Sentenza n. 177/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/11/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 515,
ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 28 gennaio 1970 ed il 13 novembre 1970 dalla
Corte d'appello di Genova nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Burnengo Giuseppe ed altri e di Romeo Arturo e Marco,
iscritte ai nn. 65 e 366 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970 e n. 35 del
10 febbraio 1971;
2) ordinanze emesse il 25 febbraio 1970 e l'11 marzo 1970 dal
tribunale di Lecce nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Ventura Francesco ed altri e di De Vergori Alessandro ed altri,
iscritte ai nn. 147 e 159 del registro ordinanze 1970 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970 e n.
143 del 10 giugno 1970;
3) ordinanza emessa il 24 aprile 1970 dal tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Casarin Dante, iscritta al n. 255 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Romeo Marco e Casarin Dante;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito l'avv. Gian Domenico Pisapia, per il Romeo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe
Burnengo ed altri, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 28
gennaio 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 515, ultimo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, adducendo,
principalmente, gli argomenti appresso riassunti.
La disposizione denunziata, che consente al pubblico ministero
presso il giudice d'appello di proporre gravame incidentale, quando
quello principale sia stato proposto dal solo imputato, darebbe luogo,
anzitutto, ad una disparità di trattamento fra pubblico ministero e
imputato. Quest'ultimo, infatti, oltre a non avere un eguale diritto,
sarebbe anche privato della facoltà di determinare, con la sua
rinunzia al gravame, il passaggio in giudicato della sentenza da lui
impugnata; invece, il pubblico ministero, con l'appello incidentale,
avrebbe a disposizione un mezzo anomalo di rimessione in termini, senza
alcun controllo giurisdizionale del suo operato.
Risulterebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra gli stessi
coimputati, perché l'appello incidentale ha effetto solo contro chi ha
proposto gravame e non contro il non appellante che non partecipi al
giudizio di secondo grado, mentre questi si giova, in taluni casi,
degli effetti estensivi dell'impugnazione dell'imputato appellante:
art. 203 cod. proc. pen.
Si avrebbe, infine, una menomazione del diritto della difesa, in
violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'imputato appellante,
il quale, per il fatto stesso di aver impugnato una sentenza ritenuta
pregiudizievole, si troverebbe esposto a subire conseguenze di tipo
sanzionatorio, più che di giustizia sostanziale.
2. - La medesima questione è stata sollevata, in termini
sostanzialmente identici, dalla stessa Corte d'appello di Genova, nel
corso di un procedimento penale a carico di Arturo Romeo e Marco Romeo,
con ordinanza del 13 novembre 1970.
3. - In un procedimento penale a carico di Dante Casarin, il
tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 aprile 1970, ha prospettato
la medesima questione, in riferimento agli artt. 24 e 112 della
Costituzione.
A giudizio del tribunale, la norma censurata, sia in quanto
consente ad una sola delle parti una duplicità di rimedi ed una
franchigia dal rispetto dei termini, sia, specialmente, per il
carattere di ritorsione in danno dell'imputato che eserciti
legittimamente il suo diritto, sarebbe di gravissimo pregiudizio alla
garanzia fondamentale della difesa e violerebbe, altresì, il principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale, per il fatto di consentire al
titolare della potestà di impugnazione una contraddittorietà di
comportamento (lasciar decorrere i termini per l'appello e proporre,
poi, il gravame).
Quanto alla rilevanza della questione, il tribunale ha osservato
che, sebbene l'appello incidentale fosse stato preceduto da quello in
via principale del pubblico ministero presso il giudice di primo grado,
quest'ultimo gravame, non essendo stato seguito dalla presentazione dei
motivi ed essendo, perciò, inammissibile, non precluderebbe la
proposizione del successivo appello incidentale.
4. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 25 febbraio
e l'11 marzo 1970, nel corso di due distinti procedimenti penali,
rispettivamente contro Francesco Ventura ed altri e Alessandro De
Vergori ed altri, il tribunale di Lecce, nel sollevare questione di
legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 515 cod. proc.
pen., ha osservato che l'appello incidentale, essendo consentito solo
al pubblico ministero e non anche alle altre parti del processo, senza
essere giustificato da una sostanziale disparità di situazioni
processuali, violerebbe il precetto dell'art. 3 della Costituzione.
5. - Tutte le ordinanze, dopo le notificazioni e comunicazioni di
rito, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei giudizi dinanzi a questa Corte non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri; delle parti private si sono
costituiti solo Dante Casarin e Marco Romeo.
La difesa del Romeo, nel richiamarsi alle argomentazioni delle
ordinanze della Corte d'appello di Genova, rileva che la norma
denunziata, introdotta nel vigente codice di rito penale con l'intento
di porre uno sbarramento ad eventuali impugnazioni infondate, aggrava
lo squilibrio di trattamento tra imputato e pubblico ministero.
Né tale squilibrio, ad avviso della difesa, potrebbe correggersi
consentendo anche all'imputato l'appello incidentale, dato che il
pubblico ministero, in caso di rigetto del proprio appello incidentale,
non va incontro, a differenza dell'imputato, a nessuna conseguenza di
tipo sanzionatorio (lato sensu). Il che confermerebbe il carattere
vessatorio della norma denunziata, reso ancor più grave dal fatto che
l'appello incidentale del pubblico ministero resterebbe in vita ed
avrebbe corso anche se vi sia stata successiva rinunzia dell'imputato
alla propria impugnazione, cioè se l'impugnazione di questo non sia
più operante.
Non potrebbe ravvisarsi una giustificazione neppure nella peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero (cui è già consentito
un termine per l'impugnazione notevolmente superiore a quello di cui
dispone l'imputato: art. 199 cod. proc. pen.); in quanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la parità di posizione delle parti nel
processo penale sarebbe anch'essa un aspetto fondamentale del diritto
di difesa, al pari dell'autodifesa e della difesa tecnica.
Sulla disparità di trattamento tra gli stessi coimputati viene,
infine, osservato che, mentre per alcuni di essi resterebbe ferma la
decisione del primo giudice, potrebbe, invece, ulteriormente aggravarsi
la posizione dell'imputato appellante, dappoiché l'appello incidentale
del pubblico ministero, entro i capi impugnati dalla sentenza, può
estendersi a punti della decisione diversi da quelli cui si riferiscono
i motivi dedotti dall'imputato, con una conseguente maggiore
possibilità di reformatio in pejus.
Anche la difesa del Casarin, rifacendosi agli argomenti addotti dal
giudice a quo, sostiene che la norma denunziata è da dichiarare
illegittima, indipendentemente dalla sua controversa interpretazione da
parte della giurisprudenza. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione hanno lo stesso oggetto e i
relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Dette ordinanze sottopongono a questa Corte la questione di
legittimità dell'art. 515, quarto comma, del codice di procedura
penale, che regola l'istituto dell'appello incidentale del pubblico
ministero, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione (Corte d'appello di Genova, 28 gennaio e 13 novembre
1970); con l'art. 3 (tribunale di Lecce, 25 febbraio e 11 marzo 1970);
con gli artt. 3, 24 e 112, tribunale di Venezia, 24 aprile 1970).
3. - Ad avviso di questa Corte, le censure mosse dalle ordinanze di
rimessione sotto il profilo della disparità di trattamento
nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma,
Cost.) - che se isolatamente considerate potrebbero dar luogo a
perplessità sulla loro fondatezza - prese nel loro complesso
giustificano la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma denunziata. E, invero, l'appello incidentale, essendo consentito
ad una sola delle parti nel processo, turba l'equilibrio del
contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e nel suo difensore),
da un lato, e, dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di
interessi solitamente contrapposti (vedi sentenza n. 190 del 1970).
E la fondatezza delle censure è avvalorata dall'inciso, contenuto
nello stesso art. 515, quarto comma, cod. proc. pen., relativo
all'inefficacia, ai fini del prosieguo del giudizio di secondo grado,
della rinuncia dell'imputato al proprio appello; e dall'ultima parte di
detto articolo, relativa al coimputato non appellante.
4. - È, comunque, assorbente il profilo della violazione dell'art.
112 della Costituzione, dato che il potere di impugnazione - come è
stato posto in rilievo dal tribunale di Venezia (ordinanza 24 aprile
1970) - è un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto
conseguente - obbligatorio e non discrezionale - al promovimento
dell'azione penale (beninteso, con gli stessi limiti di comportamento
che il pubblico ministero ha rispetto alla notitia criminis, dopo la
quale può convincersi a proporre al giudice istruttore il decreto di
non promovimento, oppure, in istruttoria o in udienza, l'assoluzione o
una pronuncia più favorevole a fronte della contestazione
dell'accusa): vale a dire un atto dovuto, che si concreta nella
richiesta al giudice superiore di emettere una diversa decisione, più
conforme alla pretesa punitiva, e di rimuovere il pregiudizio che, a
criterio dell'organo dell'accusa, la precedente statuizione abbia
arrecato alla realizzazione di essa. Un carattere tale da non
consentire che il pubblico ministero (quale istituto), titolare di
questo potere-dovere, tenga un comportamento contraddittorio: quello di
lasciar scadere i termini per l'impugnazione, manifestando
implicitamente il convincimento che l'esercizio dell'azione penale non
debba esprimersi anche nella proposizione dell'appello; e di esperire
successivamente il gravame, fuori dei termini ordinari stabiliti dal
codice per il suo appello principale: e ciò allo scopo pratico di
contenere l'iniziativa dell'imputato (Lav. Prep., vol. VII, pag. 74),
che è quanto dire di ostacolarne l'esplicazione del diritto di tutela
giurisdizionale e di difesa giudiziaria (ex art. 24, primo e secondo
comma, Cost.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 515, quarto
comma, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte