Art. 4
Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilita' dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva