Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni

degli immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre

1983 dal Pretore di Roma, il 18 e 22 luglio, il 31 agosto e il 18

novembre 1983 dal Pretore di Napoli (n. 7 ord.), il 10 dicembre 1983

dal Pretore di Tivoli (n. 3 ord.), il 30 gennaio 1983 dal Pretore di

Guardia Sanframondi, il 20 settembre 1983 e il 28 gennaio 1984 dal

Pretore di Napoli, iscritte ai nn. 63, da 68 a 71, da 99 a 101, da 139

a 141, 261, 827 e 828 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 109, 134, 162, 197, 238 e 280

del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Lubrano Francesco e dell'INAIL

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritentato che nel corso di un procedimento civile vertente tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro, locatore, e Lubrano Francesco, conduttore, ed avente ad oggetto

sfratto per finita locazione, il Pretore di Roma con ordinanza del 29

novembre 1983 (reg. ord. n. 63 del 1984), sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.

392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al

locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza

dover provare un giustificato motivo, ledessero l'interesse

all'abitazione del conduttore, la cui tutela costituzionale emergeva

dall'art. 42, secondo comma, Cost., ossia dalla subordinazione della

tutela della proprietà privata alla sua funzione sociale;

che il Pretore asseriva di non ignorare che la questione era stata

già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n.

252 del 1983; egli tuttavia riteneva di doverla prospettare in termini

nuovi, e cioè con riferimento limitato al caso in cui il locatore

fosse uno degli enti o società, quale sicuramente l'INAIL, tenuti a

trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai

sensi del primo comma dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 conv. in

l. 25 marzo 1982 n. 94, ed a darle in locazione con priorità ai

soggetti di cui al secondo comma dello stesso art. 17;

che, secondo il magistrato rimettente, le limitazioni alla

proprietà immobiliare di questi enti, apportate dall'art. 17 cit.,

rendeva contraddittoria e irrazionale l'attribuzione agli stessi del

diritto di fruire della cessazione della locazione, senza alcun

riguardo all'interesse dei conduttori (i quali bene avrebbero potuto

poi rientrare tra i soggetti titolari della priorità di cui al secondo

comma dello stesso art. 17);

che questione simile veniva sollevata dal Pretore di Napoli con le

ordinanze nn. da 68 a 71, da 99 a 101, 827 e 828 del 1984, meglio

indicate in epigrafe;

che, secondo il Pretore di Napoli, il potere di giovarsi del

termine finale del rapporto di locazione, quando il locatore sia non un

piccolo proprietario ma "una società o impresa di lucro", sarebbe

univocamente diretto a fini di speculazione e quindi il suo esercizio

si presenterebbe come abuso del diritto di proprietà della casa, con

conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;

che questioni analoghe venivano sollevate dai Pretori di Tivoli e

di Guardia Sanframondi, con le ordinanze nn. da 139 a 141 e 261 del

1984, meglio indicate in epigrafe;

che secondo questi magistrati il suddetto diritto del locatore

sembrava porsi in contrasto con le seguenti norme della Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nonché

l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei

cittadini;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la

proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della

sicurezza, libertà e dignità umana;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva

che si dichiarasse la manifesta infondatezza di tutte le questioni;

che nella causa relativa all'ordinanza n. 63 del 1984 si costituiva

il conduttore Lubrano, il quale aderiva alle argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rimessione, nonché l'INAIL, che sosteneva la

manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la loro

identità o analogia;

che le questioni sollevate dai Pretori di Tivoli e di Guardia

Sanframondi - da esaminare con precedenza per motivi logici - sono

eguali a quelle già decise da questa Corte con sentenza 28 luglio 1983

n. 252, in cui si è rilevato che la previsione, di cui agli artt. 3,

58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a

tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di

riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine

senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili

dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione l'interesse al bene

primario dell'abitazione non è configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti col principio d'eguaglianza, né tra locatore

e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante

l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del

legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo le norme

impugnate una attinenza soltanto indiretta al regime della famiglia;

con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti dell'utilità e della

funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la

proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal

legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio

costituzionale;

che gli stessi argomenti valgono anche per la questione sollevata

dal Pretore di Roma, la quale non presenta elementi di rilievo tali da

farla considerare come nuova rispetto a quelle decise dalla citata

sentenza n. 252 del 1983;

che infatti è palesemente da escludere qualsiasi nesso di

derivazione logica tra le limitazioni alla proprietà immobiliare di

alcuni enti e società - apportate dall'art. 17 d.l. n. 9 del 1982

conv. in l. n. 94 del 1982 e consistenti nell'obbligo di preferire

alcuni determinati soggetti nella conclusione dei contratti di

locazione - e la pretesa del giudice rimettente di negare a detti enti

o società gli effetti della cessazione del rapporto quando non

sussiste una giusta causa;

che, come si osserva nella sentenza n. 252 del 1983, eventuali

limiti alla proprietà privata possono essere posti dal legislatore

ordinario secondo valutazioni discrezionali dell'utilità sociale,

rivelandosi di conseguenza altresi'la manifesta infondatezza

dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa alla pretesa

necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento tra piccoli

proprietari, da un lato, e società o imprese, dall'altro, basato su un

presunto abuso del diritto;

che, in conclusione, tutte le questioni debbono essere dichiarate

manifestatamente infondate, come già furono con le ordinanze n. 352 e

364 del 1983. 49, 74, 216 e 274 del 1984.

Visti gli artt. 23 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978

n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. dai

Pretori di Roma, Napoli, Tivoli e Guardia Sanframondi con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte