Sentenza n. 18/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,
terzo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1971 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Fioraso Angela e la società
Chatillon, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Schipani Emilia ed altri e la
"Borsetteria Artistica Fiorentina", iscritta aI n. 354 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 317 del 6 dicembre 1972;
3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di
Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Arsenale
Triestino San Marco e Pizzamus Luciano, iscritta al n. 68 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 2 maggio 1973;
4) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di
Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Italcantieri e
Righi Dorando, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23
maggio 1973;
5) ordinanza emessa il 12 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo e
Centimerio Angelo, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4
luglio 1973;
6) ordinanza emessa il 29 gennaio 1973 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo e
Severi Alberto, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11
luglio 1973;
7) ordinanze emesse il 18 maggio 1973 dal tribunale di La Spezia in
due procedimenti civili vertenti tra Bachini Licurgo, Spalatra Oscar e
la società Termomeccanica italiana, iscritte ai nn. 296 e 297 del
registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Visti gli atti di costituzione di Schipani Emilia ed altri, di
Pizzamus Luciano, delle società Chatillon, Arsenale Triestino San
Marco, Italcantieri e Termomeccanica italiana, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Pierpaolo Longo e Luciano Ventura, per il
Pizzamus gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Carlo Fornario,
per la società Chatillon, l'avv. Guido Sadar, per le società Arsenale
Triestino San Marco e Italcantieri, l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la
società Termomeccanica italiana, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'operaia Angela Fioraso, che aveva prestato servizio in tale
qualità presso la società Chatillon dal 20 gennaio 1929 al 31
dicembre 1968, conveniva davanti al pretore di Milano detta società
chiedendo che la indennità per fine rapporto le venisse liquidata
nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno
di servizio e non nella misura ridotta a "scaglioni" di anni di
servizio, in conformità con l'art. 42 del contratto collettivo
nazionale cotonieri 27 luglio 1967, adottata dalla convenuta.
Il pretore adito, con ordinanza 16 marzo 1971, rilevato che in base
al terzo comma dell'art. 2120 del codice civile - secondo il quale
"l'ammontare della indennità (di fine rapporto) è determinato in base
all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale
appartiene il prestatore d'opera " - l'operato della società convenuta
avrebbe dovuto essere dichiarato legittimo, ancorché il citato
contratto collettivo prevedesse una grave disparità di trattamento tra
la categoria " impiegati" e quella "operai", riteneva di dover
sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma del citato art. 2120 cod. civ., in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Secondo il pretore, infatti, la diversità di categoria di
appartenenza, in considerazione della qualità delle prestazioni
lavorative che implica, può essere presa in considerazione ai fini di
stabilire l'entità della retribuzione, ma una volta che questa sia
determinata non può estendersi alla liquidazione per fine rapporto: di
qui il contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
Comunque non vi è alcuna razionale giustificazione per un
trattamento più favorevole per la categoria "impiegati" rispetto a
quella " operai", che, anzi, apparirebbe più meritevole di maggiore
considerazione: di qui il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione
della Corte.
Si è costituita la società Chatillon il di cui patrocinio, con
memoria depositata il 3 agosto 1971, chiede che la sollevata questione
venga dichiarata infondata.
Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale della
liquidazione agli operai della indennità di fine rapporto non nella
misura di una mensilità per ogni anno di servizio, ma in misura
ridotta ed a scaglioni di servizio viene prospettata dal tribunale di
Firenze, con ordinanza 26 aprile 1972, emessa nel corso della causa
civile promossa da alcuni operai della "Borsetteria Artistica
Fiorentina", riguardante l'applicazione dell'art. 44 del contratto
collettivo nazionale di lavoro degli addetti alle industrie
manufatturiere, pelli e cuoio del 22 dicembre 1969.
La questione, peraltro, è motivata soltanto in riferimento
all'art. 3 della Costituzione ed in considerazione della natura di
retribuzione differita e, comunque, previdenziale dell'indennità in
questione, di fronte alla quale non può giustificarsi una diversità
di trattamento tra operai ed impiegati.
Dopo gli adempimenti di legge, anche questo giudizio viene ora alla
cognizione della Corte.
Si sono costituiti gli attori del giudizio a quo, il di cui
patrocinio, con memoria depositata il 27 dicembre 1972, richiamate ed
illustrate le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che non
soltanto venga dichiarata fondata la proposta questione, ma che la
dichiarazione di incostituzionalità venga estesa (ex art. 27 della
legge n. 87 del 1953) anche all'art. 10, comma quarto, del r.d.l. 13
novembre 1924, n. 1825, così come modificato dalla legge 18 dicembre
1960, n. 1561, e all'art. 44 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957, approvato
con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1017.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con
l'atto d'intervento, depositato il 24 ottobre 1972, rilevato che,
attesa la evidente diversità di prestazione d'opera dell'impiegato
rispetto a quella dell'operaio, è pienamente giustificata la
differenziata disciplina normativa denunziata, chiede che la questione
venga dichiarata non fondata.
3. - Con altre sei ordinanze emesse rispettivamente:
a) il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Trieste, nel
procedimento civile vertente tra la società Arsenale Triestino e
Luciano Pizzamus;
b) pure il 13 dicembre 1972, dalla stessa Corte d'appello di
Trieste, nel procedimento civile vertente tra la società
"Italcantieri" e Dorando Righi;
c) il 12 febbraio 1973, dalla Corte d'appello di Genova, nel
procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed Angelo
Centimerio;
d) il 29 gennaio 1973, dalla stessa Corte d'appello di Genova nel
procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed Alberto Severi;
e) il 18 maggio 1973, dal tribunale di La Spezia, in due
procedimenti civili promossi da Licurgo Bachini ed Oscar Spalatra
contro la società Termomeccanica Italiana (due distinte ma identiche
ordinanze); viene proposta la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 2120
cod. civ. nella parte in cui, secondo la interpretazione datane dalla
Suprema Corte di cassazione, anche a sezioni unite, nel caso di un
dipendente di una stessa ditta che, senza soluzione di continuità,
dalla categoria "operaio" sia arrivato a quella di "impiegato", la
indennità di fine rapporto, pur dovendo essere liquidata unitariamente
ed in base all'ultima retribuzione, per il periodo di servizio prestato
quale impiegato debba essere commisurata ad una intera mensilità di
retribuzione e per quello di servizio prestato quale operaio alle
minori entità stabilite a "scaglioni" di anni di servizio dai
contratti di lavoro.
Secondo tali ordinanze, infatti, la differenziazione della
indennità in relazione alla categoria nella quale è stato prestato il
servizio che vi dà diritto non ha giustificazione razionale e, quindi,
viola sia il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, sia quello di proporzionalità della retribuzione -
considerandosi l'indennità retribuzione differita - alla quantità ed
alla qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 della
Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi, come sopra promossi,
vengono ora alla cognizione della Corte.
Nei giudizi promossi con le due ordinanze della Corte d'appello di
Trieste si sono costituiti:
a) l'appellato Pizzamus, il di cui patrocinio, riportandosi alle
argomentazioni dell'ordinanza di rinvio e diffusamente illustrandole e
amplificandole, chiede che la questione venga dichiarata fondata;
b) le appellanti s.p.a. Arsenale Triestino e s.p.a. Italcantieri,
i di cui patrocini, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione e
ponendo in rilievo come la stessa piattaforma rivendicativa in sede di
contrattazione collettiva, pur affermando in astratto la parità tra
operai ed impiegati, in concreto prevede cinque categorie di
retribuzione, ammette una differenziazione di posizioni che rende
razionale e, quindi, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
la differenziata disciplina normativa applicata dalla richiamata
giurisprudenza, chiedono che la questione venga dichiarata infondata.
Nessuno si è costituito nei due giudizi promossi con le ordinanze
della Corte d'appello di Genova.
Infine, nei due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale di
La Spezia, si è costituita la società Termomeccanica Italiana, il cui
patrocinio, con ampia memoria, in sostanza afferma la piena aderenza
agli artt. 3 e 36 della Costituzione della interpretazione data
all'art. 2120 cod. civ. dalle sezioni unite della Cassazione e chiede,
in conseguenza, che la proposta questione venga dichiarata infondata.
Con successive, ulteriori memorie del 27 ottobre 1973, la s.p.a.
Arsenale Triestino San Marco e la s.p.a. Italcantieri hanno insistito
nel ritenere esatta la sopra cennata interpretazione data dalla
Cassazione all'art. 2120 cod. civ. ed infondata la relativa questione
di costituzionalità. Così ha fatto pure la s.p.a. Termomeccanica
Italiana, con memoria depositata il 27 ottobre 1973.
Il Pizzamus, in data 29 ottobre 1973, ha depositato anch'egli
un'ulteriore memoria, citando una recente sentenza della II sezione
civile della Cassazione, la quale, in contrasto con le sezioni unite,
ha ritenuto che in caso di passaggio di categoria, la liquidazione non
va fatta "a scaglioni", ma secondo le norme riguardanti l'ultima
categoria del lavoratore. Modificando le proprie precedenti
conclusioni, il Pizzamus ha chiesto quindi che, sulla base di tale
interpretazione dell'art. 2120 cod. civ., la relativa questione di
costituzionalità sia dichiarata infondata o, in subordine,
inammissibile.
La s.p.a. Chatillon, infine, con memoria del 26 ottobre 1973, ha
ulteriormente svolto pur essa le proprie ragioni, chiedendo il rigetto
dell'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 2120 cod. civ.
sollevata dal pretore di Milano e sottolineando che la diversità nei
criteri di liquidazione dell'indennità di anzianità fra operai e
impiegati, è da riconnettersi esclusivamente alla diversa qualità del
rispettivo lavoro e non al riconoscimento di una loro differente
"dignità sociale". Considerato in diritto :
1. - Gli otto giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti data
l'identità delle questioni che ne formano oggetto.
2. - Tali questioni risultano infondate.
L'art. 2120 del codice civile, dopo avere stabilito che
l'indennità di anzianità deve essere proporzionale agli anni di
servizio, ne rimette la determinazione dell'ammontare alla autonomia
collettiva e, in mancanza, agli usi o all'equità.
Tale determinazione deve essere fatta in base all'ultima
retribuzione, il che non significa che non possa fissarsi in una
aliquota di essa. Né la proporzionalità agli anni di servizio importa
l'assegnazione ad ogni anno di una identica misura di ultima
retribuzione, ben potendosi far variare l'ammontare secondo dati
scaglioni, come praticato nei contratti collettivi e ritenuto legittimo
dalla giurisprudenza.
La norma poi - fermi i limiti ed i criteri predetti - rimette alla
contrattazione collettiva, agli usi e in mancanza al giudice, di
differenziare la misura della indennità in relazione alla categoria di
appartenenza del lavoratore.
Per quanto attiene alla questione che ci interessa, il fatto che in
sede di contrattazione collettiva possa operarsi una diversificazione
della misura della indennità secondo l'appartenenza del lavoratore
alla categoria degli impiegati o a quella degli operai non implica che
la norma, che ciò permette, sia in contrasto con gli artt. 36 e 3
della Costituzione.
Fermo che per l'art . 36 la retribuzione deve in ogni caso essere
sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza
libera e dignitosa, la stessa norma costituzionale fissa il principio
che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro.
Ora, se si tiene conto che secondo la giurisprudenza della Corte la
indennità di anzianità ha natura e funzione di retribuzione
differita, nel senso che essa costituisce parte del compenso dovuto per
il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento
della cessazione del rapporto, allo scopo pratico di agevolare al
lavoratore il superamento delle difficoltà economiche cui potrà poi
venire incontro; se si considera cioè che anche la indennità di
anzianità fa parte del trattamento retributivo in senso lato, appare
chiaro che la diversificazione di essa ben può essere vista sotto il
profilo della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato
dall'impiegato e dall'operaio. Né vale il dire che tale diversità,
essendo già stata presa in considerazione nella determinazione della
retribuzione prestata nel corso del rapporto di lavoro, non può porsi
a base di una ulteriore differenziazione per quanto attiene
all'ammontare della indennità di anzianità, giacché entrambe le
parti del trattamento retributivo sono in funzione della prestazione di
lavoro, e quindi della qualità di tale prestazione.
Il rinvio alla contrattazione collettiva della determinazione della
misura della indennità di anzianità è costituzionalmente legittima e
non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto
permette che le associazioni professionali tengano conto della
diversità delle categorie, alle quali corrispondono, come si è detto,
prestazioni qualitativamente diverse; tanto più che proprio in
relazione alle diverse categorie può prospettarsi in modo diverso la
misura dell'esigenza del differimento di una parte della retribuzione;
e sono appunto le associazioni professionali che, in base ai dati della
esperienza, possono fare una rilevazione della possibilità di
reinserimento dei rispettivi lavoratori nel campo del lavoro, anche con
riferimento allo sviluppo della politica da esse perseguita al
riguardo, e quantificare, secondo le varie situazioni ed esigenze, la
misura della retribuzione differita.
Quanto alla questione relativa all'indennità di anzianità nel
caso di lavoratore che nel corso del rapporto passi da una categoria
all'altra, il contrasto della giurisprudenza - se cioè l'art. 2120,
riferendosi all'ultima categoria, imponga di dare, nella ipotesi
predetta, la indennità come se si fosse stati sempre impiegati, ovvero
consenta, nel calcolo della indennità, di fissare una data aliquota
per gli anni di operaio ed una diversa per gli anni di impiegato - non
involge questione di legittimità costituzionale, bensì di
interpretazione della legge ordinaria.
Posto quanto sopra si è detto, entrambe le interpretazioni
risulterebbero costituzionalmente legittime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte