Sentenza n. 181/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/11/1981 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 11/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19
della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di
fondi rustici) promossi con ordinanze emesse il 18 ottobre 1975 e l'11
febbraio 1978 dal Pretore di Ispica e dal Tribunale di Sassari, nei
procedimenti civili vertenti tra Padova Giovanni e Fiore Raffaele e tra
Pes Giovanni Elia ed altri e Meloni Paolo, rispettivamente iscritte al
n. 127 del registro ordinanze 1976 e al n. 103 del registro ordinanze
1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dei
1976 e n. 95 del 1979.
Visti l'atto di costituzione di Meloni Paolo e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Guido Cervati, per Meloni Paolo e l'avvocato dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento possessorio iniziato da Padova
Giovanni nei confronti di Fiore Raffaele, il Pretore di Ispica, con
ordinanza emessa il 25 novembre 1971, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11, il quale, dopo avere, al primo comma, statuito che le clausole
contrattuali concernenti la concessione separata delle colture del
suolo da quelle del soprassuolo sono nulle di pieno diritto, prevede,
al comma successivo, l'estensione dell'affitto a tutte le colture del
fondo per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della
legge e per quelli prorogati.
Sostiene il Pretore di Ispica che siffatta estensione sembrerebbe
difforme dal precetto costituzionale per cui ogni cittadino, e nella
specie il concedente, ha pari dignità e diritto al lavoro e quindi
ogni iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare
danno a tale dignità.
Inoltre la proprietà privata, riconosciuta dalla Costituzione,
verrebbe ad essere sostanzialmente espropriata in assenza di motivi di
interesse generale e senza indennizzo, con la conseguente
mortificazione del risparmio rivolto dal concedente all'investimento in
fondi rustici come beni di produzione.
Da ciò il contrasto della disposizione impugnata con i principi
sanciti dagli artt. 3, 4, 41, 42 e 47 della Costituzione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato per chiedere che la
questione venga dichiarata non fondata sotto tutti i profili
prospettati.
Secondo l'Avvocatura la norma impugnata, che vieta la concessione
separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo, ha la
finalità di assicurare, mediante l'unificazione dell'azienda sotto lo
stesso conduttore, una migliore organizzazione dell'impresa agricola.
Detta esigenza è stata più volte avvertita dal legislatore ed ha
formato oggetto di recenti provvedimenti in materia di riforma della
disciplina dei contratti agrari.
Infatti, fin dalla emanazione della legge n. 567 del 1962, all'art.
14, venne stabilito il principio che l'affitto si estende a tutte le
coltivazioni del fondo, salvo eccezioni per casi particolari.
Successivamente con la legge n. 756, del 15 settembre 1964, recante
norme per i rapporti di mezzadria e colonia parziaria, fu vietata,
all'art. 11, la concessione separata del suolo e del soprassuolo e
comunque delle colture del fondo. Si sancì, quindi, la nullità dei
contratti stipulati in violazione di detto divieto, escludendo tuttavia
dal precetto i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore
della legge.
Con la norma impugnata si estende, ora, il principio in parola ai
rapporti contrattuali in corso, e ciò allo scopo di accelerare e
rendere più immediato il superamento di situazioni che sono ritenute
non più rispondenti alle esigenze economico-sociali della produzione
agricola.
Rileva ancora la difesa dello Stato che, secondo i più recenti
orientamenti in materia di economia agraria, la realizzazione di più
elevati redditi e il più razionale sfruttamento del suolo possono
ottenersi solo mediante il raggiungimento di dimensioni ottimali
dell'impresa: la norma in esame come del resto tutta la
regolamentazione del rapporto di affitto prevista dalla legge n. 11 del
1971 - sarebbe aderente a detto principio e, pertanto, la limitazione
della sfera giuridica del concedente, con il conseguente ampliamento
delle facoltà dell'affittuario, apparirebbe giustificata da motivi di
pubblico interesse, con pieno rispetto sia del principio dell'art. 41
della Costituzione, che prescrive che l'iniziativa economica non puo
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, sia del principio del
successivo art. 42 il quale sottolinea la funzione sociale della
proprietà, con la conseguente possibilità di porre limiti alla
stessa.
Ritenuta la legittimità del potere del legislatore di porre limiti
all'esercizio dell'attività economica dei privati e di modificare,
all'uopo, anche le disposizioni inerenti all'attività giuridica
negoziale, resterebbero superati anche i rilievi in ordine alla pretesa
incostituzionalità della norma oggetto di censura con riferimento agli
artt. 3 e 4 della Costituzione.
Né si potrebbe condividere l'affermazione del Pretore di Ispica
concernente il carattere espropriativo - senza previsione di adeguato
indennizzo - della norma di cui al citato art. 19, in quanto detta
norma sarebbe inserita nel contesto di una disciplina che non esclude
il diritto del concedente di rientrare nella piena disponibilità del
fondo in caso di scioglimento del contratto di affitto.
Infine, non potrebbe ipotizzarsi neanche la violazione dell'art. 47
della Costituzione, relativo alla tutela del risparmio, in quanto lo
stesso non verrebbe in causa. Infatti, il detentore di capitali ha
piena libertà di investirli in beni che ritiene i più redditizi in
settori diversi da quelli regolamentati da norme che, per determinati
beni ed attività, dettino disposizioni limitative della sfera
contrattuale del cittadino.
3. - Con ordinanza n. 135/1974 la Corte costituzionale restituiva
gli atti al giudice a quo perché motivasse in ordine alla rilevanza
della questione. Questi (ord. 18 ottobre 1975) ricordava la natura
possessoria del procedimento e basava la rilevanza dell'eccezione
proposta sull'applicabilità dell'art. 19 legge n. 11 del 1971 nella
valutazione della linea defensionale feci sed jure feci. L'Avvocatura
interveniva nel giudizio richiamando le argomentazioni già svolte.
4. - Analoga questione di legittimità costituzione dell'art. 19
legge n. 11 del 1971, nella parte in cui si riferisce ai contratti "in
corso" all'entrata in vigore della legge, veniva sollevata dal
Tribunale di Sassari nel corso del procedimento vertente tra Pes
Giovanni Elia e Meloni Paolo in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.,
con ordinanza emessa l'11 febbraio 1978.
5. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Si è
costituito Paolo Meloni rappresentato e difeso dagli avvocati Gino
Ajello e Guido Cervati.
6. - L'Avvocatura dello Stato si richiama agli argomenti già
svolti in relazione all'ordinanza emessa dal Pretore di Ispica.
La difesa del Meloni conclude per l'infondatezza della questione
osservando che la norma impugnata attribuisce tipicità al contratto
d'affitto nel senso di vietare figure miste o riserve, al fine di
realizzare le finalità previste dall'art. 44 della Costituzione onde
pervenire al razionale sfruttamento del suolo. A compenso dei divieti
introdotti vi sarebbe la determinazione del corrispettivo su tutti i
redditi, che permette all'innovazione di non produrre lesioni o perdite
di diritti, e consente in conseguenza anche l'applicazione ai rapporti
in corso.
7. - La difesa del Meloni ha presentato memoria, in cui ribadisce
con ampie argomentazioni le conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti
e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano analoghe questioni
di legittimità costituzionale in ordine alla medesima norma di legge.
2. - Il Pretore di Ispica in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e
47 della Costituzione ed il Tribunale di Sassari in riferimento agli
artt. 41, primo comma, 42 cpv. e 3, primo comma della Costituzione,
dubitano della legittimità dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), nella parte in
cui estende l'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in
corso al momento della sua entrata in vigore.
3. - La questione è fondata con riferimento al principio
d'eguaglianza, in quanto la disciplina denunziata equipara situazioni
eterogenee.
È da premettere che già con l'art. 14 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, era emersa l'esigenza di impedire la concessione separata delle
colture del suolo o del soprassuolo, ma che in tale legge, proprio ad
evitare sperequazioni, era previsto che la disciplina non si estendesse
ai contratti in corso, che l'esclusione di talune colture fosse
ammissibile, quando rispondeva ad accertate necessità economiche e che
comunque l'estensione dell'affitto a tutte le coltivazioni del fondo
non avesse luogo, quando il contratto era di affitto per pascolo di
terreni alberati e di boschi.
La successiva legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di
contratti agrari) all'art. 11 vieta la concessione separata del suolo e
del soprassuolo e comunque delle colture del fondo, dichiarando nulli
di pieno diritto i contratti stipulati in violazione di tale divieto,
ma nel contempo dispone che tale nullità non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e aggiunge che la
disciplina non si applica ai contratti in corso.
La norma denunziata della legge del 1971, al contrario, unificando
le diverse situazioni con efficacia retroattiva, non contempera in
alcun modo le varie posizioni dei soggetti e contrasta col fine di
stabilire equi rapporti sociali che l'art. 44 Cost. impone
primariamente in materia di proprietà terriera privata.
Sintomo ulteriore dell'irragionevolezza di tale disciplina, sempre
nella parte in cui riguarda i contratti in corso, si rinviene nella
circostanza che la legge non si cura affatto di disciplinare il
possibile concorso di affittuari diversi, senza tener adeguato conto
degli interessi coinvolti.
4. - L'accertato contrasto dell'art. 19, secondo comma, della legge
n. 11 del 1971 col principio d'eguaglianza esime la Corte dall'esame
della compatibilità della norma con gli altri principi invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte