Sentenza n. 19/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, commi
secondo e quinto, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del
testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), promosso con
ordinanza emessa il 15 febbraio 1978 dalla Corte di Appello di Napoli
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Aiello Antonio ed
altro, iscritta al n. 472 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 1979;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
Francesco Greco;
udito l'avv. Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Aiello Antonino e Prestipino Carlo, dopo il collocamento in
pensione e la liquidazione della pensione da parte della Cassa
Nazionale per la Previdenza Marinara, continuavano a lavorare alle
dipendenze di un terzo, non iscritti alla detta Cassa.
In base al disposto dell'art. 52 del d.P.R. 26 dicembre 1962, n.
2109 (Testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), avrebbero
dovuto restituire alla detta Cassa il quarto della pensione fino alla
concorrenza di un quarto della retribuzione (commi secondo e sesto del
detto art. 52); avendo omesso il versamento del dovuto, il primo per
il periodo 1 luglio 1964-31 agosto 1967, e l'altro per il periodo 1
gennaio 1964-31 agosto 1967, risultavano debitori rispettivamente della
somma di lire 1.193.173 e di lire 1.249.396.
Intanto, per effetto dell'art. 50 della legge 27 luglio 1967, n.
658, la pensione marinara si trasformava in pensione ordinaria e, per
effetto dell'art. 100 della detta legge, l'art. 52 del d.P.R. n. 2109
del 1962 era abrogato dal 1 settembre 1967 mentre, in base agli artt. 5
della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 20 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, che disponevano il divieto del cumulo tra pensione e retribuzione,
l'I.N.P.S., nei confronti dell'Aiello per il periodo 1 maggio 1968-31
dicembre 1968 e nei confronti del Prestipino per il periodo 1 maggio
1968-30 settembre 1968, effettuava la trattenuta integrale della
pensione rispettivamente per complessive lire 829.920 per il primo e
per lire 485.940 per l'altro.
Con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155 della Corte Costituzionale le
suddette norme del 1968 erano dichiarate costituzionalmente illegittime
e l'articolo unico della legge 5 novembre 1970, n. 851 disponeva la
restituzione da parte dell'I.N.P.S. delle somme trattenute ai detti
titoli, oltre gli interessi.
Conseguentemente l'I.N.P.S. accreditava all'Aiello ed al Prestipino
le somme trattenute quali ratei della pensione, ma, anziché
restituirle, le portava in compensazione del maggior credito maturatosi
a sua favore per sorte ed interessi, in base all'art. 52 del d.P.R. n.
2109 del 1962, come innanzi detto.
L'Aiello ed il Prestipino convenivano in giudizio l'I.N.P.S.
dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al pagamento
delle somme loro dovute.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ritenendo non provati
i crediti opposti in compensazione.
Su appello dell'Istituto, la Corte di Appello di Napoli riteneva
provato il credito maturatosi a favore della Cassa Nazionale per la
Previdenza Marinara e per essa l'I.N.P.S. ad essa subentrato, ma,
rilevato che la soluzione della controversia dipendeva
dall'applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 2109 del 1962 e che
sussistevano analogie tra questa norma e quelle dichiarate
costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 155 del 1969,
sollevava questione di illegittimità costituzionale del detto art. 52
in relazione agli artt. 3 e 36 Cost..
Nel giudizio susseguente si sono costituiti l'I.N.P.S. e la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dall'Avvocatura
Generale dello Stato.
L'I.N.P.S. ha dedotto che nel regime speciale erogato dalla Cassa
Nazionale per la Previdenza Marinara, analogamente agli altri regimi
speciali gestiti da esso Istituto, vige un sistema di assoluta
incompatibilità tra la qualità di iscritto e la qualità di
pensionato, mentre, se la rioccupazione del pensionato avviene in
attività che non implicano l'obbligo dell'iscrizione al fondo
speciale, il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione è solo
parziale e rientra nei limiti previsti dalle norme generali per i
trattamenti a carico dell'assicurazione generale ordinaria.
Tanto più nella specie in quanto l'art. 50 della legge sul
riordinamento della previdenza marinara ha operato l'assunzione a
carico dell'assicurazione generale ordinaria delle pensioni erogate al
31 dicembre 1964, con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
L'Istituto ha poi precisato che le pensioni erogate dalla Cassa
Marinara hanno sempre avuto natura retributiva in quanto commisurate
alla retribuzione indipendentemente dalla contribuzione; che, comunque,
non sussiste la ritenuta analogia tra la norma censurata e quella
dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto quella censurata
sancisce solo il divieto parziale del cumulo mentre le altre
disponevano la trattenuta dell'intera pensione; che il parziale divieto
del cumulo era piuttosto assimilabile a quello previsto dall'art. 20
della legge n. 153/69 per cui la stessa Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 155 del 1969, aveva giudicato equa la trattenuta che non
sottraeva al pensionato più del 50% del trattamento e aveva poi
ribadito tale valutazione con la sentenza n. 30/76.
Per quanto riguarda gli invocati parametri costituzionali, la
difesa dell'Istituto ha osservato che l'art. 36 Cost. sarebbe, a suo
avviso, erroneamente invocato in quanto il meccanismo di prelievo si
risolve in una decurtazione del trattamento pensionistico; che
ugualmente l'art. 3 sarebbe stato a torto richiamato in quanto non
sussiste disparità di trattamento tra titolari del solo reddito di
pensione e titolari di redditi di pensione e lavoro, e nemmeno tra
pensionati iscritti alla Cassa di Previdenza Marinara e pensionati a
carico di regimi per i quali non opera il divieto parziale di cumulo,
attesa la oggettiva diversità delle situazioni poste a confronto; e
che, comunque, il divieto di cumulo ha anche una sua intrinseca
ragionevolezza quando si consideri che la decurtazione del trattamento
pensionistico, se si accompagna alla fruizione del reddito da lavoro,
non priva il pensionato del trattamento assicuratogli dall'art. 38
Cost..
Deduzioni sostanzialmente analoghe ha formulato l'Avvocatura dello
Stato.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 3 dell'anno 1979. Considerato in diritto :
1. - La Corte di Appello di Napoli dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 52,
commi secondo e quinto, del T.U. della previdenza marinara, approvato
con il d.P.R. n. 2109 del 1962, il quale prevede a carico del
pensionato della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara, che dopo il
pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non
obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto
della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione, in
quanto detta norma sarebbe analoga all'art. 5, lett. a e b, della legge
n. 238 del 1968 ed all'art. 20, lett. b, del d.P.R. n. 488 del 1968,
dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 155 del
1969 di questa Corte.
2. - La questione non è fondata. Invero non sussiste la ritenuta
analogia.
Questa Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost.,
delle dette norme nella parte in cui disponevano che le pensioni di
vecchiaia non erano cumulabili con la retribuzione (divieto di cumulo
totale).
La Corte ha, però, ritenuto, in via generale, non contrastante con
l'art. 36 e con l'art. 38 della Costituzione la norma che riduce la
misura del trattamento pensionistico quando, per effetto del lavoro del
pensionato, esso viene a concorrere con la retribuzione, in quanto si
limita l'esigenza previdenziale in funzione della quale è predisposta
la provvidenza pensionistica ed in quanto l'ulteriore contribuzione,
per effetto dell'opera prestata, consente di riliquidare in meglio la
pensione già erogata ed il guadagno derivante dall'ulteriore attività
lavorativa fa diminuire lo stato di bisogno del pensionato.
Ha ritenuto, però, sindacabile la discrezionalità legislativa per
quanto riguarda la congruità della riduzione della pensione rispetto
agli elementi essenziali del rapporto sociale creati dagli artt. 36 e
38 Cost. in quanto il riferimento all'art. 36 alla proporzione della
retribuzione, dovuta al prestatore di opera, costituisce, sotto un
particolare aspetto, sviluppo del principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione.
Ha precisato che in un sistema mutualistico e di solidarietà
sociale, quale è quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del
lavoratore servano per il conseguimento di finalità che trascendono
gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia
è innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera
a conseguire le prestazioni previdenziali di guisa che il legislatore
non può, senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge
il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni.
Conseguentemente, mentre è costituzionalmente illegittimo il
divieto del cumulo totale che importa la privazione integrale del
lavoratore di quanto egli ha diritto di percepire per effetto dei
contributi versati, non lo è il divieto del cumulo parziale in quanto,
sia pure con la dovuta e necessaria approssimazione, esso non toglie al
pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei
contributi versati.
Pertanto, la stessa Corte, nella sentenza n. 155 del 1969, cui il
giudice a quo fa riferimento, ha ritenuto costituzionalmente legittima
la legge 30 aprile 1969, n. 153 la quale ha disposto che, a decorrere
dal 1 maggio 1969, non sono cumulabili con la retribuzione nella misura
del 50% dell'importo le quote eccedenti il trattamento minimo delle
pensioni di invalidità e vecchiaia proprio perché essa non toglie al
pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei
contributi versati.
Egualmente si è detto in ordine alla stessa legge del 1968 per
quanto riguarda il divieto del cumulo nella ragione di 1/3 tra
retribuzione e pensione di invalidità.
3. - Questa Corte aveva affermato principi analoghi a quelli
innanzi richiamati già con la sentenza n. 103 del 1963 mentre li ha
poi ribaditi con la sentenza n. 30 del 1976.
Essa ha anche rilevato la identità della situazione per le
pensioni retributive e per le pensioni contributive in quanto, per i
profili pubblicistici, vi è in ogni caso il concorso finanziario dello
Stato e nelle pensioni contributive la presenza di quote fisse
aggiuntive e di coefficienti di rivalutazione non rispondenti ai
criteri che informano il calcolo delle rendite da assicurazioni
private; nonché, almeno allo stato, la razionalità di un sistema
pensionistico che prevede differenti posizioni di pensionati in
relazione ai diversi regimi previsti dalle varie leggi in materia.
4. - Questi stessi principi trovano applicazione nella fattispecie
in quanto l'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. n. 2109 del 1962,
sospettato di incostituzionalità, prevede il divieto del cumulo tra
pensione e retribuzione per un quarto della pensione nei limiti massimi
del quarto della retribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. sulla previdenza
marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109 del 1962, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte