Sentenza n. 188/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi
con le ordinanze emesse: il 16 ottobre 1979 dalla Corte d'appello di
Lecce, il 18 gennaio 1980 dal Tribunale di Ravenna, il 3 aprile e il 25
marzo 1980 dalla Corte d'appello di Lecce, il 20 maggio 1980 dalla
Corte d'appello di Bologna, il 7 maggio 1980 dalla Corte d'appello di
Torino, il 13 e il 9 maggio 1980 dalla Corte d'appello di Lecce, il 5
giugno 1980 dal Tribunale di Bologna (due ordinanze), il 23 maggio 1980
dal Tribunale di Ravenna, il 19 giugno 1980 dalla Corte d'appello di
Brescia, il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di Ravenna, il 10 ottobre
1980 dalla Corte d'appello di Lecce, il 24 ottobre 1980 (cinque
ordinanze) e il 4 novembre 1980 dal Tribunale di Ravenna, il 6 gennaio
1981 dal Tribunale di Ferrara, il 15 dicembre 1980 dal Tribunale di
Ravenna, il 6 novembre 1980 e il 6 febbraio 1981 dal Tribunale di
Lecce, il 13 febbraio 1981 dal Tribunale di Ravenna, il 20 marzo 1981
dal Tribunale di Lecce, l'11 dicembre 1980 dalla Corte d'appello di
Bologna, il 3 marzo 1981 dal Tribunale di Brindisi, il 6 marzo 1981 dal
Tribunale di Alba, il 22 maggio e il 22 giugno 1981 dal Tribunale di
Lecce, il 12 giugno 1981 dalla Corte d'appello di Torino, il 9 luglio
1981 dal Tribunale di Mantova, il 7 ottobre 1981 dalla Corte d'appello
di Bologna e il 12 ottobre 1981 dal Tribunale di Lecce, rispettivamente
iscritte al n. 992 del registro ordinanze 1979, ai nn. 113, 362, 363,
476, 492, 564, 605, 660, 661, 701, 778, 814, 815, 818, 819, 820, 821,
822 e 867 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 81, 115, 181, 217, 301,
392, 441, 453, 548, 613, 614, 625, 678, 719 e 809 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 71, 118, 173, 242, 263, 284, 304, 311 e 325 del 1980, nn. 6, 41,
56, 98, 123, 165, 227, 262, 269, 290 e 325 del 1981 e nn. 12, 19, 26,
47 e 82 del 1982.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con 35 ordinanze di rimessione si solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, recante "norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti", in riferimento
all'art. 3 Cost. In tutte le ordinanze sostanzialmente si afferma che
la previsione di un'identica sanzione sia per l'ipotesi di preparazione
di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni
zuccherine o fecce di vino o vinaccia d'uva, sia per quella - diversa e
meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di
migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione
alcolica, porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini
che commettono fatti di diversa gravità" e violerebbe "il principio
razionale di proporzionalità della pena al fatto" cui il legislatore
non può sottrarsi neppure nell'esercizio del suo potere discrezionale.
Invero la prima ipotesi, non a caso considerata semplice
contravvenzione dalla legislazione anteriore, è sicuramente diversa e
molto meno allarmante della seconda.
In talune ordinanze si afferma, inoltre, che l'incostituzionalità
della norma sotto il profilo illustrato sarebbe ancor più evidente, in
quanto la pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva è
stabilita in misura fissa, e perciò non sarebbe al giudice neppure
consentito di adeguarla in concreto alla diversa gravità del fatto.
2. - La Corte d'appello di Lecce, con cinque identiche ordinanze,
solleva l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della
stessa norma in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. In
tutte si afferma testualmente che la Corte d'appello "pur non ignorando
precedenti decisioni della Corte costituzionale e della Suprema Corte
di Cassazione, non può fare a meno di rilevare che l'art. 76 del
citato d.P.R. n. 162 del 1965, nel vietare in modo assoluto, anche per
la correzione di vini naturali, l'impiego di sostanze zuccherine,
travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre
1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener
conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati
aderenti alla Comunità Economica Europea, e ciò all'evidente scopo di
non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai
produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui è consentito lo
zuccheraggio dei vini".
3. - Con undici identiche ordinanze del Tribunale di Ravenna e con
due ordinanze del Tribunale di Bologna la norma in questione viene
invece denunciata in riferimento, oltre che all'art. 3, anche agli
artt. 11 e 41 della Costituzione.
Premesso che in base all'art. 189, primo comma, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con la legge 14
ottobre 1957, n. 1203, è prevista l'emanazione di regolamenti e
direttive, nelle ordinanze si afferma che i regolamenti - a differenza
delle "direttive" - sono direttamente ed immediatamente applicabili
nell'ambito degli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati
membri senza che sia necessario alcun provvedimento interno a carattere
riproduttivo o esecutivo, "sì da entrare ovunque contemporaneamente in
vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di
tutti i destinatari".
Ora, continuano le ordinanze, in materia vinicola esistono numerosi
regolamenti che riconoscono agli Stati membri la possibilità di
zuccherare il vino, onde lo zuccheraggio è da considerarsi operazione
pienamente lecita durante la vinificazione, purché effettuato nel
rispetto di quanto dai regolamenti stessi disposto.
La diversa disciplina vigente nello Stato italiano, che considera
reato l'impiego dello zucchero, confliggerebbe dunque con gli artt. 11,
41 e 3 Cost. in quanto limiterebbe "indiscriminatamente l'iniziativa
privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può
offrire prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del
mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito
dai regolamenti comunitari". I quali pure certamente si riferiscono
anche all'operatore economico italiano, che tuttavia incontra il limite
della legislazione statale non aderente ed allineata a quella
conunitaria. Né potrebbe obiettarsi che i regolamenti della CEE non
impongono alcun limite alla potestà sovrana degli Stati membri di
regolare indipendentemente il commercio interno dei propri prodotti.
L'affermazione, ad avviso dei giudici a quibus, anziché eliminarli,
accrescerebbe i dubbi di legittimità costituzionale, posto che a parte
l'impossibilità pratica del rispetto di una duplice disciplina di
commercio (interno e inter-comunitario) dovrebbe allora considerarsi
"illegale all'interno dello Stato ciò che è legale per la CEE", con
conseguente frustrazione del fine perseguito dall'ordinamento
comunitario, volto ad assicurare un'uniforme legislazione all'interno
della Comunità, e con irragionevole discriminazione dello scambio
interno rispetto a quello intercomunitario. Inoltre, siffatta
conclusione involgerebbe il quesito se "a fianco del regolamento
comunitario, immediatamente operante nell'ordinamento positivo, possa
continuare (o formarsi ex novo) una legislazione interna parallela, dal
momento che il diritto comunitario ha prevalenza sulle norme interne,
anche penali".
Solo il Tribunale di Bologna si sofferma sul senso del riferimento
all'art. 11 Cost. che viene considerato "statuizione programmatica
circa la parità degli Stati - anche con limitazione di sovranità di
taluno di essi - finalizzata ad assicurare la pace e la giustizia fra
le Nazioni in generale". E "i rapporti economici fra gli Stati" - si
afferma in modo esclusivo e testuale - "possono essere rilevanti ai
fini non solo della giustizia, ma sovente anche della pace fra le
Nazioni come è dimostrato tragicamente dalle tante guerre scoppiate
per cause squisitamente economiche".
Tutte le ordinanze di cui 5 e appena detto si limitano ad
affermare, in ordine alla rilevanza che le questioni "sono anche
rilevanti ai fini della decisione della causa".
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto con la
rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato in tutti i giudizi,
ad eccezione di quelli proposti dalla Corte d'appello di Lecce con
ordinanza del 16 ottobre 1979 (r.o. 992/79) e dal Tribunale di Lecce
con ordinanze del 6 novembre 1980 (r.o. 181/81) e del 20 marzo 1981
(r.o. 392/81), ha chiesto che tutte le questioni vengano dichiarate
"anche manifestamente non fondate".
Quanto all'addotto contrasto dell'impugnato art. 76 con l'art. 3
Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'identità del
trattamento sanzionatorio previsto per fattispecie di diversa gravità,
l'Avvocatura nega che nella specie vi sia irragionevole sperequazione.
Anzitutto si afferma che le sofisticazioni nel settore vinicolo danno
luogo per solito a concorso formale di reati (la vinificazione mediante
zuccheraggio di vinacce violerebbe, infatti, oltre l'art. 76,
quantomeno anche gli artt. 90 e 102 del d.P.R. n. 162 del 1965 e lo
stesso codice penale), sicché non può correttamente aversi riguardo
alla sola norma impugnata. In realtà l'art. 76 avrebbe sanzionato la
pratica enologica dello zuccheraggio nella sua oggettività in
relazione all'impossibilità di accertare ex post, neppure attraverso
l'analisi chimica, se il prodotto ottenuto con lo zuccheraggio derivi
da vino genuino ovvero da vinacce o fecce, ed all'esigenza di tutelare
la produzione vinicola meridionale, l'impiego dei cui "mosti da taglio"
è alternativo a quello dello zucchero.
La normativa vigente, che combatte il fenomeno delle sofisticazioni
assai più efficacemente di quanto non avvenisse in precedenza, avrebbe
del resto sortito risultati positivi anche sulle esportazioni del vino
italiano, onde un eventuale "passo indietro" sarebbe non poco dannoso.
Si osserva infine che il legislatore, fissando il minimo edittale
in tre mesi ed il massimo in cinque anni di reclusione, ha lasciato al
giudice penale ampia latitudine di apprezzamento per la determinazione
della pena ex art. 133 c.p.; latitudine ulteriormente estesa dal
disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 76. E si pone in rilievo
che il criterio di determinazione proporzionale della pena pecuniaria
è senz'altro aderente a taluni dei criteri indicati dall'art. 133,
primo comma, c.p. ("oggetto dell'azione" e "gravità del danno"),
mentre l'entità della multa trova in pratica un limite nelle
disposizioni in tema di reato continuato.
Quanto alla violazione degli artt. 76 e 77, nonché degli artt. 11,
41 e 3 Cost., l'Avvocatura pone preliminarmente in rilievo
l'insufficienza del riferimento ai regolamenti CEE citati nelle
ordinanze, dovendo aversi riguardo anche ai regolamenti nn. 337 e 338
del 1979, come successivamente modificati, "i quali hanno abrogato i
reg. nn. 816 e 817 del 1970 procedendo insieme con altri regolamenti...
ad una codificazione di tutta la materia". Osserva, quindi, che i
regolamenti n. 816 del 1970 e n. 337 del 1979 contengono disposizioni
che, avendo per destinatari gli Stati membri, pongono limiti al potere
degli Stati stessi di autorizzare l'aumento della gradazione alcolica
naturale (artt. 18 reg. n. 816 del 1970 e 32 reg. n. 337 del 1979),
stabilendo in particolare che l'aumento della gradazione per i mosti e
per il "vino nuovo ancora in fermentazione" può essere ottenuto
mediante aggiunta di saccarosio "unicamente nelle regioni viticole in
cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente
alla legislazione (statale) esistente alla data dell'8 luglio 1970", e
prevedendo che per il vino da tavola o atto a diventare tale l'aumento
della gradazione può ottenersi solo "mediante concentrazione parziale
a freddo" e non anche, quindi, mediante aggiunta di saccarosio (artt.
19, par. 1 e 3, reg. n. 816 del 1970 e 33, par. 1 e 3, reg. n. 337 del
1979).
In definitiva, la normativa comunitaria, lungi dal contenere una
disciplina particolarmente tollerante, è volta invece ad impedire e a
contenere la pratica enologica in questione, vietando lo zuccheraggio
"del vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola" senza
possibilità di deroghe e quello "dei mosti e del vino nuovo in corso
di fermentazione" salve le disposizioni autorizzative statali ad una
certa data (ma solo per delimitate zone viticole, tra le quali, per
oggettivi motivi climatici, non è compresa alcuna regione italiana, e
solo per la lavorazione di taluni prodotti vinosi).
Non sussiste dunque alcuna violazione dell'art. 76 Cost. (deve
infatti ritenersi improprio il riferimento all'art. 77 Cost.) posto che
il dovere "di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della
materia negli Stati aderenti alla CEE e delle norme riguardanti
l'attuazione della politica agricola comune" (art. 2, legge 9 ottobre
1964, n. 991) sicuramente non può interpretarsi nel senso di
un'imposizione al legislatore delegato di prescegliere, tra le varie
possibili, la soluzione più favorevole alla pratica dello
zuccheraggio, né degli artt. 41, 11 e 3 Cost., non ponendosi neppure
nella specie un problema di compatibilità fra ordinamento interno e
comunitario. Ciò senza considerare che l'art. 3, che garantisce
l'uguaglianza dei soli cittadini italiani, e l'art. 41, che disciplina
l'iniziativa economica privata nel solo ambito nazionale, sono
indubbiamente rispettati, applicandosi l'art. 76 del d.P.R. n. 162 del
1965 a tutti i produttori di vino operanti nel territorio nazionale e
stabilendo l'art. 41 Cost. che l'iniziativa economica privata non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno
alla sicurezza e, quindi, anche alla salute (art. 32 Cost.), che non
sarebbe certo adeguatamente tutelata ove si legittimasse la produzione
di vini zuccherati, in quanto tali non genuini.
Tutto quanto sopra giustificherebbe, ad avviso dell'Avvocatura, una
pronuncia anche di manifesta infondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :
1. - Le questioni su cui la Corte deve pronunciarsi vengono
sollevate da diversi giudici, sia di primo, sia di secondo grado, con
un nutrito numero di ordinanze - 35, complessivamente -, emesse in un
ristretto arco di tempo - poco più di un anno - nelle quali risulta
impugnato esclusivamente l'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.
Di conseguenza, benché sia fatto riferimento a distinti parametri
costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Il decreto presidenziale n. 162 del 1965, recante "norme per
la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
mosti, vini ed aceti", dispone all'art. 76, primo comma, che "chiunque,
fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di
manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o
materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva
fresca o leggermente appassita... è punito con la reclusione da 3 mesi
a 5 anni e con la multa di lire 100 mila per ogni quintale o frazione
di quintale di prodotto sofisticato", soggiungendo al capoverso dello
stesso articolo che "salvo quanto stabilito dal precedente comma,
chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del
vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'art. 5
ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi
stabiliti dallo stesso articolo, è punito con la multa da lire 500
mila a lire 2 milioni". Tutti i giudici a quibus ravvisano nel
trascritto articolo due distinte fattispecie criminose, consistenti,
l'una nell'aggiunta di sostanze zuccherine (cosiddetto "zuccheraggio")
nella preparazione o conservazione di vini o mosti genuini, cioè
derivanti dall'uva fresca o leggermente appassita, l'altra nella
produzione, sempre mediante l'impiego di materie zuccherine, di vini
cosiddetti "artificiali" o "industriali" o "sintetici", cioè non
derivanti, neppure in parte, dall'uva, bensì da feccia di vino o
vinaccia d'uva. Sulla base di tale interpretazione, della quale questa
Corte deve prendere atto, tutte le ordinanze imputano al legislatore,
in primo luogo, di avere stabilito per la fattispecie meno grave
(zuccheraggio di vino o mosto genuino) una sanzione eguale a quella
della fattispecie più grave (produzione di vino artificiale).
3. - Si deve osservare preliminarmente che un cospicuo numero di
ordinanze - 19, complessivamente -, in punto di rilevanza non vanno
oltre la pura e semplice affermazione dell'esistenza di questa, nel
senso che, omettendo ogni cenno al fatto, si limitano a dire che "le
questioni di legittimità sollevate, oltre che non manifestamente
infondate, sono anche rilevanti ai fini della decisione della causa".
Sono pertanto da ritenersi inammissibili per mancanza di motivazione
sulla rilevanza: 11 ordinanze emesse dal Tribunale di Ravenna l'11
gennaio 1980 (r.o. 113/1980), il 23 maggio 1980 (r.o. 701/1980), il 10
ottobre 1980 (r.o. 814/1980), il 24 ottobre 1980 (r.o. 818, 819, 820,
821, 822/1980), il 4 novembre 1980 (r.o. 867/1980), il 15 dicembre 1980
(r.o. 115/1981) ed il 13 febbraio 1981 (r.o. 301/1981); 4 ordinanze
emesse dal Tribunale di Lecce il 20 marzo 1981 (r.o. 392/1981), il 22
maggio 1981 (r.o. 613/1981), il 22 giugno 1981 (r.o. 614/1981) ed il 12
ottobre 1981 (r.o. 809/1981); due ordinanze emesse dal Tribunale di
Bologna il 5 giugno 1980 (r.o. 660 e 661/ 1980); una ordinanza emessa
dal Tribunale di Ferrara il 6 gennaio 1981 (r.o. 81/1981); un'ordinanza
emessa dal Tribunale di Mantova il 9 luglio 1981 (r.o. 678/1981).
4. - La prima censura da prendersi in considerazione è quella che
imputa al legislatore la violazione dell'art. 3 Cost., e più
precisamente la violazione del principio razionale di proporzionalità
della pena al fatto, avendo disposto una pena eguale - tra un minimo ed
un massimo quella detentiva, in misura fissa quella pecuniaria - per
due ipotesi completamente diverse tra loro, quali sono, nel concorde
avviso dei giudici a quibus, lo zuccheraggio di vino o mosto genuino e
la produzione, mediante sostanze zuccherine, di vino artificiale.
All'uopo, le ordinanze più elaborate prendono le mosse dalla
"legislazione anteriore", osservando che questa - a partire dal regio
decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 1 luglio 1926, n. 1361 -configurava come delitto la produzione
di vino artificiale e come reato contravvenzionale l'aggiunta di
saccarosio al vino genuino. Tale distinzione, cui corrispondevano
distinte sanzioni - più grave per il delitto e meno grave per la
contravvenzione -, sarebbe rimasta inalterata anche dopo l'emanazione
in materia delle leggi 31 luglio 1954, n. 561, e 30 aprile 1962, n.
283, le quali avrebbero modificato, aggravandola, soltanto la misura
della sanzione per la produzione di vino artificiale, lasciando
integra, come sarebbe stato riconosciuto da una copiosa giurisprudenza
della Corte di Cassazione, la differente ipotesi dell'aggiunzione di
materie zuccherine ai mosti e vini naturali. È solo con l'impugnato
art. 76 del decreto presidenziale n. 162 del 1965 - osservano i giudici
a quibus - che, anche secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione,
le due fattispecie concrete, benché assolutamente diverse tra loro per
la diversa gravità, vengono sussunte sotto un'unica fattispecie
legale, così da essere punite con eguale pena, e precisamente "con la
reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di lire centomila
per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato". In
seguito alla constatazione che così risulta prevista una sanzione
eguale, e che, essendo la pena pecuniaria stabilita in misura fissa
proporzionale alla quantità del prodotto sofisticato, risulta precluso
al giudice di dosare detta pena a seconda della maggiore o minore
gravità del fatto, tutte le ordinanze denunciano la violazione del
principio costituzionale di parità di trattamento e ricordano, sulla
base della giurisprudenza di questa Corte, che il suddetto principio
costituisce limite alla discrezionalità del legislatore.
5. - La questione non è fondata.
La correzione di vino genuino è fatto più lieve della produzione
di mosto o vino artificiale: su questa affermazione tutte le ordinanze
poggiano il discorso che sbocca nella denunziata illegittimità
costituzionale, ma tutte altresì omettono di indicare su quale
elemento poggi a sua volta la suddetta affermazione. Insomma, non
additano argomenti che convincano della validità oggettiva
dell'affermazione sul piano giuridico e, conseguentemente,
dell'iniquità ed irrazionalità dell'equiparazione, operata dal
legislatore, dei due fatti quoad poenam. L'affermazione appare così
apodittica, non potendosi certo dire in contrario che essa perda il
carattere di opinione soggettiva, solo perché ampiamente - ma, in
verità, ripetitivamente - condivisa da molteplici e varie autorità
giudiziarie. Né può riconoscersi valore alla rievocazione della
disciplina di un passato troppo diverso, oltre che troppo lontano,
dall'attuale periodo, caratterizzato da mutamenti anche in campo
industriale e commerciale. Stante, dunque, la mancanza nelle ordinanze
di qualsivoglia motivazione dell'assunto, dell'indicazione del metro di
valutazione adottato, non può ritenersi - come implicitamente mostrano
di ritenere i giudici a quibus - che il legislatore delegato, il quale
dispone di organi tecnici altamente qualificati e con il compito
istituzionale della raccolta ed elaborazione di tutti gli elementi
utili, abbia optato per l'equivalenza sul piano penale dei due fatti,
senza la previa ponderazione dei disparati profili che interessano la
materia, quali quello industriale, merceologico, tecnico, sanitario,
tributario, etc. Al contrario, nella relazione del Ministro per
l'agricoltura, che accompagnava il disegno di legge poi approvato -
legge n. 991 del 1964 - si pone in evidenza "il progresso delle scienze
chimico-biologiche" ai fini dell'alterazione del vino e nella relazione
Desana al Senato - terza legislatura - si afferma la esigenza "di
rendere le nuove disposizioni più aderenti alle necessità della
produzione e del consumo del mondo moderno", di "evitare sofisticazioni
di natura economica", nonché "depressioni nel mercato del vino",
constatandosi che le "disposizioni emanate da oltre un trentennio"
erano "in ritardo notevole con i ritrovati della tecnica e dei
progressi della chimica di cui ampiamente si avvalgono i
sofisticatori". E, come nella suddetta relazione si parla di
"attuazione di una decisa politica alimentare nazionale", così nella
relazione Carelli allo stesso Senato - quarta legislatura - si parla di
"importanza economica del settore vitivinicolo", che "nel nostro Paese"
assume il risalto di "insostituibile componente di un sistema di valori
che formano il complesso quadro dell'economia italiana". È tutt'altro
che inverosimile, allora, l'osservazione dell'Avvocatura dello Stato,
secondo cui l'impugnato art. 76 ha anche lo scopo di tutelare la
produzione vinicola meridionale, i cui mosti da taglio vengono
impiegati in alternativa alle sostanze zuccherine.
Stante quanto testé rilevato, non può ritenersi irragionevole
l'elevazione di entrambi i fatti ad illecito penale della medesima
gravità, né violatrice del principio d'eguaglianza la loro
equiparazione, quoad poenam, disposta con la legge delegata de qua.
Questa, infatti, ha per dichiarato oggetto "la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", e poiché
l'accezione "frode" è così ampia, da potervisi ricomprendere
qualsiasi alterazione della genuinità di un prodotto, ben può il
legislatore, che valuta la materia da un'ottica assai più complessa di
quella del giudice, considerare tale la semplice aggiunta di zucchero
al mosto o vino genuino, qualunque ne sia la quantità e supposto pure
che tale operazione, come si sostiene apoditticamente in parecchie
ordinanze, giovi addirittura a migliorare i caratteri organolettici del
prodotto.
La conclusione non viene invalidata dalla censura che l'impugnato
art. 76, disponendo una pena pecuniaria fissa proporzionale alla
quantità del prodotto, non lascia alcun margine alla valutazione
dell'organo giudicante e, quindi, al dosaggio da parte sua della
sanzione secondo le circostanze del fatto. Supposto pure, infatti, che
una pena stabilita in misura fissa - di talché rimane al giudice solo
il compito di accertare oggettivamente il fatto - sia per ciò stesso
in ogni caso costituzionalmente illegittima - e sull'eguaglianza di
fronte alla pena questa Corte ha chiarito gli esatti termini della
questione con la sentenza n. 50 del 1980 -, nella specie tale
eventualità non si verifica, stante la graduabilità della pena
detentiva che è comminata congiuntamente a quella pecuniaria. Né ha
maggior pregio l'osservazione che si rinviene in un'ordinanza - in
quella emessa il 3 marzo 1981 dal Tribunale di Brindisi (r.o. 453/1981)
- secondo cui la produzione di vini industriali è ipotesi più grave,
perché questi sono "come tali dannosi alla salute": la disciplina
portata dal decreto presidenziale n. 162 del 1965 ha innegabilmente
carattere di specialità rispetto al codice penale, ma ciò non
impedisce il concorso formale del reato de quo con altri reati previsti
dal suddetto codice o da altre leggi speciali che tutelino altri
precisi interessi.
6. - Alcune ordinanze, poi, denunziano l'illegittimità
costituzionale dell'art. 76 del decreto presidenziale n. 162 del 1965
in riferimento, non più solo all'art. 3 Cost., ma anche "agli artt. 76
e 77 della Carta costituzionale sotto il profilo dell'eccesso di
delega", da cui deriverebbero, non solo la equiparazione di "categorie
diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità", ma
anche uno squilibrio tra produttori italiani e produttori di quegli
Stati comunitari, in cui lo zuccheraggio è consentito. Si tratta di
cinque ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Lecce il 16 ottobre
1979 (r.o. 992/1979), il 3 aprile 1980 (r.o. 362/1980), il 25 marzo
1980 (r.o. 363/1980), il 9 maggio 1980 (r.o. 605/1980) ed il 10
ottobre 1980 (r.o. 815/1980), e di un'ordinanza emessa dal Tribunale di
Lecce il 6 febbraio 1981 (r.o. 217/1981).
È perfettamente uniforme l'argomentazione di tutte le suindicate
ordinanze sul punto: l'art. 2, primo comma, della legge di delegazione
9 ottobre 1964, n. 991 demandava al legislatore delegato di "tener
conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati
aderenti alla Comunità economica europea"; e ciò disponeva
"all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di
sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari". Ora,
poiché in questi è consentito, secondo i giudici a quibus, lo
zuccheraggio dei vini, l'impugnato art. 76 del decreto delegato,
vietando in modo assoluto ai produttori italiani l'impiego di sostanze
zuccherine anche solo per la correzione dei vini naturali, avrebbe
travalicato i limiti dell'art. 2 della legge di delegazione, con la
rilevata conseguenza negativa per i produttori italiani, oltre che con
quella, anch'essa già rilevata dell'eguale pena per fatti di diversa
gravità.
7. - La questione è infondata.
Già con sentenza n. 3 del 1971, cui nello stesso anno fecero
seguito le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 45 e 183, questa
Corte ebbe occasione di pronunciarsi sulla medesima questione,
sentenziando che il menzionato art. 2, primo comma, della legge di
delegazione n. 991 del 1964, il quale faceva carico al legislatore
delegato di "tener conto" della normativa degli Stati della CEE, andava
inteso nel senso che il Governo era tenuto, non già a "recepire, in
tutto, o anche soltanto in parte" quella normativa, bensì ad "averla
presente" allo scopo di "prendere da essa ispirazione in quelle parti
che sembravano attagliarsi alle necessità di regolamentazione della
produzione vinicola nazionale". E soggiungeva che nei regolamenti CEE
del 1970, benché lo zuccheraggio fosse consentito, ma in casi
determinati, risultava tuttavia disposto che esso poteva effettuarsi
esclusivamente, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento CEE n. 816
"nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente
praticato conformemente alla legislazione esistente alla data di
entrata in vigore" di esso regolamento. Ebbene, tutte le summenzionate
ordinanze, pur dichiarando esplicitamente di non ignorare "precedenti
decisioni della Corte costituzionale", hanno egualmente sollevato la
stessa questione già risolta con la citata sentenza n. 3 del 1971 - e
ribadita con la successiva sentenza n. 172 del 1971 -, senza offrire
altro argomento, che il riferimento, peraltro improprio, all'art. 77
Cost., oltre che all'art. 76 Cost. Questa Corte non può, pertanto, non
confermare la sua precedente giurisprudenza, secondo cui l'art. 76 del
d.P.R. n. 162 del 1965 non è viziato di eccesso di delega. Né vi è
da registrare nel frattempo alcun mutamento nella situazione normativa:
l'art. 33, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 337/1979 riproduce nel
primo comma testualmente la disposizione del regolamento n. 816/1970,
precisando nel capoverso che l'operazione può effettuarsi fino al 30
giugno 1979, ma solo "in talune regioni viticole della zona viticola A"
- in cui l'Italia non è compresa -; a sua volta, il successivo
regolamento CEE n. 459/1980 proroga la suddetta data al 15 marzo 1984.
In quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., poiché anche in
queste ordinanze la censura è identica a quella già esaminata -
eguale pena per fatti di diversa gravità -, è bastevole fare rinvio
agli argomenti già svolti al riguardo nel precedente n. 5). Appare
utile, viceversa, dedicare qualche chiosa all'asserita condizione di
sfavore in cui il divieto di zueccheraggio, essendo stabilito solo in
Italia, porrebbe i produttori italiani nell'ambito comunitario.
L'affermazione non si risolve già in un'autonoma censura, ma segnala
la conseguenza diretta del denunziato eccesso di delega, dalla cui
infondatezza viene pertanto coinvolta. Ma la prospettata condizione di
svantaggio dei produttori italiani non si verifica per altri motivi
ancora: essendo lo zuccheraggio consentito, come già visto, solo agli
Stati compresi in una determinata zona viticola, è inesatto
generalizzare al fine di dedurne la discriminazione dell'Italia nel
Mercato comune; il lamentato divieto di zuccheraggio è rivolto a
"chiunque" (art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965) e perciò si applica
anche ai produttori stranieri che operino in Italia; esso si applica
altresì "anche ai prodotti importati dall'estero" (art. 60, primo
comma, del menzionato decreto presidenziale n. 162 del 1965). Il
legislatore delegato, allora, attenendosi ai principi e criteri dettati
dal legislatore delegante, ha inteso disciplinare, non certo
comprimere, l'iniziativa dei produttori di vino, al fine di assicurare
la genuinità della produzione nazionale e, attraverso essa, la
competitività nel Mercato comune, alla quale il legislatore
evidentemente ritiene che lo zuccheraggio potrebbe nuocere, anziché
giovane.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,
sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., con le
ordinanze emesse dal Tribunale di Ravenna il 18 gennaio 1980 (r.o.
113/80), il 23 maggio 1980 (r.o. 701/80), il 10 ottobre 1980 (r.o.
814/80), il 24 ottobre 1980 (r.o. 818, 819, 820, 821 e 822/80), il 4
novembre 1980 (r.o. 867/80), il 15 dicembre 1980 (r.o. 115/81), il 13
febbraio 1981 (r.o. 301/81), dal Tribunale di Bologna il 5 giugno 1980
(r.o. 660 e 661/80);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze emesse dal
Tribunale di Ferrara il 6 gennaio 1981 (r.o. 81/ 81), dal Tribunale di
Lecce il 20 marzo 1981 (r.o. 392/81), il 22 maggio e il 22 giugno 1981
(r.o. 613, e 614/81), il 12 ottobre 1981 (nr. 809/81), dal Tribunale di
Mantova il 9 luglio 1981 (r.o. 678/81);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze emesse dalla Corte
d'appello di Torino il 7 maggio 1980 (r.o. 492/80), il 12 giugno 1981
(r.o. 625/81), dalla Corte d'appello di Lecce il 13 maggio 1980 (r.o.
564/80), dalla Corte d'appello di Bologna il 20 maggio 1980 (r.o.
476/80), l'11 dicembre 1980 (r.o. 441/81), il 7 ottobre 1981 (r.o.
719/ 81), dalla Corte d'appello di Brescia il 19 giugno 1980 (r.o.
778/80), dal Tribunale di Lecce il 6 novembre 1980 (r.o. 181/81), dal
Tribunale di Brindisi il 3 manzo 1981 (r.o. 453/81), dal Tribunale di
Alba il 6 marzo 1981 (r.o. 548/81);
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in
riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., con le ordinanze emesse dalla
Conte d'appello di Lecce il 16 ottobre 1979 (r.o. 992/79), il 3 aprile
e il 25 marzo 1980 (r.o. 362 e 363/80), il 9 maggio 1980 (r.o. 605/80),
il 10 ottobre 1980 (r.o. 815/80), dal Tribunale di Lecce il 6 febbraio
1981 (r.o. 217/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte