Sentenza n. 175/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, comma
nono, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il
26 giugno 1991 dal Pretore di Taranto - Sezione distaccata di
Manduria, nel procedimento penale a carico di Giuliano Luciano
iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 prima serie speciale
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giuliano
Luciano, nel quale era stato disposto il giudizio direttissimo ai
sensi dell'art. 449, quarto comma, del codice di procedura penale, il
Pretore di Taranto - Sezione distaccata di Manduria, con ordinanza
del 26 giugno 1991 (R.O. n. 643 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura
penale - dove risulta stabilito che "fuori dei casi previsti dai
commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II
del presente libro" - in quanto esclude l'applicabilità al
procedimento pretorile della disciplina del rito direttissimo
prevista per i giudizi dinanzi al tribunale dal citato art. 449,
quarto comma, che consente la celebrazione del rito direttissimo dopo
la convalida dell'arresto in flagranza, mediante presentazione
dell'imputato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno
dall'arresto.
Ad avviso del giudice a quo, questa esclusione creerebbe una
disparità di trattamento in quanto l'imputato nel procedimento
pretorile "non potrebbe usufruire di una ulteriore scelta del
pubblico ministero che lo conducesse a giudizio nel termine massimo
di quindici giorni" come è invece possibile, ai sensi dell'art. 449,
quarto comma, del codice di procedura penale, per gli imputati di
reati di competenza del tribunale. Tale disparità verrebbe a ledere
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le conseguenze negative
connesse alla maggior durata del processo, da instaurarsi con rito
ordinario (con il protrarsi della custodia cautelare), nonché per
l'assenza di una ratio in grado di giustificare l'esclusione.
Il giudice remittente, richiamando la sentenza della Corte
costituzionale n. 102 del 1991, osserva che la giustificazione
contenuta nella relazione al progetto definitivo del nuovo codice di
procedura penale - secondo la quale la procedura prevista nell'art.
449, quarto comma, di tale codice sarebbe poco congeniale alla
celerità ed alla snellezza del rito pretorile, dove la regola è la
contestualità tra convalida e giudizio direttissimo - appare
inadeguata, dal momento che non tiene conto della discrezionalità
del pubblico ministero nella scelta del rito dinanzi al pretore.
Infatti, dopo l'arresto in flagranza, il pubblico ministero può
liberamente procedere o per la convalida dell'arresto ed il
contestuale giudizio direttissimo o per la sola convalida
dell'arresto, avviando poi il rito ordinario. Ma l'esclusione della
possibilità di procedere con giudizio direttissimo entro quindici
giorni dall'arresto in flagranza avrebbe - secondo il giudice a quo -
un effetto di "complicazione" del procedimento, dal momento che
impedirebbe al pubblico ministero di valutare nuove circostanze che
lo inducano a procedere con rito direttissimo entro quindici giorni
dalla convalida dell'arresto in flagranza, pur non avendo chiesto lo
stesso rito contestualmente a tale convalida.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione
sollevata sia dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Taranto - Sezione distaccata di Manduria,
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude
l'applicabilità al processo pretorile del giudizio direttissimo
previsto, per i procedimenti innanzi al tribunale, dall'art. 449,
quarto comma, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il pubblico
ministero, dopo la convalida dell'arresto in flagranza, presenti
l'imputato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'arresto.
2. - La questione è fondata.
L'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella sua
stesura originaria, escludendo l'applicabilità della disposizione di
rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale di
cui all'art. 549 dello stesso codice, limitava l'instaurazione del
giudizio direttissimo davanti al pretore alle sole due ipotesi
regolate nel medesimo art. 566, commi quinto e sesto, relative al
giudizio contestuale alla convalida dell'arresto in flagranza ed al
giudizio su consenso dell'imputato e del pubblico ministero in caso
di mancata convalida.
Questa Corte, con sentenza n. 102 del 1991, ha, peraltro,
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,
nella parte in cui escludeva l'applicabilità nel procedimento
davanti al pretore della ipotesi di giudizio direttissimo previsto,
per i procedimenti innanzi al tribunale, dall'art. 449, quinto comma,
nei confronti della persona che abbia reso confessione nel corso
dell'interrogatorio.
Pertanto, nell'attuale assetto normativo che disciplina il
giudizio direttissimo davanti al pretore, risulta ancora esclusa la
possibilità di procedere con tale rito in relazione all'ipotesi
contemplata, per i procedimenti innanzi al tribunale, dall'art. 449,
quarto comma, ove si prevede che il pubblico ministero possa
procedere al giudizio direttissimo anche dopo la convalida
dell'arresto in flagranza, ma a condizione che l'imputato venga
presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.
E proprio a tale residua ipotesi si riferisce la questione di
legittimità costituzionale di cui al presente giudizio.
3. - Nella richiamata sentenza n. 102 del 1991, pur con
riferimento alla sola ipotesi di giudizio direttissimo di cui al
quinto comma dell'art. 449, è stato rilevato, in generale, che
"l'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune
ipotesi andrebbe sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da
una adeguata ratio, strettamente connessa con la struttura e le
caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore
delegante". Sulla scorta di questo principio, occorre, dunque,
verificare, anche in riferimento all'esclusione dal rito pretorile
dell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui al quarto comma
dell'art. 449, la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore
delegato attraverso la norma impugnata.
4. - Come risulta dalla direttiva n. 103 della legge di delega, la
disciplina del giudizio avanti al pretore deve rispettare il
principio della "massima semplificazione" al fine di assicurare la
celerità e la snellezza del processo. Dai lavori preparatori
relativi al giudizio direttissimo davanti al pretore si evince,
altresì, che l'ipotesi di cui all'art. 449, quarto comma, è stata
esclusa per il rito pretorile nella convinzione che detta ipotesi,
ove consentita, sarebbe potuta divenire "normale", comportando "un
arretramento" rispetto alla stessa disciplina del codice di procedura
penale abrogato (art. 505) (cfr. la Relazione al progetto
preliminare, in G.U. 24 novembre 1988, supplemento ordinario n. 2, p.
124 e la Relazione al testo definitivo del codice di procedura
penale, ivi, p. 197).
Pertanto - ad avviso del legislatore delegato - l'estensione di
tale ipotesi anche al giudizio pretorile non avrebbe favorito la
speditezza del processo, ma bensì disincentivato il ricorso al
procedimento direttissimo con contestuale convalida e giudizio.
Senonché - come già rilevato da questa Corte, nella sentenza n.
102/1991, in riferimento alla ratio che aveva inteso giustificare
l'esclusione dal rito pretorile del giudizio direttissimo di cui
all'art. 449, quinto comma, in caso di confessione resa al pubblico
ministero - le motivazioni addotte dal legislatore delegato si
presentano, pure in relazione al profilo in esame, "inadeguate allo
scopo anche perché basate in gran parte su considerazioni meramente
empiriche".
E invero, l'attribuzione al pubblico ministero della facoltà di
procedere, anche davanti al pretore, con giudizio direttissimo entro
quindici giorni dall'arresto già convalidato può consentire la
celebrazione del dibattimento con il massimo di celerità, mentre a
tale risultato non può pervenirsi quando si proceda nel rispetto
delle forme ordinarie, dove devono comunque osservarsi i termini
previsti nell'art. 555, ultimo comma, del codice di procedura penale,
ai fini della notifica del decreto di citazione. Inoltre,
l'estensione al rito pretorile della disciplina prevista dall'art.
449, quarto comma, mentre non altera il carattere normale
dell'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 566 (giudizio
direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di
recuperare alla forma più celere del giudizio quelle particolari
situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo
la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle
indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori
ritardi alla celebrazione del dibattimento.
La disparità prevista nella norma impugnata in relazione al
giudizio direttissimo davanti al tribunale appare, pertanto,
irragionevole, dal momento che la preclusione di una forma di
definizione più celere del processo discrimina, senza
giustificazione adeguata, tra identiche situazioni processuali. Di
conseguenza, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, della disposizione impugnata
nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile
dell'art. 449, quarto comma, del codice di procedura penale,
dovendosi considerare assorbito il profilo di censura relativo
all'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude
l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello
stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
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