Sentenza n. 178/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 482/1985
- art. 4legge 482/1985
applicata al caso
- art. 23Accertamento imposte sui redditi
- art. 13d.P.R. 597/1973
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 1legge 482/1985
- art. 46d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.
e), 13 e 46 cpv. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma
secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamenti delle imposte sui redditi), 1, 2 e 4 della
legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti
in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1985 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Matera sul ricorso proposto
dall'Intendenza di Finanza di Matera contro Carmentano Nunzio, iscritta
al n. 127 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze contro Cordova
Francesco, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione di Cordova Francesco nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Michelangelo Pascasio per Cordova Francesco e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso da un dipendente statale per
la restituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pagata
sull'indennità di buonuscita da lui percepita, la Commissione
tributaria di secondo grado di Matera, con ordinanza 30 novembre 1985,
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12,
lett. e), 13 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 23, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificati dalla 1. 26
settembre 1985, n. 482, in riferimento agli artt. 3,38,53 e 76 Cost.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'indennità di
buonuscita si differenzia tanto dalle altre componenti di reddito
sinallagmaticamente collegate con il rapporto di impiego pubblico,
quanto dall'indennità di fine rapporto dovuta in relazione al
contratto di lavoro privato. In particolare, quest'ultima ha natura
retributiva, mentre l'indennità di buonuscita "pur trovando nel
rapporto di lavoro la sua fonte genetica, ne prescinde completamente
quanto al suo aspetto funzionale", essendo preordinata ad assicurare
"non già il sinallagma nell'ambito di detto rapporto", bensì il
soddisfacimento delle esigenze di vita del dipendente al momento della
cessazione dal servizio. Quindi, mentre l'indennità di fine rapporto
costituisce retribuzione differita, l'indennità di buonuscita ha un
carattere spiccatamente previdenziale: caratteristica questa
evidenziata anche dall'essere la prima corrisposta dal datore di lavoro
e la seconda da un apposito ente. Ne deriverebbe che l'assoggettamento
delle due indennità all'uguale trattamento tributario disposto dalle
norme impugnate, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. stante la diversa
natura di esse e tenuto anche conto che, a formare l'indennità di
buonuscita, concorrono i contributi dei pubblici dipendenti, mentre i
lavoratori privati non versano alcun contributo per formare la loro
indennità di fine rapporto.
Inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, l'assoggettamento ad
imposizione dell'indennità di buonuscita, costituente risparmio
accantonato a fini previdenziali, contrasterebbe anche con gli artt. 38
e 53 Cost., sottraendo alla loro destinazione, "senza una sufficiente
giustificazione ed una concreta base di ragionevolezza", mezzi
destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita dei pubblici
dipendenti.
Infine l'assimilazione, sotto l'aspetto impositivo, della
buonuscita alle indennità di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ.,
contrasterebbe anche con l'art. 76 Cost., per contrasto con quanto
stabilito nell'art. 2, n. 19, lett. b) della legge di delega n. 825 del
1971, il quale, prevedendo la tassazione delle indennità spettanti
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, non si
riferiva anche all'indennità di buonuscita, non legata - secondo il
giudice a quo - sinallagmaticamente al rapporto di lavoro del pubblico
dipendente.
Su tali questioni, secondo l'ordinanza di rimessione, nessuna
influenza avrebbe la legge n. 482 del 1985, che ha modificato criteri e
forme dell'imposizione sulle indennità di fine rapporto, riconfermando
peraltro l'imposizione sulle indennità di buonuscita.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate. Nelle note depositate si osserva che, da un lato, anche
l'indennità di fine rapporto corrisposta ai lavoratori privati ha una
funzione previdenziale; dall'altro che pure l'indennità di buonuscita
è geneticamente collegata al pregresso rapporto di lavoro, cosicché
la parità di trattamento fiscale è giustificata. Né sarebbero
violati gli artt. 38 e 53 Cost., perché l'indennità di buonuscita,
costituendo un reddito, è come tale tassabile ai sensi dell'art. 53
Cost., mentre l'art. 38 non garantisce l'assoluta intangibilità delle
prestazioni previdenziali.
3. - Nel corso di un altro giudizio promosso avverso una decisione
della Commissione tributaria centrale, la quale aveva ritenuto, in base
ad una particolare interpretazione del d.P.R. n. 597 del 1973,
intassabile l'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai
dipendenti statali, la Corte di Cassazione, con ordinanza 24 gennaio
1986, ha respinto detta interpretazione del d.P.R. n. 597 del 1973,
giudicandola errata anche alla stregua della nuova normativa dettata
dalla 1. n. 482 del 1985, ritenuta applicabile al giudizio. Peraltro ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 38 e 53 Cost., dell'art. 1 della 1. 26 settembre 1985, n. 482,
nella parte in cui ha modificato l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 e degli artt. 2 e 4 della stessa legge, in
quanto applicabili all'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'art. 7 della
legge 29 aprile 1976, n. 1 - 77.
In proposito nell'ordinanza si osserva che il legislatore delegante
del 1971 e quello delegato del 1973 non si sono basati su di una
nozione omogenea di "reddito", ma hanno inteso assoggettare ad imposta
ogni tipo di "ricchezza nuova", considerandola indice di capacità
contributiva. Tuttavia l'indennità di buonuscita erogata
dall'E.N.P.A.S., pur nell'ambito di tale vastissimo concetto di
reddito, presenterebbe alcuni elementi peculiari di distinzione i quali
implicherebbero l'esclusione, o almeno la limitazione, della sua
assoggettabilità ad un'imposta sul reddito.
Al riguardo si sottolinea che l'indennità di buonuscita ha natura
previdenziale e si afferma che il sistema di erogazione di essa
(disciplinato dal d.P.R. n. 1032 del 1973), ha le caratteristiche di
un'assicurazione sociale su base mutualistica. Ne deriverebbe un primo
dubbio di legittimità costituzionale della normativa impugnata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo del diverso e non
giustificato trattamento fiscale disposto riguardo ai capitali riscossi
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esentati da
imposizione fino all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 e da
questa assoggettati ad una tassazione più vantaggiosa rispetto a
quella disposta per le indennità di fine rapporto, nonostante che lo
stesso legislatore - come emerge all'occasio legis - abbia ravvisato un
parallelismo tra le due situazioni. Ne deriverebbe la totale
incostituzionalità della tassazione dell'indennità di buonuscita sino
alla entrata in vigore della 1. n. 482 del 1985, mentre da tale data
detta tassazione sarebbe costituzionalmente illegittima nel quantum,
essendo ingiustificato il deteriore trattamento fiscale stabilito per
essa rispetto ai capitali riscossi in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita.
Partendo, in secondo luogo, dall'affermazione che l'indennità di
buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. avrebbe carattere "indennitario", in
quanto diretta a reintegrare il dipendente da un danno (perdita del
lavoro, con le sue conseguenze negative), il giudice a quo prospetta il
dubbio che, non essendo ravvisabile nella percezione della buonuscita
l'attribuzione di nuova ricchezza, essa non potrebbe essere considerata
indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., cosicché
anche per tale verso le norme impugnate sarebbero costituzionalmente
illegittime.
In terzo luogo, tenuto conto del carattere previdenziale
dell'indennità di buonuscita, secondo la Corte di Cassazione le norme
impugnate violerebbero gli artt. 3, 38, secondo comma e 53, primo
comma, Cost. in quanto il meccanismo di tassazione, anche dopo i
correttivi apportati dalla 1. n. 482 del 1985, non sarebbe conforme al
carattere previdenziale dell'indennità, tanto è vero che questo, in
taluni casi, risulta più gravoso del precedente, come lo stesso
legislatore ha riconosciuto disponendo che in sede di riliquidazione
non può farsi luogo ad applicazione di maggiori imposte. Ne
deriverebbe che, illegittimamente, risorse destinate ad uno scopo
previdenziale, sarebbero fatte oggetto di prelievo fiscale senza
l'adozione di accorgimenti idonei a salvaguardarne la destinazione
previdenziale ed in maniera sperequata rispetto alla effettiva
capacità tributaria. In particolare, contrasterebbe con gli artt. 3 e
53 Cost. l'avere tassato più gravosamente le indennità derivanti dai
rapporti di minore durata.
Infine, alla stregua dell'ordinanza di rimessione, le norme
impugnate contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost. anche per avere
trattato le indennità di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. alla
stessa maniera delle indennità di fine rapporto corrisposte ai sensi
dell'art. 2120 cod. civ., nonostante che i dipendenti statali
concorrano alla formazione dell'indennità di buonuscita con loro
contributi - a differenza dei lavoratori privati - e tenuto conto che
tali contributi non possono essere detratti dall'imponibile così come,
invece, i premi versati in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita.
4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate. Pregiudizialmente, però, ha eccepito la loro irrilevanza,
sotto il profilo che, una volta stabilita dalla Corte di Cassazione
l'applicabilità alla fattispecie della nuova normativa prevista dalla
1. n. 482 del 1985, essa avrebbe dovuto rimetterne al giudice di rinvio
l'applicazione, senza poter sollevare rispetto ad essa questione di
costituzionalità "non essendo chiamata a dare applicazione ai nuovi
criteri d'imposizione agli effetti della decisione del ricorso".
Riguardo al merito, nelle note depositate si contesta innanzitutto
la natura indennitaria della indennità di buonuscita e si deduce
l'infondatezza del profilo di costituzionalità basato su tale
presupposto. Si contesta poi, con riferimento anche ai lavori
preparatori della 1. n. 482 del 1985 e della 1. n. 114 del 1977,
l'equiparabilità dell'indennità di buonuscita ai capitali percepiti
in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita, sottolineandosi
che, a norma dell'art. 17 della 1. 29 ottobre 1961, n. 1216 i premi
assicurativi sono assoggettati all'imposta sulle assicurazioni
cosicché, in relazione a ciò e alle differenze esistenti rispetto
alle indennità di buonuscita, le differenze di trattamento fiscale tra
capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita e indennità di buonuscita sarebbero legittime. E ciò tanto più,
in quanto a norma dell'art. 47, primo comma, Cost. e in forza della
discrezionalità spettante al legislatore in tema d'incentivazione
dell'assicurazione volontaria, un trattamento più favorevole per i
capitali percepiti in relazione ad assicurazioni volontarie sarebbe
pienamente giustificato.
Infine, circa le nuove modalità di tassazione disposte dalla 1. n.
482 del 1985 ed ai profili attinenti alla dedotta violazione, in
relazione al quantum della tassazione, degli artt. 38 e 53 Cost., nelle
note depositate si osserva che la sottoposizione ad imposta della
indennità di fine rapporto non più col sistema della tassazione
separata ma in via autonoma ed esclusiva (cioè senza aggancio alcuno
ad altri redditi del percipiente) è ossequiente alla funzione
previdenziale della prestazione, della quale risultano così
riconosciute le peculiari caratteristiche e la specifica destinazione
al punto che le sue sorti fiscali in niente si confondono con quelle
degli altri redditi del percipiente. Inoltre, l'applicazione alla base
imponibile, dopo le detrazioni previste, di un'aliquota progressiva
risponde ad un preciso canone costituzionalmente stabilito e vale ad
assicurare il concorso alle spese pubbliche in ragione delle capacità
contributive dei singoli. Né sarebbe irragionevole che i rapporti di
più breve durata siano più gravosamente tassati, aumentando il
carattere previdenziale dell'indennità con la durata del rapporto.
5. - Davanti a questa Corte si è costituita pure la parte privata,
chiedendo che le questioni sollevate siano ritenute fondate e
concludendo per la dichiarazione d'incostituzionalità degli "artt. 12,
lett. e), 13, 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,2 e 4 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, escludendola per intero da ogni
gravame fiscale, per contrasto con gli artt. 3, 35, primo e secondo
comma, 38, secondo comma, 41, terzo comma, 53, primo comma e 76 della
Costituzione".
Nelle note depositate essa insiste in parte nelle argomentazioni
contenute nell'ordinanza di rimessione, affermando per altro verso -
più radicalmente - che se, come deve essere riconosciuto "la
buonuscita è capitale o patrimonio, ovvero indennizzo (come
conseguenza dell'evento dannoso del collocamento a riposo) o risparmio
o erogazione previdenziale o assistenziale, essa non può essere
soggetta all'imposta sul reddito", in quanto non è un reddito e quindi
non è indice di capacità contributiva. Considerato in diritto :
6. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano
questioni identiche o strettamente connesse, per cui vanno riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
7. - Le questioni sollevate hanno ad oggetto: l'art. 23, comma
secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dalla
legge n. 482 del 1985; gli artt. 1, della 1. 26 settembre 1985, n. 482
- nella parte in cui modifica l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 - 2 e 4 della stessa legge, in quanto
applicabili all'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni; l'art. 13 del
d.P.R. n. 597 del 1973, come modificato dall'art. 1 della legge n. 482
del 1985; l'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973.
Secondo le ordinanze di rimessione le suddette norme sarebbero in
contrasto:
a) con gli artt. 38 e 53 Cost., giacché la tassazione, da esse
prevista, dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. -
costituente risparmio accantonato a fini previdenziali - sottrarrebbe
alla loro destinazione mezzi destinati al soddisfacimento delle
esigenze di vita dei pubblici dipendenti;
b) con l'art. 53 Cost. perché, ove si riconosca all'indennità di
buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. carattere indennitario, per essere
destinata a reintegrare il pubblico dipendente dal "danno" conseguente
alla cessazione del rapporto di lavoro, la sua percezione non
costituirebbe acquisizione di nuova ricchezza e quindi idoneo indice di
capacità contributiva;
c) con gli artt. 3, 38, secondo comma e 53s primo comma Cost. in
quanto il meccanismo di tassazione previsto dalle norme impugnate per
l'indennità di buonuscita, anche dopo i correttivi apportati dalla
legge n. 482 del 1985, non sarebbe conforme al carattere previdenziale
dell'indennità, in mancanza di accorgimenti idonei a salvaguardarne la
funzione e risulterebbe sperequato rispetto alla effettiva capacità
tributaria;
d) con gli artt. 3 e 53 Cost., per essere state tassate in maniera
particolarmente gravosa le indennità di buonuscita derivanti dai
rapporti di minore durata;
e) con l'art. 3 Cost., perché, pur avendo l'indennità di
buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. caratteri che la renderebbero
assimilabile ai capitali percepiti in relazione a contratti di
assicurazione sulla vita, l'averla assoggettata ad un diverso
trattamento fiscale (essendo stati i suddetti capitali esentati da
imposizione fino all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 e da
questa sottoposti ad una tassazione più vantaggiosa rispetto a quella
riguardante le indennità di fine rapporto) sarebbe irragionevole e
lesivo del principio di uguaglianza;
f) con gli artt. 3 e 53 Cost., perché sottoporrebbero le
indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. allo stesso
trattamento tributario delle indennità di fine rapporto dovute in
relazione a rapporti di lavoro privato, nonostante la diversità di
natura esistente tra esse, avendo l'indennità di buonuscita funzione
previdenziale e le altre indennità funzione retributiva ed essendo
solo le indennità di buonuscita (e non le altre indennità di fine
rapporto) formate anche con il contributo degli aventi diritto.
L'art. 12, lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973, secondo la
Commissione tributaria di secondo grado di Matera, sarebbe inoltre in
contrasto anche con l'art. 76 Cost., poiché l'assimilazione, sotto
l'aspetto impositivo, della indennità di buonuscita alle indennità di
fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., non sarebbe conforme ai princìpi
stabiliti nell'art. 2, n. 19, lett. b) della legge di delegazione n.
825 del 1971.
8. - Va pregiudizialmente respinta l'eccezione d'inammissibilità
(cfr. n. 4) sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nel
giudizio proposto dalla Corte di Cassazione, sotto il profilo che la
Corte stessa non era chiamata a dare applicazione alla normativa della
legge n. 482 del 1985, in quanto sopravvenuta alla decisione della
Commissione centrale tributaria impugnata.
Deve infatti rilevarsi che, sull'applicabilità nel giudizio a quo
di tale nuova normativa, la Corte di Cassazione - giudice
istituzionalmente competente a decidere al riguardo - ha ampiamente
motivato nell'ordinanza di rimessione, così assolvendo alla
prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Viceversa, va dichiarata l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. n.
600 del 1973, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Matera, in riferimento agli artt. 3,38 e 53 Cost. senza alcuna
motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo delle prescrizioni
contenute in tale norma, riguardante la determinazione della misura
della ritenuta d'acconto alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
Parimenti, per la stessa ragione, va dichiarata l'inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte
di Cassazione, dell'art. 1 della legge n. 482 del 1985, nella parte in
cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973, sottraendo alla
forma di tassazione separata ivi prevista i redditi di cui alla lett.
e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. e prevedendo una nuova aliquota per
i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti
il soggetto non abbia avuto redditi.
9. - Passando all'esame del merito, va preliminarmente dichiarata
l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
12, lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973, sollevata in riferimento
all'art. 76 Cost. sotto il profilo della non conformità ai princìpi
stabiliti dall'art. 2, n. 19, lett. b) della legge di delegazione n.
825 del 1971. Infatti, l'ordinanza di rimessione ha ritenuto rilevante
nel giudizio a quo e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. n. 597
del 1973, nel testo sostituito a quello originario dalla legge n. 482
del 1985; cosicché in relazione a detta nuova norma, non emanata in
base a delegazione legislativa, una violazione dell'art. 76 della
Costituzione non è configurabile, riguardando l'art. 76 esclusivamente
la legislazione delegata.
10. - Prima di venire all'esame delle altre questioni, va ricordato
come esse siano in gran parte simili a quelle già discusse dinanzi a
questa Corte all'udienza del 6 dicembre 1983. I giudizi allora promossi
riguardavano gli artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. n. 597 del
1973, gli artt. 85,87,89 e 140 del d.P.R. n. 645 del 1958 e l'art. 34
del d.P.R. n. 601 del 1973. Le ordinanze di rimessione ne avevano
prospettato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3,38 e 53 Cost., in quanto: a) sottoponevano ad imposizione fiscale le
indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. nonostante che queste
avrebbero carattere previdenziale, non costituirebbero reddito e non
sarebbero indice di capacità contributiva; b) dette indennità,
irragionevolmente, sarebbero state tassate in maniera deteriore
rispetto ai capitali percepiti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita, esentati da ogni imposizione; c)
irragionevolmente le indennità di buonuscita percepite dai dipendenti
statali sarebbero state tassate in maniera identica alle indennità di
fine rapporto percepite dai dipendenti privati, in quanto solo i
pubblici dipendenti sono tenuti al versamento di contributi.
La Corte, in quell'occasione, sollevò d'ufficio, dinanzi a sé,
questione di legittimità costituzionale della norma (l'art. 13 del
d.P.R. n. 597 del 1973) che stabiliva le modalità di tassazione delle
indennità di fine rapporto in generale. affermando di non potere
prescindere dall'esame delle forme e dei criteri dell'imposizione al
fine di decidere sulle questioni proposte.
Nell'ordinanza si rilevava in proposito che l'art. 13 del d.P.R. n.
597 del 1973 non teneva adeguato conto delle caratteristiche proprie
delle indennità in questione e non prendeva in considerazione in
giusta misura l'arco di tempo in cui erano andati maturando i diritti
alle indennità medesime. Infatti esso prevedeva che per tutte le
indennità di fine rapporto (assoggettate a tassazione separata)
l'imposta fosse determinata applicando all'ammontare dell'indennità
"l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto
alla loro percezione". L'imponibile, a norma del successivo art. 14,
era ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare delle liquidazioni
non superava i dieci milioni, del trenta per cento se era superiore a
dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se era superiore a
venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso "successivamente alla
precedente riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni
anno o frazione di anno preso a base per la somministrazione
dell'indennità".
Se l'ammontare della liquidazione superava dette somme, l'imposta
era ridotta nella misura necessaria ad evitare che il reddito residuo
scendesse al disotto della cifra risultante dal" l'applicazione
dell'imposta su un ammontare pari, rispettivamente, a dieci, venti o
cinquanta milioni.
11. - A seguito dei rilievi di questa Corte, il legislatore è
intervenuto, ridisciplinando in gran parte la materia con la legge 26
settembre 1985, n. 482; che ha modificato (art. 1) gli artt. 12, lett.
e) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed integralmente
sostituito (art. 2) l'art. 14 di detto d.P.R., con normativa (art. 4)
applicabile ai giudizi in corso.
In base al nuovo testo dell'art. 14 la tassazione della indennità
di fine rapporto, di qualunque tipo, resta regolata unitariamente. Essa
è stata sganciata dal reddito complessivo netto degli anni precedenti
e si è stabilito che tali indennità sono imponibili per un ammontare
che si determina riducendo il loro importo netto di una somma pari a
lire cinquecentomila per ogni anno preso a base di commisurazione con
esclusione dei periodi di anzianità convenzionali. L'imposta si
applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il
risultato per dodici.
Con tali innovazioni legislative si è così inteso eliminare
l'elemento d'irrazionalità, presente nella precedente disciplina,
costituito dal collegamento dell'imposizione sulle indennità di fine
rapporto al reddito complessivo netto dell'ultimo biennio, che è un
elemento estraneo al rapporto di lavoro al quale si ricollega la
percezione dell'indennità, tale da risultare spesso inidoneo a fornire
giusti indici d'imponibilità. Inoltre, la nuova normativa ha tenuto
conto della durata del rapporto di lavoro ed ha apprestato un congegno
d'imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di
tassazione dei redditi, dando così rilievo alle speciali
caratteristiche delle indennità di fine rapporto.
12. Ciò premesso, deve passarsi all'esame della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 settembre
1985, n. 482 - nella parte in cui modifica l'art. 12, lett - e) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - 2 e 4 della stessa legge, in quanto
applicabili alle indennità di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S.;
dell'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973, sollevate sotto il profilo che
tali norme, considerando "reddito" le indennità di buonuscita
corrisposte dall'E.N.P.A.S. ed assoggettandole ad imposizione fiscale,
violerebbero gli artt. 38 e 53 della Costituzione, avendo dette
indennità natura previdenziale o indennitaria e, pertanto, non essendo
adeguato indice di capacità contributiva.
La questione non è fondata.
I giudici a quibus partendo dall'affermazione di una sostanziale
diversità giuridica tra le indennità di buonuscita erogate
dall'E.N.P.A.S. e la indennità di fine rapporto erogata ai dipendenti
privati, accentuano la natura previdenziale delle prime - in
alternativa - ne allegano la natura indennitaria, rivendicandone la
intassabilità in quanto non costituirebbero reddito.
Peraltro, questa Corte ha costantemente affermato che per capacità
contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneità
del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto
economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che
consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo
valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di
costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o irrazionalità
(da ultimo sentt. 15 febbraio 1984, n. 25; 1 aprile 1982, n. 63 e 20
aprile 1977, n. 62).
In tale ottica, pur tenendosi conto della garanzia apprestata in
materia previdenziale dall'art. 38 della Costituzione, l'allegata
natura della indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., non ne
esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad
assicurarne le finalità previdenziali, secondo valutazioni che
competono al legislatore e risultano nel caso di specie immuni da
irrazionalità. Infatti - come sopra si è detto - il congegno
impositivo previsto dall'art. 2 della legge n. 482 del 1985, tenendo
conto delle caratteristiche delle indennità di fine rapporto, esenta
da imposizione una larga fascia di tali indennità, d'importo crescente
in relazione alla durata del rapporto di lavoro, secondo una scelta
ragionevole nella sua discrezionalità, ed assicura per tutte le
liquidazioni, di qualsiasi importo, una quota esente.
Né può trovare accoglimento la tesi del carattere indennitario
delle liquidazioni erogate dall'E.N.P.A.S., non essendo il diritto a
percepirle ricollegato dal legislatore ad un danno bensì unicamente
alla cessazione del rapporto di lavoro dopo il trascorrere di un
periodo minimo, restando giuridicamente indifferente che la cessazione
comporti per il pubblico dipendente un danno o un vantaggio (come nel
caso di cessazione per il passaggio ad altra attività più
remunerata).
13. - Del pari non fondata è la questione di legittimità
costituzionale de a normativa risultante dai suddetti articoli, 5
sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. in
quanto le buonuscite erogate dall'E.N.P.A.S. sono assoggettate ad un
diverso e meno favorevole trattamento fiscale rispetto ai capitali
percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, per i
quali l'art. 6 della 1. 26 settembre 1985, n. 482 così dispone: "Sui
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato,
le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di
imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va
commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno
successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci
anni dalla conclusione del contratto di assicurazione".
Invero tale censura è certamente inconferente riguardo all'art. 46
del d.P.R. n. 597 del 1973, il quale - nello stabilire che
costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le indennità di cui
alla lett. e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. - non attiene alle
modalità della tassazione delle indennità di fine rapporto. Parimenti
lo è riguardo all'art. 1 della legge n. 482 del 1985 - nella parte in
cui ha modificato l'art. 12 lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973 - che
si limita a stabilire, per quanto interessa in questa sede, che le
indennità di fine rapporto sono soggette a tassazione separata,
restando demandata ad altra norma di determinare il quomodo di tale
tassazione.
Quanto agli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985, essi
effettivamente disciplinano la tassazione delle indennità di fine
rapporto in modo meno vantaggioso di quanto previsto dall'art. 6 della
stessa legge per i capitali percepiti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita. Deve ritenersi, peraltro, che trattasi di
somme percepite in base a titoli completamente diversi ed in relazione
a fattispecie che presentano - al di là di alcune analogie - elementi
di differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del
giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di
uguaglianza. Infatti, i capitali percepiti in base a contratti di
assicurazione sulla vita, lo sono in conseguenza di un atto
previdenziale volontario - il contratto di assicurazione - retto da una
particolare disciplina, caratterizzata, per quel che in questa sede
interessa, dalla proporzionalità tra premio e rischio e dall'essere il
premio pagato dall'assicurato e il rischio assunto dall'impresa
assicuratrice, secondo una logica che rapporta il capitale assicurato
al premio pagato, in base al calcolo di probabilità dell'evento.
L'impresa assicuratrice si obbliga ad inserire, secondo le regole
della tecnica e secondo le norme che ne qualificano l'esercizio, il
rischio singolo in una massa di rischi, attraverso un procedimento di
omogeneizzazione e di neutralizzazione. Si profila ed assume rilievo,
dunque, l'attività imprenditoriale come strumento di realizzazione del
contenuto dell'operazione economica perseguita dalle parti contraenti.
Le buonuscite erogate dall'E.N.P.A.S. sono prestazioni
previdenziali obbligatorie, caratterizzate dall'automaticità e dalla
mancanza di un rapporto sinallagmatico tra contributi versati e
indennità di buonuscita, non essendo i primi rapportati ad un rischio,
bensì alla retribuzione del pubblico dipendente. Inoltre - e ciò vale
a togliere ogni dubbio sulla non comparabilità delle situazioni - il
fondo per le liquidazioni erogate dall'E.N.P.A.S. è costituito da
contributi erogati dallo Stato, con obbligo di rivalsa per una quota
imputabile al pubblico dipendente.
Già l'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, stabilì infatti
che dall'1 marzo 1966 il contributo a carico di ogni iscritto al Fondo
di previdenza fosse dovuto nella misura del 5,10% di cui il 2,50% a
carico dell'iscritto e la parte restante a carico dell'Amministrazione
di appartenenza. Stabilì, inoltre, che a partire dall'1 gennaio 1968
e successivamente ogni due anni il contributo fosse maggiorato, a
carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50% fino a raggiungere
l'aliquota complessiva dell'8,10%. In seguito, l'art. 37 del d.P.R. n.
1032 del 1973 determinò la scala crescente dei contributi
previdenziali obbligatori in favore dell'E.N.P.A.S., nella misura del
7,10% della base contributiva sino al 31 dicembre 1975, del 7.60% sino
al 31 dicembre 1977, dell'8,10% sino al 31 dicembre 1983. Infine,
l'art. 18 della 1. 20 marzo 1980, n. 75 elevò detti contributi dall'1
gennaio 1984 al 9,60%. La rivalsa a carico dell'iscritto all'E.N.P.A.S.
sulle somme, sempre direttamente corrisposte dalla Pubblica
Amministrazione, invece, è sempre rimasta fissa alla percentuale del
2,50% della base imponibile.
La diversità delle situazioni legittima quindi il differente
regime tributario e rientra nella discrezionalità del legislatore
prevedere per i premi assicurativi e per i capitali percepiti in
relazione a contratti di assicurazione sulla vita, forme di totale o
parziale esenzione fiscale, quali mezzi d'incentivazione della
previdenza volontaria, secondo i propri indirizzi di politica
legislativa.
14. - Le ordinanze di rimessione prospettano infine, come si è
detto, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482
- nella parte in cui ha modificato l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 - 2 e 4 della stessa legge, in quanto
applicabili all'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S.,
nonché dell'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973, sotto il profilo che
illegittimamente sottoporrebbero le indennità di buonuscita erogate
dall'E.N.P.A.S. allo stesso trattamento tributario delle indennità di
fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato,
nonostante che solo le indennità di buonuscita sono formate anche con
il contributo degli aventi diritto.
La censura è inconferente rispetto all'art. 46 del d.P.R. n. 597
del 1973 che, come si è già detto, non attiene alle modalità di
tassazione delle indennità di fine rapporto e all'art. 1 della 1. n.
482 del 1985 - nella parte in cui ha modificato l'art. 12, lett. e) del
d.P.R. n. 597 del 1973, il quale - come pure si è visto - si limita a
disporre che le indennità di fine rapporto sono soggette a tassazione
separata.
15. - La questione è invece fondata, nei limiti che si diranno,
per quanto attiene agli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge
n. 482 del 1985.
Infatti l'elemento indicato nelle ordinanze di rimessione (la
contribuzione degli aventi diritto) è necessariamente rilevante al
fine di assicurare il principio del rispetto della capacità
contributiva, giacché non appare razionale la tassazione anche di
quella parte delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.
percepite in correlazione ai contributi versati dallo Stato che gravano
sui dipendenti statali.
Invero, se la capacità contributiva deve essere intesa come
idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria (cfr. sent. 15
febbraio 1984, n. 25 cit.), ne deriva che il legislatore, insieme
all'osservanza del principio di non imporre prestazioni che siano in
contrasto con le garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione a
tutela della persona, è tenuto a commisurare il carico fiscale in modo
tale da colpire effettive manifestazioni di capacità contributiva. Nel
caso in esame, invece, ha sottoposto ad imposizione somme affluite al
Fondo gestito dall'E.N.P.A.S., in base a contribuzioni, gravanti sul
dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Sì che, lo Stato,
verrebbe a colpire col tributo un esborso da se stesso effettuato (ma
con incidenza diretta sul pubblico dipendente a seguito della rivalsa),
trascurando anche la circostanza che le somme versate sono affidate
alla esclusiva ed autonoma gestione di un apposito ente con relativi
redditi ed incrementi, dei quali nessun meccanismo assicura i
favorevoli riflessi sul soggetto inciso al momento della percezione
della indennità di liquidazione.
Per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione è
illogico e arbitrario ritenere che la indennità di buonuscita si
profili come reddito, quale che sia la concezione economica e giuridica
che al riguardo si segue. Il che priva di fondamento il rilievo che il
vizio impositivo potrebbe essere superato dalla circostanza che non è
prevista alcuna tassazione né al momento del versamento dei contributi
(che, come si è detto, viene effettuato direttamente dallo Stato
all'E.N.P.A.S., in esecuzione di una obbligazione ex lege, sia pure con
diritto a rivalsa) né in quello della percezione dell'indennità.
Ne deriva che le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.,
limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico del
dipendente, non dovevano essere sottoposte a tassazione. L'imposizione
di essa, infatti, ha leso il principio di capacità contributiva;
tenuto anche conto che l'art. 53, Primo comma, Cost. va interpretato
nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi
impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento
tributario disuguale: cosicché il legislatore avrebbe potuto e
potrebbe legittimamente trattare in modo unitario il regime tributario
dell'indennità di fine rapporto, soltanto in assenza, tra le diverse
indennità, di sostanziali elementi di differenziazione. La circostanza
che le indennità erogate dall'E.N.P.A.S. siano formate anche con
contributi del pubblico dipendente, oltre che dello Stato, è un
elemento che conferisce ad esse struttura e fisionomia differenziate,
che dovevano essere congrnamente valutate e trattate dal punto di vista
fiscale.
Al fine di ricondurre il sistema di tassazione previsto dagli artt.
2 e 4, commi primo e quarto, dalla 1. n. 482 del 1985 al rispetto di
quel principio, è dunque indispensabile tener conto, nella
determinazione dell'imponibile, anche dell'ammontare dei contributi
gravanti sul pubblico dipendente.
Ancorché - come sopra si è visto - trattasi di situazioni
giuridicamente differenziate, non è inopportuno osservare, al
riguardo, che nella tassazione delle indennità percepite in relazione
ai contratti di assicurazione sulla vita, il legislatore - con
un'operazione impositiva meritevole di considerazione - ha disposto la
detrazione dall'imponibile del coacervo dei premi versati (art. 61. n.
482 del 1985), sebbene (a differenza di quello che avviene per i
contributi previdenziali versati all'E.N.P.A.S.), tali premi, per i
meccanismi collegati al rapporto assicurativo, siano protetti e
accresciuti con particolare efficacia (ad es. cointeressenza
all'operazione di investimento della riserva matematica, ecc.).
Tenuto conto del contributo del lavoratore, deve, dunque, ritenersi
che, per ricondurre il sistema di tassazione stabilito dagli artt. 2 e
4, commi primo e quarto, della legge n. 482 del 1985 al rispetto
dell'art. 53 Cost., è indispensabile che l'imponibile ivi previsto sia
preceduto anche dalla detrazione di una somma pari alla percentuale
dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente
(alla data del collocamento a riposo) tra il contributo del 2,50% posto
a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del
contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza
dell'E.N.P.A.S.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comnia,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) sollevate dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Matera, con l'ordinanza di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della 1. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del
trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),
nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, sollevata dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza di
cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi
primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in
cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada
detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di
buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973),
corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a
riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico
dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.12, lett. e) del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, nel testo di
cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Matera con l'ordinanza di cui in
epigrafe in riferimento all'art. 76 Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 l. 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui modifica
l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art.46
del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, sollevate dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Matera e dalla Corte di Cassazione, con
le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53
Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte