Sentenza n. 179/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo
comma, n. 1, del codice penale militare di pace, promosso con
ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale Militare di
La Spezia, nel procedimento penale a carico di Bellini Roberto ed
altri, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233,
primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace ("furto
d'uso"), in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della
Costituzione.
Espone il giudice remittente che i fatti al suo esame configurano
una fattispecie del tutto analoga a quella prevista dall'art. 626,
primo comma, n. 1, del codice penale, dichiarato illegittimo, con
sentenza n. 1085 del 1988 di questa Corte, nella parte in cui non
estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di mancata
restituzione della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito o forza
maggiore. Oggetto del giudizio è infatti una fattispecie di furto
(sottrazione di un'auto al solo scopo di farne uso momentaneo, e
impossibilità di restituirla per un fatto indipendente dalla
volontà dell'agente) in relazione alla quale dovrebbe configurarsi
il più grave reato di furto militare ex art. 230 del codice penale
militare di pace, non potendo ipotizzarsi, a causa della mancata
restituzione della cosa sottratta, quella più lieve di furto d'uso.
In più, prosegue il giudice remittente, nel caso di specie
dovrebbe considerarsi un ulteriore aspetto, e cioè che il fatto
impeditivo della restituzione della cosa sottratta (incidente
automobilistico nel corso del quale l'auto è stata completamente
distrutta) è almeno in parte riconducibile alla colpa di uno dei
coimputati, quale conducente del veicolo.
2. - Ciò premesso, e richiamati i principi affermati nella citata
sentenza n. 1085 del 1988, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di La Spezia dubita della legittimità
costituzionale della norma sotto i seguenti profili:
a) in primo luogo, in riferimento all'art. 27, primo e terzo
comma, della Costituzione, in quanto, in base ai principi della
"personalità" della responsabilità penale e della funzione
rieducativa della pena, non può escludersi la configurabilità del
furto d'uso militare in caso di mancata restituzione della cosa
sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la diversa
disciplina del furto d'uso militare rispetto a quello comune, a
seguito della citata sentenza n. 1085 del 1988, si traduce in una
ingiustificata lesione del principio di eguaglianza;
b) in secondo luogo, e sempre in relazione agli artt. 27, primo
e terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto la disciplina del
furto d'uso militare non comprende l'ipotesi della mancata
restituzione del bene dovuta a colpa dell'agente. Irragionevole e
sproporzionata appare infatti, ad avviso del remittente,
l'attribuzione di un fatto più grave - punibile per legge
esclusivamente a titolo di dolo - a causa del verificarsi di un
evento avvenuto solo per colpa del soggetto stesso, senza che questi
abbia mutato la propria originaria intenzione di commettere altro
meno grave reato. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di La Spezia solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale
militare di pace in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e
3 della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione prospetta due distinte questioni che
vanno separatamente esaminate.
2. - In primo luogo il giudice a quo censura l'art. 233, primo
comma, n. 1, del codice penale militare di pace (furto d'uso) nella
parte in cui non estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di
mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o
forza maggiore. Il remittente richiama espressamente la sentenza n.
1085 del 1988 che ha riconosciuto fondata identica questione in
ordine al furto d'uso previsto dall'art. 626, primo comma, n. 1 del
codice penale.
Posteriormente all'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 2 del
1991, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale
del predetto art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare
di pace nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista
alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore,
della cosa sottratta. La questione, pertanto, deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
3.1 - In secondo luogo il giudice remittente, dopo aver dato per
scontato - come in effetti è avvenuto con la sentenza n. 2 del 1991
- che la Corte non avrebbe potuto non estendere all'art. 233, primo
comma, n. 1, del codice penale militare di pace la pronuncia di
illegittimità costituzionale emanata con la sentenza n. 1085 del
1988 in ordine all'art. 626, primo comma, n. 1, del codice penale,
dubita che anche la non estensione della disciplina del furto d'uso
(militare) all'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta
per colpa del soggetto agente sia in contrasto con gli artt. 27,
primo e terzo comma, e 3 della Costituzione.
L'argomentazione si fonda sulla lettura della sentenza n. 1085 del
1988 secondo la quale "è la presenza nel reo della specifica
intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso
momentaneo.. .. .. che caratterizza, in relazione al furto comune, e
sin dall'origine, il furto d'uso", ed inoltre "soltanto un mutamento
di volontà del soggetto attivo del fatto in ordine alla restituzione
della cosa sottratta può rendere applicabile la disciplina del furto
ordinario". Ne seguirebbe - ad avviso del giudice a quo - che la
mancata restituzione della cosa sottratta non può essere addebitata
al reo, per contestargli il più grave reato di furto (militare)
anziché di quello di furto d'uso, non soltanto nell'ipotesi di caso
fortuito o forza maggiore, ma anche qualora tale evento sia a lui
addebitabile a titolo di colpa.
3.2 - La sentenza citata va letta nel suo complesso: è vero che
nell'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a
caso fortuito o forza maggiore viene sottolineato che non è mutata
la volontà del soggetto intesa a restituire la cosa dopo averla
momentaneamente usata, senonché questa argomentazione non basta a
far ritenere costituzionalmente illegittima anche la configurazione
del più grave reato di furto ordinario nell'ipotesi di mancata
restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa (o concorso di
colpa) del soggetto agente.
La motivazione della sentenza n. 1085 parte dal convincimento che
la restituzione non costituisce evento del furto d'uso: è la mancata
restituzione, negativamente valutata dal legislatore, a far divenire
applicabili le più gravi sanzioni previste per il furto ordinario.
La mancata restituzione va trattata dunque in maniera analoga
all'omissione: ne consegue che prevedere la responsabilità del
soggetto per un'omissione dovuta a caso fortuito o forza maggiore
determina una violazione dell'art. 27, primo comma, della
Costituzione. Siffatto riconoscimento discende dall'interpretazione -
che la Corte stessa ha dato con la sentenza n. 364 del 1988 - del
predetto dettato costituzionale, nel senso che esso richiede quale
"essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza
e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale
collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato
significativo (sia esso evento oppur no) addebitato". In coerenza con
tale enunciazione la sentenza n. 1085 del 1988 afferma che nella
fattispecie tipica di furto d'uso vanno analizzati, in sede di
colpevolezza, i diversi dati, i singoli elementi che contribuiscono a
contrassegnarne il disvalore oggettivo, ed in relazione a ciascuno di
tali elementi va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del
fatto, perché possa concludersi per la sua personale responsabilità
penale. Nel furto d'uso due sono le condotte (sottrarre e restituire)
valutate dal legislatore, l'una negativamente e l'altra
positivamente; nell'ipotesi invece della sottrazione e della mancata
restituzione della cosa sottratta, si hanno due condotte
strutturalmente distinte fra loro, ambedue negativamente valutate.
Perché si integri quella illiceità che escludendo il furto d'uso
viene ricondotta al furto ordinario è indispensabile ravvisare, in
relazione a ciascuna delle due condotte (sottrazione e mancata
restituzione), gli elementi subiettivi idonei a generare il
rimprovero richiesto dall'art. 27, primo comma, della Costituzione.
La mancata restituzione, pertanto, se dovuta a caso fortuito o
forza maggiore, non è addebitabile al soggetto: il caso fortuito e
la forza maggiore non consentono il rimprovero di colpevolezza
attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta, di
guisa che non può essere chiamato a rispondere di furto ordinario
colui che non abbia potuto restituire la cosa sottratta per esserne
stato impedito da caso fortuito o forza maggiore. Perché la
responsabilità penale sia autenticamente personale, come prescrive
l'art. 27, primo comma, della Costituzione è necessario che tutti e
ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore
della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano
cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed allo stesso agente
rimproverabili.
3.3 - Alla luce dei principi e delle argomentazioni così in
sintesi richiamate va ora esaminata, in riferimento al medesimo
parametro costituzionale (art. 27, primo comma), l'ipotesi della
mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto
agente.
Nella fattispecie in esame il giudice remittente, escluso ogni
dubbio circa l'intenzione degli imputati di far un uso momentaneo
della cosa sottratta, rileva come il fatto che ha impedito la
restituzione della cosa sia almeno in parte riconducibile alla colpa
di uno degli imputati.
Ma la condotta dell'imputato in ordine alla mancata restituzione
della cosa sottratta è certamente a lui rimproverabile, essendo la
colpa sufficiente ad integrare il collegamento subiettivo fra
l'autore del fatto ed il dato significativo addebitato (cfr. sent. n.
364 del 1988). Si può anche osservare come l'agente il quale voglia,
dopo averne fatto uso momentaneo, restituire la cosa sottratta - e la
sussistenza di tale elemento intenzionale fin dal momento
dell'appropriazione della cosa caratterizza appunto il furto d'uso -
sia evidentemente tenuto ad adoperare quanto meno una normale
prudenza e diligenza nell'uso e nella conservazione della cosa
medesima affinché ne sia possibile la restituzione. Ove la
restituzione non avvenga, perché la cosa sottratta viene distrutta
(o anche soltanto deteriorata) in conseguenza di una condotta colposa
dell'agente, che questi sia chiamato a rispondere della mancata
restituzione non contrasta con l'art. 27, primo comma, della
Costituzione. Né la responsabilità personale del soggetto può
essere esclusa, - secondo l'argomentazione del giudice a quo - per il
fatto che non sia avvenuta nessuna modificazione nella volontà del
soggetto stesso per quanto riguarda l'intenzione di restituire la
cosa sottratta: è stato sopra ricordato - richiamando la sentenza n.
1085 del 1988 - come nel reato di furto d'uso due siano le condotte
da valutarsi distintamente, e cioè il sottrarre e il restituire.
Vero è che il dolo della sottrazione e dell'impossessamento non può
estendersi alla condotta di mancata restituzione della cosa, ed è
per questo che tale mancata restituzione se dovuta a caso fortuito o
forza maggiore non è addebitabile al soggetto agente; ma la
conclusione non può che essere diversa quando la mancata
restituzione sia collegabile in tutto o in parte ad una condotta
colposa del medesimo.
Invero la responsabilità per colpa è pur sempre una
responsabilità personale, e la rilevanza penale di una condotta
colposa non fuoriesce dai limiti statuiti dall'art. 27, primo comma,
della Costituzione.
4. - L'ordinanza di rimessione fa riferimento anche all'art. 27,
terzo comma, e all'art. 3 della Costituzione.
Sull'art. 27, terzo comma, l'ordinanza è carente di qualsiasi
specifica motivazione: del resto esso potrebbe essere invocato
soltanto in collegamento all'art. 27, primo comma, in quanto, ove non
fosse rispettato il principio della responsabilità personale, le
pene non potrebbero tendere alla rieducazione del condannato (cfr.
sent. n. 364/1988). La riconosciuta infondatezza del riferimento
all'art. 27, primo comma, si estende quindi anche al riferimento al
terzo comma del medesimo articolo della Costituzione.
Parimenti infondato è il richiamo all'art. 3 della Costituzione,
formulato sotto il profilo della irragionevolezza e della
sproporzione che sussisterebbe nella punibilità a titolo di furto
ordinario (militare) della sottrazione della cosa compiuta per farne
uso momentaneo, quando la mancata restituzione della stessa sia
dovuta a colpa dell'agente.
Invero non è di per sé irragionevole che nella fattispecie
assuma rilievo penale anche la condotta colposa del soggetto, e, nel
caso, spetta al giudice di merito tenerne conto nella applicazione
della pena, che offre comunque nella previsione del furto ordinario
(militare) larghi margini di gradualità.
5. - Il giudice a quo ha però osservato che, nel caso in esame di
mancata restituzione per colpa, il soggetto agente non potrebbe
rispondere del più grave reato di furto (militare) perché il dolo
specifico presente nel medesimo rimane quello di furto d'uso; non
essendo intervenuta alcuna modificazione nella volontà del soggetto,
non potrebbe essergli imputato - necessariamente a titolo di dolo -
il fatto di reato più grave (art. 230, secondo comma, anziché art.
233 del codice penale militare di pace).
Ma, una volta escluso che la punibilità a titolo di furto
ordinario di chi si è impossessato della cosa altrui per farne uso
momentaneo, quando la mancata restituzione si verifica per sua colpa,
integri alcuno dei denunciati profili di illegittimità
costituzionale, spetta allo stesso giudice di merito risolvere il
caso alla stregua delle vigenti norme del codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1 del
codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt.
27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con
l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui non estende la disciplina
ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza
maggiore della cosa sottratta, per essere stata già dichiarata la
illegittimità costituzionale in parte qua della norma suddetta con
sentenza n. 2 del 1991;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace,
sollevata dallo stesso giudice in relazione agli artt. 27, primo e
terzo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende
la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa
sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte