Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

terzo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1971 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Fioraso Angela e la società

Chatillon, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Schipani Emilia ed altri e la

"Borsetteria Artistica Fiorentina", iscritta aI n. 354 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 317 del 6 dicembre 1972;

3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di

Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Arsenale

Triestino San Marco e Pizzamus Luciano, iscritta al n. 68 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 112 del 2 maggio 1973;

4) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di

Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Italcantieri e

Righi Dorando, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23

maggio 1973;

5) ordinanza emessa il 12 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo e

Centimerio Angelo, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4

luglio 1973;

6) ordinanza emessa il 29 gennaio 1973 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo e

Severi Alberto, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11

luglio 1973;

7) ordinanze emesse il 18 maggio 1973 dal tribunale di La Spezia in

due procedimenti civili vertenti tra Bachini Licurgo, Spalatra Oscar e

la società Termomeccanica italiana, iscritte ai nn. 296 e 297 del

registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Visti gli atti di costituzione di Schipani Emilia ed altri, di

Pizzamus Luciano, delle società Chatillon, Arsenale Triestino San

Marco, Italcantieri e Termomeccanica italiana, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Pierpaolo Longo e Luciano Ventura, per il

Pizzamus gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Carlo Fornario,

per la società Chatillon, l'avv. Guido Sadar, per le società Arsenale

Triestino San Marco e Italcantieri, l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la

società Termomeccanica italiana, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'operaia Angela Fioraso, che aveva prestato servizio in tale

qualità presso la società Chatillon dal 20 gennaio 1929 al 31

dicembre 1968, conveniva davanti al pretore di Milano detta società

chiedendo che la indennità per fine rapporto le venisse liquidata

nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno

di servizio e non nella misura ridotta a "scaglioni" di anni di

servizio, in conformità con l'art. 42 del contratto collettivo

nazionale cotonieri 27 luglio 1967, adottata dalla convenuta.

Il pretore adito, con ordinanza 16 marzo 1971, rilevato che in base

al terzo comma dell'art. 2120 del codice civile - secondo il quale

"l'ammontare della indennità (di fine rapporto) è determinato in base

all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale

appartiene il prestatore d'opera " - l'operato della società convenuta

avrebbe dovuto essere dichiarato legittimo, ancorché il citato

contratto collettivo prevedesse una grave disparità di trattamento tra

la categoria " impiegati" e quella "operai", riteneva di dover

sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma del citato art. 2120 cod. civ., in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Secondo il pretore, infatti, la diversità di categoria di

appartenenza, in considerazione della qualità delle prestazioni

lavorative che implica, può essere presa in considerazione ai fini di

stabilire l'entità della retribuzione, ma una volta che questa sia

determinata non può estendersi alla liquidazione per fine rapporto: di

qui il contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Comunque non vi è alcuna razionale giustificazione per un

trattamento più favorevole per la categoria "impiegati" rispetto a

quella " operai", che, anzi, apparirebbe più meritevole di maggiore

considerazione: di qui il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione

della Corte.

Si è costituita la società Chatillon il di cui patrocinio, con

memoria depositata il 3 agosto 1971, chiede che la sollevata questione

venga dichiarata infondata.

Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei

ministri.

2. - La stessa questione di legittimità costituzionale della

liquidazione agli operai della indennità di fine rapporto non nella

misura di una mensilità per ogni anno di servizio, ma in misura

ridotta ed a scaglioni di servizio viene prospettata dal tribunale di

Firenze, con ordinanza 26 aprile 1972, emessa nel corso della causa

civile promossa da alcuni operai della "Borsetteria Artistica

Fiorentina", riguardante l'applicazione dell'art. 44 del contratto

collettivo nazionale di lavoro degli addetti alle industrie

manufatturiere, pelli e cuoio del 22 dicembre 1969.

La questione, peraltro, è motivata soltanto in riferimento

all'art. 3 della Costituzione ed in considerazione della natura di

retribuzione differita e, comunque, previdenziale dell'indennità in

questione, di fronte alla quale non può giustificarsi una diversità

di trattamento tra operai ed impiegati.

Dopo gli adempimenti di legge, anche questo giudizio viene ora alla

cognizione della Corte.

Si sono costituiti gli attori del giudizio a quo, il di cui

patrocinio, con memoria depositata il 27 dicembre 1972, richiamate ed

illustrate le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che non

soltanto venga dichiarata fondata la proposta questione, ma che la

dichiarazione di incostituzionalità venga estesa (ex art. 27 della

legge n. 87 del 1953) anche all'art. 10, comma quarto, del r.d.l. 13

novembre 1924, n. 1825, così come modificato dalla legge 18 dicembre

1960, n. 1561, e all'art. 44 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957, approvato

con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1017.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con

l'atto d'intervento, depositato il 24 ottobre 1972, rilevato che,

attesa la evidente diversità di prestazione d'opera dell'impiegato

rispetto a quella dell'operaio, è pienamente giustificata la

differenziata disciplina normativa denunziata, chiede che la questione

venga dichiarata non fondata.

3. - Con altre sei ordinanze emesse rispettivamente:

a) il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Trieste, nel

procedimento civile vertente tra la società Arsenale Triestino e

Luciano Pizzamus;

b) pure il 13 dicembre 1972, dalla stessa Corte d'appello di

Trieste, nel procedimento civile vertente tra la società

"Italcantieri" e Dorando Righi;

c) il 12 febbraio 1973, dalla Corte d'appello di Genova, nel

procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed Angelo

Centimerio;

d) il 29 gennaio 1973, dalla stessa Corte d'appello di Genova nel

procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed Alberto Severi;

e) il 18 maggio 1973, dal tribunale di La Spezia, in due

procedimenti civili promossi da Licurgo Bachini ed Oscar Spalatra

contro la società Termomeccanica Italiana (due distinte ma identiche

ordinanze); viene proposta la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 2120

cod. civ. nella parte in cui, secondo la interpretazione datane dalla

Suprema Corte di cassazione, anche a sezioni unite, nel caso di un

dipendente di una stessa ditta che, senza soluzione di continuità,

dalla categoria "operaio" sia arrivato a quella di "impiegato", la

indennità di fine rapporto, pur dovendo essere liquidata unitariamente

ed in base all'ultima retribuzione, per il periodo di servizio prestato

quale impiegato debba essere commisurata ad una intera mensilità di

retribuzione e per quello di servizio prestato quale operaio alle

minori entità stabilite a "scaglioni" di anni di servizio dai

contratti di lavoro.

Secondo tali ordinanze, infatti, la differenziazione della

indennità in relazione alla categoria nella quale è stato prestato il

servizio che vi dà diritto non ha giustificazione razionale e, quindi,

viola sia il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione, sia quello di proporzionalità della retribuzione -

considerandosi l'indennità retribuzione differita - alla quantità ed

alla qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 della

Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi, come sopra promossi,

vengono ora alla cognizione della Corte.

Nei giudizi promossi con le due ordinanze della Corte d'appello di

Trieste si sono costituiti:

a) l'appellato Pizzamus, il di cui patrocinio, riportandosi alle

argomentazioni dell'ordinanza di rinvio e diffusamente illustrandole e

amplificandole, chiede che la questione venga dichiarata fondata;

b) le appellanti s.p.a. Arsenale Triestino e s.p.a. Italcantieri,

i di cui patrocini, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione e

ponendo in rilievo come la stessa piattaforma rivendicativa in sede di

contrattazione collettiva, pur affermando in astratto la parità tra

operai ed impiegati, in concreto prevede cinque categorie di

retribuzione, ammette una differenziazione di posizioni che rende

razionale e, quindi, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

la differenziata disciplina normativa applicata dalla richiamata

giurisprudenza, chiedono che la questione venga dichiarata infondata.

Nessuno si è costituito nei due giudizi promossi con le ordinanze

della Corte d'appello di Genova.

Infine, nei due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale di

La Spezia, si è costituita la società Termomeccanica Italiana, il cui

patrocinio, con ampia memoria, in sostanza afferma la piena aderenza

agli artt. 3 e 36 della Costituzione della interpretazione data

all'art. 2120 cod. civ. dalle sezioni unite della Cassazione e chiede,

in conseguenza, che la proposta questione venga dichiarata infondata.

Con successive, ulteriori memorie del 27 ottobre 1973, la s.p.a.

Arsenale Triestino San Marco e la s.p.a. Italcantieri hanno insistito

nel ritenere esatta la sopra cennata interpretazione data dalla

Cassazione all'art. 2120 cod. civ. ed infondata la relativa questione

di costituzionalità. Così ha fatto pure la s.p.a. Termomeccanica

Italiana, con memoria depositata il 27 ottobre 1973.

Il Pizzamus, in data 29 ottobre 1973, ha depositato anch'egli

un'ulteriore memoria, citando una recente sentenza della II sezione

civile della Cassazione, la quale, in contrasto con le sezioni unite,

ha ritenuto che in caso di passaggio di categoria, la liquidazione non

va fatta "a scaglioni", ma secondo le norme riguardanti l'ultima

categoria del lavoratore. Modificando le proprie precedenti

conclusioni, il Pizzamus ha chiesto quindi che, sulla base di tale

interpretazione dell'art. 2120 cod. civ., la relativa questione di

costituzionalità sia dichiarata infondata o, in subordine,

inammissibile.

La s.p.a. Chatillon, infine, con memoria del 26 ottobre 1973, ha

ulteriormente svolto pur essa le proprie ragioni, chiedendo il rigetto

dell'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 2120 cod. civ.

sollevata dal pretore di Milano e sottolineando che la diversità nei

criteri di liquidazione dell'indennità di anzianità fra operai e

impiegati, è da riconnettersi esclusivamente alla diversa qualità del

rispettivo lavoro e non al riconoscimento di una loro differente

"dignità sociale". Considerato in diritto :

1. - Gli otto giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti data

l'identità delle questioni che ne formano oggetto.

2. - Tali questioni risultano infondate.

L'art. 2120 del codice civile, dopo avere stabilito che

l'indennità di anzianità deve essere proporzionale agli anni di

servizio, ne rimette la determinazione dell'ammontare alla autonomia

collettiva e, in mancanza, agli usi o all'equità.

Tale determinazione deve essere fatta in base all'ultima

retribuzione, il che non significa che non possa fissarsi in una

aliquota di essa. Né la proporzionalità agli anni di servizio importa

l'assegnazione ad ogni anno di una identica misura di ultima

retribuzione, ben potendosi far variare l'ammontare secondo dati

scaglioni, come praticato nei contratti collettivi e ritenuto legittimo

dalla giurisprudenza.

La norma poi - fermi i limiti ed i criteri predetti - rimette alla

contrattazione collettiva, agli usi e in mancanza al giudice, di

differenziare la misura della indennità in relazione alla categoria di

appartenenza del lavoratore.

Per quanto attiene alla questione che ci interessa, il fatto che in

sede di contrattazione collettiva possa operarsi una diversificazione

della misura della indennità secondo l'appartenenza del lavoratore

alla categoria degli impiegati o a quella degli operai non implica che

la norma, che ciò permette, sia in contrasto con gli artt. 36 e 3

della Costituzione.

Fermo che per l'art . 36 la retribuzione deve in ogni caso essere

sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza

libera e dignitosa, la stessa norma costituzionale fissa il principio

che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità

del lavoro.

Ora, se si tiene conto che secondo la giurisprudenza della Corte la

indennità di anzianità ha natura e funzione di retribuzione

differita, nel senso che essa costituisce parte del compenso dovuto per

il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento

della cessazione del rapporto, allo scopo pratico di agevolare al

lavoratore il superamento delle difficoltà economiche cui potrà poi

venire incontro; se si considera cioè che anche la indennità di

anzianità fa parte del trattamento retributivo in senso lato, appare

chiaro che la diversificazione di essa ben può essere vista sotto il

profilo della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato

dall'impiegato e dall'operaio. Né vale il dire che tale diversità,

essendo già stata presa in considerazione nella determinazione della

retribuzione prestata nel corso del rapporto di lavoro, non può porsi

a base di una ulteriore differenziazione per quanto attiene

all'ammontare della indennità di anzianità, giacché entrambe le

parti del trattamento retributivo sono in funzione della prestazione di

lavoro, e quindi della qualità di tale prestazione.

Il rinvio alla contrattazione collettiva della determinazione della

misura della indennità di anzianità è costituzionalmente legittima e

non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto

permette che le associazioni professionali tengano conto della

diversità delle categorie, alle quali corrispondono, come si è detto,

prestazioni qualitativamente diverse; tanto più che proprio in

relazione alle diverse categorie può prospettarsi in modo diverso la

misura dell'esigenza del differimento di una parte della retribuzione;

e sono appunto le associazioni professionali che, in base ai dati della

esperienza, possono fare una rilevazione della possibilità di

reinserimento dei rispettivi lavoratori nel campo del lavoro, anche con

riferimento allo sviluppo della politica da esse perseguita al

riguardo, e quantificare, secondo le varie situazioni ed esigenze, la

misura della retribuzione differita.

Quanto alla questione relativa all'indennità di anzianità nel

caso di lavoratore che nel corso del rapporto passi da una categoria

all'altra, il contrasto della giurisprudenza - se cioè l'art. 2120,

riferendosi all'ultima categoria, imponga di dare, nella ipotesi

predetta, la indennità come se si fosse stati sempre impiegati, ovvero

consenta, nel calcolo della indennità, di fissare una data aliquota

per gli anni di operaio ed una diversa per gli anni di impiegato - non

involge questione di legittimità costituzionale, bensì di

interpretazione della legge ordinaria.

Posto quanto sopra si è detto, entrambe le interpretazioni

risulterebbero costituzionalmente legittime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte