Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del

codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 2000 dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino

nel procedimento penale a carico di M. M., iscritta al n. 720 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 luglio 2000 (r.o. n. 720

del 2000), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale militare di

pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in

cui non prevedono che i reati, rispettivamente, di ingiuria e di

minaccia commessi da un militare in danno di altro militare siano

puniti, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro

ente superiore da cui dipende il militare colpevole, anche a querela

della persona offesa;

che il rimettente premette di essere investito della

richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in

rapporto ai reati di ingiuria e di minaccia (artt. 226 e 229 del

codice penale militare di pace) ascritti ad un militare a seguito di

denuncia-querela di altro militare: richiesta basata esclusivamente

sulla mancanza della richiesta di procedimento del comandante di

corpo della persona sottoposta alle indagini, prevista dall'art. 260

del codice penale militare di pace come condizione di procedibilità

relativamente ai reati per i quali la legge stabilisce la pena della

reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (quali

quelli indicati);

che, ad avviso del rimettente, la previsione della

punibilità dei fatti criminosi in esame esclusivamente a richiesta

del comandante di corpo, e non anche a querela della persona offesa,

comprometterebbe il principio di "permeabilizzazione"

dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito e ai valori

democratici dello Stato, sancito dall'art. 52, terzo comma, della

Costituzione, essendo le valutazioni del comandante ispirate ad una

logica "istituzionalistica" di tutela dell'"immagine del reparto",

intesa quale valore comunque prevalente sui diritti della persona

tutelati dalle norme incriminatici dell'ingiuria e della minaccia;

che le disposizioni impugnate si porrebbero altresì in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la scelta del

comandante di corpo di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito

della caserma, astenendosi dal proporre la richiesta di procedimento,

impedirebbe alla parte offesa di esercitare il proprio diritto al

risarcimento del danno nel processo penale mediante la costituzione

di parte civile, consentita anche davanti ai tribunali militari a

seguito della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza di

questa Corte n. 60 del 1996, dell'art. 270, primo comma, del codice

penale militare di pace;

che risulterebbe violato, infine, l'art. 3 della

Costituzione, a fronte della irragionevole disparità di trattamento

tra la persona offesa dai reati militari di ingiuria e minaccia e

quella offesa dai corrispondenti reati comuni (artt. 594 e 612 cod.

pen.), la quale, mediante la proposizione della querela, può dar

corso all'azione penale senza preclusioni di sorta.

Considerato che questa Corte ha di recente ritenuto

manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale

coincidenti nella sostanza con quella odierna, ancorché aventi ad

oggetto norme incriminatrici in parte diverse (cfr. ordinanze nn. 410

e 562 del 2000);

che, nell'occasione, la Corte - confermando la propria

costante giurisprudenza - ha in particolare ribadito come l'istituto

della querela, non previsto attualmente in rapporto ad alcuno fra i

reati militari, debba ritenersi con essi incompatibile, stante

l'offesa alla disciplina e al servizio, e dunque ad un interesse

eminentemente pubblico, che caratterizza tali fattispecie criminose

(v. anche, da ultimo, ordinanze nn. 415, 563, 588 del 2000);

che, in questa prospettiva, l'attribuzione al comandante di

corpo, tramite l'istituto della richiesta di procedimento, della

facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura

disciplinare e il ricorso all'ordinaria azione penale, non può

ritenersi in contrasto con il principio informatore dell'ordinamento

delle Forze armate - identificato dall'art. 52, terzo comma, della

Costituzione nello spirito democratico della Repubblica - trattandosi

di scelta che mira ad adeguare al caso concreto la risposta

dell'ordinamento militare, stante l'esistenza di casi nei quali, per

la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione

penale rischierebbe di causare un pregiudizio

proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso;

che va escluso, altresì, che l'impedimento alla costituzione

di parte civile nel processo relativo al reato militare, conseguente

alla mancata proposizione della richiesta da parte del comandante,

comporti una violazione del diritto di difesa, giacché il soggetto

danneggiato dispone di mezzi di tutela giudiziaria alternativi, e

segnatamente della facoltà di esercitare, senza alcun ostacolo,

l'azione risarcitoria nella sua sede naturale, ossia davanti al

giudice civile;

che neppure, da ultimo, è ravvisabile una lesione del

principio di uguaglianza, in quanto la diversità di trattamento

rilevata dal giudice a quo trova giustificazione nella peculiare

posizione del cittadino inserito nell'ordinamento militare -

caratterizzato da specifiche regole di natura cogente - rispetto a

quella della generalità dei cittadini.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale

militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte