Sentenza n. 176/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1984 dalla
Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Nalin Adolfo contro
Insirilli Angelo, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 bis
dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con lettera raccomandata dell'1 agosto 1981 il Centro Studi
"Aleardo Aleardi" di Verona comunicava il licenziamento al Prof.
Insirilli Angelo e successivamente, su richiesta dell'interessato, ne
indicava, per iscritto, il motivo nell'avvenuto compimento, da parte di
quest'ultimo, del sessantacinquesimo anno di età.
Impugnato giudizialmente il licenziamento, l'Insirilli ne otteneva
l'annullamento ad opera del Pretore, che lo riteneva ingiustificato e
conseguentemente condannava il suddetto centro studi a reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno. Queste
statuizioni venivano confermate dal Tribunale di Verona, in grado di
appello.
Nel susseguente giudizio di Cassazione, l'adita Corte, con
ordinanza emessa il 27 marzo 1984 (R.O. n. 538/85), sollevava la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel testo emendato con la sentenza
di questa Corte 14 luglio 1971 n. 174 e nella parte in cui, in
contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 Cost., esclude, nei riguardi dei
prestatori di lavoro ultrasessantacinquenni, non pensionati né in
possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia, l'applicabilità del divieto di licenziamento senza giusta
causa o giustificato motivo.
Osservava in particolare che:
a) contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, con la
menzionata sentenza n. 174/71 questa Corte non ha esteso alla suddetta
categoria di lavoratori anziani il divieto di licenziamento
ingiustificato, ma soltanto le garanzie di cui agli artt. 2 (forma
scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e
5 (assoggettamento del datore di lavoro all'onere della prova della
giusta causa o del giustificato motivo) della legge n. 604/66: e ciò
al fine di una più puntuale tutela di tali lavoratori rispetto
all'eventualità di licenziamenti determinati da motivi illeciti e
colpiti da nullità ai sensi dell'art. 4 della medesima legge,
applicabile, a differenza del cennato divieto di cui ai precedenti
artt. 1 e 3, anche a detti lavoratori;
b) l'effetto di questa parziale declaratoria di illegittimità
costituzionale implica, dunque, soltanto che, da un lato, il lavoratore
ultrasessantacinquenne ha diritto alla osservanza della ricordata
disciplina formale del licenziamento e, dall'altro lato, in caso di
impugnazione giudiziale di questo, proposta per asserita violazione
dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro è onerato
della prova indiretta contraria e cioè della dimostrazione della
effettiva sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo
eventualmente addotto: fermo restando, poi, che in caso di fallimento
di tale Frova non sarebbe dato ricavarne de iure la conseguenza della
sussistenza di un motivo illecito ex art. 4 cit., la cui dimostrazione
è onere, invero e pur sempre, del lavoratore, secondo i princìpi
generali, non diversamente dal caso in cui il datore di lavoro
nessun'altra giustificazione adduca se non quella dell'avvenuto
superamento del sessantacinquesimo anno;
c) di qui la rilevanza della proposta questione: nella fattispecie
l'impugnazione del licenziamento, concernente il solo aspetto della
carenza di giusta causa o di giustificato motivo, dovrebbe essere
respinta alla stregua degli esposti princìpi, pacifico essendo, per il
resto, che l'impugnante aveva superato l'età limite per l'applicazione
delle garanzie di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66, che era
impiegato alle dipendenze di un datore di lavoro con più di
trentacinque dipendenti e che non vi era questione di nullità ex art.
4 stessa legge: solo l'accoglimento della pregiudiziale questione di
costituzionalità potrebbe, perciò, condurre ad un diverso esito della
lite;
d) la non manifesta infondatezza della questione discende in primo
luogo dal rilievo che la norma censurata crea, soltanto alla stregua
dell'età e, pertanto, irragionevolmente una discriminazione fra
lavoratori che versano nella comune condizione di carenza del diritto
al trattamento pensionistico di vecchiaia: soltanto per taluni di essi,
invero, ed a cagione del solo superamento del sessantacinquesimo anno,
resta esclusa la applicabilità del divieto di licenziamento senza
giusta causa o giustificato motivo, accompagnandosi poi a siffatta
violazione del principio di uguaglianza anche quella del diritto al
lavoro sancito nell'art. 4 Cost., come ineluttabile conseguenza della
carenza di tutela della stabilità del posto di lavoro, implicata dal
superamento suddetto;
e) mentre l'esclusione di questa tutela nei confronti dei
lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia risponde ad una
ragionevole scelta del legislatore, poiché riguarda coloro che, in
caso di licenziamento, non rimangono "senza retribuzione e senza
trattamento di quiescenza" (sent. n. 174/ 71 cit.), non altrettanto
può dirsi per i lavoratori ultrasessantacinquenni privi di identico
diritto, poiché qui è proprio il difetto di tale presupposto che
induce a negare la ragionevolezza della estensione, anche a questi
ultimi, della medesima esclusione;
f) questa stessa Corte, inoltre, ha rilevato che la semplice
maggior probabilità che tali lavoratori siano inidonei al lavoro a
causa dell'età avanzata non può essere assunta a valida e sufficiente
giustificazione di un trattamento differenziato in loro pregiudizio. Ed
a tale considerazione va aggiunta l'altra che detta probabilità, ove
concretamente avveratasi, non precluderebbe al datore di lavoro, in
ipotesi tenuto all'osservanza del divieto de quo anche nei confronti di
lavoratori ultrasessantacinquenni, la possibilità di avviare opportuni
accertamenti al riguardo, nelle forme dell'art. 5 della legge n.
300/70, al fine di comminare un licenziamento per giustificato motivo;
g) infine, l'avere accomunato nell'identica esclusione della
operatività del divieto di licenziamento senza giusta causa o
giustificato motivo sia i lavoratori con diritto a pensione che quelli
ultrasessantacinquenni privi di tale diritto comporta ulteriori
discriminazioni in danno dei secondi perché comporta per loro
l'impossibilità di conseguire il suddetto trattamento di quiescenza,
con la correlata violazione anche dell'art. 38 Cost..
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata con la Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1985 n. 297 bis.
Nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - La Corte di Cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n.
604, nel testo emendato con la sentenza di questa Corte del 15 luglio
1971 n. 174, nella parte in cui esclude l'applicazione del divieto di
licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, ai lavoratori
che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non siano
pensionati o non in possesso dei requisiti di legge per avere diritto
alla pensione di vecchiaia.
Ha osservato che, con la detta sentenza n. 174/71, questa Corte ha
esteso a tali lavoratori solo le garanzie di cui agli artt. 2 (cioè la
necessità della forma scritta del licenziamento e la comunicazione, se
richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del
giustificato motivo a carico del datore di lavoro) della citata legge
n. 604/66, al fine di una loro più puntuale tutela, nell'ipotesi di
licenziamenti determinati da motivi illeciti o da ragioni di credo
politico o fede religiosa, anziché il divieto più generale di cui
agli artt. 1 (necessità di giusta causa a fondamento del licenziamento
del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un
giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento
di essa).
Ed ha riferito il sollevato dubbio di legittimità costituzionale
agli artt. 3, 4, 38 Cost. rilevando: a) che sussiste discriminazione
ingiustificata ed irrazionale tra lavoratori ultrasessantacinquenni che
hanno diritto alla pensione di vecchiaia e lavoratori che non l'hanno
ancora conseguito e sono perciò soggetti a licenziamento senza giusta
causa o giustificato motivo solo per avere raggiunto la detta età;
b) che si verifica violazione del diritto al lavoro perché i detti
lavoratori subiscono la perdita delle garanzie di stabilità del posto
di lavoro solo per la suddetta ragione;
c) che la sopravvenuta carenza di stabilità si risolve in una
remora all'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza da
parte di soggetti che ne sono ancora privi.
La Corte remittente ha aggiunto che la scelta del legislatore è
ragionevole quando cade su coloro che, in caso di licenziamento, non
restano senza retribuzione e senza trattamento di quiescenza (conforme
sent. Corte Cost. n. 174/71) ma non lo è quando cade su lavoratori che
sono licenziati solo per avere raggiunto i 65 anni di età, tanto più
che non è precluso al datore di lavoro di fare accertare, nelle forme
di cui all'art. 5 legge n. 300 del 1970, la sussistenza della loro
inidoneità alla continuazione della prestazione di lavoro, conseguente
al raggiungimento della detta età e concretante una giusta causa o un
giustificato motivo di recesso, mentre agli stessi lavoratori dovrebbe
essere garantito, in ogni caso, il conseguimento del trattamento di
quiescenza.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte, nella sentenza n. 174/71 con la quale ha dichiarato
la parziale illegittimità costituzionale della norma, ora di nuovo
denunciata, in una fattispecie relativa a lavoratori
ultrasessantacinquenni, licenziati per motivi politici, religiosi o
sindacali, senza la comunicazione scritta del licenziamento e senza
l'indicazione dei detti motivi, necessaria ai fini della contestazione
(artt. 2 e 5 della legge n. 604/66), ha formulato dei princìpi che
fondano anche la decisione della questione, ora sottoposta al suo
esame, la quale concerne la più generale ipotesi di lavoratori
licenziati solo per avere raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età,
senza avere diritto a pensione o avere conseguito le condizioni
necessarie, previste dal legislatore per il conseguimento della
pensione di vecchiaia e l'applicabilità ad essi degli artt. 1 e 3
della legge n. 604/66.
La Corte ritenne allora, ed ora non ha ragione di non ribadire, che
non potevano essere considerati sullo stesso piano lavoratori che
fossero in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia e lavoratori che avevano comunque superato il
sessantacinquesimo anno d'età senza diritto a pensione e che sarebbero
esposti alla perdita della retribuzione senza trattamento di quiescenza
per vecchiaia; che, oltre a sussistere disparità di trattamento tra le
due categorie di lavoratori, non risultava attuata in concreto, per la
seconda categoria, la tutela del diritto al lavoro nei modi e nei
limiti costituzionalmente garantiti.
Aggiunse che non ricorrevano particolari ragioni perché a quei
lavoratori venisse negato o non egualmente riconosciuto il diritto a
determinate garanzie; che non poteva essere desunta a valida e
sufficiente ragione del trattamento differenziato la semplice maggiore
probabilità che, in quanto anziani, quei lavoratori non si trovassero
nelle migliori condizioni per il normale dispiegamento delle energie
fisiche e psichiche in favore del datore di lavoro e che questi,
correlativamente, attraverso la loro collaborazione, non conseguisse il
regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali e di legge, oppure
il normale apporto all'esercizio dell'impresa.
3. - Le suddette ragioni trovano oggi un maggior fondamento perché
la durata della vita media si è prolungata, mentre l'introduzione
nelle fabbriche e, in genere, nelle imprese, di macchine di varie
specie ha reso il lavoro meno usurante.
Sicché devesi ritenere che non possono essere negate, per il solo
fatto dell'età, quelle cautele e quelle garanzie che sono informate al
rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì indici
del valore spettante al lavoro nella moderna società.
Pertanto, anche al lavoratore anziano (cioè
ultrasessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela che è
accordata agli altri lavoratori. Per essi non opera il recesso ad nutum
del datore di lavoro solo per il raggiungimento della detta età, ma il
loro licenziamento deve trovare ragione in una giusta causa o in un
giustificato motivo, dati gli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66.
Inoltre, essi devono ricevere dal datore di lavoro la comunicazione
scritta del licenziamento con l'indicazione dei motivi, se richiesta
entro il termine di legge, mentre l'onere della prova della sussistenza
del motivo è a carico del datore di lavoro (artt. 2 e 5 legge n.
604/66).
L'inidoneità fisica, conseguente all'età, che impedisca la
continuazione della prestazione della sua opera a favore del datore di
lavoro in adempimento delle obbligazioni contrattuali o di legge o il
normale apporto all'esercizio dell'impresa può concretare un giusto
motivo del licenziamento del lavoratore ma essa non può essere solo
presunta per l'età (di oltre 65 anni) ma deve essere provata ed il
datore di lavoro può anche farla accertare con i mezzi e le modalità
di cui all'art. 5 della legge n. 300/70.
La Corte ribadisce anche (sent. n. 174/71) che la norma denunciata
risulta in contrasto con l'art. 4 Cost. ove si consideri che la tutela
del diritto al lavoro è strettamente connessa all'attuazione del
principio di uguaglianza innanzi affermata.
E conferma poi l'interpretazione del detto art. 4 Cost., secondo
cui al cittadino non sono garantiti il diritto al conseguimento di
un'occupazione ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma,
ove siano previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti, la
disciplina, per essere conforme alla Costituzione deve rispecchiare
l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per situazioni eguali ed,
in relazione ad esse, può essere diversificato solo in presenza di
giustificate ragioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
della legge 15 luglio 1966 n. 604 (contenente norme sui licenziamenti
individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1
e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza
essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere
diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte