Sentenza n. 18/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice
di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2000
dal Tribunale di Napoli e il 18 ottobre 2000 (n. 2 ordinanze) dal
Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente
iscritte ai nn. 609, 813 e 814 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000 e n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Pietroluongo Anna, della Banda
Musicale Città di Staffolo, dell'Italprint S.r.l. nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Pietroluongo Anna, Arturo
Alfieri per la Banda Musicale Città di Staffolo e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 febbraio
2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, "questione di legittimità costituzionale del primo e
del secondo comma dell'art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevedono
che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato definitivamente
esecutivo, e l'opposizione non possa più essere proseguita, anche
qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da caso
fortuito o forza maggiore".
Riferisce il rimettente che l'opponente non aveva potuto
rispettare il termine abbreviato per la costituzione in giudizio in
quanto, come attestato dall'Ufficio Notifiche presso la Corte
d'appello di Napoli, l'originale della citazione, necessario per la
costituzione, gli era stato restituito, a causa di "disguidi
d'ufficio", quando il termine per la costituzione era già scaduto.
Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa - nei limiti
risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 1976 - la
possibilità della opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione
per negare alla parte che non si sia potuta costituire nei termini,
sempre per caso fortuito o forza maggiore, la possibilità della
costituzione tardiva.
E ciò in quanto sia nel caso della mancata opposizione nei
termini che in quella della mancata o tardiva costituzione la
conseguenza sarebbe la medesima: e cioè l'esecutorietà del decreto
ingiuntivo con conseguente compromissione, in danno della parte
incolpevole, del diritto di difesa.
2. - Si è costituito nel giudizio il creditore opposto nel
giudizio a quo il quale ha concluso, in via principale, per la
inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della
questione.
Osserva anzitutto la parte privata che l'accoglimento della
questione comporterebbe un complesso ed articolato intervento
normativo rimesso in quanto tale alla discrezionalità del
legislatore.
Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto
ritenuto dal rimettente, l'art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a
tenore del quale, nel caso di citazione notificata a più persone, il
termine per la iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione
mentre l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo
entro dieci giorni dall'ultima notificazione, confermerebbe che la
iscrizione a ruolo può avere luogo indipendentemente dal deposito
dell'originale della citazione.
Secondo l'opposto, poi, la mancata restituzione dell'originale
dell'atto notificato in nessun caso potrebbe integrare l'ipotesi di
forza maggiore o di caso fortuito mentre, sempre sotto l'aspetto
della rilevanza della questione, avendo l'opponente iscritto la causa
a ruolo non il giorno della restituzione dell'originale ma il giorno
successivo, la tardività della costituzione sarebbe da imputarsi
alla negligenza dell'opponente medesimo.
Inoltre, non essendo alla data di restituzione dell'originale
della citazione ancora scaduto il termine per proporre opposizione,
l'opponente, una volta resosi conto che non era più in termini per
la tempestiva costituzione in giudizio, avrebbe potuto utilmente
rinnovare l'opposizione.
Sicché, anche per tale motivo, la questione sarebbe priva di
rilevanza e, quindi, inammissibile.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, concludendo nel senso della inammissibilità della questione
e, comunque, della sua infondatezza.
Rileva, anzitutto, la parte pubblica che l'accoglimento della
questione comporterebbe un intervento ampiamente manipolativo onde
contemperare le esigenze del debitore opponente con quelle del
creditore opposto; intervento precluso, quindi, a questa Corte e
riservato alla discrezionalità del legislatore.
Ritiene nel merito l'interveniente che la norma impugnata in ogni
caso non escluderebbe, ricorrendo il caso fortuito o la
forza maggiore, la possibilità della tardiva costituzione in
giudizio dell'opponente, con conseguente infondatezza, per erroneità
del presupposto interpretativo, della questione.
4. - In prossimità dell'udienza, il creditore opposto ha
depositato memoria illustrativa ribadendo sostanzialmente gli
argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione e
concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità e in
subordine di infondatezza della questione.
5. - Sempre nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il Tribunale di Ancona, con due ordinanze di identico
contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 647,
secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, in caso di mancata
o intempestiva costituzione dell'opponente in giudizio, preclude la
possibilità di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo anche
nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l'opposizione e
l'improcedibilità non sia stata dichiarata.
Il rimettente muove dalla considerazione che, mentre la
esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione
improcedibile) presuppone un provvedimento del giudice, la sua
efficacia di giudicato si determina automaticamente al verificarsi
dei presupposti (cioè: mancata opposizione nel termine ovvero
mancata costituzione in giudizio dell'opponente).
Prosegue l'ordinanza osservando che, a differenza di quanto
previsto dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per
l'appello e per il ricorso per cassazione, la norma censurata, stante
l'automatico determinarsi della preclusione, non consente che sia
riproposta l'opposizione, a fronte di una improcedibilità non
dichiarata, ancorché ancora non sia scaduto il termine di cui
all'art. 641 cod. proc. civ.
In ciò il Tribunale di Ancona, ritenuta la natura impugnatoria
del giudizio scaturente dalla opposizione a decreto ingiuntivo,
scorge la violazione di un principio generale in materia di
impugnazioni, espresso dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., che,
viceversa, sarebbe applicabile anche al procedimento de quo ove fosse
dichiarata la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 647 cod. proc. civ., norma che, per la sua specialità e
per il suo chiaro tenore letterale, non è suscettibile di essere
ricondotta, per effetto di un'interpretazione adeguatrice, nell'alveo
costituzionale.
D'altra parte, ad avviso del rimettente, il dubbio di
costituzionalità della norma impugnata, lesiva del diritto di difesa
e priva di ragionevolezza, non verrebbe meno se si escludesse il
carattere di gravame della opposizione a decreto ingiuntivo; anzi,
esso sarebbe ancora più vistoso: infatti, in esito ad un
procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione,
l'opponente (convenuto in senso sostanziale) sarebbe privato della
possibilità di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo
ad una sua negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui
all'art. 641 cod. proc. civ., una nuova opposizione; tale sanzione
sarebbe, secondo il rimettente, irragionevolmente rigorosa sia se
confrontata con la posizione dell'opposto (attore in senso
sostanziale), sia con la posizione dell'appellante - o del ricorrente
per cassazione - il quale, pur in presenza di una situazione
processuale già vagliata in uno - se non in due - gradi di giudizio,
è tutelato, a differenza di quanto avviene per l'opponente ex
art. 645 cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli effetti più
gravi della sua mancata costituzione.
Conclusivamente, il rimettente solleva la questione in
riferimento all'art. 3 della Costituzione poiché dall'applicazione
dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. deriverebbe una
irragionevole disparità di trattamento fra i vari tipi di
impugnazione ovvero - se si esclude la natura impugnatoria della
opposizione a decreto ingiuntivo - una irragionevole disparità fra
le sanzioni collegate alla mancata costituzione dell'attore ed a
quella del convenuto; in riferimento all'art. 24 della Costituzione
stante la compressione del diritto di difesa dell'opponente (sia esso
considerato come impugnante sia come convenuto in senso sostanziale),
non giustificata dalla specialità del rito.
6. - Si è costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo
il quale la corretta interpretazione dell'art. 647, secondo comma,
cod. proc. civ. è nel senso di affermare la reiterabilità della
opposizione fino a che il termine per la sua proposizione non sia
scaduto e finché non sia dichiarata la esecutività del decreto,
posto che una diversa interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24
della Costituzione. Conclude, tuttavia, per l'accoglimento della
questione sollevata dal Tribunale di Ancona.
7. - Con atto del 9 gennaio 2001 si è costituito anche il
creditore opposto il quale ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione.
Ribadito il principio secondo il quale non vi è lesione
dell'art. 24 della Costituzione allorché il legislatore conformi
diversamente, in considerazione delle peculiarità dei singoli
procedimenti, le modalità di esercizio della attività processuale
delle parti, la difesa privata segnala la inconferenza del richiamo
contenuto nella ordinanza di rimessione agli artt. 358 e 387 cod.
proc. civ., riguardando tali norme la diversa ipotesi di atto di
gravame viziato da nullità; osserva, invece, che, il caso di mancata
costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinato
dall'art. 348 cod. proc. civ. il quale - non diversamente da quanto
dispone l'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio
monitorio - prevede la improcedibilità del gravame.
8. - Con atto del 22 gennaio 2001 è intervenuto nel giudizio di
cui alla ordinanza rubricata sub r.o. n. 813 del 2000, il Presidente
del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della
sollevata questione.
La difesa pubblica, contestata la tesi secondo la quale, a
seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una fase
processuale di tipo impugnatorio, rivendica invece la specificità
del giudizio monitorio, caratterizzato dalla rapidità della tutela
apprestata al creditore; tale specifica funzione giustifica la
peculiare conformazione data ai poteri difensivi delle parti.
D'altra parte, prosegue la interveniente difesa, la Corte
costituzionale ha precisato che la tutela apprestata dall'art. 24
della Costituzione non è infirmata dalla semplice imposizione di
termini processuali perentori, non irragionevolmente stabiliti dal
legislatore nell'esercizio del potere di conformazione del modello
processuale.
Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione
in giudizio e la non rinnovabilità dell'atto di citazione in
opposizione non rappresentano soluzioni normative irragionevoli od
arbitrarie, tenuto conto della natura e della funzione del giudizio
monitorio, né può ravvisarsi nella norma censurata un ostacolo che
renda impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del
diritto di difesa in giudizio.
9. - Nell'imminenza dell'udienza la parte opposta ha depositato
memoria ripetitiva degli argomenti esposti nella memoria di
costituzione reiterando la richiesta di declaratoria di infondatezza
della questione.
10. - In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito,
in via preliminare, l'inammissibilità della questione, assumendo che
il provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe già
un implicito giudizio di ammissibilità della seconda opposizione,
tale da rendere la questione priva di rilevanza. Considerato in diritto
1. - Tanto il Tribunale di Napoli quanto il Tribunale di Ancona
dubitano, pur sotto profili diversi e muovendo da non coincidenti
premesse interpretative, della legittimità costituzionale
dell'art. 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui
prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né
proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio
dell'opponente.
Stante l'evidente connessione oggettiva i tre giudizi vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi.
2. - La questione sollevata dal Tribunale di Napoli è
inammissibile.
Pur essendo pacifico che la impossibilità della tempestiva
costituzione in giudizio dell'opponente è dipesa, nella specie,
dalla negligenza dell'ufficiale giudiziario, la questione risulta
sollevata per il caso in cui la (mancata o) intempestiva costituzione
in giudizio sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. E ciò
sull'implicito presupposto che il comportamento negligente
dell'ufficiale giudiziario sia ricompreso nella nozione generale di
caso fortuito o forza maggiore.
Ma proprio siffatto presupposto, essenziale ai fini della
rilevanza della questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza
di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile
motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.
E ciò traducendosi nel difetto di motivazione sulla rilevanza
della questione non può non comportare, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte, una declaratoria di manifesta
inammissibilità.
3. - Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di Ancona, va
preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata
in udienza dalla Avvocatura generale dello Stato e motivata con
l'assunto che il rimettente, adottando il provvedimento di riunione
delle due opposizioni, avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la
seconda opposizione e fatto, con ciò stesso, implicita applicazione
della norma - l'art. 647 cod. proc. civ. censurata.
Va, in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di
più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo
stesso giudice - da adottarsi anche d'ufficio, ai sensi
dell'art. 273, primo comma, cod. proc. civ. sia privo di qualsiasi
contenuto decisorio e risponda a mere esigenze di economia dei
giudizi. E ciò è sufficiente ad escludere la ricorrenza nella
specie sia della asserita valutazione di ammissibilità della seconda
opposizione che dell'applicazione della norma impugnata.
4. - Nel merito, la questione è infondata.
La premessa da cui muove il rimettente è che l'art. 647, secondo
comma, sia "ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre
opposizione (una volta verificatasi l'improcedibilita), purché nei
termini e purché tale improcedibilità non sia stata dichiarata".
In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, "il convenuto
in senso sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la
possibilità di far valere le sue ragioni senza che ad una sua
negligenza nella ritardata costituzione possa porre riparo,
abbandonando la prima opposizione e proponendone un'altra nel
rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c.".
In contrario, è sufficiente osservare che l'art. 647 cod. proc.
civ. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto
di esecutività solo "alla mancata opposizione nel termine
stabilito", senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre
l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.
Né, sul piano sostanziale, si scorgono ragioni che possano
legittimare l'interpretazione prospettata dal rimettente.
Essendo, pertanto, consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel
rispetto dei termini fissati nel decreto come del resto questa Corte
ha affermato nella sentenza n. 141 del 1976, detta rinnovabilità
deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di
opposizione in sé considerato, ma anche alla mancata o intempestiva
costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun
motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la
rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro.
Con l'ovvia conseguenza che pur in assenza di una tempestiva
costituzione in giudizio il decreto di esecutività non può essere
emesso se non sia anche interamente decorso il termine per
l'opposizione.
Priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus è, infine, la non
riassumibilità dell'opposizione non iscritta a ruolo. La ratio
dell'art. 647 cod. proc. civ. è, infatti, quella di assicurare
l'intangibilità del decreto ingiuntivo qualora, nel termine
perentorio previsto dall'art. 641 cod. proc. civ., e salva l'ipotesi
di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'ingiunto non abbia provocato
la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento
ordinario, mediante una opposizione seguita da una valida
costituzione in giudizio. Ed una ratio siffatta connessa alle
esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, sarebbe
evidentemente frustrata se all'opponente fosse consentito, in caso di
opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere
la causa stessa nell'ampio termine previsto dall'art. 307 cod. proc.
civ., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria
la definitività del decreto.
Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è,
dunque, erroneo ed è, conseguentemente, infondata la questione di
costituzionalità sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte