Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, promossi con le

ordinanze emesse, rispettivamente, il 20 dicembre 1969 dalla Corte di

cassazione - sezioni unite penali - nel procedimento penale a carico di

Cutolo Nicola, e l'8 aprile 1970 dal pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Piccioni Armando, iscritte ai nn. 141

e 150 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di

cassazione - sezioni unite penali - è stata proposta la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma

secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma

contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce

potere giurisdizionale penale al Comandante di porto capo del

circondario, e delle successive norme dello stesso codice (artt. 1240,

1242, 1243, 1245 e 1247) che disciplinano l'esercizio di tale potere;

che con la seconda ordinanza, emessa dal pretore di Trieste, è

stata denunciata l'incostituzionalità, in riferimento agli stessi

precetti costituzionali, del solo articolo 1238 del codice della

navigazione;

che ambedue le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni

attinenti alla giurisdizione penale dei Comandanti di porto ed i

relativi giudizi possono quindi essere decisi con unico provvedimento;

che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che tutte le norme denunciate sono già state esaminate

dalla Corte, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma

secondo, della Costituzione, nei giudizi decisi con sentenza n. 121 del

24 giugno 1970, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità

degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della

navigazione;

che con tale sentenza la dichiarazione d'incostituzionalità non

non è stata estesa agli artt. 1240 e 1245 poiché le disposizioni in

essi contenute si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui

reati previsti dal codice della navigazione, ma è ovvio che, venuta

meno la competenza giurisdizionale penale dei Comandanti di porto, le

disposizioni di cui trattasi non sono più applicabili a tale

giurisdizione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle proposte questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del

codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327,

già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121

del 24 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte