Sentenza n. 178/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti-legge 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre
1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990,
nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n.
216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al
Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il
riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti
economici), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sul
ricorso proposto da Marchetti Achille, iscritta al n. 659 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Marchetti Achille, nonché gli
atti di intervento di Pricolo Giuseppe, Moro Pietro ed altri e del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avv. Filippo De Jorio per Marchetti Achille, per Pricolo
Giuseppe, Moro Pietro ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Achille Marchetti
avverso il provvedimento in data 3 dicembre 1992 con il quale il
Ministero dell'interno aveva respinto la richiesta di riliquidazione
della pensione, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Abruzzo, con ordinanza emessa in data 29 aprile 1994, ma
pervenuta alla Corte il 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344
(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della
legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991
e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui
non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti
pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente
all'ottobre del 1989.
Osserva il giudice a quo che, nelle impugnate leggi recanti
aumenti stipendiali ai dirigenti in servizio, mancano apposite norme
di perequazione per i dirigenti in quiescenza; da ciò deriverebbe,
rileva il rimettente, che, in conseguenza degli erogati aumenti di
stipendio, si sarebbe verificata una irragionevole discriminazione,
agli effetti del trattamento pensionistico, tra soggetti che si
trovano in identica posizione funzionale, con evidente incidenza sui
principi di proporzionalità ed adeguatezza alle esigenze di vita di
cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito Achille
Marchetti limitandosi ad allegare copia dell'ordinanza di rimessione
e riservandosi di presentare ulteriore memoria.
Hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell'avv. Filippo
De Iorio, numerosi altri dirigenti tuttavia sprovvisti della qualità
di parti nel giudizio a quo.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
questione.
4. - In prossimità dell'udienza sia la parte privata costituita
che l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie
insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
5. - Nel corso dell'udienza, la Corte, ritiratasi in camera di
consiglio, si è pronunciata con ordinanza qui allegata, dichiarando
la inammissibilità dell'intervento del Generale Giuseppe Pricolo ed
altri. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Abruzzo, sottopone all'esame della Corte la seguente questione di
legittimità costituzionale: se il decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, il decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21 e
la legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216, nella
parte in cui non prevedono un meccanismo di perequazione delle
pensioni anteriormente all'ottobre 1989, siano in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinano una
ingiustificata disparità di trattamento, agli effetti del
trattamento di quiescenza, fra soggetti che si trovano in identica
posizione funzionale;
b) con gli artt. 36 e 38 della Costituzione in quanto tale
mancata previsione non assicura il rispetto dei principi di
proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita)
alle esigenze di vita.
2. - La questione è inammissibile.
Invero, il giudice rimettente impugna l'intero testo normativo di
tre diverse leggi che prevedono esclusivamente miglioramenti
economici in favore del personale in servizio, ma non fanno alcun
riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale
collocato a riposo.
Le leggi denunciate, pertanto - come già affermato con riguardo
ad altra questione (sentenza n. 15 del 1981) - non rappresentano la
sedes materiae idonea a dar luogo ad un sindacato di legittimità
costituzionale sulla mancata previsione della diversa materia
relativa alle pensioni dei dirigenti collocati a riposo anteriormente
all'entrata in vigore delle predette leggi, che - come già detto -
concernono soltanto il personale in servizio.
3. - Né, d'altra parte, può essere utilmente richiamata la
sentenza n. 1 del 1991, con la quale la Corte costituzionale ha
affermato il diritto dei dirigenti collocati a riposo anteriormente
al 1979 alla riliquidazione della pensione, dal momento che, in quel
caso, oggetto dell'impugnazione era una norma di legge (l'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468) che - a
differenza del contenuto dei testi normativi ora denunziati -
espressamente disciplinava le pensioni corrisposte ai dirigenti
civili e militari dello Stato, nonché del personale ad essi
collegato od equiparato, cessati dal servizio con decorrenza
successiva ad una determinata data (1 gennaio 1979).
4. - Per completezza, giova in proposito ribadire alcuni principi.
Da una parte, affinché possa essere considerata ammissibile una
questione rivolta ad un intero testo legislativo, occorre che le
censure formulate siano tali da potersi riferire a tutte le norme
contenute nei provvedimenti denunciati (cfr., fra le molte, la
sentenza n. 317 del 1992); d'altra parte, allorquando si sollevi il
dubbio della legittimità costituzionale di una norma deducibile
dalla complessiva disciplina di una materia, ovvero si lamenti
l'irragionevole mancanza di un'altra norma ritenuta necessaria in
detta disciplina, non può il giudice rimettente indicare tutte le
disposizioni del sistema o un grande settore dell'ordinamento
giuridico, ma è tenuto a precisare le disposizioni che abbiano un
effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di
illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori
normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità
ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della
questione così sollevata.
Nel caso di specie non appaiono rispettati questi principi
poiché, essendo stati riportati gli interi tre testi legislativi,
non è possibile identificare le specifiche disposizioni cui riferire
la denunzia, con la conseguente inammissibilità della questione,
come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 306 del 1987) in
una fattispecie riguardante proprio l'aggancio degli aumenti delle
pensioni alla dinamica salariale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte