Sentenza n. 188/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1973 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 27d.P.R. 153/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo
comma, del codice civile e dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio
1961, n. 153, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 27, lett.
a, del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10
gennaio 1959, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dalla
Corte di appello di Messina nel procedimento civile vertente tra
Sabbatino Salvatore e la Società editrice siciliana "Gazzetta del
Sud", iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una causa di lavoro vertente tra Salvatore Sabbatino e
la Società editrice siciliana S.p.A. Gazzetta del Sud, la Corte di
appello di Messina, con ordinanza in data 27 maggio 1971 ha sollevato
di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120,
secondo comma, del codice civile e dell'art. 27, lett. a, del contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959,
esteso erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, per contrasto
con gli artt.3 e 36 della Costituzione.
Ritiene la Corte di appello di Messina che la norma impugnata,
nella parte in cui statuisce che il giornalista dimissionario, che non
abbia superato i cinque anni di servizio nella azienda, ha diritto alla
indennità di anzianità nella misura ridotta del 50%, non sarebbe
compatibile con il carattere retributivo riconosciuto dalla Corte
costituzionale alla indennità di anzianità. Infatti, una volta
intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 2120 cod. civ. (sent. n. 75 del 1968), non sarebbe più
lecito ridurre l'ammontare dell'indennità di anzianità in relazione
al motivo che ha dato luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del
lavoratore o dimissioni volontarie). Una eventuale limitazione,
legittima in quanto più favorevole al lavoratore, fino a quando era
applicabile l'ultima parte del primo comma dell'art. 2120 cod. civ.,
che addirittura negava la indennità di anzianità al lavoratore
dimissionario, una volta intervenuta la dichiarazione di illegittimità
di quest'ultima norma, non potrebbe più ritenersi conforme ai principi
vigenti, in forza dei quali la indennità di anzianità spetta tutta
intera in ogni caso.
Nessuno è comparso innanzi a questa Corte, e il procedimento ha
avuto corso nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma,
del codice civile e dell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro per
i giornalisti 10 gennaio 1959 (esteso erga omnes con d.P.R. 16 gennaio
1961, n. 153), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
nella parte in cui si stabilisce che al giornalista dimissionario, il
quale non abbia superato i cinque anni di anzianità di servizio
nell'azienda, la indennità di anzianità deve essere corrisposta nella
misura ridotta del cinquanta per cento.
Nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza detta riduzione
è riferita all'ipotesi che il dimissionario non abbia superato i tre
anni di anzianità di servizio: ma trattasi di evidente errore
materiale - peraltro irrilevante ai fini della decisione - che deve
essere rettificato in base al testo del contratto collettivo annesso al
d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, quale risulta dal Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 29 marzo 1961.
2. - Poiché la norma applicabile per la decisione del giudizio a
quo è quella contenuta nell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro
sopraindicato, la questione, nella parte in cui si riferisce all'art.
2120, secondo comma, del codice civile, deve essere dichiarata
inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.
3. - La disposizione del primo comma dell'art. 2120 del codice
civile, abrogata con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è
già stata da questa Corte dichiarata costituzionalmente illegittima,
rispetto ai rapporti anteriori, con sentenza n. 75 del 1968, nella
parte in cui escludeva il diritto del prestatore di lavoro
all'indennità di anzianità quando la cessazione del rapporto
derivasse da licenziamento per colpa o da dimissioni volontarie; ciò
in quanto detta indennità, avendo carattere retributivo, è dovuta in
ogni caso di risoluzione del rapporto, indipendentemente dai motivi che
possano averla determinata, come parte della retribuzione il cui
pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
Le stesse considerazioni valgono anche rispetto alla disposizione
dell'art. 27 del contratto collettivo per i giornalisti del 1959, che,
pur non escludendo il diritto del giornalista dimissionario a percepire
l'indennità di anzianità, ne riduce tuttavia la misura al cinquanta
per cento, quando non abbia superato i cinque anni di anzianità di
servizio. Questa riduzione, prevista dal contratto unicamente per il
caso delle dimissioni, integra una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto agli altri casi di risoluzione del rapporto, in
palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione. È infatti evidente che a parità di lavoro
prestato, e ricorrendo le stesse condizioni poste dalla legge come
elementi essenziali per la sua determinazione, la misura
dell'indennità non possa essere diversa per effetto delle circostanze
concernenti la cessazione del rapporto.
4. - Come ha esattamente osservato la Corte di appello di Messina
nell'ordinanza di rinvio, "nella specie non si fa questione della
determinazione della misura dell'indennità di anzianità, ma della
riduzione, anzi della parziale soppressione dell'indennità già
stabilita altrove, per il caso di dimissioni". Per vero, il principio
sancito dall'art. 2120 del codice civile, per cui al lavoratore è
dovuta una indennità "proporzionale agli anni di servizio", non esige
che la misura dell'indennità debba sempre essere determinata in base
ad un rapporto fisso e costante con il numero degli anni del servizio
prestato, e pertanto non esclude che, in sede convenzionale, - come di
fatto avviene in numerosi contratti collettivi -, la durata del
rapporto di lavoro possa essere frazionata in più periodi, ad ognuno
dei quali corrisponda un diverso coefficiente o una diversa aliquota di
valore crescente per i successivi scaglioni. Sotto questo profilo, -
sempreché la misura-base dell'indennità, ovvero l'aliquota
retributiva stabilita per il periodo minimo di anzianità, possa
ritenersi idonea ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle
esigenze derivanti dalla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 36
della Costituzione -, l'attribuzione a tutti gli appartenenti ad una
stessa categoria, per i primi cinque anni di servizio, di un'indennità
in misura inferiore rispetto a quella prevista per gli anni successivi,
non potrebbe giudicarsi illegittima, né contrastante con il principio
di eguaglianza.
Ma nella fattispecie la norma contrattuale, dopo aver stabilito in
via generale un'indennità di anzianità "pari ad una mensilità di
retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato",
riduce tale indennità nella misura del cinquanta per cento per il solo
caso di dimissioni, sia pur limitatamente a coloro che non abbiano
superato i cinque anni di servizio: e questa riduzione appare
sicuramente illegittima, non potendosi ammettere né giustificare la
previsione di un trattamento deteriore in correlazione con i motivi
determinanti la risoluzione del rapporto di lavoro. In questi termini,
la dedotta questione di legittimità costituzionale deve riconoscersi
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme sul trattamento economico e
normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto
collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente
all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce
l'indennità di anzianità nella misura del cinquanta per cento, in
caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque
anni di servizio;
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del codice
civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte