Sentenza n. 179/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma
2-bis, e 512 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento
penale a carico di Marchesi Barbara ed altri, iscritta al n. 66 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 500,
comma 2- bis, e 512 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non consentono di contestare, ovvero di dare lettura, delle
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti
dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al
dibattimento della facoltà di non rispondere.
2. - Il Tribunale remittente interpreta la norma di cui all'art.
500, comma 2- bis, del codice di procedura penale nel senso che essa
è "applicabile unicamente ai testi che rifiutano od omettono di
rispondere pur in presenza di uno specifico obbligo di deporre, e non
al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un
diritto"; e ritiene che l'art. 512 successivo "non sia applicabile al
caso di specie in quanto l'impossibilità sopravvenuta della
ripetizione dell'atto - impossibilità derivata dall'essersi i testi
avvalsi della facoltà loro concessa dall'ordinamento - non è
attribuibile a fatti o a circostanze imprevedibili".
3. - Ciò premesso, il Tribunale osserva, sotto un primo profilo,
che la normativa così interpretata si pone in contrasto con gli
artt. 2 (garanzia dei diritti fondamentali), 24, primo comma,
(diritti delle vittime del delitto), 101, secondo comma, in relazione
all'art. 25, secondo comma, (principio di legalità) della
Costituzione, perché impedirebbe al giudice la piena cognizione del
fatto-reato per la effettiva attuazione della legge; con ciò
violando anche l'art. 76 della Costituzione per contrasto con la
direttiva n. 76, ultima parte, della legge di delega n. 81 del 1987.
4. - Sotto altro profilo il Tribunale di Bologna lamenta una
disparità di trattamento della situazione del prossimo congiunto che
si avvale della facoltà di astensione solo nel dibattimento, e non
prima, rispetto a quella dell'imputato che solo in dibattimento
rifiuta di sottoporsi all'esame o che afferma cose diverse, o del
coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere in
dibattimento, o a quella del teste irreperibile, o deceduto, o che
renda dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza; tutte
situazioni nelle quali è ammessa, contrariamente al caso in esame,
l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese.
5. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza,
della questione.
Rileva l'Avvocatura che le perplessità espresse dal giudice
remittente non riguardano direttamente le norme richiamate, ma semmai
la norma di cui all'art. 199 del codice di procedura penale, che, in
attuazione di un principio di civiltà giuridica universalmente
riconosciuto, concede ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà
di astenersi dal deporre. E tale norma non è stata denunciata.
6. - Nel merito, l'Avvocatura ritiene che le situazioni poste a
raffronto dal giudice remittente non siano affatto similari o,
comunque, che si tratti di ipotesi alquanto differenziate e tali da
legittimare una diversa disciplina, anche in relazione alle ampie
direttive della legge delega. Il prossimo congiunto che nel
dibattimento si avvale della facoltà di astenersi perde la qualità
di teste e sarebbe, a suo avviso, ben poco razionale ammettere il
richiamo delle dichiarazioni precedentemente, anche se liberamente,
rese, equivalendo ciò al dar rilevanza ad una testimonianza
parziale. Diversi sarebbero i casi richiamati in raffronto dal
giudice remittente, posto che per essi non viene meno alcuna qualità
del dichiarante, sia esso l'imputato, il coimputato o il teste. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bologna dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 500, comma 2- bis, e 512 del codice di
procedura penale "nella parte in cui non consentono di contestare,
ovvero di dare lettura, delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi,
che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non
rispondere".
2. - Nel giudizio a quo - premette il Tribunale remittente -
alcuni testi, prossimi congiunti dell'imputato, presentatisi al
dibattimento si sono avvalsi della facoltà di astensione prevista
dall'art. 199 del codice di procedura penale; per tal motivo il
pubblico ministero ha chiesto di poter contestare loro egualmente, ai
sensi dell'art. 500, comma 2- bis, le dichiarazioni rese nella fase
delle indagini preliminari dopo essere stati avvertiti della facoltà
di non deporre, o, in subordine, ha chiesto di dare lettura delle
predette dichiarazioni ai sensi dell'art. 512.
In ordine alle predette istanze il Tribunale ha ritenuto che
l'art. 500, comma 2- bis, sia applicabile unicamente ai testi che
rifiutino od omettano di rispondere pur in presenza di uno specifico
obbligo di deporre, ma non al caso in cui il rifiuto di testimoniare
costituisca esercizio di un diritto, e che del pari inapplicabile sia
l'art. 512, essendo la sopravvenuta impossibilità della ripetizione
dell'atto derivata non da fatti o circostanze imprevedibili ma
dall'essersi i prossimi congiunti dell'imputato avvalsi di una
facoltà loro concessa dall'ordinamento.
3. - Senonché, ad avviso del Tribunale di Bologna, le medesime
norme, così interpretate, si pongono in contrasto con i principi
espressi dagli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della
Costituzione, in quanto, diversamente dalla disciplina relativa alla
utilizzazione nel dibattimento, mediante contestazione o lettura,
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli
imputati o dai coimputati di reati connessi o collegati, soltanto le
dichiarazioni rese da prossimi congiunti non possono trovare ingresso
in alcun modo nel materiale probatorio dibattimentale, con
conseguente perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito
prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.
4.1. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito esposti.
Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale remittente
muove dalla premessa interpretativa che né attraverso il meccanismo
delle contestazioni previsto dall'art. 500, né mediante la lettura
degli atti irripetibili consentita dall'art. 512, sia possibile
evitare il paventato effetto della "perdita", ai fini della
decisione, delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti
dell'imputato nella fase delle indagini preliminari, una volta che in
dibattimento abbiano deciso di astenersi dalla testimonianza.
4.2. - Detta conclusione può essere condivisa solo per quanto
riguarda l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 500, comma 2-bis, che è chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione
dell'obbligo di rendere testimonianza, assumono nel giudizio la
qualità formale di testi, ma non può certo essere estesa a chi tale
qualità non assume nemmeno ove eserciti il proprio diritto di
astensione.
4.3. - Non può invece ritenersi aderente al dettato
costituzionale l'interpretazione sistematica degli artt. 199 e 512,
del codice di rito, che conduce il Tribunale di Bologna a ritenere
anche quest'ultima norma inapplicabile al caso sottoposto al suo
esame.
Giova rammentare brevemente (sulla scorta di quanto questa Corte
ha già avuto occasione di affermare sin dalla sentenza n. 6 del
1977) le ragioni e i limiti della facoltà di non deporre nel
processo penale riconosciuta dal legislatore ai prossimi congiunti
dell'imputato.
Si tratta, evidentemente, di ragioni consistenti nella tutela del
sentimento familiare (latamente inteso), e nel riconoscimento del
conflitto che può determinarsi, in colui che è chiamato a rendere
testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il
desiderio, o la volontà, di non danneggiare il prossimo congiunto.
Nondimeno, nel riconoscere prevalenti, e quindi nel tutelare, tali
motivi di ordine affettivo, il legislatore non ha stabilito un
criterio assoluto - quale sarebbe stato, ad esempio, il divieto di
testimoniare - ma ha accordato la facoltà di astenersi dal deporre
solo se, ed in quanto, l'interessato reputi di non dovere, o non
potere, superare quel conflitto.
4.4. - La soluzione legislativa adottata implica alcuni chiari
effetti: il primo è che ove il prossimo congiunto accetti di
deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi altro
soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 del
codice di procedura penale ricollega, essendo cessate, per scelta
dello stesso interessato, le ragioni che giustificavano la tutela
della sua particolare posizione.
Ulteriore corollario è che la testimonianza così acquisita è
legittimamente, e soprattutto, stabilmente, acquisita; la dottrina e
la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto se la rinuncia alla
facoltà di astensione precluda al prossimo congiunto l'esercizio
successivo del diritto in esame, ma è certamente fuor di dubbio che
l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non
può essere condizionata dall'eventualità di una successiva
invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo
esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento
alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere.
4.5. - Ma la tutela riconosciuta alla particolare posizione del
prossimo congiunto non si esaurisce nelle disposizioni dedicate alla
testimonianza in quanto esprime - come emerge dal combinato disposto
degli artt. 351 e 362 del codice di procedura penale - un principio
generale applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni di tali
soggeti possono assumere rilevanza in sede processuale; e quindi
anche allorché si procede ad assumere sommarie informazioni ai sensi
del citato art. 351, o, in genere, nella fase delle indagini
preliminari e nell'udienza preliminare: anche in tali ipotesi è dato
obbligo alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, e al
giudice, di avvertire il prossimo congiunto dell'imputato, o
dell'indagato, della facoltà di tacere.
Una volta assolto tale obbligo, ed una volta che l'interessato
abbia rinunciato alla facoltà di astenersi, la dichiarazione è
legittimamente assunta e, alla stregua delle ragioni prima indicate,
seguirà il regime proprio di questi atti anche ove il dichiarante
decida successivamente di astenersi dalla testimonianza
dibattimentale.
5.1. - Verificandosi quest'ultima ipotesi, pur se in seguito
all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e
non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo
che, ai sensi dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti
assunti anteriormente al dibattimento. Lo stesso legislatore in altri
casi analoghi, ed in relazione a soggetti (quali l'imputato o le
persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale) la cui
posizione è, sotto il profilo che qui interessa, assistita da tutele
ancor maggiori (nel senso che l'imputato non solo gode della facoltà
di non rispondere, ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità) ha
inteso esplicitamente comprendere nei casi di sopravvenuta
impossibilità di ripetizione dell'atto anche l'indisponibilità
dell'imputato all'esame (art. 513); e ciò in linea con il criterio
tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralità con
l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto
acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede
(cfr. sent. n. 254 del 1992).
5.2. - Se quindi l'esercizio del diritto di non sottoporsi
all'esame, da parte dello stesso imputato, non può precludere la
lettura in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese (e
legittimamente assunte quando egli aveva rinunciato a tale diritto),
in base alle medesime ragioni risulterebbe del tutto irragionevole, e
tale da concretare una ingiustificabile disparità di trattamento,
escludere dalle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione
dell'atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 512, le
dichiarazioni del prossimo congiunto dell'imputato legittimamente
assunte nelle fasi antecedenti il dibattimento.
6. - Posto quindi che l'art. 512 del codice di procedura penale,
interpretato alla stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o
al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da
prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano
avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere, la
questione deve essere dichiarata non fondata, mentre non ha più
ragion d'essere ogni riferimento all'art. 500, comma 2- bis, del
codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2- bis, e 512 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte