Sentenza n. 185/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo
comma (in relazione all'art. 6 secondo comma) della legge 1 dicembre
1970 n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") e
708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Casagrande Adriana e Gorla Alfredo
iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 19 giugno 1984 dal Tribunale di Genova nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Giovannetti Maddalena e Ghio
Pietro iscritta al n. 1217 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro;
udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto lo
scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l'affidamento della
figlia minore, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 26 gennaio
1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, 30 e 3, commi primo e
secondo, Cost., dell'art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6,
comma secondo), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui
non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in
giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia
sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi.
Il Tribunale premette che negli ultimi tempi, a seguito di una
differente lettura dei principii costituzionali secondo una coerente
linea di tendenza che dagli artt. 2 e 3 conduce agli artt. 29, 30 e 31
Cost., vi è stata, da parte di dottrina e giurisprudenza, una più
attenta considerazione della posizione del minore, quale soggetto
titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, membro
a tutti gli effetti della comunità sociale.
Le disposizioni costituzionali, quali gli artt. 30 e 31 Cost., che
più specificatamente attengono alla problematica familiare e minorile,
pertanto, vengono interpretate avendo presente che la tutela dei
diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge
la personalità, e l'impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo allo
sviluppo della personalità stessa, sono previsioni che si indirizzano
anche al minore. Da un altro lato, viene sottolineato che, se i termini
"minore" e "minore età" non acquistano una posizione centrale nel
contesto costituzionale, ciò è indice non già di una scarsa
considerazione verso il fanciullo, ma al contrario di una inversione di
tendenza rispetto al precedente ordinamento ricco di riferimenti alla
"particolarità" e "specificità" della condizione minorile, e quindi
di una scelta a favore del fanciullo, non più oggetto di una assoluta
ed incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente "persona" alla
pari di ogni altro individuo.
Tali orientamenti ed interpretazioni, prosegue il giudice a quo,
costituiscono il necessario presupposto per una ricostruzione
sistematica del c.d. diritto minorile, nella prospettiva di una tutela
preminente dell'interesse del fanciullo ed al fine di una compiuta
realizzazione dei suoi diritti, e trovano conferma in una serie di
disposizioni normative, soprattutto successive alla riforma del diritto
di famiglia, come quelle che impongono al giudice di tutelare
esclusivamente l'interesse materiale e morale dei figli nel decidere il
loro affidamento e nell'adottare gli altri provvedimenti ad essi
relativi in caso di separazione personale dei genitori o di
scioglimento del loro matrimonio. Queste enunciazioni, però, rischiano
di trasformarsi in mere clausole di stile ove non trovino precisi
riscontri in sede processuale. È quel che ad esempio accade, afferma
ancora il Tribunale di Genova, nel procedimento di divorzio, nel quale
il giudice deve appunto decidere dell'affidamento del minore e prendere
altri provvedimenti che possono avere effetti rilevanti sull'avvenire
del fanciullo e sullo sviluppo della sua personalità, senza che al
minore sia dato di stare in giudizio a mezzo di un curatore speciale
per la tutela dei suoi interessi, mentre in differenti situazioni (ad
esempio art. 320, ultimo comma, c.c.), quando si profili conflitto di
interessi, è sempre richiesta la nomina di un rappresentante. Non può
invero contestarsi che il minore, almeno limitatamente alle pronunce
che lo riguardano, sia titolare di specifici interessi morali e
patrimoniali, interessi che non sono adeguatamente protetti dalla
presenza in giudizio dei genitori, che non hanno alcuna rappresentanza
per i figli minori e difendono i propri interessi personali (tanto che
sovente la prole è usata come mezzo di pressione o di scambio ovvero i
suoi interessi sono comunque subordinati all'esigenza dei coniugi ad
una sollecita pronuncia). Né l'interesse dei minori pare
sufficientemente protetto dall'intervento obbligatorio del P. M., il
quale non sta in giudizio come sostituto processuale degli stessi, ma
per l'attuazione obiettiva della legge, ed in tal veste si preoccupa si
dell'interesse dei minori, ma non certo in modo esclusivo. In ogni
caso, la difesa del fanciullo non offre le medesime garanzie di quella
esercitata da un rappresentante privato direttamente impegnato in tale
ufficio, come è dimostrato dal confronto con altri procedimenti, quale
quello di opposizione al decreto di adottabilità, in cui accanto al P.
M. è pure presente un curatore del minore.
Analogamente, continua il Tribunale, non può essere sufficiente il
potere del collegio di andare ultra petitum sui provvedimenti
concernenti la prole e di disporre d'ufficio mezzi di prova, giacché
tali poteri non possono sostituire la presenza in giudizio, su un piano
di parità con le altre parti, di un rappresentante del minore che
adeguatamente tuteli l'interesse di questo in ordine all'affidamento e
agli altri conseguenziali provvedimenti.
La disposizione impugnata, conclude il giudice a quo, là dove non
prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore nel
procedimento, limitatamente alle pronunce che lo riguardano, appare
pertanto in contrasto con l'art. 24 (per violazione del diritto di
difesa del minore, figlio delle parti, che non può far valere
adeguatamente il suo interesse nel giudizio), con gli artt. 3, comma
secondo, e 30 (perché nella specie la mancata tutela dell'interesse
del fanciullo costituisce potenzialmente grave ostacolo allo sviluppo
della personalità e all'adempimento degli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione, posti a carico dei genitori o di altri
soggetti, in caso di loro incapacità) e con l'art. 3, comma primo,
Cost. (per violazione del principio di eguaglianza, riguardo ai
frequenti casi in cui è prevista la nomina di un curatore del minore
in ipotesi di conflitto di interessi con i genitori).
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per il rigetto della questione.
Osserva l'Avvocatura che, se si considerano le norme sostanziali a
favore dei minori e gli strumenti di garanzia dei loro interessi sul
piano processuale, quali l'intervento obbligatorio del P. M. ed il
potere del giudice di andare ultra petitum e di disporre d'ufficio
indagini e mezzi di prova, emerge come l'adombrato difetto di
adeguatezza in realtà non sussiste. Infatti, essendo la nomina di un
curatore speciale che rappresenti i figli minori consentita solo in
talune ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali (artt. 155, 320,
321 codice civile, 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), la
mancata previsione di tale nomina nei giudizi di separazione o divorzio
costituisce una precisa scelta compiuta dal legislatore a seguito di
una discrezionale valutazione dei pro e dei contro e soprattutto in
considerazione degli inconvenienti cui potrebbe dar luogo, prima o poi,
sul piano degli interessi non patrimoniali del minore, l'opposta
soluzione. Il legislatore, invero, conclude l'Avvocatura, ha
individuato il giusto punto di equilibrio tra le diverse soluzioni
ipotizzabili col prevedere che le decisioni sull'affidamento devono
essere prese dal giudice pure in difformità dalle conclusioni delle
parti, facendo esclusivo riferimento agli interessi di ogni genere dei
minori e previo l'eventuale autonomo esercizio dei più ampi e
latamente intesi poteri istruttori.
3. - Nel corso di un altro procedimento civile avente ad oggetto la
separazione personale dei coniugi e l'affidamento della figlia minore,
il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 giugno 1984, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24,
comma secondo, 30 e 3, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 708
codice procedura civile (in relazione all'art. 155 c.c.) nella parte
in cui non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in
giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia
sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi.
Nel merito il Tribunale riporta le argomentazioni svolte nella
precedente ordinanza, osservando che esse valgono a maggior ragione per
il procedimento di separazione giudiziale, in cui il minore si trova,
se possibile, ancor meno fornito di adeguate garanzie, nell'ambito di
un vasto e talora spietato contenzioso tra i coniugi, che spesso si
servono di lui come di un'arma per prevalere l'uno sull'altro.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
svolgendo nel merito considerazioni identiche a quelle svolte nel
precedente giudizio e concludendo per il rigetto della questione. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano analoghe questioni di
legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Le ordinanze di rimessione, premesso che un'attenta lettura della
Costituzione induce a concludere che la tutela dei diritti
fondamentali, anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la
personalità dei singoli e l'impegno statale a rimuovere gli ostacoli
che si frappongono allo sviluppo di quest'ultima, si indirizzano anche
ai minori, pur ammettendo che non poche garanzie sono dettate dalla
legislazione ordinaria a favore dei figli minori in tema di giudizi per
lo scioglimento del matrimonio e per la separazione fra coniugi,
lamentano l'insufficienza delle predette garanzie ed assumono essere la
previsione d'un curatore speciale, rappresentante in giudizio dei figli
minori, l'unica strada per un'efficace, completa tutela processuale dei
medesimi.
La Corte deve preliminarmente dar atto che l'esame dei principii
costituzionali, secondo una linea di tendenza che dagli artt. 2 e 3
conduce agli artt. 29, 30 e 31 Cost., costituisce una delle
fondamentali chiavi di lettura delle problematiche relative alla vita
dei minori nella famiglia. E deve altresì riconoscere che le
ordinanze in epigrafe tendono, nelle intenzioni dei giudici a quibus,
alla massima tutela, in sede processuale, di principii e valori,
relativi alla formazione ed alla crescita umana, ampiamente affermati
dalla vigente costituzione: dal fatto che quest'ultima
nominalisticamente poco si soffermi sui minori o sulla minore età va,
infatti, dedotta, tenuto conto dell'ordinamento precostituzionale tanto
prodigo di riferimenti alla "particolarità" della condizione minorile,
una scelta di sostanza a favore del minore, considerato, ad ogni
consentito effetto, persona umana al pari di ogni altro soggetto, senza
alcun bisogno di esplicite quanto sovrabbondanti enunciazioni in
proposito.
Tutto ciò spiega le ragioni per le quali il legislatore, nei
giudizi in esame, ha disposto che i provvedimenti relativi alla prole
vengano assunti dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale
della medesima. Ed a tal proposito non va dimenticato che, nel corso
dei lavori preparatori per la riforma del diritto di famiglia, venne
respinto un emendamento che, in materia, prevedeva una norma in base
alla quale i provvedimenti relativi alla prole dovevano essere assunti
non nell'esclusivo interesse dei figli ma anche nell'interesse della
famiglia e dei genitori.
2. - Senonché, la questione qui in discussione attiene, più
specificatamente, alla legittimità costituzionale degli artt. 5, primo
comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155
codice civile) in quanto non prevedono la nomina d'un curatore speciale
che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine
alla pronuncia sull'affldamento e ad ogni altro provvedimento che lo
riguardi. Va, pertanto, qui esaminato se, particolarmente, la mancanza
della scelta, da parte del legislatore ordinario, della nomina del
preindicato curatore speciale costituisca violazione degli artt. 3,
primo e secondo comma, 24, secondo comma e 30 Cost.
Va premesso che, nelle preindicate deliberazioni relative ai figli
minorenni, il giudice, a differenza delle decisioni da lui assunte nei
procedimenti contenziosi, non si pronuncia su quale dei litiganti ha
ragione e quale ha torto bensì sceglie la soluzione migliore per un
terzo (appunto il figlio minorenne) nell'esclusivo suo interesse. Nei
procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed
alla separazione dei coniugi s'inserisce, pertanto, un giudizio che
autorevole dottrina non ha esitato a definire di volontaria
giurisdizione: comunque, a parte ogni questione di classificazione,
certo è che, nei procedimenti innanzi indicati, gli accertamenti e le
decisioni relative ai figli minorenni costituiscono il risultato di
valutazioni autonome, disciplinate da norme sostanziali e processuali
distinte e certamente diverse da quelle che vanno applicate dal giudice
nel procedimento principale contenzioso.
Deve, poi, qui sottolinearsi che, nelle leggi impugnate e nel
sistema attualmente vigente, gli interessi dei minori figli delle
parti, nei giudizi in discussione, non solo non rimangono senza tutela
ma sono garantiti da una serie non indifferente di misure, che il
legislatore ha ritenuto idonee e sufficienti in materia.
L'intervento obbligatorio in giudizio del P. M. che, se certamente
non agisce in veste di sostituto processuale dei minori, deve,
nell'assicurare la legalità della decisione della controversia,
preoccuparsi della tutela degli interessi dei predetti, nell'esercizio
di tutte le attività processuali a lui consentite (ad esempio:
deduzione di prove, conclusioni ed impugnazioni della sentenza, ai
sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898);
le amplissime facoltà istruttorie del giudice; il potere del collegio
di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra
petitum, costituiscono, come le stesse ordinanze di rimessione
riconoscono, misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli
interessi dei minori.
3. - Le ordinanze di rimessione non ritengono, tuttavia, le
predette misure soluzioni "ottimali" (così esplicitamente l'ordinanza
del 19 giugno 1984) ai fini di una completa tutela dei minori figli
delle parti nei giudizi in discussione.
La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in
giudizio, di determinati interessi spetta al legislatore e non a questa
Corte.
Va qui, comunque, ricordato che il legislatore ordinario non è
vincolato, in tutti i casi di riconosciuti interessi al giudizio o nel
giudizio, a prevedere la qualità di parte per i titolari degli stessi
interessi.
Va, inoltre, particolarmente sottolineato che i giudizi di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione
personale dei coniugi, non attengono né si riflettono, quale che sia
l'esito dei giudizi stessi, sullo stato dei figli. Ed il legislatore,
nei giudizi che attengono allo status dei minori (situazioni diverse,
pertanto, rispetto a quelle qui in esame) come ad esempio nel giudizio
per il disconoscimento di paternità ed in quello di opposizione al
decreto di adottabilità, prevede la nomina d'un rappresentante del
minore. Come, soltanto quando sorge un conflitto di interessi
(situazione, anche questa, diversa da quelle qui in esame)
nell'amministrazione dei beni dei figli, il giudice tutelare nomina, ai
sensi dell'art. 320 codice civile, un curatore speciale.
Vero è che il legislatore non ha ravvisato, nella specie,
l'opportunità d'istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli:
ciò avverrebbe certamente con l'attribuzione della qualità di parte
ai minori - figli, nei procedimenti qui in discussione, e con la nomina
d'un curatore per la rappresentanza in giudizio dei medesimi. Mentre,
non potendo i figli minori, nei giudizi in esame, incidere sullo status
di coniugi dei loro genitori, non è stato ritenuto dal legislatore
opportuno, fra l'altro, consentire ai figli minorenni un potere
d'impugnazione della sentenza relativa ai coniugi, potere negato, come
tale, peraltro, allo stesso pubblico ministero.
Non avendo il legislatore ritenuto d'istituzionalizzare la
situazione di conflittualità tra genitori e figli minorenni,
rimangono, per le ipotesi di concreta conflittualità tra i medesimi, i
normali strumenti (ed anche, a volte, la nomina di un curatore
speciale) previsti in via generale dal codice civile (oltre al già
ricordato art. 320, cfr. gli artt. 321,330 e 333) come la Corte di
Cassazione ha rilevato.
4. - La normativa impugnata non contrasta, in conseguenza di tutto
quanto osservato, con l'art. 24, secondo comma, né con gli artt. 30 e
3, primo e secondo comma, Cost.
La predetta normativa non viola l'art. 24, secondo comma, Cost. in
quanto, non esiste in materia, una particolare situazione giuridica
soggettiva di diritto sostanziale, tale da essere necessariamente
garantita, nei giudizi in esame, attraverso l'attribuzione della
qualità di parte ai figli - minori e, conseguentemente, attraverso la
nomina d'un curatore in giudizio; non viola gli artt. 3, secondo comma,
e 30 Cost. permanendo, quale che sia l'esito dei giudizi in
discussione, nei genitori gli obblighi di mantenimento, istruzione ed
educazione dei figli; né viola l'art. 3, primo comma, Cost., in
quanto, ribadito che la scelta tra la nomina d'un curatore in giudizio
dei figli minori e gli strumenti attualmente previsti, dal sistema, per
la difesa degli interessi dei predetti, spetta al legislatore, va
conclusivamente aggiunto che l'opzione operata dal medesimo nei
procedimenti di cui qui si discute non è da ritenersi, per le ragioni
innanzi enunciate, irrazionale, in relazione alle certamente diverse
ipotesi in cui è prevista la nomina del predetto curatore.
Le sollevate questioni di legittimità costituzionale devono,
pertanto, esser dichiarate non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi proposti con le ordinanze del Tribunale di Genova
del 26 gennaio 1982 e del 19 giugno 1984;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24,
secondo comma, e 30 Cost., dalle predette ordinanze, degli artt. 5,
primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1
dicembre 1970, n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione
all'art. 155 codice civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte