Sentenza n. 173/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 39Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione. (028U0577)
- art. 41Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione. (028U0577)
- art. 1r.d. 1286/1933
applicata al caso
- art. 1legge 100/1926
citata
- art. 6legge 470/1958
- art. 9legge 444/1968
- art. 27legge 87/1953
- art. 8legge 87/1953
- art. 10legge 87/1953
- art. 11legge 87/1953
- art. 18legge 87/1953
- art. 19legge 463/1978
- art. 20legge 463/1978
- art. 28legge 463/1978
- art. 9legge 463/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 del
R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (Testo Unico delle leggi e delle norme
giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio
1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue
opere di integrazione), modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286, e
dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n.470; dell'art. 6 del R.D. 11
agosto 1933 n.1286 (Modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle
leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti
per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado
preparatorio) e dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444
(ordinamento della scuola materna statale) promosso con ordinanza
emessa il 9 gennaio 1978 dal Tribunale Amministrativo regionale delle
Marche sul ricorso proposto da Orioli Stefano contro il Ministero della
Pubblica Istruzione ed altro iscritta al n. 422 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del
1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1978, su ricorso proposto da
Orioli Stefano contro il Ministero della Pubblica Istruzione, il TAR
delle Marche ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata, questione di legittimità costituzionale della normativa
relativa alle scuole magistrali ed a quelle del grado preparatorio,
nella parte in cui escludono l'accesso degli studenti maschi alle
scuole magistrali e degli insegnanti dello stesso sesso alle scuole del
grado preparatorio, per presunto contrasto con gli artt. 3, 34 e 51
Cost.
Formano oggetto di censura, precisamente, gli artt. 39 e 41 del
R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n.
1286 e dall'art. 1 legge n. 470 del 1958), e inoltre gli artt. 6 R.D.
n. 1286/33 e 4, 9 e 14 della legge n. 444 del 1968.
2. - Il suddetto Stefano Orioli chiedeva di essere ammesso agli
esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio, per la sessione estiva del 1975, presso la scuola
magistrale statale di Fossombrone-Pesaro. In seguito ad un colloquio
con un funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, la Preside
dell'Istituto comunicava con lettera all'Orioli di non poter accogliere
la sua domanda.
L'interessato proponeva ricorso gerarchico al Ministero,
censurando, oltre la mancata motivazione dell'atto, la violazione e
falsa applicazione delle norme concernenti l'ammissione agli esami di
abilitazione nelle scuole magistrali statali.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero
comunicava con telegramma alla Preside che, in base alla vigente
normativa, potevano essere ammesse ai suddetti esami solo candidate di
sesso femminile. L'interessato proponeva, quindi, ricorso
giurisdizionale (per violazione e falsa applicazione), oltre che delle
norme sull'ammissione all'esame di abilitazione suddetto, anche delle
altre, riguardanti il personale docente delle scuole materne. Nel
ricorso si eccepiva la violazione degli artt. 3, 34 e 51 Cost.,
deducendo che l'interpretazione in base alla quale i cittadini di sesso
maschile sono esclusi dalle scuole materne trae origine dall'art. 41
Cost. del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 e dalla legge sulla scuola
materna statale del 18 marzo 1968, n. 444. Tali disposizioni, con
riferimento l'una al corpo discente, l'altra al personale docente,
adoperano infatti il sostantivo al femminile. Qualora dovesse
accogliersi il significato che risulta dalla statuizione letterale dei
testi di legge - osservava il ricorrente - la normativa in esame
dovrebbe tuttavia essere dichiarata incostituzionale, in quanto
irrazionalmente discriminatoria nei confronti dei cittadini di sesso
maschile.
In via preliminare veniva quindi chiesto al TAR di sollevare la
questione di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 4, 9 e 14
legge n. 444/1968, l'art. 6 R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e gli artt. 39
e 41 R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modifiche (art. 1 R.D.
11 agosto 1933, n. 1286), "e comunque delle norme poste a fondamento
del provvedimento impugnato e di ogni altra norma ad esse connessa".
3. - Il Ministero, costituitosi davanti al TAR, chiedeva dal canto
suo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Ad avviso del giudice a quo, la rilevanza della questione ora
prospettata alla Corte, non può, come aveva invece dedotto innanzi ad
esso il Ministero, venire esclusa dal fatto che l'espletamento degli
esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio sia, nella specie, già avvenuto. Infatti, l'accoglimento
del ricorso farebbe nascere l'obbligo di provvedere "ora per allora", e
con la conseguente necessità per l'amministrazione di adeguarsi al
giudicato, facendo espletare al ricorrente gli esami, per modo che, in
caso di esito favorevole, gli sia attribuita, ex tunc, la
corrispondente qualifica soggettiva.
La rilevanza sussisterebbe, poi, anche in relazione all'oggetto
della questione, in quanto si censurano norme direttamente applicabili
nella specie.
Nel merito, osserva anzitutto il TAR che la normativa censurata
riserva effettivamente alle donne l'accesso ai suddetti esami e
all'insegnamento nel grado preparatorio.
Per l'accesso agli esami, si dice, ciò risulta evidente dall'art.
41 R.D. n. 577/1928, come modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n.1286 e
dall'art. 1 legge 3 aprile 1958, n. 470, che prevede l'istituzione
delle scuole magistrali al fine di formare "le insegnanti" per il grado
preparatorio. Anche l'art. 6 R.D. 11 agosto 1933, n. 1286, menziona le
"privatiste", in relazione alle domande di ammissione agli esami
suddetti. Infine l'art. 9 della legge n. 444 del 1968, sull'istituzione
della scuola materna statale, fa testuale riferimento solo al personale
insegnante femminile. Lo stesso accade in altri articoli della legge.
Fondamentale, a giudizio del TAR, è comunque la precisazione del
capoverso dell'art. 9, da cui risulta che "le insegnanti" devono essere
fornite di diploma rilasciato dalle scuole o dagli istituti magistrali
e che la prescritta abilitazione si consegue contestualmente al
concorso di cui all'art. 14.
Del resto, si soggiunge, al non equivoco tenore della normativa si
accompagna il fatto che l'amministrazione non ha manifestato alcun
dubbio nel confermare, con riferimento alla domanda dell'Orioli, che
"agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali sono ammesse
unicamente le candidate femminili" e che "il personale docente ed
assistente del grado preparatorio può essere costituito soltanto da
donne".
Ad avviso del TAR, la questione sollevata dal ricorrente, non è
allora manifestamente infondata. Le norme censurate configurano una
discriminazione incompatibile con il divieto costituzionale, ex art. 3
del testo fondamentale, di alcuna disparità di trattamento basata sul
sesso; si delinea, altresì, la violazione dell'art. 34, in forza del
quale la scuola è aperta a tutti, giacché sarebbe inconciliabile con
l'attuale concezione dell'ordinamento scolastico il precludere ai
cittadini maschi alcun tipo di istruzione utile "per l'accesso ad un
ordine generale di studi e per lo svolgimento dell'attività didattica
entro un campo di notevole importanza in linea settoriale o addirittura
globale". Quanto al presunto contrasto con l'art. 51 Cost., l'inciso
ivi contenuto, "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non
riconosce al legislatore indiscriminata libertà di escludere
aprioristicamente le donne o gli uomini dall'accesso ai pubblici
impieghi, quando si prevedono i relativi requisiti. Detti requisiti
possono, beninteso, riguardare anche il sesso dei candidati, ma solo se
questo rileva sul piano oggettivo, ad esempio sotto il profilo
dell'idoneità fisica a svolgere determinati lavori. Ora, l'aver
escluso gli uomini dal corpo insegnante delle scuole materne non sembra
trovare giustificazione nel contenuto e negli scopi dell'insegnamento e
delle attività che si svolgono nelle scuole in parola.
Rileva, peraltro, il giudice a quo, come la funzione familiare
della donna, riconosciuta dall'art. 37 Cost., non valga certo a
spiegare l'esclusione degli uomini dalla scuola denominata come
materna; questa stessa denominazione rispecchierebbe concetti ormai
superati, difettando apprezzabili ragioni che, in ordine alla lamentata
discriminazione, possano collegarsi ad incompatibilità funzionali alla
stregua della scienza, dalla tecnica o dal complesso della metodologia
didattica. La suddetta interpretazione dell'inciso dell'art. 51 Cost.
troverebbe del resto conforto nelle sentenze nn. 56/58 e 33/60 di
questa Corte (in tema di accesso delle donne ai pubblici uffici).
D'altra parte, il giudice a quo ritiene che l'esame della stessa
normativa in questione non suffraghi alcuna maggiore attitudine
femminile all'educazione negli anni dell'infanzia; molti validi
contributi nel campo della pedagogia, della psichiatria infantile,
pediatria, sono infatti dovuti a studiosi di ambo i sessi.
La Corte è chiamata perciò a stabilire se la censurata disparità
di trattamento sia frutto di preconcetti o invece di una razionale
valutazione dei requisiti fisici o attitudinali.
4. - Le censure di incostituzionalità sono puntualizzate
nell'ordinanza di rinvio con un richiamo all'evoluzione della
normativa. Il primo riferimento alle scuole materne s'incontra nel
regolamento generale del 1895. Ivi, all'art. 218, si prevedeva che
comuni, enti morali e privati potessero aprire istituti di educazione
infantile: e fino allora, in sostanza, lo Stato si limitava ad
esercitare soltanto un controllo sull'attività di tali istituti.
Un anno dopo veniva prevista l'apertura, presso varie scuole per la
preparazione delle insegnanti, di giardini d'infanzia, successivamente
trasformati in centri di educazione.
La definizione dei compiti di tali scuole è stata tuttavia
precisata solo nel 1923, nell'art. 7 del R.D. 1 ottobre n. 2185, quando
si è stabilito che le suddette scuole hanno carattere ricreativo e
tendono "a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del
carattere del bambino".
Lo Stato si è inoltre preoccupato di curare preparazione e
idoneità delle insegnanti, con l'istituire apposite scuole di metodo.
Ancora più di recente, si è data attuazione al dettato dell'art. 33
Cost. "La Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi" configurando scuole statali del grado preparatorio, prima con la
legge 24 luglio 1962, n. 1703, e poi con la citata legge 18 marzo 1968,
n. 444.
Con tutto ciò, la disciplina in questione sarebbe rimasta su basi
normative arretrate e in contrasto con i principi della moderna scienza
pedagogica. Nell'elaborazione dei testi normativi è infatti prevalsa
la tendenza all'esclusiva assunzione del personale femminile. Il
legislatore avrebbe ravvisato in questa scelta una più efficace
garanzia del proficuo svolgimento del compito da esso attribuito alla
scuola materna, che sarebbe quello di supplire alla famiglia,
accentuando il ruolo della donna quale responsabile dell'educazione
infantile. Ma il tradizionale criterio della "maestra-mamma", alla
quale bastano amore, intuito e pazienza, sebbene valido sotto altro
riguardo, sarebbe superato e restrittivo per quel che concerne il caso
in esame, dal momento che, come dimostrerebbero i più recenti studi,
la scuola preparatoria deve costituire un mondo nuovo,
un'organizzazione che offra "al bambino un ambiente differente da
quello domestico".
Ma anche a voler prescindere da simili consoderazioni, continua il
TAR, e ad ammettere che la scuola suddetta costituisca una proiezione
della famiglia, resta il fatto che le indagini scientifiche di
psicologia infantile e pedagogia son venute valorizzando la funzione
paterna, fondamentale quanto quella materna per lo sviluppo della
personalità del bambino.
Il docente nei primi anni della scuola ha, segnatamente con
riferimento all'inserimento dei bambini nella sfera del sociale,
compiti assai delicati ed impegnativi, e non si vede perché gli uomini
debbano esserne esclusi.
Osserva ancora il giudice a quo che l'esigenza parificatrice in
relazione all'accesso ai pubblici uffici è particolarmente avvertita
nel campo degli studi e dell'insegnamento. L'esclusione dell'uno o
dell'altro sesso "vizierebbe in radice la completezza delle tendenze di
progresso, di innovazione e di aggiornamento spirituale, scientifico e
formativo".
L'esclusiva presenza del personale docente femminile rischierebbe
peraltro di fornire al bambino un'immagine deformata della realtà
sociale; sarebbe inutile predicare l'eguaglianza, se poi essa appare ai
bambini palesemente violata nella stessa composizione del corpo
insegnante che dà vita alle prime e decisive esperienze scolastiche, e
di formazione o sviluppo della personalità.
Del resto, lo stesso legislatore avrebbe, almeno in parte, preso
atto della mutata realtà e delle surrichiamate esigenze. Il TAR
ricorda in proposito la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'accesso
delle donne alle cariche, professioni e impieghi pubblici e la nota
più recente legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di lavoro. Quest'ultima, all'art. 7,
riconosce al padre lavoratore il diritto di assentarsi dal posto di
lavoro e lo stesso trattamento economico previsto per la madre nel
primo anno dopo il parto, nei casi di affidamento esclusivo della prole
o di assenza alternativa della genitrice.
5. - Il Presidente del Consiglio, intervenuto nel presente giudizio
per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiede la restituzione
degli atti al giudice a quo. "Nel frattempo" - deduce l'Avvocatura -
"è entrata in vigore la legge 9 dicembre 1977, n. 903", ai sensi della
quale (cfr. art. 1) è vietata ogni discriminazione fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e sono abrogate (cfr. art. 19) tutte le
disposizioni legislative incompatibili. Considerato in diritto :
1. - Come si spiega in narrativa, la presente questione è
sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, su
ricorso di un candidato "privatista" all'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole del grado preparatorio, il quale deduceva di essere stato
escluso dai relativi esami, riservati alle sole donne.
Il giudice a quo ritiene che la lamentata discriminazione discenda
dall'inequivoco senso della normativa che egli censura, quale risulta
dal R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 del T. U., come modificato dal R.D. 11
agosto 1933, n. 1286. D'altra parte, non vi sarebbero elementi logici
che autorizzino l'interprete ad ampliare la sfera di applicabilità
delle norme censurate, avendo il legislatore perseguito l'evidente
intento di escludere i cittadini maschi dalla frequenza delle scuole
magistrali, che servono a formare il corpo docente delle scuole
materne, prima ancora che dall'insegnamento in queste ultime scuole.
Posto ciò, il TAR delle Marche denunzia avanti la Corte "le norme che
regolano la frequenza della scuola magistrale statale, l'ammissione ai
relativi esami di abilitazione e l'attività didattica nella scuola
statale del grado preparatorio: in particolare, gli artt. 39 e 41 R.D.
5 febbraio 1928, n. 577, modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286,
e dall'art. 1 della legge n. 470 del 1958, art. 6 dello stesso R.D. 11
agosto 1933, n. 1286, art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444: per la
parte in cui escludono l'accesso a tali scuole degli alunni e,
rispettivamente, degli insegnanti di sesso maschile".
2. - La dedotta disparità della disciplina, che discrimina secondo
il sesso allievi, candidati agli esami di abilitazione ed insegnanti,
offenderebbe, oltre al principio di eguaglianza, gli artt. 34 e 51
Cost. L'art. 34, si dice, ravvisa nell'istruzione l'intero patrimonio
della collettività sociale e prescrive inderogabilmente che la scuola
sia aperta a tutti, con la conseguenza che nessun tipo od ordine degli
studi, e delle connesse attività didattiche, può essere precluso ai
cittadini dell'uno o dell'altro sesso. Quanto all'art. 51, si
soggiunge, esso dispone che tutti i cittadini possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. La definizione di tali requisiti andrebbe, però, pur
sempre compiuta nel rispetto delle condizioni di eguaglianza previste
nel contesto dello stesso art. 51 Cost. Il criterio di parità potrebbe
quindi subire deroghe - sotto il riflesso in esame - nel solo caso in
cui la differenza fra uomo e donna si "estrinsechi sul piano oggettivo"
dell'"idoneità fisica" o della "compatibilità funzionale o
attitudinale" dell'un sesso, invece ehe dell'altro, in relazione al
caratteristieo contenuto dell'attività, che con l'accesso all'ufficio
volta volta si connette. Ma ciò - ritiene il TAR - non accade nella
specie. A suo avviso, infatti, non vi è base razionale per presumere
che il cittadino maschio sia inadatto all'apprendimento delle nozioni
impartite nella scuola magistrale, ovvero ai compiti educativi e
didattici di chi debba insegnare nella scuola materna. L'ordinamento
della materia, avverte al riguardo il giudice a quo, è passato da una
prima fase - nella quale la scuola materna era in mano ai privati, ai
comuni e agli enti morali, limitandosi lo Stato a controllarne
l'attività e a curare la formazione del corpo insegnante - ad
un'altra, in cui è stato definito il carattere dell'istruzione del
grado preparatorio, e la gestione di tale scuola è divenuta una
diretta finalità statuale. Anche in quest'ultimo stadio, però, il
sistema della legislazione rimarrebbe ancorato alla visione, riduttiva
e ormai superata dalla scienza pedagogica, di un istituto volto a
supplire la famiglia e ad accentuare il ruolo della donna quale unica
responsabile dell'educazione infantile. Come dimostrerebbero le più
avanzate indagini scientifiche, questo primo grado dell'istruzione
serve invece ad inserire il bambino nella società offrendogli un
ambiente nuovo e diverso rispetto alla cerchia familiare. Pur quando,
poi, la scuola fosse qui considerata come mera proiezione della
famiglia, l'insegnante dovrebbe poter rispecchiare anche la figura del
padre, importante per l'educazione dei figli quanto quella materna.
Questo tipo di scuola esigerebbe, in conclusione, quella compiutezza e
pluralità di esperienze e di orientamenti, che può essere solo
assicurata da docenti di ambo i sessi. Il giudice a quo osserva che,
del resto, depone in tal senso la generale tendenza della legislazione,
negli ultimi anni sempre più largamente ispirata ai precetti degli
artt. 3 e 51 Cost.; ed in proposito ricorda il disposto della legge 9
dicembre del 1977 n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro"), che, all'art. 1, vieta "qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro". Analoga
preoccupazione, "per evidenti ragioni storico- sociali", non avrebbe
tuttavia ispirato il legislatore con riguardo al caso di specie.
3. - L'Avvocatura dello Stato, va preliminarmente osservato, chiede
alla Corte, in considerazione del testé richiamato art. 1 della legge
n. 903 del 1977, e dell'art. 19 della stessa legge, che dichiara
abrogate tutte le disposizioni incompatibili, di rimettere gli atti del
giudizio al giudice a quo, perché riesamini la questione in relazione
a detto ius superveniens. L'istanza non può essere accolta. Come si è
or ora visto, il TAR delle Marche ha già tenuto conto della
statuizione in discorso, e ne ha peraltro ritenuto l'inapplicabilità
alla specie. Questa conclusione va condivisa, dal momento che la legge
n. 903 del 1977 non abbraccia retroattivamente - né all'art. 1, né
all'art. 19 - il caso da cui trae origine il presente giudizio.
Detto ciò, giova alla corretta indagine della questione stabilire,
prima di tutto, quale normativa sia dedotta in controversia. Il giudice
a quo ha denunziato l'intero complesso delle norme che regolano la
frequenza della scuola magistrale, l'ammissione ai relativi esami di
abilitazione e l'attività didattica nella scuola del grado
preparatorio, per poi censurare, "in particolare", le singole
disposizioni, sopra indicate al n. 1. Ora, è chiaro che l'indagine
rimessa alla Corte deve ritenersi limitata a queste ultime statuizioni,
che nell'ordinanza di rimessione sono puntualmente individuate.
Rispetto alle altre, attratte in blocco nella censura, difettano gli
estremi della rilevante e rituale identificazione delle norme, che
possono costituire oggetto del presente giudizio di costituzionalità.
Va peraltro osservato che, a rigor di termini, la sola norma della
quale il giudice a quo è chiamato a fare immediata applicazione è
quella che, nella specie, vieta l'ammissione dei candidati di sesso
maschile agli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio (art. 6 del T. U. del 1933). Senonché questa e le
altre singole disposizioni censurate (artt. 39 e 41 R.D. n. 577 del
1928 e successive modificazioni; art. 1 legge 3 aprile 1958, n. 470;
art. 9 legge n. 444 del 1968), risultano, nella prospettiva in cui è
posta la questione, strette da un nesso logico necessario, che
giustifica la loro congiunta denuncia in questa sede. Viene invero
dedotto che l'esclusione dei "privatisti" di sesso maschile dagli esami
di abilitazione è stata disposta, precisamente ed esclusivamente, in
ragione delle altre norme discriminatrici, le quali riservano alle
donne prima la frequenza della scuola magistrale, poi l'insegnamento
nella scuola materna. Detti esami di abilitazione hanno luogo alla fine
(del ciclo triennale) dell'una scuola, e servono al conseguimento del
titolo, che abilita all'attività didattica nell'altra. Si tratta
allora, in definitiva, di sindacare il criterio discretivo, sul quale
sono ordinate a sistema le disposizioni che impediscono l'accesso dei
cittadini maschi al corpo insegnante della scuola materna. La
questione è fondata, per le considerazioni di seguito svolte.
4. - Ingiustificata, in primo luogo, è l'esclusione degli allievi
maschi dalla frequenza delle scuole magistrali, giacché non può certo
presumersi che alcun discente sia, in funzione del sesso, inidoneo
all'ordine o al tipo di studi qui considerato. La norma che determina
la censurata discriminazione confligge dunque con il principio di
eguaglianza, prima ancora che con il precetto dell'art. 34 Cost., in
forza del quale "la scuola è aperta a tutti". Lesiva dell'art. 3 Cost.
è poi, a pari titolo, la statuizione che si riferisce alle sole
privatiste, e così esclude implicitamente dagli esami di abilitazione
i candidati dell'altro sesso. Essa non trae, va precisato, alcun
razionale supporto nemmeno dall'essere, come si diceva, intimamente
connessa con l'altra norma, che per la scuola materna contempla
soltanto insegnanti donne. Anche la soluzione adottata a quest'ultimo
proposito dal legislatore è, infatti, incompatibile col principio di
eguaglianza.
5.- Quanto si è or ora affermato risulta chiaro, solo che si
consideri come l'istruzione del grado preparatorio sia collocata nel
quadro della scuola statale. Il fatto che essa sia vocata ad operare in
una sfera, nella quale possono riflettersi altri valori
costituzionalmente garantiti, diversi da quelli che ineriscono alla
scuola - quali, per esempio, la famiglia e il diritto-dovere dei
genitori di educare ed istruire i figli (art. 30, primo comma, Cost.),
o la tutela dell'infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) - nulla
toglie alla sua funzione educativa e formatrice: semmai, ne rischiara
l'importanza, del resto attestata dalla lunga esperienza che anche
all'estero si è fatta di scuole analoghe alla materna (Ecole
maternelle francese, Kindergarten statunitense, Nursery o Infant School
britannica), e dal costante interesse della scienza pedagogica ai
problemi della corrispondente fascia dell'età infantile. Ai sensi
della legge n. 444 del 1968, che ne ha configurato l'assetto, la scuola
materna statale "accoglie i bambini nell'età pre-scolastica dai 3 ai 6
anni e si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità
infantile, di assistenza e di preparazione della scuola dell'obbligo,
integrando l'opera della famiglia". Gli orientamenti dell'attività
educativa, adottati con decreto del Presidente della Repubblica (10
settembre 1969, n. 647) in conformità ed attuazione dell'art. 2 della
stessa legge, stabiliscono che l'insegnante promuove e dirige con
libertà di metodo lo sviluppo della personalità del bambino nelle
molteplici sfere dell'educazione (religiosa, affettiva, morale e
sociale, intellettuale, fisica e sanitaria), nel gioco, nell'attività
costruttiva e di vita pratica, e nell'espressione grafico-pittorica e
plastica. Il modello di scuola ivi disegnato deve inoltre rispondere
agli odierni bisogni della collettività. Non occorre indagare le basi
scientifiche di queste prescrizioni, perché si veda che nulla
impedisce di affidare i risultati prefigurati dal legislatore anche
all'opera degli insegnanti maschi: una volta, beninteso, che questi
siano provvisti della preparazione specialistica e della esperienza
professionale, prescritte per il conseguimento del relativo titolo
abilitante. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante
può anzi arricchire la scuola materna del contributo di più varie
risorse educative e di una maggicre apertura di tutta l'attività
didattica alla realtà sociale.
6. - A ciò si aggiunge che lo stesso legislatore ha con altre e
più recenti norme disatteso qualsiasi presunzione, la quale valga
nella specie a giustificare - in punto di requisiti attitudinali -
l'esclusione dei cittadini maschi dall'istruzione e dall'insegnamento.
Cade qui opportuno ricordare la legge n. 903 del 1977. Si è già
avvertito che le sue previsioni non toccano il caso in esame (v. sopra,
n. 3). Non vi è dubbio, tuttavia, che, sul piano temporale in cui
spiegano effetto, esse siano venute ad adeguare l'assetto dei rapporti
di lavoro alla parità di trattamento fra uomo e donna: e questo
criterio, sancito in via generale, esclude secondo dottrina e
giurisprudenza anche le ingiustificate disparità di disciplina, che
operino ai danni del lavoratore maschio.
Così, appunto, è stata intesa, nell'ambito che qui interessa,
dall'amministrazione la disciplina a detta legge sopravvenuta. La legge
9 agosto 1978, n. 463, che reca tra l'altro "misure per l'immissione in
ruolo del personale precario nelle scuole materne", dispone, all'art.
10, settimo comma: "gli insegnanti elementari iscritti nelle
graduatorie provinciali permanenti possono chiedere" - nei limiti dei
posti vacanti e disponibili, e per ciascuno degli anni ivi indicati -
"di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne
statali della provincia". Tale disposizione è stata applicata agli
insegnanti di ambo i sessi (cfr. circolari nn. 191 dell'8 agosto 1978 e
273 del 10 novembre 1979 del Ministero della Pubblica Istruzione -
Servizio per la scuola materna), nell'evidente presupposto che sia
caduta la preclusione prima prevista nei confronti del personale
maschile. Lo stesso può dirsi di quanto attualmente dispongono le
ordinanze del Ministro per la Pubblica Istruzione, che del settore
scolastico in considerazione si occupano sotto vario riguardo:
trasferimenti, passaggi di ruolo ed assegnazioni provvisorie di sede
degli insegnanti di scuola materna statale (per l'anno scolastico
1983-84: n. 64, prot. n. 1531 del 24 febbraio 1983); scrutini finali ed
esami di idoneità integrativi e di abilitazione nella scuola
magistrale: 18 febbraio 1983 (cfr. spec., riguardo ai privatisti, il
paragrafo 11); nomina degli insegnanti non di ruolo nelle scuole
materne statali (per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84: n. 134,
prot. n. 3485 del 4 maggio 1982); concorsi ordinari per esami e titoli
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola
materna, nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale
docente della scuola materna statale (n. 272, prot. n. 5947 del 3
settembre 1982); concorsi ordinari per esami e titoli a posti di
insegnante di ruolo di scuola materna statale (n. 272, prot. n. 12045,
del 10 novembre 1979; n. 97, prot. n. 4835, del 12 aprile 1976). In
tutti questi provvedimenti ministeriali il sesso femminile non figura
fra i requisiti stabiliti ai fini dell'attività didattica, o
dell'ammissione a concorsi od esami. Ai cittadini maschi è, dunque,
ora consentito di frequentare le scuole magistrali e di insegnare nelle
scuole materne statali. Il successivo adeguamento della legislazione e
della prassi amministrativa al criterio della parità dei sessi
avvalora, in conclusione, il risultato sopra raggiunto: le statuizioni
discriminatrici oggetto del presente giudizio sono prive di effettiva
giustificazione.
7. - Le osservazioni che precedono impongono altresì di
dichiarare, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma,
18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, per la
parte in cui si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo
docente di ambo i sessi. Sempre in via conseguenziale, deve essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
particolari, contenute nell'art. 9 della citata legge n.463 del 1978,
sul funzionamento delle scuole materne statali, nella parte in cui il
termine "insegnanti" è ivi adoperato esclusivamente al femminile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del R. D.
5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come
modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1
della legge 3 aprile 1958, n. 470; dell'art. 6 del citato R.D. n. 1286
del 1933; dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento
della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni
escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile
rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi
esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività
didattica della scuola statale del grado preparatorio;
b) dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma,
18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968; nonché
dell'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di
determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento
degli incarichi del personale docente e non docente; misure per
l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al
reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado"), nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono
alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte