Sentenza n. 173/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 101r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 2r.d. 12/1941
- art. 1legge 190/1951
- art. 63legge 190/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 101,
secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento
giudiziario); dell'art. 2, primo comma, del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n.
232, dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e dell'art. 63,
secondo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, concernenti le
supplenze di magistrati, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 marzo 1969 dal pretore di Voltri nel
procedimento civile vertente tra Pesenti Arcoildo e Grasso Francesco,
iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
2) ordinanza emessa il 29 settembre 1969 dal pretore di San Ginesio
nel procedimento penale a carico di Farroni Pietro, iscritta al n. 456
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;
3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1970 dal pretore di Palombara
Sabina nel procedimento penale a carico di Saluz Maria Paola, iscritta
al n. 54 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 dell' 11 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 marzo 1969, emessa nel giudizio civile pendente
fra Pesenti Arcoildo e Grasso Francesco, il pretore di Voltri ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo
comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
della disciplina delle assegnazioni temporanee di magistrati per
supplenze straordinarie, contenuta nell'art. 2, primo comma, del
d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232; nell'art. 1 della legge 5 marzo 1951,
n. 190; nell'art. 63, secondo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n.
916 (nella parte in cui richiama l'art. 2 del predetto decreto n. 232
del 1945) e, limitatamente al ricordato articolo 63, secondo comma, del
d.P.R. n. 916 del 1958 anche in riferimento agli artt. 76 e 108 della
Costituzione.
Il pretore ha premesso, in fatto, che il magistrato avente funzioni
di pretore, già designato per l'istruzione della causa, ne era stato
distolto a seguito di destinazione al tribunale di Genova disposta dal
Primo Presidente della Corte d'appello.
Ha rilevato, quindi, che l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3
maggio 1945, n. 232 (richiamato dall'art. 63, secondo comma, del d.P.R.
16 settembre 1958, n. 916), che appunto prevede gli accennati
provvedimenti di supplenza, sarebbe incompatibile sia con l'art. 105
della Costituzione, per cui "spettano al Consiglio superiore della
magistratura le assegnazioni ed i trasferimenti nei riguardi dei
magistrati", sia con l'art. 107, il quale, sancita l'inamovibilità dei
magistrati, prevede che questi "non possono essere destinati ad altre
sedi e funzioni, se non in seguito a decisione" del predetto Consiglio.
In deroga a tali principi il provvedimento in questione inciderebbe
sostanzialmente sullo status del magistrato che vi sia soggetto, non
avendo efficacia diversa, si assume, dalle assegnazioni e dai
trasferimenti di competenza del Consiglio superiore della magistratura.
Dall'ampiezza del potere attribuito, in materia di supplenze
straordinarie, ai capi delle corti di appello, potrebbe risultare
perfino lesa la garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), alla cui
realizzazione è preordinata la attività stessa del Consiglio
superiore.
In merito all'art. 63 del d.P.R. n. 916 del 1958 il giudice a quo
ha ritenuto poi non infondato il dubbio di costituzionalità, alla
stregua degli artt. 76 e 108 della Costituzione, in quanto nella
delegazione concessa al Governo con l'art. 43 della legge 24 marzo
1958, n. 195, in materia riservata alla legge, non sarebbe compresa la
facoltà di dettare norme di carattere eccezionale, ispirate a
sorpassati criteri di organizzazione gerarchica della magistratura.
L'Avvocatura generale dello Stato costituitasi in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto 31
maggio 1969, ha dedotto essere le questioni, come sopra prospettate,
infondate.
Ha posto in rilievo che l'art. 63, secondo comma, del d.P.R. 16
settembre 1958, n. 916, a prescindere da problemi attinenti alla sua
natura, non avrebbe altro contenuto che di semplice rinvio alla
disciplina già dettata dall'art. 2 del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232,
e prorogata dalla legge 5 marzo 1951, n. 190, circa la facoltà dei
capi delle corti di appello di provvedere, in casi di urgente ed
improvvisa necessità, alla sostituzione di magistrati mancanti,
assenti ed impediti.
Detta disposizione, sostanzialmente non diversa da quella dell'art.
101 dell'Ordinamento giudiziario, non integrerebbe, quindi, alcuna
violazione di precetti costituzionali, né sotto il profilo della
delegazione legislativa, né con riguardo alla riserva di legge in
materia di ordinamento giudiziario.
Nel merito l'Avvocatura ha osservato che, seppure non sia previsto
espressamente, nell'art. 2 del decreto del 1945, un limite temporale
per le supplenze, ciò non esclude la sostanziale diversità fra queste
ed i trasferimenti, appartenenti alla esclusiva competenza del
Consiglio superiore della magistratura.
D'altra parte, anche senza tale limite temporale esplicito, nel
significato stesso della disposizione, imperniata sul criterio della
urgenza di provvedere a necessità organizzative improvvise e
inderogabili degli uffici giudiziari, sarebbe inclusa la componente
della temporaneità. Ciò che porterebbe senz'altro ad escludere che
l'art. 105 della Costituzione abbia voluto comprendere anche tale
provvedimento di supplenza tra le attribuzioni del Consiglio superiore.
Con riguardo all'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura ha
assunto, infine, che la locuzione "giudice naturale", nel contesto
della norma costituzionale, si riferirebbe all'organo e non alla
persona fisica del giudice, la cui mutabilità è presupposto
imprescindibile di ogni provvedimento, tanto se adottato dal capo della
corte d'appello, quanto se emanato dal Consiglio superiore. Non si
potrebbe cioè ammettere che le parti del processo abbiano il diritto
di vincolare sino alla decisione finale la persona del magistrato, cui
la causa sia stata originariamente assegnata, escludendosi qualsiasi
incidenza di eventi o di esigenze di ufficio.
Con altra ordinanza del 23 gennaio 1970, nel procedimento penale a
carico di Saluz Maria Paola, anche il pretore di Palombara Sabina ha
denunziato la disciplina delle applicazioni di magistrati con
provvedimento del Presidente della Corte d'appello, ponendo a raffronto
con gli artt. 105 e 107, prima parte, della Costituzione, l'art. 101,
secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, oltre le disposizioni
sopra ricordate dell'art. 2 del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232;
dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e dell'art. 63, secondo
comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
Anche questo giudice, dopo aver posto in evidenza la rilevanza
della questione ai fini della verifica della legale costituzione
dell'ufficio giudiziario, in riferimento alla propria posizione di
magistrato supplente destinato con decreto del Presidente della Corte
d'appello di Roma, ha osservato che le norme impugnate consentirebbero
ad un organo diverso dal Consiglio superiore della magistratura di
trasferire, mediante l'applicazione "di fatto" ad altro ufficio del
distretto, per un periodo di tempo non necessariamente prestabilito, un
magistrato, senza che questi ne sia previamente informato e senza il
suo consenso. E ciò con il solo limite della opportunità e
convenienza di provvedere, discrezionalmente, ad esigenze del servizio
giudiziario degli uffici, in caso di vacanza o di impedimento dei
magistrati che vi siano destinati.
L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso che la Corte
dichiari manifestamente infondate le questioni sollevate dal pretore di
Palombara Sabina e che già hanno formato oggetto della precedente
pronunzia n. 156/1963 di questa Corte.
Con riferimento alle disposizioni impugnate e particolarmente
all'art. 101 dell'Ordinamento giudiziario, ha obiettato che la garanzia
costituzionale della inamovibilità dei magistrati riguarda
specificamente - a norma dell'art. 107 - oltreché le dispense e le
sospensioni dal servizio, i trasferimenti dei magistrati ad altre sedi
o funzioni. Il che non toccherebbe, quindi, il ben più limitato campo
dei provvedimenti di mera supplenza.
Provvedimenti che, per la accennata loro finalità, non potrebbero
considerarsi devoluti, dall'art. 105 della Costituzione, al Consiglio
superiore della magistratura.
Con ordinanza emessa il 29 settembre 1969, nel procedimento penale
a carico di Farroni Pietro, il pretore di San Ginesio, destinato in
supplenza a questa da altra pretura con provvedimento 11 ottobre 1968
del Presidente della Corte d'appello di Ancona, ai sensi dell'art, 101,
secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, provvedimento poi revocato
con altro successivo del 19 settembre 1969, ha sollevato di uicio la
questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 25,
primo comma, e 107, primo comma, della Costituzione) dell'art. 2 del
d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (prorogato con legge 5 marzo 1951, n.
190), e dell'art. 101, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario,
nelle parti in cui consentono la revoca, ad nutum e indipendentemente
dal termine precedentemente stabilito, della supplenza ordinaria e
straordinaria di magistrati inamovibili.
Si rileva che tali disposizioni incidono negativamente sulla
garanzia di inamovibilità e sono incompatibili col principio della
precostituzione e certezza del giudice. L'osservanza del limite
temporale prestabilito nel decreto di supplenza realizzerebbe, invero,
nella materia in esame, l'esigenza di imparzialità e indipendenza del
giudice, escludendo la possibilità che l'ufficio giudiziario sia
costituito in vista di un singolo atto o processo, anziché per
soddisfare astratte ed obiettive esigenze di organizzazione
giudiziaria.
Davanti a questa Corte, proponeva deduzioni il sig. Pacifico
Paoloni, parte civile del giudizio principale di merito, con atto
pervenuto alla cancelleria a mezzo posta il 18 febbraio 1970, e cioè
dopo la scadenza del termine preveduto dall'art. 3 delle Norme
integrative per i giudizi incidentali di legittimità costituzionale e
dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - I giudizi in esame hanno ad oggetto questioni identiche o
questioni fra loro connesse, e debbono quindi essere riuniti per la
decisione con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze dei pretori di Voltri e di Palombara Sabina,
in riferimento agli artt. 105 e 107, primo comma, della Costituzione, e
nelle parti in cui rispettivamente riservano alla competenza del
Consiglio superiore della magistratura la materia delle assegnazioni e
dei trasferimenti dei magistrati e garantiscono la inamovibilità degli
stessi, sono denunziate le disposizioni che attribuiscono al capo della
Corte d'appello, "al fine di assicurare il funzionamento di un ufficio
o la composizione di un collegio", il potere di provvedere mediante la
supplenza con magistrati appartenenti allo s tesso o ad altro ufficio
del distretto, quando sorga l'improvvisa ed urgente necessità di
sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti. E deve ritenersi
che la questione ha sostanzialmente la stessa latitudine in entrambe le
ricordate ordinanze, ancorché dal pretore di Voltri sia specificamente
denunziato soltanto l'art. 2, primo comma, del d.l.lgt. 3 maggio 1945,
n. 232 (oltre alle successive disposizioni, che ne richiamano il
contenuto, dell'art. 1 legge 5 marzo 1951, n. 190 e dell'art. 63,
secondo comma, del d.P.R. sopracitato, n. 916 del 16 settembre 1958),
mentre dal pretore di Palombara Sabina il tema della controversia è
esteso all'art. 101, secondo comma, del vigente ordinamento giudiziario
(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
A quest'ultima disposizione, invero, riguardante la supplenza di
magistrati aventi funzioni di pretori, in mancanza del titolare
dell'ufficio assente o impedito, si riannoda sistematicamente la
vigente più complessa disciplina dell'istituto, che dal ricordato art.
2 del d.l.lgt. n. 232 del 3 maggio 1945 ha avuto più ampia
regolamentazione.
Della supplenza, permangono, tuttavia, anche in questa disciplina i
caratteri peculiari della urgenza, temporaneità e provvisorietà, in
riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici
giudiziari. La ricorrenza di tali caratteri vale a distinguere la
supplenza così dalle applicazioni propriamente dette, prevedute dagli
artt. 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario e dalle successive
modificazioni apportate con varie disposizioni legislative, come dalle
assegnazioni e dai trasferimenti demandati al Consiglio superiore.
Ciò spiega altresì, perché non rientrino nella competenza del
Consiglio medesimo, i provvedimenti di supplenza, i quali, come già
questa Corte ha affermato nella sentenza n. 156 del 1963, esaminando la
legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma,
dell'ordinamento giudiziario, sono da configurare, così sul piano
esegetico come su quello della tradizione legislativa, quali
provvedimenti che, appunto, per la loro provvisorietà, non incidono
sullo stato giuridico dei magistrati.
E non essendo diretti a mutare stabilmente le funzioni o la sede
del magistrato è di tutta evidenza che essi non possono essere
condizionati neppure alla prestazione del consenso da parte
dell'interessato, a garanzia della sua inamovibilità. La quale, giova
ripetere, dall'art. 107 della Costituzione e nel quadro delle garanzie
di indipendenza dei giudici, è espressamente posta a presidio soltanto
della conservazione della "sede" e delle "funzioni", che siano state
permanentemente attribuite in seguito a decisione del Consiglio
superiore. Non risulta, invece, incompatibile con il potere conferito
al capo della corte d'appello di destinare, solo temporaneamente, un
magistrato del distretto all'esercizio di funzioni giurisdizionali in
un ufficio diverso da quello che ne costituisce la sede secondo
l'organico. L'esercizio di tale potere, d'altra parte, non rimane nel
sistema esente da controlli, essendo, comunque, imposta dall'art. 43
del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la comunicazione del
provvedimento al Consiglio superiore, quale organo cui, in ultima sede,
è attribuito il governo della magistratura.
È da escludere quindi che la disciplina impugnata (compatibile con
le disposizioni della legge circa le attribuzioni ed il funzionamento
del predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 42, primo comma, della legge
24 marzo 1958, n. 195) sia in contrasto con gli artt. 105 e 107 della
Costituzione.
3. - Del pari infondata deve dichiararsi la questione sulla
legittimità delle norme predette in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato in precedenti sentenze
ed anche con particolare riguardo alle supplenze prevedute dall'art.
101 dell'ordinamento giudiziario, il principio del giudice naturale non
esclude, nell'interesse della continuità e prontezza della funzione
giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari
si faccia fronte, man mano che se ne riveli l'obiettiva esigenza,
mediante provvedimenti temporanei e contingenti, certamente non
preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati
processi o controversie.
4. - È da escludere, quindi, che nei sensi prospettati nelle
ordinanze dei pretori di Voltri e Palombara Sabina ricorra la
illegittimità costituzionale della disciplina delle supplenze negli
uffici giudiziari, preveduta fondamentalmente sia dall'art. 101
dell'ordinamento giudiziario e sia dall'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale n. 232 del 1945; norma quest'ultima che,
originariamente emanata in riferimento alle contingenze belliche e post
- belliche, è stata prorogata sino a nuova disposizione, con l'art. 1
della legge 5 marzo 1951, n. 190.
Così decidendosi, resta chiaramente assorbita ogni altra questione
prospettata dai giudici di merito sotto diverso profilo, e che investa
disposizioni non aventi nel sistema, per il loro contenuto precettivo,
autonoma rilevanza; disposizioni, come quella appunto dell'art. 63 del
d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, il cui dettato ne indica a chiare
note la funzione meramente confermativa delle precedenti norme, sulle
quali sostanzialmente ha base la disciplina della materia in esame.
5. - Non ha fondamento, infine, alla stregua del ricordato
principio del giudice naturale, in correlazione con la garanzia di
inamovibilità, l'ulteriore dubbio, sollevato dal pretore di San
Ginesio, sulla costituzionalità dell'art. 101, secondo comma,
dell'ordinamento giudiziario e dell'art. 2 del ricordato decreto
legislativo n. 232 del 1945 nelle parti in cui, si assume, non
escludono che il capo della corte d'appello revochi il provvedimento di
supplenza prima della scadenza del termine eventualmente fissato, come
nella specie, nel decreto di designazione.
È d'uopo osservare che la facoltà di revoca della supplenza,
ancorché non espressamente preveduta dalle norme impugnate, discende
dai principi generali sugli atti amministrativi, fra i quali sono da
comprendere i provvedimenti adottati, nella materia in esame, dai capi
delle corti. Non può negarsi, in base ai detti principi, che
all'autorità competente all'esercizio discrezionale di una pubblica
funzione spetti, normalmente, anche la potestà di far cessare gli
effetti dell'atto già emanato, allorché ciò si reputi rispondere
meglio a finalità di pubblico interesse.
Ma dagli stessi principi derivano altresì limiti così alla
revoca come già all'emanazione dei detti provvedimenti; limiti
preordinati in modo esclusivo ad obiettive esigenze dell'organizzazione
dei servizi giudiziari. Né va pretermesso infine il dovere di una
congrua motivazione, affinché di tali esigenze venga data adeguata
enunciazione, ai fini di eventuale sindacato sui provvedimenti
medesimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato
con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 2, primo comma, del d.l.lgt.
3 maggio 1945, n. 232; dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e
dell'art. 63, secondo comma, del d.PR. 16 settembre 1958, n. 916,
concernenti le supplenze di magistrati, proposte con le ordinanze di
cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107,
primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte