Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio

1971 dal pretore di Segni nel procedimento penale a carico di Galinetta

Adriano, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del dibattimento relativo al procedimento penale in

contumacia a carico di Galinetta Adriano, imputato del reato di cui

all'art. 640 c.p., il pretore di Segni ne ordinava, ai sensi dell'art.

429 c.p.p., l'accompagnamento coattivo in udienza ritenendo di dover

procedere ad atti di ricognizione nei suoi confronti.

La difesa dell'imputato eccepiva, però, la incostituzionalità di

tale norma, assumendo che essa, differenziando il trattamento giuridico

di chi, in quanto reperibile, può essere condotto con la forza innanzi

al giudice e sottoposto alla prova necessaria all'accusa, da quello di

chi, reperibile non essendo, può sottrarsi alla prova stessa e così

sfuggire alla condanna, violerebbe il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Il pretore, pur dubitando della fondatezza dell'eccezione proposta,

la riteneva, tuttavia, non manifestamente infondata e sospendeva

conseguentemente il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a

questa Corte.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il

principio di uguaglianza garantito dall'art. 3, comma primo, della

Costituzione l'art. 429 del codice di procedura penale, che prevede i

casi in cui nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado può,

se occorra procedere ad atti di ricognizione e di confronto, ordinarsi

la traduzione dell'imputato detenuto ( in riferimento al primo comma

dell'art. 427 c.p.p.) o emettersi mandato di accompagnamento contro

l'imputato libero che siasi allontanato dall'udienza o siasi astenuto

dal comparire dopo l'interrogatorio (in riferimento all'art. 428, primo

comma, c.p.p.), salva l'emissione del mandato di cattura a termini

dell'art. 273 del codice di procedura penale.

La sopra citata norma porrebbe, secondo il giudice a quo, in una

situazione di vantaggio l'imputato irreperibile (nei confronti del

quale essa sarebbe inapplicabile) rispetto a quello reperibile, che

invece potrebbe essere condotto con la forza innanzi al giudice onde

essere sottoposto agli atti di ricognizione e confronto.

2. - La questione va dichiarata inammissibile per palese difetto di

rilevanza.

Infatti la norma impugnata presuppone, come si è già accennato,

che l'imputato sia detenuto o che, essendo comparso da libero, siasi

allontanato successivamente.

Ma, come emerge dal testo dell'ordinanza e dagli atti di causa,

trattasi di giudizio svoltosi in contumacia di imputato non detenuto.

E poiché, giusta l'ormai consolidato indirizzo della

giurisprudenza ordinaria, rispondente del resto alla chiara lettera dei

testi legislativi in oggetto, non può essere spiccato mandato di

accompagnamento nei confronti di imputato libero e contumace, la norma

impugnata non risulta applicabile al caso di specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione, dal pretore di Segni con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte