Sentenza n. 172/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 237/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e
reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91
(Nuove norme sulla cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 4
giugno 1998 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale
a carico di Ciabak Bobovicz, iscritta al n. 735 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale militare di Torino solleva, con ordinanza del 4
giugno 1998, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma,
lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza), che stabiliscono che è soggetto alla leva militare
l'apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica, fino
al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
Il Tribunale militare ricorda che un problema analogo è già stato
affrontato - ma solo in riferimento all'art. 52 della Costituzione -
dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 53 del 1967,
rigettò la questione allora proposta, sul rilievo della distinzione
tra il dovere di difesa della Patria (primo comma dell'art. 52) e
l'obbligo di prestazione del servizio militare (secondo comma).
Pur condividendo questa impostazione di fondo, il giudice
rimettente ritiene di dover nuovamente sottoporre la normativa al
controllo di costituzionalità, giacché, alla stregua del
riferimento dell'art. 52 della Costituzione alla sola categoria dei
"cittadini", deve ritenersi contrastante con la norma costituzionale
ogni estensione del dovere di prestazione del servizio militare di
leva a chi cittadino non sia. Nell'art. 52, infatti, sia il dovere di
difesa della Patria sia il più specifico dovere di prestazione del
servizio militare sono riferiti esplicitamente ai "cittadini":
pertanto, non sembra al Tribunale conforme al dettato costituzionale
la determinazione legislativa che ricomprende gli apolidi nella sfera
di soggezione al secondo dovere.
L'uso del termine "cittadino" nell'art. 52 - prosegue il giudice a
quo - induce pertanto a ritenere l'esistenza di uno stretto legame di
interdipendenza tra il possesso della cittadinanza italiana e il
dovere di difesa della Patria, che si esplica anche con
l'obbligatoria prestazione del servizio.
Verso l'anzidetta conclusione depone altresì, secondo il
Tribunale, una interpretazione sistematica del testo costituzionale:
quando in esso si vogliono tutelare diritti fondamentali di ciascun
individuo, si estende la garanzia a "tutti" (ad esempio, negli artt.
2, 19, 21 e 24), mentre si riserva ai "cittadini" la tutela di
posizioni soggettive che, pur se di notevole rilievo, il Costituente
non ha ritenuto di pari valore (ad esempio, negli artt. 16, 17 e 18).
E ad analogo esito conduce il raffronto tra l'art. 52 e l'art. 53,
che prescrive che "tutti" sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche, con formula che è comunemente riconosciuta applicabile a
chiunque, cittadino o meno, percepisca redditi in Italia, quale
corrispettivo delle prestazioni e dei servizi di cui anche lo
straniero (o il non cittadino) beneficia.
La formulazione testuale della norma costituzionale, dunque -
prosegue il Tribunale -, non è casuale: essa ha voluto limitare ai
soli cittadini il compito di difesa della Patria, trattandosi di
prestazione a carattere personale particolarmente coercitiva e
pregnante, che si può giustificare solo in presenza dello stretto
legame tra soggetto e Repubblica discendente dallo status civitatis.
Se il dovere di difendere la Patria incombe solo sul cittadino, è
solo sul cittadino che può cadere il dovere di prestazione militare,
anche in funzione del mantenimento dell'indipendenza dello Stato
(art. 11 della Costituzione).
Inoltre, l'esigenza di una interpretazione rigorosa del testo
costituzionale si ricaverebbe anche dall'art. 51, che parifica ai
cittadini gli "italiani non appartenenti alla Repubblica" solo in
relazione all'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
e non ad altri effetti; segno, questo, della necessità di delimitare
l'equiparazione tra cittadini e non cittadini a quanto espressamente,
ed eccezionalmente, previsto dalle disposizioni costituzionali, senza
coinvolgere obblighi e posizioni sfavorevoli, come è appunto il
dovere del servizio militare.
Alla stregua di tali rilievi, le norme di legge in questione sono
censurate dal Tribunale per contrasto con l'art. 52 della
Costituzione.
Per un secondo profilo, le medesime disposizioni si porrebbero
altresì in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione.
Al riguardo, osserva il Tribunale, la prassi internazionale
dominante, testimoniata da diversi testi, indurrebbe a ritenere
esistente una norma internazionale generale che vincola gli Stati a
non assoggettare agli obblighi militari i non cittadini e, per
conseguenza, gli apolidi, ciò che del resto sarebbe stato
riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 278
del 1992.
La questione sollevata, conclude il giudice rimettente, è
rilevante, perché se accolta determinerebbe l'assoluzione
dell'imputato, apolide, dal reato di mancanza alla chiamata, non
sussistendo più nei suoi confronti l'obbligo del servizio militare.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Ad avviso dell'Avvocatura, la questione è infondata, perché,
contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente,
l'equiparazione tra apolide residente in Italia e cittadino, anche
per quanto riguarda la sottoposizione agli obblighi di leva, è
ragionevole ed è coerente con la più generale equiparazione
stabilita, a numerosi fini, dall'ordinamento, conformemente a quanto
avviene anche in altri Paesi.
Quanto al profilo riferito all'art. 52 della Costituzione,
varrebbero i motivi di rigetto della questione già enunciati nella
sentenza n. 53 del 1967 della Corte costituzionale; quanto all'art.
10, non è dato rinvenire una prassi internazionale che vincoli gli
Stati a non considerare equiparabili ai cittadini gli apolidi
residenti stabilmente nel territorio statale, anche quanto agli
obblighi militari.
L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza
della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Torino dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 16, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza), nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla
leva militare degli apolidi residenti nel territorio della
Repubblica. Le norme denunciate violerebbero gli artt. 52, che
riferisce ai cittadini il dovere di difesa della Patria e il connesso
obbligo del servizio militare, e 10 della Costituzione, in relazione
alla norma di diritto internazionale generale che esenterebbe dagli
obblighi militari coloro che non siano legati allo Stato dal rapporto
di cittadinanza.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - L'art. 52 della Costituzione, proclamando il "sacro dovere"
di difesa della Patria e l'obbligatorietà del servizio militare, nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce ai cittadini
italiani.
Tale riferimento è esplicito, per quanto riguarda il dovere di
difesa; è implicito per quanto riguarda l'obbligo del servizio
militare, essendo questo - pur se dotato di una sua autonomia
concettuale e istituzionale rispetto al dovere anzidetto, come
precisato numerose volte e in relazione a diverse fattispecie dalla
giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze nn. 53 del 1967
e 164 del 1985) - un modo di rendere attuale il dovere di difesa. Del
resto, specificando nel secondo comma dell'art. 52 che l'adempimento
dell'obbligo di prestazione del servizio militare non pregiudica la
posizione lavorativa e l'esercizio dei diritti politici, la
Costituzione si riferisce espressamente ancora ai cittadini.
Tuttavia, l'anzidetta determinazione dell'ambito personale di
validità dell'obbligo costituzionale di prestazione del servizio
militare non esclude l'eventualità che la legge, in determinati
casi, ne stabilisca (come in effetti già ne stabiliva, al tempo
dell'entrata in vigore della Costituzione) l'estensione. La portata
normativa della disposizione costituzionale è infatti, palesemente,
quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in
negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale.
In breve: il silenzio della norma costituzionale non comporta
divieto. Perciò deve ritenersi esistere uno spazio vuoto di diritto
costituzionale nel quale il legislatore può far uso del proprio
potere discrezionale nell'apprezzare ragioni che inducano a estendere
la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio
militare.
Così, già nella sentenza n. 53 del 1967 di questa Corte,
dovendosi giudicare della legittimità costituzionale della
perdurante sottoposizione all'obbligo del servizio militare di un
soggetto che, col concorso della sua volontà, aveva perduto la
cittadinanza italiana, si rilevò che l'art. 52 della Costituzione
"non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10
della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali,
che una legge possa" estendere l'obbligo, "quando concorrano
interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a
soggetti non in possesso della cittadinanza italiana".
L'art. 52 della Costituzione non può dunque ritenersi di per sé
violato dalle disposizioni censurate.
2.2. - L'estensione dell'ambito soggettivo al di là di quanto
prescritto dall'art. 52 della Costituzione rappresenta tuttavia
un'eccezione alla normale riferibilità ai cittadini dell'obbligo di
prestazione del servizio militare e, come tale, non è priva di
limiti e condizioni, secondo la stessa indicazione contenuta nella
ricordata sentenza n. 53 del 1967.
Il giudice rimettente dubita che tale estensione nei confronti
dell'apolide possa comportare violazione dell'art. 10, primo comma,
della Costituzione, per il tramite della violazione di una norma di
diritto internazionale generalmente riconosciuta: una norma che
escluderebbe i non-cittadini dal novero di coloro che possono essere
chiamati a prestare il servizio militare.
Il dubbio non ha ragion d'essere.
Tra i non-cittadini sono compresi gli stranieri e gli apolidi.
Solo per i primi, tuttavia, può affermarsi l'esistenza della norma
internazionale anzidetta (sentenze nn. 974 del 1988 e 278 del 1992),
nascente dall'esigenza di impedire il sorgere di situazioni di
conflitto potenziale tra opposte lealtà (si veda, oltre alle
convenzioni bilaterali in materia di servizio militare nei casi di
doppia cittadinanza, come ad esempio quelle cui hanno dato esecuzione
le leggi 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 e 12 luglio
1962, n. 1111, l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio
1963, cui ha dato esecuzione la legge 4 ottobre 1966, n. 876, sulla
riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari
in caso di cittadinanza plurima).
Ma per coloro che si trovano in posizione di apolidìa, un
conflitto di tal genere non è ipotizzabile per definizione. È per
questo che le norme internazionali, rimettendo la disciplina della
condizione giuridica degli apolidi alle legislazioni nazionali nel
rispetto di una serie di diritti fondamentali (artt. 2 e 12 della
Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status
degli apolidi, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 1
febbraio 1962, n. 306), non fanno menzione alcuna di una loro pretesa
estraneità all'obbligo di prestazione del servizio militare,
cosicché nell'esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a
tale Convenzione, è possibile trovare norme similari a quelle del
nostro ordinamento, sottoposte al presente giudizio di
costituzionalità.
Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 10 della
Costituzione, la questione di costituzionalità sollevata dal giudice
rimettente è infondata.
2.3. - D'altro canto deve rilevarsi, per apprezzare la
non-irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere
l'obbligo militare agli apolidi residenti in Italia, la circostanza
che essi godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da
quello della partecipazione politica, come prescritto dalla citata
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall'abbondante
legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali che li
riguarda, alla stessa stregua dei cittadini italiani: una
legislazione - culminata nell'affermazione di principio della piena
parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra
apolidi e cittadini italiani (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - che induce a ritenerli
parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben
può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua
difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e
comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in
senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in
una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri,
secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove,
parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento
dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per
l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza.
Una conclusione, questa, in relazione al dovere di difesa, cui è
possibile pervenire perché e in quanto la Costituzione (artt. 11 e
52, primo comma) impone una visione degli apparati militari
dell'Italia e del servizio militare stesso non più finalizzata
all'idea della potenza dello Stato o, come si è detto in relazione
al passato, dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della
garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento
nazionale, come risultante anche dall'art. 1 della legge 24 dicembre
1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di
leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382
(Norme di principio sulla disciplina militare).
Realizzandosi queste condizioni, non appare privo di ragionevolezza
richiedere agli apolidi - i quali partecipano di quella comunità di
diritti di cui si è detto in base a una scelta non giuridicamente
imposta circa lo stabilimento della propria residenza - l'adempimento
del dovere di prestazione del servizio militare, quale previsto dalle
disposizioni legislative sottoposte al presente giudizio di
costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli
artt. 10 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte