelli
espressamente descritti) non è sostanzialmente diversa dall'operazione
consistente nell'indicare, in uno stesso articolo, un modello di genere
al quale corrispondano varii modelli di specie: questi ultimi, anche
se non compiutamente descritti, sono ricompresi nel primo modello (di
genere) e devono essere totalmente svelati dal giudice, al fine
d'applicare una pena adeguata, sia pur nei limiti edittalmente
stabiliti, anche alla struttura e qualità oggettive del modello di
specie concretamente realizzato.
Allorché il legislatore determina la pena tra un minimo ed un
massimo, fa riferimento a sottofattispecie diverse, le quali, anche se
non compiutamente descritte, sono tuttavia presenti allo stesso
legislatore: diversamente il medesimo non indicherebbe pene diverse. La
discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., prima di riguardare
la colpevolezza o le qualità del singolo soggetto attivo del reato (e
cioè caratteristiche relative al singolo, individuale, irripetibile
fatto) attengono all'oggettiva qualità e quantità antigiuridica del
fatto stesso. La sottofattispecie presente nella legge, anche se non
compiutamente descritta, è svelata dal giudice il quale sceglie (deve
scegliere) tra il minimo ed il massimo edittalmente stabiliti, la pena
adeguata, prima che alla soggettività del reo, al tipo oggettivo di
sottofattispecie antigiuridica realizzata in concreto. Il giudice,
dunque, deve, sempre, distinguere, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.,
struttura e disvalore delle diverse sottofattispecie incluse in uno
stesso modello di genere, ove nella norma siano comminate pene
diversamente graduabili in concreto.
Il quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 (anche se
non ha espressamente distinto il comportamento consistente nel detenere
da quello costituito dal portare un'arma giocattolo fuori della propria
abitazione senza tappo rosso) non ha tuttavia confuso i comportamenti
stessi, se è vero che, nell'individuare il solo modello di genere
(comportamento relativo a giocattoli riproducenti armi senza un
visibile tappo rosso incorporato all'estremità della canna) ha rimesso
al giudice la precisazione della sottofattispecie (ad es. detenere armi
- giocattolo senza tappo rosso) in concreto realizzata e d'applicare
alla medesima, se diversa anche nel disvalore oggettivo tipico da altra
sottofattispecie (ad es. portare fuori dell'abitazione le predette armi
- giocattolo senza tappo rosso) una pena diversa rispetto a quella
eventualmente applicata a quest'ultima.
Né si dimentichi che il giudice, ai sensi del sesto comma
dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975, può spaziare, nell'infliggere
la pena, da un minimo di uno ad un massimo di tre anni di reclusione e
da un minimo di duecentomila lire ad un massimo di due milioni di multa
(cfr. art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689): il
giudice ha, dunque, ampio margine per differenziare, nella concreta
disciplina penale, il regime delle varie sottofattispecie incluse nel
comma in esame.
La discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., come peraltro
quella relativa alle attenuanti generiche ed alle aggravanti
indefinite, non si pone in alternativa alla tipicità bensì la
implica, pur essendo vero che la legge, non compiutamente descrivendo
tutte le sottofattispecie, individua soltanto, in maniera completa, la
fattispecie generale, nella quale, tuttavia, le sottofattispecie sono
comunque, nella loro pur diversa struttura e disvalore oggettivo,
realmente comprese.
4. - Non esistendo arbitraria parificazione delle molteplici
ipotesi previste, benché non del tutto specificate, nel quarto comma
dell'art. 5 della legge in discussione, neppure è condivisibile
l'asserita incoerenza del legislatore del 1975 che, si assume dalle
ordinanze di rimessione, avendo parificato le predette ipotesi, avrebbe
contraddetto il sistema legislativo relativo alle armi da guerra ed a
quelle comuni da sparo, conforme quest'ultimo all'art. 3, primo comma,
Cost. in quanto distinguente la detenzione delle predette armi dal
portare in luogo pubblico od aperto al pubblico le medesime.
Senonché, appartiene appunto al sistema vigente, in materia di
armi da guerra e comuni da sparo, l'art. 1 della legge n. 895 del 1967
(sostituito dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974; e si tratta di
importanti leggi speciali) che accomuna, ad esempio, in una stessa
previsione ed in una pena edittale specificata nel minimo e nel
massimo, fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a
qualsiasi titolo e, perfino, fare raccolta di armi da guerra o comuni
da sparo (cfr. anche l'art. 14 della legge n. 497 del 1974). E, se è
vero che le ultime citate leggi descrivono in un articolo (2 della
legge 2 ottobre 1967 n. 895 e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497)
il detenere armi, munizioni, esplosivi ecc. ed in altro articolo (4
della n. 895 del 1967 e 12 della n. 497 del 1974) il portare in luogo
pubblico od aperto al pubblico le stesse armi, munizioni ecc.
prevedendo, per il detenere armi ecc., una determinata pena e, per il
portare in luogo pubblico od aperto al pubblico armi ecc., altra, più
severa, sanzione penale, non molto sarebbe sostanzialmente cambiato ove
il legislatore avesse raccolto in unico articolo, descrittivo di una
sola ipotesi di genere, il detenere ed il portare armi da guerra o
comuni da sparo quali sottofattispecie riconducibili alla predetta
ipotesi, prescrivendo, nello stesso unico articolo, una pena spaziante
tra il minimo della pena più mite ed il massimo della pena più
severa.
Il giudice, infatti, in quest'ultimo caso, avrebbe sempre distinto
le sottofattispecie del detenere e del portare armi da guerra o comuni
da sparo e non avrebbe utilizzato il minimo o pene vicino al minimo
quali sanzioni concrete del portare in luogo pubblico od aperto al
pubblico armi da guerra o comuni da sparo mentre avrebbe utilizzato
tale minimo o pene vicino al medesimo per la detenzione delle stesse
armi. E, s'intende, viceversa sarebbe avvenuto per il massimo o per le
pene tendenti al massimo. Non è, invero, dalla distribuzione delle
ipotesi criminose in un unico articolo od in più articoli di legge che
può, per sé, desumersi l'equiparazione tra le stesse ipotesi, se
previste in un unico articolo, e la separazione delle medesime, se
descritte in diversi articoli; quando, s'intende, la pena disposta nel
preindicato unico articolo fosse non fissa ma variabile da un minimo ad
un massimo.
Vero è che il legislatore, con insindacabile valutazione tecnico -
politica, in materia di armi od equiparati, a volte ha distribuito le
ipotesi criminose in diversi articoli ed a volte le ha raccolte in un
unico articolo, prevedendo in quest'ultimo una pena specificata nel
minimo e nel massimo. E non è assolutamente irrazionale né aver
scelto, per le ipotesi del detenere e del portare armi da guerra o
comuni da sparo, la distribuzione in due diversi articoli né l'aver
preferito, per il detenere ed il portare armi giocattolo senza tappo
rosso, la riunione, quali sottofattispecie, in un unico articolo con la
pena variabile da un minimo ad un massimo.
5. - Alcune delle ordinanze di rimessione, confrontando l'art. 5,
quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975 con l'art. 4 della
stessa legge (ove è prevista: nel primo comma, l'ipotesi del portar
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza le
prescritte autorizzazioni, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati,
sfollagente, noccoliere; nel secondo comma quella del portar fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza
giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta e da taglio atti ad offendere, mazze, tubi ecc.; nel quarto comma
il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza; e nel quinto comma il divieto, fuori dai casi
previsti nel quarto comma, di portare in una riunione pubblica uno
strumento ricompreso nel primo e nel secondo comma) eccepiscono che le
sanzioni penali determinate dall'art. 4 per le fattispecie ora
indicate, sono di gran lunga inferiori a quelle che l'art. 5 dispone
per ipotesi di minore incidenza etico - sociale. Il portar fuori della
propria abitazione armi (ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile
1975 n. 110) ad esempio è, si sostiene, certamente più grave del
detenere o del portar fuori della propria abitazione un'arma -
giocattolo senza tappo rosso incorporato (ai sensi dell'art. 5 della
stessa legge): eppure le pene comminate dall'art. 4 per la prima
ipotesi sono di gran lunga meno severe di quelle disposte per la
detenzione o per il porto di giocattoli riproducenti armi senza il
prescritto tappo rosso.
Senonché, di contro, deve osservarsi che il raffronto, tenuto
conto delle diverse e differentemente graduabili pene edittali
comminate, non va operato tra una delle ipotesi di cui al quarto comma
dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 (detenere o portar fuori della
propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato)
ed una delle ipotesi di cui all'art. 4 della stessa legge (portar armi
fuori della propria abitazione).
Intanto, le ipotesi previste dall'art. 5 della legge in esame sono
incriminate a titolo di dolo, trattandosi di delitti, mentre quelle
previste dall'art. 4 della stessa legge sono contravvenzionali e,
pertanto, incriminate indifferentemente a titolo di dolo o colpa. E va
aggiunto che l'art. 4 della legge in discussione si occupa soltanto del
portar fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche gli
oggetti ivi indicati senza alcun riferimento al titolo della detenzione
(anzi, nel quarto comma del precitato articolo è espressamente vietato
portare armi nelle riunioni pubbliche anche a chi è munito di
licenza).
Ma, soprattutto, come s'è accennato, un corretto raffronto, valido
ai nostri fini, non può esser operato ponendo in relazione, da una
parte una delle ipotesi (una delle numerose sottofattispecie)
incriminate dal precitato art. 5, e le pene, graduabili diversamente in
concreto, comminate dallo stesso articolo e, dall'altra parte, una
delle ipotesi previste dall'art. 4 e le diverse pene, differentemente
graduabili in concreto, comminate da quest'ultimo articolo.
È, invece, doveroso, ai fini qui in esame, confrontare una delle
ipotesi previste da una norma con tutte le altre individuate dalla
stessa norma e stabilire se la prima ipotesi sia più o meno grave
delle altre. Vale, poi, confrontare la concreta sanzione penale che
presumibilmente sarà irrogata per l'ipotesi esaminata con quella che,
del pari in concreto, presumibilmente sarà applicata ad una diversa
ipotesi, a sua volta, confrontata con tutte le altre Previste da altra
norma.
E chiariamo: nell'ambito di tutte le fattispecie tipiche previste
dall'art. 4 della legge in esame, il portar armi fuori della propria
abitazione od in riunioni pubbliche è la più grave: è certamente
più grave del portar mazze, tubi, catene, fionde e gli altri oggetti
indicati nello stesso articolo. Il legislatore, pertanto, con
riferimento al portar armi ha determinato il massimo della pena e
conseguentemente ha previsto che il giudice, nel sanzionare, in
concreto, il portar armi fuori della propria abitazione od in riunioni
pubbliche applicherà, a parità di altre condizioni, una pena tendente
al massimo o quest'ultimo (arresto di un anno e multa di lire
quattrocentomila per il portar armi fuori della propria abitazione;
arresto di tre anni e multa di lire ottocentomila per il portar armi in
riunioni pubbliche). Nell'ambito, invece, di tutte le ipotesi previste
dall'art. 5 della legge in esame, il detenere od il portar fuori della
propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato
costituiscono le ipotesi meno gravi: meno gravi, certamente, del
fabbricare, importare, acquistare, vendere ecc. giocattoli riproducenti
armi senza il prescritto tappo rosso. Il legislatore, conseguentemente,
nell'indicare il minimo della pena edittale, si è riferito alle
ipotesi meno gravi prevedendo che il giudice, nel sanzionare, in
concreto, la semplice detenzione od il portar armi - giocattolo senza
visibile tappo rosso incorporato, presumibilmente applicherà, a
parità di altre condizioni, una pena tendente al minimo o quest'ultimo
(un anno di reclusione e lire duccentomila di multa).
Da ciò si desume che, in definitiva, non risponde a verità la
grave sperequazione, eccepita dalle ordinanze di rimessione. Tutto sta
a raffrontare, fra di loro, tutte le ipotesi individuate nell'art. 4 da
una parte e tutte quelle previste dall'art. 5 della legge in esame
dall'altra. Stabilito che, nell'ambito delle prime, il portar armi
fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche è la più
grave (e, pertanto, presumibilmente, sarà, in concreto, applicato, a
parità di altre condizioni, il massimo della pena edittale od una pena
tendente al massimo) raffrontando tale massimo con il minimo della pena
comminata dall'art. 5 della legge in esame (posto che, tra tutte le
ipotesi previste da quest'ultimo articolo, il detenere ed il portar
fuori della propria abitazione armi - giocattolo senza il prescritto
tappo rosso, costituiscano quelle meno gravi e che, pertanto,
presumibilmente sarà, in concreto, applicato il minimo della pena od
una pena tendente al minimo) si chiarisce appieno l'insostenibilità
dell'eccezione sollevata dalle ordinanze in discussione in ordine al
raffronto tra reati e pene, rispettivamente previsti negli artt. 4 e 5
della legge oggetto d'impugnativa.
Soltanto se nell'art. 4 fosse incriminato, ad un certo titolo di
colpevolezza, un solo comportamento con pena fissa e se nell'art. 5
fosse soltanto incriminato uguale od analogo comportamento, allo stesso
titolo di colpevolezza, con diversa pena fissa, potrebbe esser operato
un conclusivo, ai nostri fini, raffronto tra gli artt. 4 e 5 della
legge in esame. Tenuto conto, invece, delle numerose e varie, per
qualità e quantità, ipotesi base, alternativamente previste,
nell'art. 4 e delle diverse, diversissime, sottofattispecie incriminate
nell'art. 5 della legge in esame; tenuto conto della relativamente
notevole variazione delle pene edittali, rispettivamente comminate
nell'art. 4 e nell'art. 5; ribadita ancora l'eterogeneità tra fatti
delittuosi (che offendono interessi e valori ritenuti dal legislatore
rilevanti) e fatti contravvenzionali, che spesso pongono soltanto in
pericolo situazioni socialmente degne di considerazione (la tutela
realizzata attraverso l'incriminazione di fatti contravvenzionali è,
se non sempre, almeno spesso, tutela anticipata di beni e valori);
tenuto altresì conto che non è stato offerto alcun altro termine
valido di confronto, al fine di dimostrare l'assoluta incongruenza, del
rapporto tra fatti incriminati e conseguenti sanzioni penali;
sottolineato che la norma della quale è impugnata la legittimità è
stata emanata in situazioni d'emergenza e tendeva, pertanto, a
prevenire fatti delittuosi anche attraverso l'accrescimento della
capacità intimidativa dovuta all'aumento delle pene comminate per i
fatti che si volevano, energicamente, evitare (le norme di cui all'art.
4 della stessa legge seguono, invece, in materia di armi ed oggetti
idonei ad offendere le persone, il tradizionale schema delle
incriminazioni contravvenzionali, accolto nel codice penale del 1930 e
che, appunto, è stato, in parte mutato dalla legislazione penale
d'emergenza); confermato che le posizioni del legislatore, in tema di
giocattoli riproducenti armi, rappresentano una scelta di fondo, non
irrazionale nell'eccezionalità dell'emergenza, mirata a prevenire,
energicamente, usi distorti, fraudolentemente criminosi, frequenti
all'epoca dell'emanazione della legge in relazione alla quale le
ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità
costituzionale, va, in conclusione, respinta, come infondata, la
questione discussa in questo paragrafo.
6. - L'ultimo tentativo di dimostrare l'incongruenza del rapporto
tra disvalore dei fatti incriminati e sanzioni penali comminate
dall'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975, è
realizzato da molte ordinanze di rimessione attraverso il raffronto,
non più tra gli artt. 4 e 5 della stessa legge, ma tra i reati
previsti e le pene comminate dal combinato disposto del quarto e sesto
comma dell'art. 5 della predetta legge da una parte ed i reati e le
relative pene di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895
(sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497/74) dall'altra.
Poiché la pena edittale comminata dal sesto comma dell'art. 5 della
legge impugnata è della reclusione da uno a tre anni e della multa da
lire duecentomila a due milioni (e tale pena va applicata anche
all'ipotesi di detenzione di giocattoli, riproducenti armi, senza tappo
rosso incorporato) mentre la pena edittale comminata per la detenzione
di armi comuni da sparo è della reclusione da otto mesi a cinque anni
e quattro mesi oltre alla diminuita pena pecuniaria, si assume che il
sistema sanzionatorio ora precisato, nel comminare un minimo di
reclusione (un anno) anche per la detenzione di armi - giocattolo senza
tappo rosso incorporato ed un diverso minimo di reclusione, più mite
(otto mesi) per la detenzione di arma comune da sparo, rivelerebbe una
disparità di trattamento, a sfavore della detenzione di arma -
giocattolo senza tappo rosso, ipotesi quest'ultima che presenta minore
pericolosità rispetto alla detenzione di arma comune da sparo. E, di
più, per quest'ultima previsione, è applicabile l'attenuante speciale
di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 (riduzione della pena in
misura non eccedente i 2/3, quando il fatto è di lieve entità)
attenuante non applicabile alla detenzione di arma - giocattolo senza
il prescritto tappo rosso.
All'eccezione ora richiamata va anzitutto risposto ribadendo che il
giudizio sulla maggiore o minore pericolosità di fattispecie tipiche,
raffrontate fra loro, spetta non al giudice ma al legislatore, il quale
confronta, nel valutarle, le diverse fattispecie in relazione al
complesso sistema di valori ed interessi che intende tutelare, alla
gerarchia dei predetti ed alla realtà, di fatto, normale od
eccezionale nella quale, con maggiore o minore frequenza, con diverse
modalità e, pertanto, con diversa incidenza sociale, le fattispecie
stesse si realizzano. E va aggiunto che non esistono ontologiche
differenze qualitative dei fatti: esistono, o possono esistere,
strutture ontologiche dell'essere (delle condotte) come è stato
sottolineato da notevole parte della dottrina tedesca ma la valutazione
delle differenti strutture ontologiche, come ha precisato già da tempo
la dottrina italiana, spetta al legislatore, al suo oggettivo, prudente
giudizio etico - politico; e tale valutazione varia nel tempo
(oltrecché nello spazio) anche in relazione alla normalità od
all'eccezionalità della realtà concreta.
Nell'approfondire il merito dell'eccezione in esame va qui usato un
metodo analogo a quello utilizzato nel paragrafo precedente.
È ben vero che il minimo della reclusione edittalmente stabilita
per l'illegale detenzione di arma comune da sparo (otto mesi) è
inferiore al minimo (un anno) della reclusione comminata per la
detenzione di arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato. Ma, al
fine di precisare se attraverso tale diversità di minimo edittale di
reclusione sia stato violato l'art. 3, primo comma, Cost., ammesso che
la detenzione di arma comune da sparo sia, oggi, da valutarsi (tenuto
conto dell'intero sistema dell'esperienza giuridica, legislativa e non,
e della concreta realtà storica) più pericolosa della detenzione di
arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato, non vanno poste a
raffronto da una parte una soltanto delle varie fattispecie tipiche
previste da una norma, che commina una determinata pena, individuata in
un minimo ed in un massimo (ad es. gli artt. 2 e 7 della legge n. 895
del 1967, sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974) e
dall'altra, una soltanto delle varie ipotesi previste da una diversa
norma (es. l'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975)
che commina altra, differente pena, individuata pur essa in un edittale
minimo e massimo.
I citati articoli delle leggi n. 895 del 1967 e n. 497 del 1974 non
prevedono, sanzionandola con pena edittalmente determinata nel minimo e
nel massimo, soltanto l'illegale detenzione di arma comune da sparo
bensì anche altre fattispecie tipiche, alcune delle quali, come, ad
es., il detenere parti di arma comune da sparo, può essere nei diversi
casi meno pericolosa della detenzione di arma - giocattolo senza tappo
rosso incorporato. Or se, nell'ambito del quarto comma dell'art. 5
della legge n. 110 del 1975, può anche ritenersi che la
sottofattispecie del detenere giocattoli riproducenti armi, senza tappo
rosso incorporato, sia meno pericolosa delle altre sottofattispecie ivi
previste, nell'ambito della norma di cui agli artt. 2 e 7 della legge
895 del 1967 (sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del
1974) la condotta meno pericolosa è, od almeno può rivelarsi, nei
singoli casi, il detenere una parte di arma comune da sparo. Come è
stato anche ricordato dalla dottrina, l'arma - giocattolo senza il
prescritto tappo rosso può essere impiegata quale strumento
d'intimidazione mentre una parte di arma comune da sparo può
rilevarsi, in concreto, inidonea sia a recare offesa alla persona sia
ad esercitare significative, gravi minacce. Per stabilire
l'irrazionalità dei due diversi minimi di reclusione (otto mesi, ai
sensi dei citati articoli delle leggi n. 895 del 1967 e n. 497 del
1974, ed un anno, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975) va
istituito un confronto fra tutte le ipotesi previste nei primi articoli
e tutte quelle previste dall'ultimo articolo citato, nel senso che va
individuata la meno pericolosa delle previsioni di cui ai primi
articoli e confrontata con la meno pericolosa delle ipotesi di cui
all'art. 5 della legge n. 110 del 1975. A seguito di questa operazione
di raffronto si chiarisce, in maniera inequivocabile, che non
irrazionalmente il legislatore, nella previsione del meno pericoloso
dei comportamenti di cui ai citati articoli delle leggi del 1967 e del
1974 (ossia detenzione di parte di arma comune da sparo) ha determinato
il minimo edittale di otto mesi di reclusione mentre, nella previsione
del meno pericoloso (detenere un'arma giocattolo senza tappo rosso) dei
comportamenti previsti dall'art. 5 della legge n. 110 del 1974, ha
determinato il minimo edittale di un anno di reclusione.
Non essendo state dimostrate irrazionalità, degne di rilievo in
questa sede, dal prospettato raffronto fra le precitate disposizioni
delle leggi ricordate in questo paragrafo, non può neppure
condividersi, come aggravante dell'assunta irrazionalità,
l'applicabilità, alla detenzione di arma comune da sparo,
dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 e la non
applicabilità della medesima alla detenzione di arma - giocattolo
priva del prescritto tappo rosso.
A prescindere da ogni altra considerazione, l'attenuante citata è
del tutto incompatibile con l'ipotesi delittuosa da ultimo ricordata.
L'art. 5 della legge n. 895 del 1967 prescrive l'applicazione
dell'attenuante in esame quando "per la quantità o per la qualità
delle armi, munizioni, esplosivi od aggressivi chimici, il fatto debba
ritenersi di lieve entità". Si tratta, come è sostenuto anche in
dottrina, di valutazioni tecniche relative alle sole armi da guerra, da
sparo ecc. e non riferibili, pertanto, ai giocattoli riproducenti armi.
Né la qualità né la quantità dei giocattoli fabbricati, detenuti
ecc. (a parte la discrezionalità del giudice di cui agli artt. 132 e
133 c.p.) può costituire elemento significativo per applicare
l'attenuante speciale, prevista dall'ora citato art. 5 della legge in
esame.
Anche l'ultima eccezione, tesa a dimostrare l'incongruenza, nel
sistema delle norme dirette al controllo delle armi ed alla lotta
contro la criminalità, del rapporto tra il disvalore oggettivo dei
reati previsti e le relative sanzioni penali comminate dal combinato
disposto del quarto e sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del
1975 va, dunque, respinta.
7. - Un'ultima questione di costituzionalità della norma di cui
all'art. 5, quarto comma, della legge n. 110 del 1975 è stata proposta
dal Pretore di Desio, con riferimento all'art. 3 Cost.. Sostiene lo
stesso Pretore esservi una "lacuna" nella legge ora citata, lacuna che
verrebbe colmata ove fosse aggiunta alla parola "incorporato" (relativa
al tappo rosso che deve occludere, parzialmente o totalmente,
l'estremità della canna dell'arma - giocattolo) l'espressione
"comunque non facilmente estraibile".
Le motivazioni addotte dalla precitata ordinanza appaiono alquanto
singolari: fra l'altro, il Pretore afferma che della norma impugnata
possono darsi due interpretazioni, l'una contrastante e l'altra
conforme alla Costituzione.
A tutto ciò è agevole rispondere che, allorché il giudice si
trova di fronte a due interpretazioni, l'una conforme e l'altra
difforme alla Costituzione, deve, attraverso l'esegesi "adeguatrice",
scegliere, senza alcun dubbio, l'interpretazione conforme alla
Costituzione. E, comunque, allorché si nutrano dubbi esegetici sulla
norma impugnata, competente a risolverli è il giudice a quo. Va
aggiunto che, risultando chiaramente individuata, nel nostro caso, come
sostiene il giudice remittente, la ratio della norma, al giudice non
resta che correggere l'eventuale lacuna della lettera della norma
stessa.
In ogni caso, l'impugnativa in discussione è palesemente
infondata: la norma impugnata, anche senza l'aggiunta della espressione
"comunque non facilmente estraibile", certamente non viola l'art. 3
Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle
ordinanze stesse, relative al combinato disposto dei commi quarto e
sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, in riferimento
all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte