Sentenza n. 18/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1901Codice civile
- art. 32legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901
del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Bojano nel
procedimento penale a carico di Napolitano Antonio e Domenico, iscritta
al n. 168 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;
2) ordinanze emesse il 15 marzo 1973 dal pretore di Bojano nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Coppola Mario e di
Laperuta Giuseppe ed altro, iscritte ai nn. 184 e 185 del registro
ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica n.
183 del 18 luglio 1973;
3) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Corbetta Arturo, iscritta al n.257 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
4) ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal pretore di Bojano nel
procedimento penale a carico di Pisano Liberato ed altro, iscritta al
n. 368 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973;
5) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la società Faer e la società
Riunione Adriatica di Sicurtà, iscritta al n. 399 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 314 del 5 dicembre 1973;
6) ordinanza emessa il 1 ottobre 1973 dal pretore di Codogno nel
procedimento penale a carico di Nure Guido, iscritta al n. 446 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974;
7) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Bruni Giovanni e la Compagnia Centrale
di Assicurazioni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo
1974;
8) ordinanze emesse l'11 ottobre 1973 dal pretore di Ivrea nel
procedimento penale a carico di Cassetto Olga e il 21 dicembre 1973 dal
tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Urso Luigi,
iscritte ai nn. 48 e 60 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974;
9) ordinanze emesse il 24 ottobre 1973 dal tribunale di Sant'Angelo
dei Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Di
Cristo Matteo e di Maffucci Giovanni, iscritte ai nn. 117 e 118 del
registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;
10) ordinanze emesse il 23 novembre 1973 dal pretore di Calitri,
dal pretore di Gubbio il 31 gennaio 1974 e dal pretore di Foggia il 4
marzo 1974 nei procedimenti penali rispettivamente a carico di De Vito
Donato, Francesconi Italo e Falcone Pasquale ed altro, iscritte ai nn.
265, 270 e 273 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della società Riunione Adriatica di
Sicurtà;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la società Riunione Adriatica
di Sicurtà, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare
Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con 13 ordinanze emesse il 24 marzo 1972, il 15 marzo, il 3
aprile, il 3 luglio, il 1 e l'11 ottobre, il 24 ottobre, il 23
novembre, il 21 dicembre 1973, il 31 gennaio e il 4 marzo 1974, i
pretori di Bojano, di Calitri, di Milano, di Gubbio, di Codogno, di
Ivrea, di Foggia e i tribunali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Lecce
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901
del codice civile nella parte in cui stabilisce la sospensione della
garanzia assicurativa, in caso di tardivo pagamento dei premi
successivi al primo, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione.
Secondo i giudici la norma denunciata sarebbe stata dettata a
tutela di un esclusivo interesse individuale del contraente
assicuratore come risulterebbe dal disposto del terzo comma dell'art.
1901, che concede la facoltà di richiedere il premio anche per il
periodo di tempo durante il quale l'autovettura non è stata coperta da
assicurazione. La ratio non sembrerebbe quindi ubbidire ad alcun fine
sociale, posto che mira a proteggere il contraente più forte e non,
come invece dovrebbe, il contraente più debole.
Di qui il contrasto con l'art. 41 Cost., divenuto ancora più
palese con l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 che ha
penalmente sanzionato la mancanza di assicurazione contro i rischi
della circolazione dei veicoli, togliendo ogni margine alla valutazione
dell'opportunità della stipulazione di un contratto di assicurazione e
riducendo ancor più la forza contrattuale dell'assicurato nella
determinazione del contenuto delle singole clausole contrattuali.
Con riguardo al principio di uguaglianza, si osserva che le
società assicuratrici sono irragionevolmente privilegiate in due
direzioni: verso la controparte, che deve pagare l'intero premio
relativo al periodo assicurativo in corso e le spese senza alcun
corrispettivo, e verso gli altri soggetti di diritto i quali, in caso
di stipulazione di contratto e successiva inadempienza di controparte,
possono esperire i rimedi ordinari.
2. - In subordinata il pretore di Bojano, il tribunale di Lecce ed
il pretore di Gubbio hanno sollevato eccezione di incostituzionalità
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, non distinguendo ai fini penalistici
fra chi pone in circolazione un'autovettura sfornita di contratto di
assicurazione e chi pone in circolazione una autovettura con contratto
di assicurazione sospeso.
3. - Il tribunale di Roma e il pretore di Bologna, con ordinanze
emesse il 5 marzo ed il 22 novembre 1973, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ. nella parte in cui
consente all'assicuratore di richiedere i premi relativi al periodo in
cui l'efficacia della polizza è sospesa per mora nel pagamento del
premio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Alla stregua del principio di uguaglianza la disposizione censurata
si presenterebbe viziata di illegittimità per un duplice ordine di
motivi.
In primo luogo perche essa creerebbe una situazione di privilegio
consentendo all'assicuratore di pretendere l'adempimento
dell'obbligazione dall'altro contraente senza offrire, stante la
sospensione della copertura del rischio, la propria prestazione, e ciò
oltretutto in contrasto con il principio di ordine generale stabilito
dall'art. 1453 cod. civ. secondo il quale chi agisca per ottenere
l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve avere eseguita la
sua prestazione o deve essere pronto ad eseguirla.
Il suddetto principio di uguaglianza inoltre non sarebbe rispettato
perché la norma censurata creerebbe una differenza di trattamento tra
l'assicuratore, il quale può pretendere l'integrale adempimento
dell'obbligazione senza offrire copertura alcuna del rischio, e
l'assicurato a favore del quale, in caso di inadempimento
dell'assicuratore, non è prevista l'automatica sospensione
dell'obbligo del pagamento del premio.
4. - Tutte le ordinanze sono state regolarmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, e si è costituita la società Riunione Adriatica di
Sicurtà, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fanelli.
Nel chiedere che le questioni proposte siano dichiarate infondate,
l'Avvocatura osserva che il richiamo al principio dell'autonomia
contrattuale delle parti ed ai criteri stabiliti dall'art. 41 della
Costituzione è, per quanto concerne l'articolo 1901, fuori luogo.
Le disposizioni sulla sospensione dell'assicurazione (e sulla
risoluzione di diritto del contratto) nel caso di mancato pagamento del
premio, non sarebbero state predisposte per tutelare l'esigenza di
assicurare alle parti il perseguimento dei propri interessi, nel più
vasto quadro della libertà di iniziativa che la Costituzione ha inteso
presciegliere come metodo prevalente di disciplina e di sviluppo dei
rapporti economici.
Le disposizioni dell'art. 1901 sarebbero state predisposte, invece,
per applicare il principio generale inadempienti non est adimplendum,
adeguandolo a quel tipo di contratto, nel quale tra le prestazioni
dell'assicuratore e dell'assicurato esiste un rapporto di
corrispettività e di interdipendenza.
Con riferimento al principio di uguaglianza si deduce che le
disposizioni dell'art. 1901 non sarebbero eccezionali rispetto ai
principi generali sanciti dal codice civile in materia di inadempimento
dei contratti e non porrebbero l'assicuratore, rispetto all'assicurato,
in una posizione di privilegio. Esse, applicando i ricordati principi,
si informerebbero all'art. 3 della Costituzione che garantisce la
parità di trattamento a parità di situazioni. Se tuttavia
temperamenti sono previsti, essi, in linea generale, sarebbero con le
stesse modalità o con modalità diverse, indicati anche per altri
contratti che rivelino una particolare natura (tra i quali è compreso
il contratto di assicurazione), ma il giudizio sui limiti di quei
temperamenti in rapporto alla parità o meno delle situazioni sarebbe
stato già compiuto, insindacabilmente, dal legislatore.
In relazione all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si
rileva che sarebbe evidente che la sospensione del contratto di
assicurazione equivale, nei suoi effetti, alla mancanza di
assicurazione, così che in entrambe le ipotesi vi è l'inosservanza di
una norma penalmente sanzionata. Esse realizzano, pertanto, una
situazione obiettiva identica, onde apparirebbe pienamente giustificata
l'equiparazione di trattamento posta in essere dalla norma di cui
trattasi.
5. - La Riunione Adriatica di Sicurtà, costituitasi nel giudizio
instaurato dall'ordinanza 5 marzo 1973 del tribunale di Roma, conclude
anch'essa per l'infondatezza della questione, osservando che, sul piano
del diritto privato ed assicurativo in particolare, il giudice a quo
ignora del tutto le ragioni di fondo che giustificano la disciplina
dell'art. 1901 per quanto concerne gli effetti dell'inadempimento della
prestazione dell'assicurato (il pagamento del premio) alla cui puntuale
effettuazione è condizionata, per la natura stessa del rapporto
assicurativo, la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore
(primo e secondo comma).
Sul piano del diritto costituzionale, l'ordinanza medesima non si
porrebbe neppure il problema pregiudiziale circa la stessa possibilità
di valutare la legittimità, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, di una norma, quale appunto l'articolo 1901, operante
interamente nell'ambito dell'autonomia privata contrattuale ed il cui
carattere relativamente dispositivo, vale a dire inderogabile soltanto
in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 c.c.) sarebbe per
l'appunto giustificato proprio dall'esigenza, discrezionalmente, ma
razionalmente valutata dal legislatore ordinario, di porre a tutela
dell'assicurato, benché inadempiente, un limite invalicabile (sei mesi
di tempo per l'esercizio dell'azione di adempimento) per la risoluzione
del contratto.
6. - La parte costituita ha successivamente presentato memorie,
ampiamente ribadendo le considerazioni già svolte. Considerato in diritto :
1. - quindici giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno
riuniti e decisi con unica sentenza, stante che sollevano questioni
identiche o sostanzialmente connesse.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle
quindici ordinanze possono distinguersi in tre gruppi:
a) illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1901 del codice civile, in quanto questo con le
disposizioni predette fisserebbe una "macroscopica disparità di
trattamento dei due contraenti" (pretore di Milano) e comunque una
situazione non giustificata di disparità di trattamento in relazione
alle prestazioni corrispettive (pretori di Codogno, di Ivrea, di
Gubbio, di Calitri, di Bologna, tribunale di Roma e di Sant'Angelo dei
Lombardi), disparità desumibile anche dagli artt. 1896, 1898, quarto
comma, 1909, 1926, terzo comma (pretore di Bologna) ed in contrasto con
il principio di ordine generale stabilito nell'art. 1453 (tribunale di
Roma);
b) illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della
Costituzione del medesimo articolo 1901 del codice civile in quanto
detto articolo, stabilendo la sospensione dell'assicurazione per
mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato e concedendo
all'assicuratore la facoltà di pretendere la riscossione del premio
anche per il periodo di tempo durante il quale l'assicurazione è stata
sospesa, non risponderebbe ad alcun fine sociale, ma limiterebbe
l'autonomia negoziale e proteggerebbe il contraente più forte in
confronto del più debole (pretori di Bojano, di Milano, di Codogno, di
Calitri, di Gubbio, di Foggia e tribunale di Lecce) soprattutto a
seguito della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pretori di Bojano, di
Milano e tribunale di Lecce);
c) illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 90, in
quanto detto articolo non fa distinzione fra chi pone in circolazione
una autovettura sfornita di contratto di assicurazione e chi pone in
circolazione un'autovettura con contratto di assicurazione sospeso
(pretori di Bojano, di Gubbio e tribunale di Lecce).
3. - Infondata è la prima questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1901 del codice civile in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. La norma impugnata non statuisce nessuna disparità fra
cittadini che si trovino in uguali condizioni, e il suo disposto,
regolante gli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato in caso di
violazione unilaterale del contratto per mancato pagamento del premio
da parte dell'assicurato, è del tutto razionale ed è conforme alla
particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel
quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è
condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel
pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed
economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto
contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore
nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli
assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione
dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio
tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei
rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo
l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato
dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei
premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da
essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente
calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie
reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli
assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale
versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati.
L'assicurato, non pagando il premio, si sottrae all'obbligo di
partecipare per la sua parte alla comunione dei rischi, turbando
l'equilibrio e l'economia del rapporto contrattuale.
Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale
dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri
contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La
regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato
pagamento del premio assicurativo è del tutto razionale e corrisponde
alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al
rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo
violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della
Costituzione. Né la Corte può sindacare la valutazione tecnica
effettuata dal legislatore in ordine alla congruità statistica del
sistema adottato (sent. n. 44 del 1965).
4. - Anche la seconda questione, concernente l'incostituzionalità
dell'art. 1901 del codice civile in riferimento all'articolo 41 della
Costituzione, è infondata.
Le disposizioni dell'art. 1901 non sono infatti predisposte al fine
di assicurare alle parti, nel quadro della libertà d'iniziativa, il
perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze
dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio
generale inademplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo
particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le
prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un
rapporto di corrispettività e di interdipendenza. Gli effetti del
mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato sono determinati
dal legislatore, il quale nell'articolo impugnato determina a carico
dell'assicuratore l'obbligo di adempiere all'assicurazione per il
periodo di 15 giorni dopo la scadenza del pagamento del premio e, a
carico dell'assicurato, l'obbligo di pagare l'ammontare dei premi
dell'assicurazione in corso, oltre al rimborso delle spese, anche per
il periodo in cui il premio resta sospeso.
Ove l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, il contratto è
risoluto di diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei
premi sono soggette a controllo della pubblica amministrazione.
La norma impugnata, regolatrice delle conseguenze della violazione
unilaterale del contratto di assicurazione, violazione verificatasi per
il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare la osservanza
del rapporto di assicurazione contrattualmente costituito fra le parti
ed è convenzionalmente derogabile solo in senso più favorevole
all'interessato (art. 1932 codice civile). La norma rientra nella sfera
di discrezionalità del legislatore e non attiene al disposto dell'art.
41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio
della libera iniziativa economica, né contrasto con l'utilità
sociale, né danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
5. - Anche la terza questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al
principio di uguaglianza risulta infondata in quanto la circolazione di
un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a
quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il
contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro
caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti
giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa
sanzione penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
sollevate in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione dalle
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte