Sentenza n. 174/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 204/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e
cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per
stranieri di Perugia), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio
1996 dal TAR dell'Umbria sul ricorso proposto da Liverani Fiorella
contro l'Università per stranieri di Perugia ed altri, iscritta al
n. 489 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di costituzione di Liverani Fiorella nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo, instaurato con
ricorso proposto da Fiorella Liverani contro l'Università per
stranieri di Perugia ed il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, e nei confronti del Ministero della
pubblica istruzione - per l'annullamento della nota dell'Università
per stranieri di Perugia del 3 maggio 1995 con la quale fu respinta
la richiesta della ricorrente di essere inquadrata nel ruolo dei
professori associati, nonché per l'accertamento del diritto alla
corresponsione dello stipendio di professore universitario di seconda
fascia, in base agli artt. 36 della Costituzione e 2126, primo comma,
del codice civile, ovvero 57, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - il
tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa
il 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e
36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento
della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e
dell'Università per stranieri di Perugia), nella parte in cui
stabilisce che i docenti comandati presso l'Università per stranieri
di Perugia continuano a percepire il trattamento economico
dell'amministrazione di provenienza (rectius: il trattamento
economico in godimento).
Il giudice amministrativo rimettente desume la rilevanza della
questione sollevata dall'effetto ostativo della disposizione
denunciata rispetto all'accoglimento del ricorso con il quale la
ricorrente - insegnante di ruolo presso la scuola elementare Manzoni
di Perugia, in servizio presso l'Università per stranieri di Perugia
dall'anno accademico 1986/1987 a seguito di vincita del concorso per
comando indetto a norma degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973,
n. 181 - chiede (in via subordinata, nell'eventualità che venga
disattesa la richiesta di inquadramento senza concorso nel ruolo dei
professori universitari di seconda fascia) il riconoscimento del
trattamento economico che la legge attribuisce ai professori
associati, limitandosi peraltro il tribunale rimettente ad osservare,
in ordine alla concreta possibilità di riconoscere alla ricorrente
il trattamento economico richiesto, nel caso fosse rimosso dalla
Corte costituzionale l'ostacolo rappresentato dalla disposizione
impugnata, che Fiorella Liverani "svolge in maniera definitiva
funzioni di docente universitario".
Nell'ordinanza di rimessione si premette che "giustamente la
ricorrente fa notare che il suo comando, avendo perduto del tutto il
requisito della temporaneità, si è trasformato in un vero e proprio
trasferimento definitivo nel ruolo, sia pure ad esaurimento,
dell'Università per stranieri", ed inoltre che "mentre nel comando
la retribuzione rimane a carico dell'amministrazione di provenienza,
nella specie è espressamente stabilito che essa passa a carico del
Ministero dell'università", con la conseguente introduzione di una
figura "che svolge in maniera definitiva funzioni di docente
universitario, che viene retribuito dal relativo Ministero, ma che
percepisce lo stipendio di un'insegnante elementare (o, in altri
casi, di scuola media)", conseguenza che il giudice amministrativo
rimettente ritiene "in contrasto col principio dell'adeguatezza della
retribuzione, e della corrispondenza di essa alla funzione
effettivamente svolta".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sollevata dal TAR dell'Umbria sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata. In prossimità della data fissata per la camera
di consiglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato
una memoria con la quale deduce la manifesta infondatezza della
questione, richiamando, a sostegno di tale conclusione, l'ordinanza
di questa Corte n. 584 del 1988, nella quale si afferma che "la
creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di personale
transitato in tali ruoli, proprio perché istituiti in relazione a
situazioni particolari, non è omogenea rispetto a quella del
personale inquadrato nei ruoli ordinari", cosicché "stabilire la
misura del trattamento economico di categorie di personale non
omogenee (...) rientra nella discrezionalità del legislatore, non
censurabile in questa sede", ed aggiungendo che "la norma in oggetto,
introducendo il ruolo ad esaurimento, non impone alcun "obbligo" di
transito nel ruolo medesimo ma solo attribuisce ai docenti cui si
rivolge l'opportunità di continuare a svolgere l'attività didattica
nel particolare contesto ove essi operano, in vista dell'eventuale ed
imprescindibile superamento del giudizio di idoneità per l'accesso
ai ruoli ordinari di docenza universitaria (art. 52 d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382)", "giudizio che è fatto espressamente salvo proprio
dall'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 1992 e che la ricorrente
- ove la questione di legittimità fosse risolta nel senso auspicato
dal TAR - in sostanza eluderebbe
... saltando da insegnante elementare a docente universitario".
3. - Nel giudizio instaurato davanti alla Corte costituzionale con
l'ordinanza del TAR dell'Umbria si è costituita, fuori termine,
Liverani Fiorella. Considerato in diritto
1. - Il TAR dell'Umbria dubita, in riferimento agli artt. 3, 35 e
36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7
della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di
lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università
per stranieri di Perugia), nella parte in cui stabilisce che i
docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia
continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione
di provenienza (rectius: il trattamento economico in godimento). La
disposizione impugnata appare al TAR rimettente in contrasto con i
princìpi di adeguatezza della retribuzione e di corrispondenza della
stessa alla funzione effettivamente svolta giacché impedirebbe di
adeguare il trattamento economico degli insegnanti di scuola
elementare comandati presso l'Università di Perugia, che il giudice
a quo ritiene adibiti in via definitiva allo svolgimento di funzioni
omogenee a quelle disimpegnate dai professori universitari di seconda
fascia.
2. - La questione non è fondata.
Come questa Corte ha già avuto occasione di constatare, a partire
da quella destinata a divenire la prima legge universitaria
dell'Italia unificata, la cosiddetta "legge Casati" (r.d. 13 novembre
1859, n. 3725), il metodo tradizionale ed usuale per la scelta dei
professori universitari di ruolo consiste in un concorso di carattere
del tutto speciale, nel corso del quale (art. 73, secondo comma, t.u.
n. 1592 del 1933) si deve giudicare se i candidati siano "degni di
coprire il posto messo a concorso" e del quale è giudice un collegio
composto da professori universitari, sicché, come è stato
ripetutamente riconosciuto, non tornano applicabili gli usuali
criteri che stanno alla base di ogni altro concorso a pubblico
impiego (sentenza n. 20 del 1982).
Per la definizione della funzione docente in a'mbito universitario,
settore caratterizzato da specialità rispetto al comparto della
scuola, risultano pertanto essenziali e qualificanti le modalità di
accesso ed i criteri di selezione - ad esempio ai fini della
precisazione della "essenziale diversità" delle figure del
professore ordinario e del professore associato pur "nell'unitarietà
della funzione docente" di cui all'art. 1, secondo comma, d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 (sentenza n. 990 del 1988) - i quali assegnano un
significato decisivo alla produzione scientifica dei candidati.
D'altro canto, l'attività scientifica caratterizza i compiti del
professore sia ordinario che associato anche successivamente al
superamento del concorso, come risulta, per i professori ordinari,
dagli artt. 6 e 18 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e, per i
professori associati, dall'art. 23 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica, il quale prevede, dopo un triennio
dall'ammissione in ruolo, che essi siano sottoposti ad un giudizio di
conferma "anche sulla base di una relazione delle facoltà,
sull'attività didattica e scientifica dell'interessato".
Quand'anche gli insegnanti di scuola elementare comandati presso
l'Università per stranieri di Perugia - ai quali la legge impugnata
ha offerto l'opportunità di essere immessi a domanda in un ruolo ad
esaurimento per continuare a svolgere la loro attività conservando
il trattamento economico in godimento (che, in virtù dell'art. 6,
secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 181, può essere
superiore rispetto al trattamento economico degli insegnanti di
scuola elementare) - venissero in quell'Università effettivamente
utilizzati anche in funzioni didattiche, tali funzioni non potrebbero
comunque essere assimilate a quelle svolte dai professori associati.
Queste ultime restano infatti connotate in modo essenziale, rispetto
a quelle svolte da personale docente di altre categorie, dalla
specialità della procedura di reclutamento e dei criteri di
selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica
del livello scientifico dei candidati, la specifica competenza per il
servizio didattico da rendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della
scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e
dell'Università per stranieri di Perugia), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte