Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 621 e 624,

primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso nel

procedimento civile vertente tra Mercuro Augusta, la Società lombarda

di macinazione e Sottini Battista, iscritta al n. 63 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 16 dicembre 1969 il pretore di

Abbiategrasso ha sollevato, anzitutto in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

621 del codice di procedura civile (limiti della prova testimoniale,

spettante al terzo opponente, a dimostrazione dell'asserita proprietà

su beni pignorati) nonché del seguente articolo 624, primo comma

(sospensione del processo condizionata al previo deposito di cauzione);

che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che, per quanto riguarda l'art. 621, la stessa

questione è già stata esaminata e decisa da questa Corte con sentenza

n. 112 del 1970 sulla base di motivi che non trovano nell'ordinanza di

rinvio alcuna diversa prospettazione, idonea a condurre, nel caso, a

diversa decisione.

Considerato che ciò deve ripetersi per quanto riguarda l'art. 624,

posto che la legittimità della disposizione è stata parimenti già

riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 40 del 1962. Questo

precedente resiste all'obiezione sollevata nell'ordinanza, secondo la

quale, concernendo il richiamo, contenuto in motivazione, al secondo

comma dell 'art. 624, l'ipotesi di sospensione necessaria senza

cauzione nel caso di particolari controversie, previste dall'art. 512,

tra parti di un procedimento esecutivo, al di fuori dell'altra ipotesi

di opposizione di terzi, ciò significherebbe che il principio allora

affermato valga soltanto per la prima ipotesi e non per la seconda.

L'obiezione non ha valore, poiché la disposizione è stata richiamata

in sentenza, soltanto come argomento accessorio, rafforzativo nel caso

di specie, che riguardava appunto le parti di un procedimento

esecutivo, rimanendo tuttavia intatto il principio generale ivi

enunciato (valevole tanto per l'art. 615 che per l'art. 619 entrambi

richiamati nel primo comma dello stesso art. 624) che l'eventuale

imposizione di cauzione non crea disparità né menomazione di diritti

di difesa, poiché va collegata alla situazione obbiettiva del processo

e non ne ostacola il successivo corso.

Considerato che la palese infondatezza della questione comprende

anche l'ulteriore profilo prospettato con l'ordinanza, in riferimento

all'art. 42 della Costituzione. Invero, questo articolo non garantisce

incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprietà, ma (come

già statuito in caso analogo da questa Corte con la sentenza n. 112

del 1970) lo sottopone a limiti dettati dalla razionale finalità del

sistema: tale il sistema che trasferisce, in subordine, il diritto del

terzo opponente, sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato

(art. 620 c.p.c.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di

procedura civile, sollevata con ordinanza 16 dicembre 1969 dal pretore

di Abbiategrasso in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte