Sentenza n. 172/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1204/1971
applicata al caso
- art. 1legge 1204/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri),
promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1995 dal Tribunale di
Varese nel procedimento civile vertente tra Anelli Sonia e
Immobiliare Tunisia Settala s.a.s., iscritta al n. 499 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Anelli Sonia;
Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avvocato Roberto Muggia per Anelli Sonia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio civile promosso da Sonia Anelli contro
la s.a.s. Immobiliare Tunisia Settala per ottenere la dichiarazione
di nullità, con i provvedimenti conseguenti, del recesso dal
rapporto di portierato intimatole dalla datrice di lavoro durante il
periodo di prova per esito negativo dell'esperimento, mentre la
lavoratrice si trovava in stato di gravidanza, la Corte di
cassazione, con sentenza 22 aprile 1993, n. 4747, ha annullato la
sentenza del Tribunale di Milano confermativa della sentenza di primo
grado che aveva respinto la domanda, formulando il seguente principio
di diritto "la disposizione dell'art. 1 del d.P.R. 25 novembre 1976,
n. 1026 - recante il regolamento di esecuzione della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri -,
secondo cui le norme che vietano il licenziamento di queste ultime
non escludono il recesso per esito negativo della prova, è
illegittima e, pertanto, quale atto amministrativo, va disapplicata
dal giudice ordinario a norma dell'art. 4 della legge abolitiva del
contenzioso amministrativo, stante il suo contrasto con le finalità
perseguite dalla legge della cui esecuzione si tratta".
Così interpretati, come non eccettuanti dal divieto di
licenziamento il recesso per esito negativo della prova, gli artt. 1
e 2 della legge n. 1204 del 1971 sono impugnati, in riferimento agli
artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Varese, al
quale la causa è stata rinviata, con ordinanza del 12 gennaio 1995
(pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 1995), nella parte
in cui non prevedono l'eccezione esclusa dal principio di diritto
prescritto al giudice di rinvio.
Ad avviso del tribunale rimettente, la normativa impugnata
contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del
principio di eguaglianza, attesa l'analogia del recesso per esito
negativo della prova con la risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine, caso, quest'ultimo, espressamente eccettuato
dall'art. 2, terzo comma, lett. c), della citata legge, sia sotto il
profilo del principio di ragionevolezza, atteso che il datore di
lavoro viene costretto a mantenere in servizio la lavoratrice
nonostante che l'esperimento, oggetto del patto di prova, ne abbia
dimostrato l'inidoneità alle mansioni per le quali è stata assunta.
Inoltre, in quanto vanificano la tutela che il patto di prova
assicura al datore di lavoro, le norme impugnate sono censurate anche
per violazione del principio dell'autonomia contrattuale garantito
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata. Si osserva che il rapporto di portierato
non è equiparabile al lavoro domestico e si richiamano le norme di
tutela della maternità nella Costituzione e nelle convenzioni
internazionali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, nella parte in cui non escludono dall'ambito normativo del
divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e
puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito
negativo della prova.
L'esclusione è prevista dall'art. 1 del regolamento di esecuzione
della legge, approvato con d.P.R. 25 no-vembre 1976, n. 1026. Ma nel
corso del processo a quo la Corte di cassazione ha ritenuto
illegittima la norma regolamentare formulando un principio di diritto
che vincola il giudice di rinvio a disapplicarla.
2. - In relazione all'art. 1 della legge la questione è
inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto perché la norma
speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari, è estranea al caso oggetto del
giudizio a quo in cui si tratta di un rapporto di portierato con una
società immobiliare, non configurabile come una specie di servizio
familiare. In secondo luogo, perché questa norma, additata come
tertium comparationis ai fini dell'art. 3 Cost., ha una portata più
estesa rispetto alla questione: essa dispone in generale
l'inapplicabilità alle lavoratrici domestiche del divieto di
licenziamento previsto dal successivo art. 2, mentre per il rapporto
di portierato in causa (come per ogni altro rapporto di lavoro
diverso da quelli indicati dall'art. 1, terzo comma) l'ordinanza di
rimessione tende a escludere dal divieto soltanto il recesso per
esito negativo della prova.
3.1. - In relazione all'art. 2, terzo comma, della legge n. 1204
del 1971 la questione è fondata.
Ai fini del principio di eguaglianza non occorre prendere partito
in ordine alla costruzione dogmatica del patto di prova. Si
costruisca il contratto di lavoro con clausola di prova come fonte di
due rapporti, uno - il rapporto in prova - a tempo determinato (cfr.
sentenza n. 204 del 1976), ovvero a termine finale incerto con
limite massimo di durata, l'altro - il rapporto definitivo -
sottoposto a condizione sospensiva negativa (mancato recesso di una
delle parti entro il termine massimo della prova), oppure, secondo la
concezione tradizionale, come unico rapporto soggetto a condizione
potestativa risolutiva (recesso di una delle parti entro il tempo
massimo della prova), in ogni caso la dichiarazione di recesso del
datore di lavoro per esito negativo della prova "non può essere
propriamente qualificata come licenziamento" (Cass. n. 400 del 1978)
ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza
del termine, annoverata dall'art. 2, terzo comma, lett. c), tra i
casi ai quali il divieto di licenziamento non si applica. Nei
contratti di durata l'avveramento della condizione risolutiva,
essendo privo di efficacia retroattiva (art. 1360, secondo comma,
cod.civ.), è praticamente equiparato al verificarsi di un termine
finale originariamente incerto.
L'art. 1 del regolamento di esecuzione non è che uno svolgimento
analitico della terza ipotesi eccettuata dalla legge, mentre
l'opposto principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione
attribuisce alla legge un significato contrastante col criterio di
pari trattamento di casi uguali o simili.
3.2. - Ancora più marcata è la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo del principio di razionalità, sia nel
senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non
contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di
ragionevolezza.
Poiché il divieto stabilito dalla norma impugnata sospende
soltanto il potere di licenziamento, non il rapporto di lavoro, ne
consegue che, essendo il recesso per ipotesi nullo, quando
sopraggiunge il termine massimo della prova il rapporto diventerebbe
automaticamente definitivo malgrado il giudizio non favorevole in
merito all'esito dell'esperimento espresso dal datore sulla base di
comprovati elementi oggettivi di valutazione. In tal modo, come
osserva giustamente il giudice rimettente, la clausola di prova viene
vanificata in aperta contraddizione con la facoltà di stipularla
attribuita all'autonomia delle parti dall'art. 2096 cod.civ.
Inoltre, contro ogni criterio di ragionevolezza, il datore di
lavoro è messo nell'alternativa o di continuare ad accettare (salvo
il periodo di interdizione dal lavoro) la prestazione, a lui non
conveniente, di una lavoratrice dimostratasi inidonea alle mansioni
di assunzione, oppure di rifiutarla ma continuando a pagare la
retribuzione pattuita: e ciò almeno fino al compimento di un anno
di età del bambino, e sempre che l'inidoneità alle mansioni sia
tale da giustificare, dopo questo termine, non semplicemente il
recesso ai sensi dell'art. 2096 cod.civ. (ormai non più possibile,
essendo il rapporto diventato definitivo), ma il licenziamento
ordinario per motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604.
4. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua
della norma impugnata, che si va a pronunciare, non significa che la
condizione fisiopsichica in cui versa la lavoratrice non abbia
riflessi sulla disciplina del recesso per mancato superamento della
prova. L'esonero dall'obbligo di motivazione, secondo la disciplina
generale degli artt. 2096 cod.civ. e 10 della legge n. 604 del 1966,
vale soltanto se il datore di lavoro provi o comunque (come nel caso
di specie) sia acquisita la certezza che al momento del recesso egli
ignorava lo stato di gravidanza della lavoratrice, salva a
quest'ultima la prova che il licenziamento è stato determinato da
altri motivi pur sempre estranei alle finalità dell'esperimento.
Altrimenti subentra una disciplina speciale analoga a quella
elaborata dalla Corte di cassazione, e condivisa da questa Corte
(sent. n. 255 del 1989), per le assunzioni con patto di prova di
soggetti avviati obbligatoriamente al lavoro: disciplina fondata
sulla ratio di maggiore tutela dei lavoratori che si trovano in
condizioni fisiche o sociali di particolare debolezza.
Il datore che risolve il rapporto di lavoro in prova con una
lavoratrice di cui, all'atto del recesso, gli è noto lo stato di
gravidanza deve spiegare motivatamente le ragioni che giustificano il
giudizio negativo circa l'esito dell'esperimento, in guisa da
consentire alla controparte di individuare i temi della prova
contraria e al giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito
sui reali motivi del recesso, al fine di escludere con ragionevole
certezza che esso sia stato determinato dalla condizione di donna
incinta.
5. - Restano assorbite le censure riferite agli artt. 41 e 42 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto
di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte