Sentenza n. 186/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 86Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 87Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 85Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 85d.P.R. 1092/1973
- art. 86d.P.R. 1092/1973
- art. 87d.P.R. 1092/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 85,
secondo comma, 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 27
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
promossi con numero tre ordinanze emesse rispettivamente il 5 giugno
1981, il 7 giugno 1982 e il 31 gennaio 1983 dalla Corte dei Conti sui
ricorsi proposti da Di Stefano Maria, Pilla Nicolina e Mormina Marianna
e il Ministero della Pubblica Istruzione iscritte ai nn. 195, 217 e 648
del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 225, 246 dell'anno 1983 e n. 18 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Solimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1) Di Stefano Maria, vedova Aloisi, ricorreva alla Corte dei Conti
avverso il provvedimento del 22 novembre 1978 con cui il Ministero
delle Finanze aveva revocato, con decorrenza 1 gennaio 1976, la
pensione di riversibilità, concessale con decorrenza 17 dicembre 1969
quale madre di Aloisi Iolanda, deceduta il 16 dicembre 1969, già aiuto
procuratore delle imposte di registro, in quanto titolare di un reddito
superiore a lire 960.000, per cumulo con la pensione indiretta,
attribuitale a seguito della morte del marito, ex dipendente dello
Stato.
La Corte dei Conti, con ordinanza 5 giugno 1981 (R.O. n. 195/83),
sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 85, secondo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione degli artt.
3 e 38 Cost., per disparità di trattamento rispetto all'avente diritto
alla riversibilità della pensione di guerra.
Il giudice a quo ha osservato che il legislatore, precedentemente,
aveva ritenuto la stessa condizione per la sussistenza dello stato di
bisogno, sia per la pensione ordinaria indiretta (art. 12 L. n. 46 del
1958), sia per la pensione di guerra di riversibilità (artt. 71 e 73,
legge 10 agosto 1950, n. 548), fissandola in un reddito non superiore a
lire 240.000. Successivamente, senza ragionevole motivo, aveva elevato
il reddito presuntivo alla ricorrenza della condizione di nullatenenza
solo con riferimento alla pensione indiretta di guerra, lasciandolo
immutato per la pensione ordinaria indiretta.
Questa Corte, con sentenza n. 133 del 12 luglio 1972, aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma,
della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (recante nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato) proprio per la disparità di
trattamento che si verificava tra il pensionato indiretto ordinario
(fattispecie di orfano maggiorenne per il quale, per la nullatenenza,
era richiesta l'esistenza di un reddito non superiore a lire 240.000)
ed il pensionato di riversibilità di guerra per il quale, invece, si
teneva conto dell'ammontare complessivo del reddito, ai fini
dell'imposta complementare.
Successivamente, però, con la sostituzione all'imposta
complementare dell'IRPEF (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
successive modificazioni, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art.
85, secondo comma), ha considerato nullatenente il possessore di un
reddito, ai fini dell'IRPEF, di lire 960.000 annue, al netto delle
detrazioni di imposta. Invece, l'art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (T.U. sulle pensioni di guerra), per la pensione di guerra di
riversibilità, ha stabilito una presunzione di nullatenenza a favore
dei titolari di reddito annuo complessivo di lire 2.400.000. al lordo
degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 e successive modificazioni, dando anche facoltà al Ministro del
Tesoro di rivedere tale limite in relazione alle modificazioni che
sarebbero intervenute in materia di tassazione del reddito delle
persone fisiche. E, fino all'epoca dell'ordinanza de qua, detto limite
è stato elevato a lire 3.000.000.
Pertanto, secondo il giudice a quo, l'art. 85, secondo comma,
d.P.R. n. 1092 del 1973 violava:
a) l'art. 3 della Costituzione perché aveva ripristinato il
sistema del duplice apprezzamento per le pensioni ordinarie e per le
pensioni di guerra, ancorando il limite per la sussistenza dello stato
di bisogno, per le une a lire 960.000 e per le altre a lire 2.400.000;
e, per giunta, in misura fissa per le une ed in misura variabile per le
altre;
b) l'art. 38 Cost. in quanto, per effetto dei vigenti meccanismi di
indicizzazione (legge n. 177 del 1976) il detto limite di lire 960.000
può essere superato, sicché la pensione ordinaria indiretta è
soggetta a revoca ed è di fatto revocata per cumulo con altra pensione
già in godimento dell'interessato, nonostante che si rimanga al di
sotto del limite dell'imposizione IRPEF e nonostante che la pensione
diventi insufficiente a soddisfare i bisogni elementari di vita del
pensionato ed il soggetto inabile al lavoro rimanga privo di quelle
provvidenze assistenziali preordinate al soddisfacimento dei suoi
bisogni.
II) La stessa Corte dei Conti, con successiva ordinanza del 7
giugno 1982 (R.O. n. 217/83) ha sollevato identica questione di
costituzionalità nel giudizio promosso da Pilla Nicolina, quale madre
del dr. Giuseppe De Vita, segretario generale della Camera di commercio
di Campobasso, deceduto il 15 dicembre 1972, a seguito della revoca
della pensione provvisoria di riversibilità, concessale con decreto 9
luglio 1973, per mancanza del requisito di nullatenenza.
Ha rilevato che il limite per le pensioni ordinarie indirette è
rimasto fermo a lire 960.000, mentre, per le pensioni di guerra di
riversibilità, è aumentato fino a lire 5.200.000 per effetto
dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 843.
III) Con ordinanza del 31 gennaio 1983 (R.O. n. 648/83), nel
giudizio proposto da Mormina Marianna, orfana maggiorenne di dipendente
statale deceduto il 30 dicembre 1947, a seguito di rigetto della
domanda di pensione di riversibilità del 22 ottobre 1977, ha sollevato
questione di incostituzionalità, oltre che dell'art. 85, secondo
comma, anche degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, dello
stesso d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Oltre alle considerazioni sostanzialmente identiche a quelle delle
precedenti ordinanze ed innanzi riferite, ha rilevato che il denunciato
art. 85 del d.P.R. n. 1092 va interpretato nel senso che l'importo di
lire 960.000 si riferisce al reddito complessivo, al netto delle
detrazioni previste nell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, sul quale
si applicano le aliquote crescenti per scaglioni di reddito (art. 11,
d.P.R. n. 597 cit.) e che su tale importo non sono consentite le
detrazioni soggettive di cui agli artt. 15 e 16 dello stesso d.P.R. in
quanto, al tempo in cui il menzionato limite è stato posto, le
detrazioni erano già operanti nella loro articolazione ed estensione
(quota esente, coniugi e figli a carico, spese di produzione del
reddito ecc. ...).
Costituiva, quindi, una prima ragione della disparità di
trattamento il fatto che per le pensioni di guerra il limite è stato
determinato in una somma al lordo delle deduzioni, di cui al citato
art. 10, d.P.R. 597/73.
Il giudice a quo, però, ha avvertito che, nonostante il limite
fissato sia di entità superiore alle lire 960.000, il trattamento per
il pensionato di guerra di riversibilità può essere deteriore in
quanto quest'ultimo, per effetto della deduzione degli oneri, può
divenire titolare di un reddito inferiore a lire 960.000.
Infine, lo stesso giudice a quo ha indicato, come altre
irragionevoli sperequazioni e diseguaglianze, la diversità del momento
di rilevanza dei detti requisiti per l'una e per l'altra specie di
pensione.
Infatti, mentre per coloro che pretendono la pensione civile e
militare ordinaria lo stato di nullatenenza deve esistere al momento
della morte del dante causa (artt. 86, primo comma, e 87, secondo
comma, d.P.R. n. 1092 del 1973), per coloro che chiedono la pensione di
guerra, la nullatenenza può verificarsi in qualsiasi momento
successivo, a distanza anche di anni dalla morte del dante causa ed in
presenza così di un'evidente interruzione del nesso di causalità tra
l'indigenza ed il suo fatto causativo.
Le ordinanze, tutte regolarmente comunicate e notificate, sono
state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto
1983, n. 225, 7 settembre 1983, n. 246 e 18 gennaio 1984, n. 18.
IV) Nei giudizi promossi con le ordinanze 5 giugno 1981 e 7 giugno
1982 (nn. 195/83 e 217/83) ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Con due atti difensivi di identico contenuto, ha eccepito
preliminarmente l'inammissibilità della questione relativa all'art.
85, secondo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, deducendo che la normativa
applicabile ai fini della determinazione delle condizioni soggettive
per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità è
quella vigente al momento della morte del dipendente o del pensionato e
che i mutamenti successivi di essa non possono far acquistare il
diritto originariamente insussistente, ma possono solamente determinare
la perdita di quello legittimamente acquisito precedentemente; che,
pertanto, nella fattispecie di cui alle ricordate ordinanze, si doveva
far riferimento alle norme vigenti alle date del gennaio 1976 e del
gennaio 1973 per determinare rispettivamente la sussistenza del
mutamento delle condizioni economiche che a suo tempo avevano
consentito l'erogazione del trattamento indiretto nel primo caso e,
nell'altro, l'accertamento delle condizioni stesse.
Sicché, la disciplina delle pensioni di guerra da assumere a
parametro non era quella di cui al d.P.R. n. 915/78 ma quella della
legge 18 marzo 1968, n. 313 che, per l'acquisto del diritto al
trattamento pensionistico da parte dei genitori, collaterali ed
assimilati, richiedeva la sussistenza di un reddito non assoggettabile
all'imposta complementare (artt. 20 e 67), da ragguagliare, quindi,
all'IRPEF, secondo il disposto dell'art. 88 bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597. Si trattava di condizioni del tutto omogenee a quelle
richieste, ai medesimi fini, dall'art. 85, T.U. del 1973 sulle pensioni
ordinarie.
Nel merito, l'Avvocatura Generale ha rilevato la insussistenza
della lamentata disparità di trattamento in quanto il regime
differenziato trova giustificazione nel carattere diverso delle due
pensioni: l'una, quella di guerra, risarcitoria ed avente causa dalla
guerra, l'altra, remunerativa ed avente causa da un rapporto di lavoro
o di impiego, tanto più che in questo ultimo caso, lo stato di bisogno
degli aventi diritto normalmente nasce dalla morte del lavoratore
appartenente alla famiglia.
Onde non sussisterebbe la necessità di porre, come requisito
comune per le due categorie, una uniforme condizione economica ben
potendo il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali,
operare graduatorie.
Inoltre, a giudizio della stessa Avvocatura dello Stato, la
denunciata disparità di trattamento sarebbe più apparente che reale
in quanto i minimi di reddito posti a confronto sarebbero costituiti,
da un lato (cioè per le pensioni ordinarie), da una somma al netto
degli oneri deducibili; dall'altro, per le pensioni di guerra, da una
somma al lordo degli stessi, di guisa che il maggiore importo della
seconda rispetto alla prima trova giustificazione proprio in tale
circostanza.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 38 Cost., ha
rilevato che il precetto costituzionale non trova applicazione per le
pensioni di riversibilità in quanto esse, per la funzione che le
caratterizza, non costituiscono quelle provvidenze dirette a garantire
al lavoratore adeguati mezzi di soddisfacimento delle sue esigenze di
vita e, per ogni cittadino, il mantenimento e l'assistenza sociale. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi propongono questioni in parte identiche ed in
parte connesse, per cui possono essere riuniti per essere decisi con
una sola sentenza.
2. - Delle questioni proposte è opportuno che sia esaminata per
prima quella relativa agli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata con l'ordinanza 31
gennaio 1983 (R.O. n. 648/83).
La Corte dei Conti ha rilevato che i detti articoli, prevedendo che
il requisito di nullatenenza, richiesto per il conseguimento della
pensione ordinaria di riversibilità, deve sussistere al momento della
morte del lavoratore o del pensionato, violano l'art. 3 della
Costituzione in quanto si verifica disparità di trattamento rispetto
alla riversibilità delle pensioni di guerra per le quali il detto
requisito può sorgere in qualsiasi momento, successivo alla morte del
dante causa ed a distanza anche di anni, sicché può prodursi anche
una evidente interruzione del nesso di causalità tra il presunto fatto
determinativo dell'indigenza e l'indigenza stessa. La stessa Corte dei
Conti afferma che, in base ai rispettivi ordinamenti, le pensioni di
riversibilità, ordinaria e di guerra, hanno assoluta identità di
causa e ragione di essere in quanto predisposte alla realizzazione del
fine di assistere soggetti privi di sostegno materiale e versanti in
istato di bisogno.
La questione è manifestamente infondata.
Questa Corte ha già deciso (sent. nn. 7 e 8 del 1980; sent. n.
142 del 1984), e non ha motivo di mutare la propria giurisprudenza, che
le norme de quibus sono costituzionalmente legittime in quanto non
sussiste irrazionalità della disciplina della pensione ordinaria di
riversibilità rispetto alla diversa disciplina della pensione di
riversibilità di guerra e, quindi, violazione dell'art. 3 Cost.,
trattandosi di due istituti di diversa natura.
Invero, la pensione di riversibilità ordinaria ha natura
retributiva e, in aderenza ad essa, funzione assistenziale. Essa è
diretta ad assicurare al superstite la continuità del sostentamento
che già gravava sul defunto onde correttamente è richiesto un nesso
causale tra lo stato di bisogno dell'avente diritto (e che essa è
diretta ad ovviare) e l'evento morte del dante causa. Essendo tale la
ragione della normativa, il momento in cui devono sussistere le
condizioni per ottenere il beneficio è quello in cui avviene la
perdita del sostegno che il dante causa assicurava.
La pensione di guerra, invece, ha natura risarcitoria; il che
comporta valutazioni legislative peculiari che possono non trovare
riscontro nella disciplina delle pensioni ordinarie. La riversibilità
di essa, poi, risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico; agli
aventi causa del pensionato di guerra deceduto è fatto un trattamento
di particolare favore, sicché, correttamente, non si ha riguardo al
momento della insorgenza dello stato di bisogno.
Non è irrazionale ed ingiustificata, quindi, la diversa disciplina
legislativa che tiene conto di queste differenziazioni.
3. - La Corte dei Conti, con tutte e tre le ordinanze, denuncia poi
l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento della pensione ordinaria
di riversibilità rispetto alla pensione di riversibilità di guerra,
per quanto riguarda il requisito di nullatenenza.
All'uopo rileva che, in un primo momento, per entrambe le pensioni
si richiedeva un reddito, ai fini della imposta complementare,
inferiore a lire 240.000; successivamente, per le pensioni di guerra,
l'art. 9 della legge n. 318 del 1967 richiedeva che il reddito
esistente non fosse assoggettabile all'imposta complementare; la Corte
Costituzionale, poi, con la sentenza n. 133 del 1972, ha eliminato la
disparità di trattamento stabilendo che anche per le pensioni
ordinarie di riversibilità si doveva ritenere prevista la non
assoggettabilità del reddito all'imposta complementare.
A seguito della soppressione della complementare e dell'istituzione
dell'IRPEF, il limite reddituale era stato fissato, per entrambe le
pensioni, in lire 960.000, al netto delle deduzioni e delle detrazioni
di cui agli artt. 10, 15 e 16 del d.P.R. n. 597 del 1973.
Ma poi, per effetto del d.P.R. n. 915 del 1978 (art. 70), per le
pensioni di guerra di riversibilità, detto limite era stato elevato a
lire 2.400.000 lorde, sempre ai fini dell'IRPEF, con facoltà di
aumento da parte del Ministero del Tesoro che, in effetti, l'ha
aumentato, per il 1980, a lire 3.200.000 lorde e, per il 1981, a lire
5.200.000 sempre lorde.
Nell'ordinanza del 31 gennaio 1983, la Corte dei Conti ha rilevato
anche che, nelle suddette situazioni, per la diversità del limite
reddituale, al netto per le pensioni di riversibilità ordinarie ed al
lordo per le pensioni di riversibilità di guerra, per queste ultime
poteva accadere che il trattamento fosse meno favorevole in quanto, a
seguito delle deduzioni e delle detrazioni, esso, al netto, poteva
scendere al di sotto delle lire 960.000.
La questione non è fondata.
La Corte rileva anzitutto che solo due delle tre fattispecie, e
cioè quelle di cui alle ordinanze n. 217/83 e 648/83, riguardano la
mancata concessione della pensione di riversibilità per carenza del
requisito di nullatenenza; la terza fattispecie, quella cioè di cui
all'ordinanza n. 195/83, riguarda, invece, la revoca, disposta ai sensi
dell'art. 86, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (non
impugnato dinanzi a questa Corte), della pensione di riversibilità
goduta dalla pensionata per la morte della figlia, per effetto del
cumulo con altra pensione di riversibilità concessa alla stessa
pensionata per la morte del marito. Essendosi, per effetto del detto
cumulo, superato il tetto delle lire 960.000, si è determinata la
perdita del requisito della nullatenenza.
Ora, i due momenti che hanno rilievo per la sussistenza del
requisito di nullatenenza e, quindi, per la eventuale declaratoria di
illegittimità di cui trattasi, sono, rispettivamente, per le prime due
fattispecie quello della morte del dante causa, per la terza
fattispecie quello della revoca della pensione goduta.
I primi due eventi sono accaduti rispettivamente il 13 dicembre
1972 e il 30 dicembre 1947; il terzo, invece, l'1 gennaio 1976.
Tutti e tre i detti eventi si sono quindi verificati in epoca in
cui il trattamento della pensione ordinaria di riversibilità era
identico a quello della pensione di riversibilità di guerra, essendosi
la diversità cominciata a verificare per effetto del successivo d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915.
Conseguentemente non sussiste la denunciata violazione
dell'invocato precetto costituzionale.
4. - La Corte dei Conti, con le ordinanze 5 giugno 1981 e 7 giugno
1982, ha denunciato anche che l'art. 85, secondo comma, del d.P.R. n.
1092 del 1973 viola l'art. 38 Cost., rilevando che la prevista revoca
della pensione di riversibilità ordinaria per superamento del limite
di lire 960.000 danneggia un soggetto inabile al lavoro, senza mezzi di
sussistenza, il quale, conseguentemente, rimane privato delle
provvidenze economiche che sono preordinate al soddisfacimento di fini
assistenziali.
La questione è manifestamente infondata.
Questa Corte ha già ritenuto (sent. 15 febbraio 1980, n. 14) che
la pensione di riversibilità ha carattere e contenuto diversi dai
mezzi assistenziali e previdenziali previsti dall'art. 38, primo comma,
Cost. il quale non impone al legislatore di attribuire il trattamento
pensionistico della specie di cui trattasi anche nelle ipotesi di
inabilità al lavoro o di indigenza, per le quali, invece, con appositi
mezzi, da organi o istituti predisposti a tal fine dallo Stato, è
garantita l'assistenza al cittadino in caso di inabilità o di
indigenza, di infortunio sul lavoro o di invalidità, di malattia o di
vecchiaia o di disoccupazione involontaria.
In altri termini, dalla norma costituzionale non discende un
principio di ordine generale in materia di previdenza ed assistenza
operante per ogni forma di trattamento pensionistico.
Né, in base al secondo comma dello stesso art. 38 Cost., sussiste
un diritto garantito dalla Costituzione alla famiglia del lavoratore,
ma solo un diritto assistenziale del lavoratore mentre la tutela del
nucleo familiare è affidata alla legge ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti con ordinanza 31
gennaio 1983;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
Conti con le tre ordinanze in epigrafe;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 38 della Costituzione,
sollevata dalla Corte dei Conti con ordinanze 5 giugno 1981 e 7 giugno
1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARFLLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte