Sentenza n. 184/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 565Codice civile
- art. 183legge 151/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice
civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151
("Riforma del diritto di famiglia"), promosso con ordinanza emessa il
23 giugno 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile
vertente tra Rungger Mathilde ed altra e l'Amministrazione delle
Finanze, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di reclamo, promosso da Mathilde
e Maria Rungger ai sensi dell'art. 23 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499,
modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, contro il decreto del
Pretore di Brunico che aveva respinto la domanda di certificazione
della qualità di eredi del loro fratello naturale Francesco Rungger,
deceduto il 19 marzo 1985 senza lasciare prole, né coniuge, né
ascendenti, né parenti legittimi entro il sesto grado, il Tribunale
di Bolzano, con ordinanza 23 giugno 1989, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ., nel
testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, "nella parte in
cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima,
in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e
le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati".
Il giudice remittente osserva che sulla questione, già accolta
dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 565 nel testo
anteriore alla riforma del 1975, non risulta essere intervenuto un
riesame in relazione alla nuova norma, la quale ribadisce una
"differenza di trattameto tra fratelli e sorelle legittimi e fratelli
e sorelle naturali non correlata a criteri razionali che la
giustifichino, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 30, terzo
comma, della Costituzione". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bolzano ripropone la questione di
legittimità costituzionale dell'esclusione dei fratelli e delle
sorelle naturali dalle categorie dei successibili ab intestato, in
guisa che è ad essi negato il diritto di successione reciproca pur
in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato. La
questione è formulata sulla falsariga del dispositivo della sentenza
4 luglio 1979, n. 55 di questa Corte, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo in parte qua l'art. 565 nel testo
anteriore alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975,
n. 151). L'art. 565 novellato, sebbene non differisca sostanzialmente
dal testo originario, è una norma nuova, come tale non toccata dal
giudicato costituzionale citato. Pertanto, come giustamente ritiene
il giudice a quo, la questione deve essere riesaminata.
2. - La questione è fondata.
Vanno richiamate due notazioni, tra loro complementari, contenute
nelle sentenze precedentemente pronunziate in argomento da questa
Corte, le quali discernono due aspetti del significato normativo
dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
Il primo significato si esprime in una regola di equiparazione
dello status di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo
status di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti
dei membri della famiglia legittima costituita dal matrimonio del
genitore con persona diversa dall'altro. In questo senso "l'art. 30
si riferisce ai rapporti tra genitori e figli, e non a quelli dei
figli tra loro" (sent. n. 76 del 1977): il suo ambito normativo è
commisurato alla regola dell'art. 258, primo comma, cod. civ., che
delimita l'efficacia del riconoscimento.
Nel secondo significato, concernente i rapporti della prole
naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine
del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali
riconosciuti), l'art. 30, terzo comma, non impartisce un comando
immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in
questi rapporti, ma si pone come "norma ispiratrice di un
orientamento legislativo a favore dei figli naturali" (sent. n. 55
del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del
riconoscimento indicato dall'art. 258 cod. civ. possa attribuirsi
valore assoluto. In conformità di tale norma il testo novellato
dell'articolo aggiunge una riserva che fa "salvi i casi previsti
dalla legge".
3. - Coordinato col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost., il principio ora individuato dell'art. 30 implica un limite
alla discrezionalità legislativa nella determinazione dei casi e dei
contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti con
i parenti del genitore. Il limite può essere così formulato: nei
detti rapporti le disparità di trattamento delle due specie di
filiazione non possono essere conservate più di quanto richiedano un
ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e il
contemperamento con, o la sottordinazione ad altri principi di pari o
maggior peso.
Alla stregua di questo criterio non vi sono ragioni idonee a
giustificare la conservazione della regola del codice civile che
esclude il diritto di successione tra fratelli e sorelle naturali pur
quando, mancando altri successibili per titolo di coniugio o di
parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col
principio della successione familiare, né con l'interesse dello
Stato. L'istituto dell'art. 586 cod. civ. non tutela un interesse
patrimoniale dello Stato di natura privata, che possa essere messo a
confronto con l'interesse dei fratelli naturali superstiti, bensì
l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla
continuità dei rapporti giuridici che a lui facevano capo, quando
manchino soggetti legittimati a raccogliere l'eredità.
Non si può obiettare che l'apertura dell'ordine successorio ai
fratelli naturali eccederebbe l'ambito soggettivo della tutela
dell'art. 30 Cost. perché avvantaggerebbe anche i figli legittimi
del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale: in mancanza dei
successibili indicati negli artt. 578 e 579 cod. civ., essi
potrebbero pretendere l'eredità lasciata dal figlio naturale. Tale
possibilità è inclusa per ragione di necessaria reciprocità nella
prospettata ultrattività del riconoscimento, la quale investe gli
altri figli dello stesso genitore indipendentemente dalla natura del
rispettivo status di filiazione, tutti essendo, naturali o legittimi,
fratelli naturali nei confronti del figlio naturale considerato.
Nemmeno la norma censurata può trovare una giustificazione
tecnico-giuridica nella mancanza di un rapporto civile di parentela
tra fratelli e sorelle naturali, così denominati per modo di dire
breviloquo, estraneo al linguaggio legislativo (cfr. art. 87, terzo
comma, cod. civ., in relazione al primo comma, n. 2). Il
riconoscimento di un rapporto giuridico di parentela è indubbiamente
una scelta spettante alla discrezionalità insindacabile del
legislatore; ma è altrettanto fuori dubbio, da un lato, che la
rilevanza del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore
non è necessariamente legata al modello dell'efficacia nel rapporto
tra genitore e figlio, dall'altro, che il criterio tradizionale per
cui i titoli di successione mortis causa sono individuati nella sfera
dei rapporti familiari del defunto non è assoluto. Il sistema delle
successioni a causa di morte ha conosciuto e conosce diritti
successori direttamente collegati al fatto naturale della
consanguineità, in deroga alla regola della successione familiare.
4. - L'accertamento della non conformità dell'art. 565 cod. civ.
al principio sopra spiegato dell'art. 30 Cost., con conseguente
dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua, comporta
l'attribuzione ai fratelli e alle sorelle naturali di un titolo
reciproco di successione ereditaria fondato sul vincolo di
consanguineità indirettamente risultante dai rispettivi status di
filiazione, titolo che potrà essere fatto valere in mancanza di
successibili per diritto di coniugio o di parentela, e con precedenza
sulla successione dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice
civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151
("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza
di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la
successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia
legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti
del comune genitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte