Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre

1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui

ricorsi riuniti proposti da Sergio Giannini contro l'Ufficio

Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia -

nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva

denunciato, agli effetti dell'Irpef, un imponibile calcolato

ripartendo il reddito familiare tra i componenti della famiglia

maggiorenni (al fine di determinare l'aliquota d'imposizione, cui

sottoporre il proprio reddito: sistema dello "splitting"), subendo la

successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ricalcolata secondo il

sistema previsto dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto

articolo 1, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

"nella parte in cui non prevedono tra i possessori di redditi anche

coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli";

che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate

contrasterebbero con gli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, non

consentendo di suddividere il reddito familiare tra i componenti

della famiglia, cosicché il prelievo fiscale non sarebbe

proporzionato alla capacità contributiva di ognuno di essi, con

violazione del principio di uguaglianza, della parità giuridica tra

i coniugi e della pari dignità di ogni forma di lavoro;

Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del 1976,

con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale del cumulo

dei redditi tra i coniugi ai fini della determinazione

dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto

la legittimità del sistema della tassazione separata dei redditi

familiari, restando rimessa alla discrezionalità del legislatore la

determinazione dei sistemi correttivi o alternativi di tassazione di

detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del

1987);

che con la questione sollevata il giudice a quo chiede un

intervento additivo tale da mutare l'attuale sistema di tassazione

dei redditi familiari;

che tale richiesta è inammissibile, in quanto attuabile con una

pronuncia fondata su scelte discrezionali, riservate al legislatore

(cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del 1992 e le ordinanze n.

100 e n. 19 del 1992);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata

in riferimento agli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Perugia con ordinanza 29

settembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte