Sentenza n. 180/1985
Altra decisione · depositata il 13/06/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 289/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n.
6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e
procuratori), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal
Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Patrignani
Leonida e Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e
Procuratori, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno
1977.
Visti gli atti di costituzione di Patrignani Leonida e della Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 17 dicembre 1976 il Pretore di Ferrara ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione, dell'art. 18
della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio
1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per
avvocati e procuratori), nella parte in cui, in caso di interruzione
nell'iscrizione alla Cassa, non consente il cumulo di più periodi di
iscrizione, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza
maggiore (secondo comma).
Osserva il giudice a quo che tale grave sanzione di caducità degli
effetti di precedenti contribuzioni non avrebbe eguali nell'intero
sistema previdenziale vigente che tende anzi a valorizzare ogni forma
di contribuzione a favore del lavoratore, istituendo complessi sistemi
di equivalenza tra contributi versati in dipendenza di attività
lavorative diverse, quali che siano il momento in cui si sono svolte e
l'intervallo di tempo intercorso tra di esse. Secondo l'ordinanza di
rimessione la norma violerebbe le garanzie disposte dagli artt. 4,
secondo comma, 35 e 38 della Costituzione.
2. - Si sono costituite in giudizio entrambe le parti. L'avv.
Leonida Patrignani, ricorrente nel giudizio di merito, aderisce con
deduzioni del 29 gennaio 1977 alle conclusioni dell'ordinanza di
rimessione, svolgendo le stesse argomentazioni.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli
Avvocati e Procuratori, costituitasi con atto del 22 giugno 1977 in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Valensise del Foro di Roma, conclude per l'infondatezza della
questione, essendo pienamente giustificata la diversità del regime
previdenziale tra avvocati e lavoratori dipendenti.
La cancellazione dell'avvocato dalla sua Cassa di previdenza
deriva, infatti, dalla cessazione dell'attività libero-professionale e
comporta, quindi, con il venir meno del requisito soggettivo
l'estinzione (e non l'interruzione) del rapporto assicurativo per
spontaneo o volontario recesso dell'assicurato e la restituzione del
montante versato, prevista dallo stesso art. 18 impugnato.
Nessuno dei parametri costituzionali invocati sarebbe stato quindi
violato dalla disposizione impugnata.
3. - È intervenuto in giudizio con atto del 20 luglio 1977 anche
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della
questione.
Dopo aver ricordato che ai sensi dello stesso art. 18 della legge
n. 289 del 1963 l'iscritto che viene cancellato dalla Cassa
anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il
conseguimento della pensione di vecchiaia ha diritto, purché siano
trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla
restituzione del montante, al tasso del 4,50% dei contributi già
versati e, in caso di un periodo di iscrizione inferiore a dieci anni,
al rimborso comunque delle somme pagate, senza interessi, l'Avvocatura
sostiene che il principio cardine del sistema previdenziale previsto
per gli Avvocati è la "effettività e continuità" della professione
forense, come si deduce chiaramente dai lavori preparatori (cfr.
relazione alla Camera sulla proposta n. 289 del 1963, doc. 3701). Il
legislatore del 1963 avrebbe dunque escluso che il professionista
forense possa entrare ed uscire a suo arbitrio dalla Cassa in funzione
dell'iscrizione all'Albo, in quanto lo speciale sistema previdenziale
forense trova il suo fondamento "in una serie non lieve di
contribuzioni che l'avvocato che esercita continuamente ed
effettivamente la professione, versa alla Cassa, quali i contributi
annuali, commisurati al reddito, marche Cicerone, prelievi per
registrazioni di sentenze e percentuali su eventuali incarichi
giudiziari". Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti
o meno con gli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione l'art. 18 della
legge 25 febbraio 1963, n. 289, nella parte in cui non consente il
cumulo di più periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza
per avvocati e procuratori, a meno che la cancellazione non sia
avvenuta per forza maggiore.
Dubita il giudice a quo che tale disposizione violi i principi del
diritto al lavoro e quindi del dovere della Repubblica di promuovere le
condizioni che lo rendano effettivo (art. 4 Cost.); della tutela del
lavoro stesso in tutte le sue forme (art. 35, primo comma, della
Costituzione); del diritto alla previdenza e sicurezza sociale di tutti
i cittadini nei casi di inabilità (art. 38 Cost.).
2. - La rilevanza della questione sollevata nel procedimento de quo
discende - come si apprende dall'ordinanza di rimessione - dal fatto
che oggetto specifico della controversia era la domanda avanzata
dall'avv. Leonida Patrignani nei confronti della Cassa di previdenza di
ricongiungere due periodi di prestazioni contributive, separate tra
loro da una interruzione quasi decennale per volontaria cancellazione
dall'Albo professionale e conseguentemente dalla Cassa.
Tale ricongiungimento, infatti, era precluso dalla norma impugnata
secondo cui "l'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale
anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché siano
trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla
restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento
delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel
caso che non sia decorso il predetto termine di dieci anni, verranno
rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza
alcun interesse".
"In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente
periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di forza
maggiore".
Nelle more del giudizio la normativa della previdenza forense è
stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20
settembre 1980, n. 576, che in particolare all'art. 21 dispone che
coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i
requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di
ottenere il rimborso dei contributi previsti dalla precedente
legislazione e che in caso di nuova iscrizione essi possono
"ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla
cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del dieci per
cento e la rivalutazione".
Con la nuova disciplina, pertanto, il ricongiungimento dei periodi
di iscrizione richiesto dal ricorrente nel procedimento de quo non è
più precluso, come avveniva con la norma impugnata, ma sarebbe al
contrario consentito.
Si verte dunque in un'ipotesi tipica di jus superveniens, spettando
al giudice a quo - al quale gli atti vanno restituiti - riesaminare la
rilevanza della questione sollevata alla luce della normativa
sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte