Sentenza n. 182/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 297/1982
- art. 5legge 297/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza
emessa il 6 febbraio 1988 dal Pretore di Messina nel procedimento
civile vertente tra Vadala' Antonino e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n.
443 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Vadala' Antonino nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Vita Maria Spallitta per Vadala' Antonino e
l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO Il dott. Vadala' Antonino, dipendente dell'Amministrazione
provinciale di Messina, collocato a riposo in data 1° aprile 1982,
conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Messina, l'I.N.A.D.E.L.,
chiedendone la condanna al pagamento della indennità premio di
servizio comprensiva dell'intera indennità integrativa speciale.
Il Pretore, rilevato che la legge 7 luglio 1980, n. 229, innovando
la precedente disciplina, aveva previsto il computo parziale
dell'indennità integrativa speciale nella indennità premio di
servizio, che, invece, gli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n.
297, in vigore dal 1° giugno 1982, avevano ripristinato la situazione
precedente alla legge n. 229 del 1980, sancendo la computabilità
dell'indennità per intero e che, quindi, si era verificata una
doppia disparità di trattamento tra coloro che erano stati collocati
a riposo prima della legge n. 229 del 1980, dopo l'entrata in vigore
della legge n. 297 del 1982, e coloro che, invece, erano stati
collocati a riposo nella vigenza della legge n. 229 del 1980, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5
della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il trattamento differenziato
fatto a coloro che hanno cessato il rapporto di impiego prima della
sua entrata in vigore (violazione dell'art. 3 della Costituzione);
per la inidoneità del trattamento stesso ad assolvere una adeguata
funzione previdenziale (art. 38 della Costituzione); per la
violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e
trattamento erogato alla fine del rapporto di lavoro (violazione art.
36 della Costituzione).
Si è costituita nel giudizio la parte privata la quale ha
osservato che la legge n. 290 del 1980 ha dato vita ad un trattamento
pregiudizievole dei diritti dei lavoratori circoscritto nel tempo che
la legge n. 297 del 1982 ha eliminato, ma certamente anche a
vantaggio di coloro che sono stati collocati a riposo prima della sua
entrata in vigore, altrimenti i costi sociali, chiaramente sottesi
alla legge n. 290 del 1980, verrebbero a gravare solo su alcuni
soggetti, il che contrasta con la ratio dell'art. 3 della
Costituzione.
È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
concluso per la manifesta inammissibilità o, comunque, per la non
fondatezza della questione. Ha rilevato, invero, che il Pretore
pretenderebbe che sia emessa una non consentita sentenza additiva che
faccia retroagire gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 4
e 5 della legge n. 297 del 1982 anche nei confronti di chi è stato
collocato a riposo prima del 1° giugno 1982, o che sia censurata la
scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore di
delimitare temporalmente il campo di applicazione delle citate
disposizioni.
Sarebbero, inoltre, conformi ai principi generali l'applicazione
solo ai rapporti in corso dell'art. 5 in questione, in quanto
disposizione transitoria, e la regolamentazione con il nuovo sistema
introdotto dalla legge n. 297 dei rapporti iniziati dopo la sua
entrata in vigore.
Comunque, chi è stato collocato a riposo prima dell'entrata in
vigore della legge n. 297 ha ottenuto il trattamento allora previsto
e spettante; la sua eventuale sproporzione alla retribuzione o,
comunque, la sua adeguatezza alla funzione previdenziale, può farsi
risalire alla legge del tempo e cioè alla n. 290 del 1980, ma non
certo alla pretesa illegittimità costituzionale degli inapplicabili
artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui,
ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, non
prevedono il computo dell'intera indennità integrativa speciale,
anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima
dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
che ne consegue, in danno dei suddetti lavoratori rispetto a quelli
che, collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge
impugnata, ricevono l'indennità di contingenza ai fini suddetti;
b) gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione,
determinandosi, a cagione dell'omesso computo dell'intero importo
della indennità, un insufficiente trattamento di fine rapporto per
difetto di proporzionalità del medesimo alla qualità e quantità
del lavoro prestato.
2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo che,
anziché essere censurata la legge n. 297 del 1982, doveva essere
impugnata la legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge con
modificazioni del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente
norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per
l'anno 1980), perché essa ha causato il trattamento insufficiente e
peggiorativo di cui il ricorrente si duole.
L'eccezione è infondata.
Diversamente da quanto osservato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la censura si dirige esattamente contro la legge 297 del 1982
in quanto essa ha ripristinato, solo a favore dei lavoratori che
cessano dal lavoro in data posteriore alla sua entrata in vigore, il
computo dell'intera indennità integrativa speciale nell'indennità
premio di servizio che invece, per le ben note esigenze di politica
economica, aveva subito una riduzione precedentemente.
3. - Nel merito la questione è infondata.
Le norme censurate fanno parte del più ampio contesto legislativo
(la legge 29 maggio 1982, n. 297) con il quale, a partire dal 1°
giugno 1982, data della sua entrata in vigore, l'indennità di fine
rapporto, da premio per il lavoratore che ha cessato il rapporto di
lavoro, ha assunto la nuova configurazione di risparmio soggetto a
rivalutazione e liquidato con nuovi criteri e modalità, mentre, per
coloro il cui rapporto è cessato precedentemente, l'indennità ha
continuato ad essere regolata dalle leggi del tempo.
Siffatta disciplina non è contraria ai precetti costituzionali.
Invero, certamente spetta al legislatore la riforma della disciplina
legislativa di determinati istituti come quello in esame e non è
affatto arbitraria o irrazionale la fissazione di un periodo di
decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia più favorevole
della precedente, prevedendo il reinserimento, nel trattamento di
fine rapporto, di quelle somme che sono state "congelate" per un
certo periodo per esigenze di politica economica e sociale.
Questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 142 del 1980) che il
legislatore può ristrutturare l'indennità di fine rapporto senza
che risultino violati i precetti costituzionali, compreso quello
dell'art. 36 della Costituzione se, come nella specie, le innovazioni
apportate hanno tenuto conto della qualità e quantità del lavoro
prestato dagli interessati agli effetti degli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione. Il divario che si può produrre tra le categorie dei
lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro in varie epoche non
reca offesa, al criterio della proporzionalità della quantità e
qualità di lavoro e della idoneità del trattamento a soddisfare le
esigenze di vita del lavoratore, assunte come componenti del calcolo
del quantum della indennità garantite dai suddetti precetti
costituzionali. È sufficiente che non sussista un'irragionevolezza
nel rapporto tra quantità o qualità di lavoro e retribuzione
complessiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte