Sentenza n. 179/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma
terzo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9
novembre 1968 dal Consiglio di Stato - sezione sesta - sul ricorso di
Renucci Fiorella e Danilo contro il Provveditore agli studi di Roma ed
il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 107 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 98 del 16 aprile 1969.
Visto l'atto di costituzione di Renucci Fiorella e Danilo;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Ezio Milesi, per i Renucci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Fiorella e Danilo Renucci, premesso che nella qualità di
figli di Giuseppina Rascelli vedova Renucci, bidella non di ruolo
presso il Provveditorato agli studi di Roma, deceduta il 10 novembre
1963 per cause comuni in costanza del rapporto d'impiego, avevano
chiesto la corresponsione dell'indennità di anzianità relativa al
rapporto d'impiego della loro madre, e che il Provveditorato aveva
comunicato che a sensi dell'art. 9, comma terzo, del D.L.C.P.S. 4
aprile 1947, n. 207, l'indennità non spettava ad essi richiedenti
perché maggiorenni all'atto della morte della de cuius, impugnavano in
sede giurisdizionale il provvedimento, chiedendone l'annullamento. A
fondamento del ricorso davanti al Consiglio di Stato, deducevano
preliminarmente che il citato art. 9 fosse in contrasto con l'art. 35
(in relazione all'art. 3) della Costituzione: la norma porrebbe in
essere un aggravio e conseguente danno patrimoniale per i figli dei
prestatori d'opera dipendenti dello Stato, la cui condizione giuridica
- sarebbe limitata rispetto al datore di lavoro privato ed a proposito
del trattamento di indennità in caso di morte. In quest'ultima
ipotesi, infatti, mentre l'art. 9 per i dipendenti non di ruolo dello
Stato, dispone che l'indennità "deve essere corrisposta al coniuge, ai
figli minorenni e se vivevano a carico del dipendente stesso, ai
parenti entro il secondo grado", l'art. 2122, comma primo, del codice
civile, per i dipendenti da privati datori di lavoro, prescrive che le
indennità (di anzianità e di preavviso) "devono corrispondersi al
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai
parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado".
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, essendo l'indennità de qua
null'altro che l'indennità di anzianità, di cui la Corte
costituzionale, con sentenza n. 75 del 1968, ha riconosciuto il
carattere di quota parte del salario, dalla mancata corresponsione
nella specie la pubblica amministrazione verrebbe a conseguire un
ingiustificato arricchimento.
Per i resistenti (Provveditorato agli studi di Roma e Ministero
della pubblica istruzione) l'Avvocatura dello Stato rilevava che la
norma di cui all'art. 2122, comma primo, volta a garantire i mezzi di
sussistenza al nucleo familiare comunque composto del lavoratore
defunto, fosse giustificata dall'aleatorietà del relativo rapporto e
che questa non trovasse riscontro in quello di pubblico impiego.
Mancherebbe quindi la pretesa disparità di trattamento, essendo i
dipendenti dello Stato in posizione ben diversa rispetto ai dipendenti
privati.
2. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 novembre 1968,
sollevava la questione di legittimità costituzionale del citato art.
9, comma terzo, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Riteneva che l'indennità prevista dalla detta norma e, almeno per
una delle sue due componenti, l'indennità a causa di morte prevista
dall'art. 2122 del codice civile avessero lo stesso fondamento, e che,
attesa la identità strutturale e funzionale dell'indennità di cui si
discute nei due rapporti, la differenziazione di trattamento non
trovasse una ragionevole giustificazione in base alla diversità del
rapporto di impiego pubblico non di ruolo da quello privato: ciò
specie ove si fosse tenuto presente che prima del 1966 gli impiegati
pubblici non di ruolo erano soggetti alle stesse assicurazioni
obbligatorie cui erano sottoposti i lavoratori privati. E concludeva
per la non manifesta infondatezza della questione in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Considerava poi l'eccepito contrasto con l'art. 35, comma primo,
come sostanzialmente concernente l'art. 36, comma primo, e ad ogni modo
sollevava d'ufficio la questione in riferimento a quest'ultima
disposizione. Ed al riguardo osservava che con la sentenza n. 75 del
1968 questa Corte aveva affermato che l'indennità di anzianità ex
art. 2120 del codice civile ha carattere retributivo e costituisce
parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, anche se la sua
corresponsione viene differita al momento della cessazione del
rapporto, e che non lncidono sulla natura giuridica dell'indennità le
finalità previdenziali che giustificano il differimento del pagamento
suddetto, e la parziale deroga alle norme del diritto comune, in caso
di morte del lavoratore, quale risulta dall'art. 2122, comma primo, del
codice civile.
Conseguentemente, la norma denunciata sarebbe in contrasto con
l'art. 36, comma primo, dato che limita le categorie degli aventi
diritto iure proprio ed esclude poi che l'impiegato, nel caso che non
lasci persone appartenenti alle suddette categorie, possa disporre di
dette indennità per dopo la sua morte, sia pure secondo le norme della
successione legittima.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata ed è
stata infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 16 aprile
1969.
3. - Davanti a questa Corte si costituivano solamente Fiorella e
Danilo Renucci, a mezzo dell'avv. Ezio Milesi, con deduzioni depositate
il 14 aprile 1969, e non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
I germani Renucci, con l'atto di costituzione e con la memoria
depositata il 29 ottobre 1970, si riportavano alle ragioni svolte
davanti al Consiglio di Stato, nei sensi precisati e integrati di cui
all'ordinanza, e insistevano perché questa Corte volesse dichiarare
illegittima la norma denunciata.
All'udienza dell'11 novembre 1970, l'avv. Milesi si riportava alle
precedenti ragioni e richieste. Dopo di che la causa passava in
decisione. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'ordinanza di rimessione l'art. 9, terzo comma, del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sarebbe in contrasto con gli artt. 3
e 36 della Costituzione.
Sarebbe violato il principio di uguaglianza in quanto che la norma
denunciata, la quale dispone circa la spettanza dell'indennità per
cessazione del rapporto di impiego pubblico non di ruolo in caso di
morte del dipendente, detta per i figli superstiti una disciplina
diversa e meno favorevole di quella prevista, in caso di morte del
lavoratore subordinato, dall'articolo 2122 del codice civile e la
differenziazione di trattamento non sarebbe razionalmente giustificata.
E sarebbe del pari violato l'art. 36 per ciò che la norma
denunciata limita le categorie degli aventi diritto iure proprio (e non
vi comprende quella dei figli maggiorenni non viventi a carico) ed
esclude poi che l'impiegato, per il caso di mancanza di persone
appartenenti a tali categorie, "possa disporre di detta indennità per
dopo la sua morte sia pure secondo le norme della successione
legittima".
2. - È rilevabile una differenza di trattamento a proposito dei
due rapporti, di impiego pubblico non di ruolo e lavoro privato. Nel
primo caso, infatti, a sensi del citato art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207
del 1947, l'indennità dovuta per cessazione del rapporto a causa della
morte del dipendente, deve essere corrisposta al coniuge, ai figli
minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti
entro il secondo grado, e nulla è espressamente detto per l'ipotesi di
mancanza di persone appartenenti alle dette categorie. A proposito del
secondo rapporto, invece, le indennità in caso di morte, a sensi
dell'art. 2122 del codice civile, devono corrispondersi al coniuge, ai
figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti
entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado; ed in
mancanza di dette persone sono attribuite secondo le norme della
successione legittima.
Si ha per ciò un trattamento differenziato per i figli maggiorenni
non viventi a carico, ai quali nel primo caso e non anche nel secondo
non spetta l'indennità, sia iure proprio che secondo le norme della
successione legittima. Ma tale differenziazione di trattamento, anche
se non ha riscontro in una oggettiva ed importante diversità dei due
rapporti, ha una. giustificazione razionale.
È vero che, come è rilevato dal giudice a quo, prima dell'entrata
in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, gli impiegati pubblici
non di ruolo erano soggetti alle stesse assicurazioni obbligatorie (ed
in particolare alla stessa assicurazione per i familiari superstiti)
cui erano sottoposti i lavoratori privati, e che quindi da quella
disciplina comune potrebbe trarsi un argomento a sostegno della pretesa
irrazionabilità della norma denunziata. Ma dal complessivo esame della
disciplina relativa ai diritti ed alle aspettative dei superstiti,
emergono elementi tali per cui è possibile ritenere opportuna ed
adeguata la normativa di cui si tratta.
Posto che, in armonia con precedenti pronunce di questa Corte
(sentenze nn. 75 e 112 del 1968), deve ritenersi che l'indennità
(d'anzianità), dovuta in caso di cessazione del rapporto di impiego o
di lavoro per morte del lavoratore, pur facendo parte del complessivo
trattamento retributivo del lavoro, rifletta al tempo stesso
un'esigenza di carattere previdenziale, va notato che destinatari e
beneficiari di quel trattamento sono sostanzialmente persone legate al
lavoratore da un obbligo di mantenimento o dal fatto del mantenimento,
e gode di particolare considerazione lo stato di bisogno di ciascuna di
esse. Ed infatti, a sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218
(che ha sostituito l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), la
pensione da parte dell'INPS è dovuta "al coniuge ed ai figli
superstiti che al momento della morte dell'assicurato non abbiano
superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività
lavorativa, ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al
lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questo"; e,
in caso di morte dell'impiegato privato ed in forza dell'art. 13 del
r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, l'indennità c.d. di licenziamento
spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che
vivevano a carico dell'impiegato stesso.
Alla luce di tali norme non appare per ciò irrazionale che il
legislatore con la norma denunziata abbia voluto, nella ipotesi di
cessazione del rapporto pubblico non di ruolo per morte del dipendente,
riservare l'indennità ai figli maggiorenni solo se viventi a carico
del dipendente deceduto.
3. - Non si può ritenere d'altra parte che la disciplina de qua
incida negativamente sul diritto alla giusta retribuzione garantito
dall'art. 36 della Costituzione.
Non è infatti dimostrabile che le persone diverse da quelle
specificamente previste dalla norma denunciata e legate al dipendente
deceduto da un rapporto (di parentela o di affinità) astrattamente
rilevante si trovino nella condizione necessaria e sufficiente per
poter legittimamente aspirare alla titolarità del diritto in
questione. Basta considerare che il diritto all'indennità di
anzianità sorge solo all'atto (ed in dipendenza) della cessazione del
rapporto e quindi in quanto tale non entra a far parte del patrimonio
del lavoratore prima della di lui morte. Di conseguenza, in caso di
cessazione del rapporto per morte del lavoratore, l'interesse dei
superstiti e, tra gli altri, dei figli maggiorenni (non viventi a
carico), è oggetto, in generale, di una autonoma tutela (che non
deriva da quella accordata all'interesse del lavoratore, in caso di
cessazione del rapporto per altra causa); e codesta tutela, in forza
della quale ai soggetti diversi da quelli specificamente previsti dalla
norma denunciata non spetta l'indennità de qua, risulta per le
considerazioni sopra svolte razionalmente giustificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, terzo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (sul
trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in
servizio nelle amministrazioni dello stato), sollevata, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte