Sentenza n. 182/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d. 3095/1985
- art. 7r.d. 3095/1985
- art. 8r.d. 3095/1985
- art. 4Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 7Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 8Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 91Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 144Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
usata come parametro
citata
- art. 4legge 589/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio
1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti,
spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici), dell'art. 91, lett. E), n. 5 (recte: art. 144, lett. D),
n. 6) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo
unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 4, primo comma,
n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente
autonomo del porto di Trieste), promosso con ordinanza emessa il 20
ottobre 1993 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile
vertente tra l'Amministrazione provinciale di Trieste e
l'Amministrazione del tesoro ed altri, iscritta al n. 784 del
registro ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione della Provincia di Trieste nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per la
Provincia di Trieste e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso
dall'Amministrazione provinciale di Trieste nei confronti
dell'Amministrazione del tesoro ed altri, avente ad oggetto la
corresponsione di contributi per le opere eseguite nei porti di
Trieste e di Monfalcone, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2
aprile 1885, n. 3095 e successive disposizioni, la Corte d'appello di
Trieste, con ordinanza del 20 ottobre 1993 (R.O. n. 784 del 1993), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati artt.
4, 7 e 8 del R.D. n. 3095 del 1885, che impongono a province e comuni
la partecipazione alle spese per le opere portuali, nonché dell'art.
91, lett. E), n. 5 - recte, dell'art. 144, lett. D), n. 6 - del R.D.
3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e
provinciale), che prevede i contributi per le predette opere tra le
spese obbligatorie delle province, e dell'art. 4, comma primo, n. 1
della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del
porto di Trieste, che colloca tra le risorse a disposizione dell'Ente
per l'assolvimento dei suoi compiti i contributi obbligatori a carico
dell'Amministrazione provinciale di Trieste.
Secondo la prospettazione del Collegio remittente, la normativa
censurata si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 5 e 128
della Costituzione, che riconoscono l'autonomia degli enti locali.
L'imposizione a comuni e province dell'onere di contribuire alle
spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato
comprometterebbe in misura rilevante detta autonomia - cui è
estranea la funzione amministrativa nella materia portuale, riservata
allo Stato dall'art. 88, n. 1 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per
quanto riguarda i porti di prima e seconda categoria, prima classe,
fra i quali rientrano quelli di Trieste e di Monfalcone - incidendo
soprattutto nel settore finanziario contabile degl'indicati enti
locali territoriali. Questo, si rileva nell'ordinanza di rimessione,
non è più, nell'attuale quadro ordinamentale, impostato sul sistema
della cosiddetta "finanza partecipativa" ma su quello a "finanza
derivata", in cui il contributo statale non è più rapportato al
principio della "spesa storica", ma collegato a parametri obiettivi
(valore numerico della popolazione residente, consistenza della rete
stradale, dimensioni territoriali, reddito medio pro-capite).
Inoltre, l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce ai
comuni e alle province, nell'ambito della finanza pubblica,
"autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e
trasferite" che verrebbe compressa, sostiene il giudice a quo, se
essi dovessero affrontare spese per le opere portuali in aree
demaniali dello Stato a beneficio non più solo proprio, ma, tenuto
conto dell'attuale facilità di accesso a tutti i porti e
specializzazione dei tipi di imbarchi, a vantaggio dell'intera
collettività nazionale.
La Corte remittente si fa carico dell'ordinanza della Corte
costituzionale n. 892 del 1988, con la quale analoga questione è
stata dichiarata manifestamente infondata, ma ne ritiene opportuno un
riesame alla stregua della sopravvenuta legge 8 giugno 1990, n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali, ed in relazione anche alla
mutata situazione nel ramo dei trasporti marittimi.
Il giudice a quo ravvisa, inoltre, nella normativa in questione
una violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, rileva che l'art. 4 del R.D. n. 3095 del
1885 fissa il contributo di province e comuni per le opere nei porti
di seconda categoria, prima classe, in ragione del 20 per cento, ma
è indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va
conteggiata. In tale situazione, la mancanza di una previsione
legislativa che ponga limiti all'ente impositore, delegato a fissare
il quantum del contributo, sarebbe in contrasto con il principio
costituzionale alla stregua del quale nessuna prestazione
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Per quanto attiene all'art. 53 della Costituzione, il collegio
remittente ne ravvisa il vulnus nel notevole ridimensionamento della
capacità contributiva degli enti locali quale risulta dall'onere del
contributo per le spese portuali, che non sono incluse nei requisiti
oggettivi in base ai quali gli stessi enti locali ricevono la
dotazione d'istituto direttamente dallo Stato a seguito
dell'introduzione del sistema della "finanza derivata".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la provincia
di Trieste, adducendo argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza
di rimessione.
3. - È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione
sollevata, richiamandosi alla precedente ordinanza della Corte
costituzionale n. 892 del 1988. Ha rilevato l'autorità intervenuta
che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, per un
verso la "situazione nel ramo dei trasporti marittimi" non ha subito
in epoca successiva alla ricordata pronuncia modifiche di rilievo,
per l'altro né nell'art. 54, né in altre disposizioni della legge
n. 142 del 1990 si rinvengono norme in contrasto con il principio
della partecipazione degli enti locali alle spese portuali, già
ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale.
Del resto, tale disciplina non configura il concorso nella spesa
come una prestazione imposta al di fuori di un qualsivoglia
collegamento con uno specifico interesse della collettività
amministrata da province e comuni, basandosi, al contrario, sul
presupposto che anche essa ne ritragga un beneficio, e si presenta
come rapportabile alla misura di questo. Sotto tale profilo, privo di
pregio si rivelerebbe il riferimento all'art. 23 Cost . Del pari
infondata, infine, sarebbe la censura della normativa in questione
siccome lesiva dell'art. 53 della Costituzione, in quanto le
argomentazioni svolte al riguardo non avrebbero alcuna attinenza con
la capacità contributiva, ma si riferirebbero solo all'incidenza
dell'onere delle spese per le opere portuali sulla possibilità per
gli enti contribuenti di una diversa utilizzazione delle loro
risorse.
4. - Nell'imminenza dell'udienza è stata depositata memoria
nell'interesse della provincia di Trieste, con la quale si insiste
per l'accoglimento della questione.
Si osserva, al riguardo, che il sistema di contribuzioni a carico
di comuni e province, fissato dalla normativa impugnata, si basava
sulla sostanziale contitolarità della funzione di gestione portuale
tra Stato, province e comuni, in quanto l'ente locale era in fondo
considerato una sorta di organo dello Stato. Con il nuovo assetto
ordinamentale del potere locale tracciato dalla Costituzione, e
attuato settorialmente con il d.P.R. n. 616 del 1977 e, più
organicamente, con la legge n. 142 del 1990, si sarebbe verificata
una incostituzionalità sopravvenuta del vecchio quadro normativo. In
particolare, poi, per la provincia di Trieste - estromessa, in
attuazione del trattato di Osimo, dell'amministrazione del porto -
essendo il contributo connesso alla partecipazione amministrativa e
gestoria del porto, alla cessazione di tale partecipazione sarebbe
dovuta corrispondere la cessazione del contributo in esame.
Nella memoria si pone in evidenza la rilevanza della questione
sollevata dalla Corte d'appello di Trieste pur in presenza della
recente legge n. 84 del 28 gennaio 1994 sul riordino della
legislazione in materia portuale che, si osserva, abroga le
disposizioni del 1885 a far tempo dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, mentre i contributi contestati si riferiscono ad
anni precedenti. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Trieste dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095
(Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - Serie III - con le
disposizioni del titolo IV porti, spiagge, fari della preesistente
legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), nonché dell'art. 91, lett.
E), n. 5 - recte, dell'art. 144, lett. D), n. 6 - del R.D. 3 marzo
1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e
dell'art. 4, primo comma, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589
(Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste).
Secondo il collegio remittente, l'indicata normativa, nell'imporre
a province e comuni la partecipazione alle spese relative ad opere
portuali in aree del demanio dello Stato, violerebbe gli artt. 5 e
128 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia dei predetti
enti locali, nonché gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per la
mancanza di una previsione legislativa che fissi opportuni limiti
alla misura del contributo in questione e per gli effetti
pregiudizievoli che dalla imposizione di tale onere derivano alla
capacità contributiva di province e comuni.
2. - Le questioni non sono fondate.
L'art. 4 del R.D. n. 3095 del 1885 dispone che "le nuove opere e
quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle
spiagge sono a carico dello Stato, delle province e dei comuni
secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti
e spiagge in cui vengono eseguite".
L'art. 7 del medesimo decreto stabilisce, poi, che le spese di
qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono
sostenute "per i porti di prima classe in ragione dell'ottanta per
cento dallo Stato e del venti per cento dalle province e dai comuni",
e prosegue indicando percentuali diverse di ripartizione della spesa
in relazione alle diverse classi in cui i porti sono suddivisi.
L'art. 8, infine, prevede che "le spese a carico delle province e
dei comuni per porti di prima, seconda e terza classe saranno fra
loro ripartite nel modo seguente: una metà a carico della provincia
in cui il porto è situato col concorso delle province che abbiano
interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione
del porto; una metà a carico del comune in cui il porto è situato
col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al
miglioramento ed alla conservazione del porto".
La norma chiarisce, poi, che "sono da riguardarsi come province e
comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento
dei porti e che dai medesimi ritraggano beneficio, quelli i quali se
ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed
industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro
prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti".
L'ultimo comma dell'art. 8 dispone che "le quote a carico di più
province o di più comuni si ripartiranno in proporzione del
beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni
commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della
popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal
decreto reale di cui all'art. 3 della presente legge".
L'art. 144, lett. D), n. 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - a tale
norma dovendosi intendere diretta la censura erroneamente rivolta dal
collegio remittente all'art. 91, lett. E), n. 5 del medesimo testo
normativo, il quale riguarda le spese obbligatorie a carico dei
comuni, non pertinenti al giudizio a quo - indica, tra le spese
provinciali obbligatorie concernenti le opere pubbliche, i
"contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di
manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe,
della seconda categoria e dei relativi fari e fanali".
Infine, l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n.
589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, stabilisce
che per l'assolvimento dei compiti d'istituto, l'ente ha a sua
disposizione ed amministra "i contributi obbligatori a carico dello
Stato, della Regione, dell'amministrazione provinciale e del comune
di Trieste . . .".
Dall'esame delle disposizioni impugnate emerge con chiarezza che
il criterio della ripartizione dell'onere delle spese per le opere
portuali tra lo Stato e gli enti locali, nel cui territorio o nel cui
bacino di traffico si trovano i porti, è quello del rispettivo
interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti stessi. E
proprio ai fini dell'attribuzione dell'onere finanziario in ragione
del grado di siffatto interesse, nel sistema portuale, quale risulta
dall'ordinamento di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (art. 1), si
distinguono i porti in due categorie: la prima comprende quelli che
interessano la sicurezza generale della navigazione ed hanno
finalità attinenti a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza
dello Stato, per i quali le spese correlate a tali finalità sono a
carico esclusivo dello Stato (art. 6), mentre alla seconda
appartengono i porti che interessano esclusivamente il commercio
marittimo. Nell'ambito di questa seconda categoria, si delinea (art.
2) una ulteriore classificazione dei porti in quattro classi - in
relazione alla entità del traffico e del movimento commerciale che
vi si svolge - a ciascuna delle quali corrisponde (art. 7) una
diversa misura dell'onere di partecipazione alle spese per le relative opere marittime a carico di province e comuni.
Vale la pena di contestare subito in linea generale un rilievo
della sentenza della Corte triestina, fondato sulla natura demaniale
dell'opera portuale e sulla automatica, implicita connessione che
questa dovrebbe comportare sull'incidenza della relativa spesa.
La demanialità si riflette sul requisito dell'appartenenza del
bene, il cui titolare, quando si tratta di demanio statale, è lo
Stato. Ma appartenenza e titolarità non esauriscono il collegamento
tra bene ed ente, che è caratterizzato anche dai benefici connessi
al funzionamento ed all'attività che il bene è destinato a
perseguire. Di qui l'individuazione di diversi soggetti, destinatari
di attività e servizi e legittimati a sopportare oneri, nelle misure
rimesse a valutazioni normative discrezionali, inerenti alla
manutenzione e alla gestione delle opere, che rendono possibili le
attività e i servizi predetti.
3. - La ragionevolezza del collegamento di siffatti oneri alla
utilità ed ai vantaggi economici che agli enti locali possono
derivare dal traffico, che si svolge nei porti insistenti nei
rispettivi territori, pone la disciplina dei contributi per le opere
portuali, quale dianzi descritta, in grado di resistere alle censure
ad essa rivolte.
Secondo il collegio remittente, le norme impugnate, in parte
risalenti al lontano 1885, a seguito dell'assetto normativo delle
autonomie locali previsto dalla Costituzione del 1948 ed in base al
d.P.R. n. 616 del 1977 - che, all'art. 88, n. 1. riserva alla
competenza statale le funzioni amministrative concernenti le opere
marittime nei porti di prima categoria e di seconda categoria, classe
prima (tra i quali sono compresi quelli che qui interessano)
trasferendo alle regioni quelle in materia di opere nei porti dalla
seconda classe in poi - violerebbero i principi contenuti negli artt.
5 e 128 della Costituzione, che tutelano l'autonomia di province e
comuni, gravati d'un onere di contributo in materie rientranti nella
competenza dello Stato.
Richiamata l'osservazione già svolta circa i destinatari dei
benefici e l'onere di contribuzione, è da contestare l'affermazione
del giudice remittente, secondo la quale l'attuale possibilità che
l'utenza portuale sia generalmente diffusa, e non limitata ai
soggetti pubblici a quei beni più direttamente collegati, priverebbe
di giustificazione l'onere di contribuzione degli enti locali alle
spese in questione.
È da rilevare in proposito che la distinzione e la diversità
della posizione delle province e dei comuni territorialmente connessi
ai porti rispetto a quella delle altre categorie di utenti, oltre a
caratterizzarsi per riflessi quantitativi, si determina per il
carattere di benefici ex re, in quanto derivanti proprio dalla
posizione territoriale, che consente talune peculiari utilizzazioni,
che giustificano il riferimento non improprio al concetto di uso
speciale di determinate collettività.
3.1 - Osserva inoltre la Corte che analoga questione, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione, è stata
risolta nei medesimi sensi con l'ordinanza n. 892 del 1988, con la
quale si è anche osservato che le autonomie locali ricevono
riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle
leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un
sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono
disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali.
La citata ordinanza è stata tenuta presente dal giudice a quo,
che, tuttavia, ne ha sollecitato il riesame alla luce della nuova
disciplina delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990,
n. 142. Questa, all'art. 54, riconosce ai comuni ed alle province,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite, che "verrebbe compressa in
funzione della propria politica di investimento nella gestione delle
entrate e delle uscite" a causa delle spese per le opere portuali
eseguite su aree demaniali dello Stato.
3.2 - La menzionata disposizione della legge n. 142 del 1990 non
sembra introdurre, al riguardo, alcun elemento innovatore tale da
renderla incompatibile con il principio della partecipazione degli
enti locali alle spese in questione, fondata sul più volte ricordato
interesse di tali enti al traffico portuale.
Né vale osservare, come fa il giudice a quo, che nell'attuale
sistema "a finanza derivata", i trasferimenti erariali in favore di
province e comuni non sono più rapportati alla c.d. "spesa storica",
ma ripartiti "in base a criteri obiettivi che tengano conto della
popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle
risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale" (art.
54, comma quinto, legge n. 142 del 1990).
Siffatti parametri rispondono, come rilevato nella memoria
dell'Avvocatura generale dello Stato, in modo più adeguato alla
esigenza di una equa ripartizione delle risorse in relazione
all'evolversi di indici rivelatori dei fabbisogni effettivi degli
enti locali, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere
portuali, per la quota, correlata alle rispettive utilità, che viene
posta a loro carico.
4. - La Corte d'appello di Trieste denuncia altresì il contrasto
delle norme in questione con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Sotto il primo profilo, osserva che, se l'art. 7 del R.D. del 1885
indica il contributo di province e comuni per le opere nei porti di
seconda categoria, prima classe, nella misura del venti per cento,
esso lascia, tuttavia, indeterminato il cespite imponibile sul quale
detta aliquota va conteggiata, con conseguente mancanza di limiti,
legislativamente fissati, al quantum del contributo.
Il rilievo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 23 della
Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, afferma
il principio che la legge non può lasciare all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i
criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente,
nell'esercizio del potere attribuitogli (sent. n. 27 del 1979, n. 2
del 1962). La Corte ha peraltro affermato che lo stesso principio è
rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa
dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di
discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano
desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla
composizione e dal funzionamento degli organi competenti a
determinarne la misura (sentt. nn. 90 del 1994, 507 del 1988, 67 del
1973, 21 del 1969, 55 del 1963, 51 del 1960 e 4 del 1957), o quando
esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si
realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare
eventuali arbitri dell'amministrazione (sent. n. 34 del 1986).
Nel caso in esame, determinazioni arbitrarie dell'ente impositore
sono escluse sia dalla esatta individuazione della destinazione del
contributo - la partecipazione alle spese portuali, che come sopra
chiarito, è in funzione dell'interesse dell'ente locale allo
sviluppo del porto che insiste nel suo territorio - sia dalla
composizione degli organi - consiglio d'amministrazione e comitato
direttivo - dell'Ente autonomo del porto di Trieste, chiamati, ai
sensi della legge istitutiva dello stesso (legge 9 luglio 1967, n.
589) e successive modificazioni, a formare la volontà dell'ente in
ordine alle opere da eseguire e relative previsioni di spesa, sia,
infine, dal sistema, disciplinato dalla stessa normativa, di
controlli della regolarità della gestione amministrativa e contabile
dell'ente.
5. - Del pari infondato è il sospetto di illegittimità
costituzionale della normativa impugnata per contrasto con l'art. 53
della Costituzione sotto il profilo della rilevante attenuazione
della capacità contributiva degli enti locali quale risulterebbe a
seguito dell'onere del contributo per le spese portuali, di entità
non preventivamente determinabile, con conseguente impossibilità di
programmazione dell'attività amministrativa generale.
L'art. 53 della Costituzione, sotto questo angolo visuale, è male
invocato, poiché esso stabilisce il principio della correlazione tra
la misura del concorso alle spese pubbliche e la capacità
contributiva, e non può essere invocato come dato normativo, diretto
a salvaguardare la destinazione di determinate risorse finanziarie
per esigenze, di esclusiva valutazione dell'ente locale, rispetto ad
altre destinazioni, anch'esse legislativamente previste e
quantitativamente determinate, in una equilibrata visione di tutti i
diversi soggetti tenuti.
6. - Per la completezza della valutazione è da rilevare che la
recente legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel quadro del generale
riordino del sistema portuale, dispone, tra l'altro, all'art. 13,
secondo comma, che dal 1° gennaio 1994 (termine differito al 31
dicembre 1994 dall'art. 2 del d.l. 14 aprile 1994, n. 231, in attesa
della conversione in legge) cessano di essere erogati i contributi
alle organizzazioni portuali (tra le quali l'Ente autonomo del porto
di Trieste), previsti dalle rispettive leggi istitutive. La stessa
legge, all'art. 27, comma quinto, stabilisce che i contributi di
province e comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai
consorzi autonomi dei porti secondo le disposizioni di cui al regio
decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al
decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli
esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dal
1991, disponendo, poi, al comma ottavo, l'abrogazione di tutte le
disposizioni del testo unico approvato con lo stesso regio decreto n.
3095 del 1885 e del relativo regolamento di attuazione (regio decreto
26 settembre 1904, n. 713) incompatibili con le disposizioni della
stessa legge.
Tali innovazioni legislative, che non potrebbero comunque
esplicare rilievo nella vicenda sottoposta all'esame della Corte,
relativa a contributi riferentisi ad anni precedenti - così come non
potrebbe esplicare rilievo la abrogazione, disposta dall'art. 64
della legge n. 142 del 1990, della norma, pure impugnata, di cui
all'art. 144 del testo unico della legge comunale e provinciale del
1934 - sono frutto di una nuova e diversa valutazione, rientrante nel
potere del legislatore, delle complessive esigenze di riforma del
sistema portuale anche sotto l'aspetto delle risorse necessarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1985, n. 3095 (Testo
unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le
disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente
legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico
della legge comunale e provinciale), 4, comma primo, n. 1, della
legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto
di Trieste), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 128, 23 e 53
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte