Sentenza n. 177/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 o dell'art.
34, secondo comma, del codice di procedura penale promossi con
ordinanze emesse: 1) il 5 ottobre 1995 dal Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di V. C.,
iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1995; 2) il 5 ottobre 1995 dal Pretore di Savona nel
procedimento penale a carico di Rida Massin, iscritta al n. 835 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 nel corso di un
processo penale a carico di un imputato minorenne cui era stato
contestato in dibattimento un reato connesso a quello per il quale
era stato disposto il rinvio a giudizio e nei cui confronti era stata
adottata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato
oggetto della contestazione suppletiva, il Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio il giudice che nel corso del dibattimento si
è pronunciato sulla libertà personale dell'imputato per un reato
oggetto di contestazione suppletiva.
Il giudice rimettente, ritenendo impossibile ampliare
interpretativamente, per analogia, i casi di incompatibilità
determinati da atti compiuti nel procedimento, tassativamente
previsti dall'art. 34 cod. proc. pen., ricorda che è stata più
volte dichiarata l'illegittimità costituzionale di questa
disposizione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del
giudice che ha valutato materiali cognitivi del processo in altri
casi identici o affini a quello ora considerato, ed afferma che la
contestazione in dibattimento di un reato connesso dovrebbe essere
considerata equivalente al rinvio a giudizio e la misura cautelare
potrebbe essere fondata sulla valutazione del materiale cognitivo non
acquisito al dibattimento e formato senza contraddittorio tra le
parti.
Il Tribunale per i minorenni, rilevato che la custodia cautelare in
carcere presuppone gravi indizi di colpevolezza ed implica una
valutazione di merito sulla probabile fondatezza dell'accusa e
sull'assenza di condizioni che legittimino il proscioglimento,
richiama principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, in
particolare dalla sentenza n. 432 del 1995, e ritiene che
l'incompatibilità del giudice è diretta ad impedire che la
valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o
possa apparire, condizionata dalla forza della prevenzione e dalla
naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un
atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso
procedimento. Ad avviso del giudice rimettente, si troverebbe in
questa situazione anche il giudice del dibattimento che ha applicato
una misura cautelare personale per un reato contestato nel corso
dell'istruzione dibattimentale; sicché questa situazione dovrebbe
egualmente determinare l'incompatibilità del giudice, anche per
evitare una disparità di trattamento tra identiche o analoghe
posizioni processuali.
2. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 nel corso di un
procedimento penale a carico di Rida Massin, tratta in arresto in
flagranza di reato e condotta davanti al giudice per la convalida
dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo (art. 566 cod.
proc. pen.), il Pretore di Savona, dopo aver convalidato l'arresto ed
emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, nella fase degli
atti preliminari al dibattimento ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore
che abbia, appunto, convalidato l'arresto ed applicato una misura
cautelare nei confronti dell'imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, i gravi indizi di colpevolezza,
che costituiscono il presupposto della custodia cautelare, sono
elementi probatori che consentono di ritenere altamente probabile
l'esistenza e attribuibilità del reato all'indagato. Anche la
convalida dell'arresto, presupponendo la flagranza, richiederebbe un
apprezzamento di evidenza della prova. Queste valutazioni
implicherebbero un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e
dovrebbero, quindi, determinare l'incompatibilità del giudice per il
giudizio di merito, ad evitare il rischio che nelle decisioni
relative all'istruzione dibattimentale e nelle valutazioni conclusive
lo stesso giudice possa apparire condizionato da giudizi
precedentemente espressi, con conseguente pericolo per la certezza
della sua imparzialità e terzietà.
Il Pretore ritiene che l'attività del giudice deve essere non solo
libera da vincoli che possono comportare la sua soggezione formale o
sostanziale ad altri organi, ma anche immune da qualsiasi forma di
prevenzione od influenza, che possa pregiudicare l'imparzialità o
l'obiettività della decisione (art. 101 Cost.). La valutazione di
responsabilità dell'imputato potrebbe essere, o apparire, inoltre,
in contrasto con i principi che si collegano alla garanzia del giusto
processo (artt. 24 e 101 della Costituzione), in quanto condizionata
dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio ormai espresso o un
atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso
procedimento.
3. - Nel solo giudizio promosso dal Pretore di Savona è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
L'Avvocatura ammette che la convalida dell'arresto e la connessa
applicazione di una misura cautelare possano integrare un giudizio
prognostico sulla colpevolezza dell'imputato, suscettibile, in linea
teorica, di incrinare l'imparzialità del giudice. Ma nel giudizio
direttissimo convalida dell'arresto e dibattimento sarebbero legati
da un nesso particolarmente stretto, al punto da poter essere
considerati come sequenze di un'unica fase del procedimento penale.
Lo stesso dato normativo (art. 566 cod. proc. pen.) renderebbe
evidente la contestualità di questi segmenti in un'unica e breve
fase procedimentale, disponendo che si proceda "immediatamente" al
giudizio in caso di convalida.
L'Avvocatura sottolinea che, accogliendo la questione di
legittimità costituzionale, si giungerebbe al risultato pratico, non
ragionevole né conforme alle finalità del giudizio direttissimo, di
imporre la presenza in ciascuna udienza dibattimentale dinanzi al
pretore di due magistrati, competenti l'uno per la convalida
dell'arresto e per l'applicazione della misura cautelare, l'altro per
la celebrazione del dibattimento. Considerato in diritto
1. - Le due questioni di legittimità costituzionale concernono la
disciplina delle cause di incompatibilità del giudice, stabilita
dall'art. 34 del codice di procedura penale.
Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ritiene che il
secondo comma di questa disposizione, nella parte in cui non prevede
che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel dibattimento
abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti
dell'imputato per un reato oggetto di contestazione suppletiva, sia
in contrasto: a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per
irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato che non può
essere giudicato nel merito da chi ha emesso una misura cautelare
personale nei suoi confronti nella fase delle indagini preliminari e
l'imputato che sia stato sottoposto a misura coercitiva da parte
dello stesso giudice competente per il dibattimento, per il quale
l'incompatibilità non opererebbe; b) con l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché il giudice avrebbe compiuto, ai fini
della emissione della misura coercitiva personale, una valutazione
anticipata dei materiali cognitivi che saranno oggetto del giudizio
di merito.
Il Pretore di Savona ritiene, a sua volta, che l'art. 34 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio direttissimo il pretore che abbia convalidato l'arresto ed
applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, sia in
contrasto con gli artt. 24 e 101 della Costituzione, giacché la
valutazione sulla responsabilità dell'imputato potrebbe essere
condizionata dalle decisioni già assunte dallo stesso giudice,
pregiudicandone l'imparzialità e l'obiettività.
2. - Le due questioni di legittimità costituzionale riguardano,
sia pure per aspetti diversi, la medesima disposizione e coinvolgono
gli stessi principi. I relativi giudizi possono, quindi, essere
riuniti per essere decisi congiuntamente.
3. - L'istituto dell'incompatibilità del giudice determinata da
atti compiuti nel procedimento penale concorre ad esprimere la
garanzia di un giudizio imparziale, che non sia né possa apparire
condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale
dell'imputato manifestate dallo stesso giudice, tali da poter
pregiudicare la neutralità del suo giudizio. Il principio del
"giusto processo", difatti, implica e presuppone che il giudizio si
formi in base al razionale apprezzamento delle prove legittimamente
raccolte ed acquisite e non sia pregiudicato da valutazioni sul
merito dell'imputazione e sulla colpevolezza dell'imputato, espresse
in fasi del processo anteriori a quella del quale il giudice è
investito.
Il processo è per sua natura costituito da una sequenza di atti,
ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su
quanto risulti nel procedimento ed incidere sui suoi esiti. Non può,
quindi, essere frammentato, isolando ogni atto che contenga una
decisione idonea a manifestare un apprezzamento di merito ma
preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale
il giudice è già investito, per attribuire ogni singola decisione
ad un giudice diverso, sino a rompere la necessaria unità del
giudizio e la sua intrasferibilità (cfr. sentenze n. 131 del 1996 e
n. 124 del 1992; ordinanza n. 24 del 1996).
L'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento
è determinata da provvedimenti adottati in base alla valutazione di
indizi o prove inerenti alla responsabilità penale dell'imputato in
fasi precedenti a quelle delle quali il giudice è investito. Essa
non necessariamente deve essere estesa sino a collegarla a tutti i
provvedimenti con contenuto valutativo emanati dal giudice competente
e senza che vi fosse incompatibilità nel momento in cui lo stesso è
stato investito del giudizio di merito; giudice che in ragione e
nell'esercizio di questa competenza è successivamente chiamato ad
adottare misure e provvedimenti accessori o ad esprimere giudizi
incidentali, quali sono quelli di carattere cautelare innestati nel
dibattimento. In questi casi il provvedimento non costituisce
anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al
contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già
correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è
la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far
derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il
giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa.
4. - La questione di legittimità costituzionale concernente
l'omessa previsione dell'incompatibilità per il giudizio di merito
del giudice del dibattimento che ha accolto la richiesta del pubblico
ministero di applicazione di una misura cautelare personale per un
reato concorrente, contestato in dibattimento, non è fondata.
È ben vero che anche in questo caso l'adozione della misura
cautelare personale presuppone la valutazione dell'esistenza di
"gravi indizi di colpevolezza" (art. 273, primo comma, cod. proc.
pen.) tali da fondare una ragionevole probabilità della
responsabilità penale dell'imputato, valutazione questa già
ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale idonea a determinare
l'incompatibilità per il giudizio del giudice per le indagini
preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare o
del giudice che su di essa si sia pronunciato in sede di riesame o di
appello (sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996). Ma nell'ipotesi
ora considerata questa valutazione è effettuata dal giudice che è
stato correttamente investito della cognizione del merito, senza che
sussistesse nei suoi confronti alcuna causa di incompatibilità, e
che non può essere successivamente spogliato di un giudizio già
instaurato, nel quale è attratta la decisione cautelare, costituendo
essa solo un momento di cognizione incidentale nel contesto del
giudizio di merito.
Questa situazione non è dunque assimilabile, come ipotizza il
giudice rimettente, a quella che si verifica per il giudice che,
nella fase anteriore al rinvio a giudizio, abbia adottato la misura
della custodia cautelare e sia successivamente chiamato a giudicare
della responsabilità penale dell'imputato. Né si vede come nel caso
in esame possa risultare leso il diritto di difesa dell'imputato, che
si svolge pienamente nel dibattimento.
5. - Egualmente non fondata è la questione di legittimità
costituzionale concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità
per il giudizio di merito del pretore che, procedendo con rito
direttissimo, ha convalidato l'arresto e disposto una misura
cautelare nei confronti dell'imputato.
La convalida dell'arresto implica una valutazione sulla
riferibilità del reato all'imputato, condotto in giudizio, ma è
attribuita alla cognizione del giudice competente per il merito, cui
è devoluta la convalida ed il contestuale giudizio, al quale accede
ogni altro provvedimento cautelare. Il giudice del dibattimento, al
quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si
pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto,
sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere
immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare
incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la
cognizione del merito.
Non può dunque esser configurata una menomazione
dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al
proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:
1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel
dibattimento abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei
confronti dell'imputato per un reato oggetto di contestazione
suppletiva, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che abbia
convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti
dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della
Costituzione, dal Pretore di Savona con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte