Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 201

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

21 febbraio 1996 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile

vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l. e la Latteria

sociale cooperativa Aurora in liquidazione coatta amministrativa

iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato

passivo di una società cooperativa agricola in liquidazione coatta

amministrativa, il tribunale di Piacenza, con ordinanza emessa in

data 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36

e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui, nella procedura di liquidazione

coatta amministrativa, non consente di estendere il privilegio al

credito per interessi delle società cooperative agricole di

produzione e lavoro e, in via subordinata, nella parte in cui non

consente tale estensione a tutte le cooperative agricole;

che a parere del giudice a quo ciò comporterebbe una violazione

degli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, potendo nel caso di specie

valere quelle argomentazioni che hanno indotto la Corte a dichiarare

l'incostituzionalità delle norme che escludevano l'estensione del

privilegio agli interessi con riguardo sia ai crediti di lavoro

subordinato che a quelli delle società o enti cooperativi di

produzione e lavoro di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità della prima questione e per l'infondatezza della

seconda.

Considerato che con riguardo alla prima delle due questioni

sollevate, il giudice rimettente si duole della mancata estensione

del privilegio al credito per interessi delle società cooperative

agricole di produzione e lavoro nell'ambito della procedura di

liquidazione coatta amministrativa;

che la cooperativa in questione non è, come espressamente

riconosciuto dallo stesso giudice a quo, una cooperativa di

produzione e lavoro, bensì una cooperativa agricola il cui scopo è

quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli, ben diverso, quindi, da quello proprio delle cooperative

agricole di produzione e lavoro, consistente, al contrario, nello

scopo (mutualistico) volto a collocare il lavoro dei cooperatori alle

migliori condizioni;

che risulta pertanto evidente l'insussistenza del necessario

nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità

costituzionale e la decisione del giudizio principale, posto che nel

caso concreto non si è in presenza di una società cooperativa

agricola di produzione e lavoro;

che, con riguardo alla seconda delle questioni sollevate, il

rimettente lamenta la mancata estensione del privilegio a tutte le

cooperative agricole; nel sollevare tale questione, tuttavia,

espressamente dichiara che l'eventuale accoglimento, che porterebbe

ad estendere il privilegio a tutte le cooperative agricole, non

sarebbe conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45 della

Costituzione, come delineata dalla giurisprudenza della Corte;

che, così come prospettata, la questione difetta dei necessari

requisiti di chiarezza, risultando anzi sollevata in termini

perplessi, se non addirittura contraddittori, atteso che lo stesso

giudice a quo mostra con evidenza che l'invocata estensione del

privilegio a tutte le cooperative agricole non sarebbe conforme ai

parametri costituzionali indicati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201,

54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, dal tribunale di Piacenza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte